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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 12/12/2025, n. 856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 856 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1762/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via XX
Settembre n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bontempi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), persona del Presidente pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Rulli Bonaca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso C. Tacito n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti: - L'avv. RA IA, per l'attrice: “Adversis reiectis: A) piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 cc, 2051 cc, in Controparte_1 qualità di Ente responsabile della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente quantificati dalla CTU in euro 16.842,17 per le lesioni personali subite, oltre ad euro 1.366,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre €
366,00 per anticipazioni compenso del CTU ed € 1220,00 per onori del CTP, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia, dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenere comunque entro lo scaglione di valore di euro 26.000,00 con vittoria di spese di lite e compenso professionale;
B) nel merito, in via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e/o della , anche in solido tra di loro, ai sensi e per gli effetti CP_2 degli artt. 2043 cc, 2051 cc, rispettivamente il in qualità di Ente custode CP_1 del marciapiede sito nel territorio soggetto al controllo e vigilanza del detto Ente ed ubicato lungo la Via Orvieto, e la in qualità di Ente proprietario CP_2 della detta strada, della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per
l'effetto, condannare il e/o la Controparte_1 CP_2
anche in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] dall'esponente quantificati dalla CTU in euro 16.842,17 per le lesioni personali subite, oltre ad euro 1.366,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre €
366,00 per anticipazioni compenso del CTU ed € 1220,00 per onori del CTP, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia e con vittoria di spese di lite e compenso professionale;
C) nel merito, in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rese in via principale, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e/o della , in solido tra loro ai sensi e per gli effetti
[...] CP_2 degli artt. 2043 cc, 2051 cc, il primo in qualità di Ente custode del marciapiede sito nel territorio soggetto al controllo e vigilanza del detto Ente ed ubicato lungo la Via
Orvieto, la seconda in qualità di Ente proprietario della detta strada, della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per l'effetto, condannare il
e/o la , anche in solido Controparte_1 CP_2 tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'esponente nella misura che risulterà ad istruttoria espletata, oltre interessi legali maturati dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenere comunque entro lo scaglione di valore di euro
26.000,00, con vittoria di spese di lite e compenso professionale”.
- L'avv. Ulisse Bardani, per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Terni, contrariis reiectis: in linea preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
in tesi, rigettare la domanda Controparte_1 attrice, in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre al rimborso forfetario”.
- L'avv. Claudia Rulli Bonaca, per la terza chiamata : “Piaccia CP_2 all'ill.mo Tribunale adito: […] 2) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande formulate dalla Sig.ra contro la Parte_1 CP_2 con atto di citazione per chiamata di terzo notificato a mezzo pec in data
[...]
26.01.2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra
nella causazione dell'evento e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 attorea per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_4
e/o della anche in concorso tra loro, mandando assolta
[...] Controparte_3 la e tenendo conto sempre del rilevante concorso colposo CP_2 dell'attrice, ex art. 1227, co. 1, c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno in proporzione alla colpa attribuita all'attrice e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
4) in qualsiasi ipotesi di condanna, a qualsiasi titolo, della , CP_2 condannare il e/o la Controparte_4 CP_3 alla luce di chi risulterà effettivamente essere il soggetto tenuto alla custodia,
[...] vigilanza e manutenzione del marciapiede per cui è causa, a manlevare e garantire la
di quanto la stessa dovesse essere tenuta a risarcire alla Sig.ra CP_2
; 5) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese tutte di lite”. Parte_1
- L'avv. Massimo Lipparini, per la terza chiamata “l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito, reiectis contrariis, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento ai Controparte_3 fatti dedotti in giudizio, con ogni conseguenza di legge;
in via ulteriore, rigettare integralmente le domande formulate contro la in quanto Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto accertare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del tenendo comunque conto del Controparte_1 prevalente contributo colposo offerto dall'attrice nella causazione dell'evento occorso, ex art. 1227, co. 1, c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno in proporzione al grado di colpa alla medesima imputabile;
con vittoria delle spese legali e di costituzione in ogni caso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/08/2023, conveniva in Parte_1 giudizio il , invocando la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento verificatosi alle ore 20:40 circa del
24/06/2022 in Via Orvieto, quando, mentre percorreva a piedi la Controparte_4 suddetta strada sull'apposito marciapiede all'altezza della Casa Balilla Campo Sportivo, era inciampata su una parte di pavimentazione rialzata dalle radici degli alberi ivi presenti, cadendo a terra e riportando lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati la sera stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria della Stella di Orvieto. L'attrice chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di €
26.087,11 (di cui € 24.141,11 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, ed € 1946,00 per le spese mediche sostenute) oltre interessi legali sino al soddisfo.
Il si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
26/10/2023, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il sinistro era avvenuto su strada regionale posta all'interno di un Comune con meno di diecimila abitanti, la cui manutenzione spettava alla Nel merito, Controparte_3 CP_ l' convenuto evidenziava le contraddizioni nelle diverse versioni fornite dall'attrice circa la dinamica del sinistro, rispetto al quale non erano stati indicati nominativi di testimoni oculari prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, ed eccepiva il caso fortuito in ragione della piena visibilità della dedotta insidia, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
A seguito delle verifiche preliminari ritualmente svolte ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la , la quale si costituiva con comparsa depositata in data CP_2
29/03/2024, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la competenza per la manutenzione della strada in questione era stata trasferita con
[...]
alla (che chiedeva quindi di poter chiamare in CP_6 Controparte_3 giudizio). In subordine, la sosteneva che l'evento doveva attribuirsi integralmente CP_2 alla distrazione della stessa (la quale, peraltro, abitava a poche centinaia di metri Pt_1 dal luogo del sinistro), e chiedeva l'integrale rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
La prima udienza veniva ulteriormente differita per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 18/07/2024, Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché con verbale sottoscritto il
25/08/2020 il aveva assunto a suo carico, tra Controparte_1
l'altro, la gestione e manutenzione dei marciapiedi e degli alberi posti ai lati della Strada
Regionale oggetto di causa. La evidenziava comunque la chiara visibilità CP_3 dell'insidia stradale e sosteneva quindi la sussistenza del caso fortuito, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
A seguito delle nuove verifiche preliminari, del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza del 26/11/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Deve accogliersi, nei limiti di seguito illustrati, la domanda risarcitoria proposta in via principale dall'attrice nei confronti del . Controparte_1
2. Se è vero, infatti, che il sinistro è avvenuto in un tratto interno di una strada regionale che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti, che come tale, ai sensi dell'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92, resta di proprietà della (con CP_2 affidamento della manutenzione alla in forza dell'art. 74 L.R. Controparte_3
3/1999), in questa sede è emerso che il convenuto, con verbale del CP_2 CP_1
25/08/2020 redatto unitamente alla medesima , ha assunto a suo carico, tra CP_3
l'altro, “la responsabilità della gestione e della manutenzione dei marciapiedi […] del verde, delle alberature e di qualsiasi opera o intervento dovesse realizzarsi sulle pertinenze stradali”. Dunque, poiché l'evento oggetto di causa è avvenuto proprio sul marciapiede, non può dubitarsi della qualità di custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in capo al
. Controparte_1
3. Come noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario o custode di una strada, il danneggiato ha il solo onere di provare l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche sotto il profilo della pericolosità della stessa
(trattandosi di cosa, la strada, di per sé statica e inerte: v. Cass. 845/2024, Cass. 26013/2023,
Cass. 7580/2020, Cass. 11526/2017 e Cass. 21212/2015), mentre grava sull'Ente l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima: v. Cass., SS.UU., 20943/2022 e Cass. 37059/2022; v. altresì Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass. 11096/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sulla P.A. proprietaria della strada l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dell'Ente custode).
4. In applicazione dei suindicati principi al caso di specie, va anzitutto evidenziato che può reputarsi raggiunta la prova della dinamica del sinistro come narrata dall'attrice, tenuto conto delle convergenti testimonianze raccolte nel corso del giudizio e della documentazione fotografica in atti (v. i doc. 21 e 26 di parte attrice e il doc. 6 di parte convenuta), raffigurante lo stato della pavimentazione del marciapiede nel luogo della caduta prima e dopo l'intervento di messa in sicurezza che, per stessa allegazione del convenuto, è stato ivi eseguito CP_1 nell'agosto 2022 (v. il doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Con particolare riferimento alle predette testimonianze (alla cui ammissibilità non ostava il fatto che i testimoni non fossero stati indicati nella denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione del v. in proposito Trib. Lucca, per il condivisibile assunto in base CP_1 al quale la disposizione di cui all'art. 135, co. 3-ter, d.lgs. 209/05 non si applica ai casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., Trib. Lucca 17 aprile 2018), va sottolineato che le deposizioni rese dai testimoni (ivi inclusa quella del marito dell'attrice, la cui attendibilità non è esclusa in sé dal rapporto di parentela, in difetto di altri elementi che ne inficino la credibilità: v. ex multis Cass. 2295/2021, nonché, da ultimo, Cass. 24867/2025) appaiono sufficientemente dettagliate, verosimili e intrinsecamente coerenti, tenuto conto anche del fatto che l'attrice giungeva poi circa due ore dopo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto riferendo ai sanitari della “caduta accidentale” quale causa della lussazione del gomito destro.
5. Deve poi disattendersi l'eccezione del convenuto secondo cui sussisterebbe il CP_1 caso fortuito in quanto la caduta sarebbe ascrivibile ad una colpevole disattenzione dell'attrice, che avrebbe quindi concorso in maniera esclusiva a cagionare l'evento dannoso.
Premesso, infatti, che la vicinanza dell'insidia all'abitazione propria o di un proprio parente stretto non integra di per sé la colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre un'imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (v. Cass. 26325/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito,
App. Napoli 16 marzo 2023, Trib. Aosta 14 gennaio 2022 e Trib. Teramo 18 ottobre 2021), nel caso in esame le caratteristiche dell'insidia (“rigonfiamento” del marciapiede provocato dalle radici di un albero, con lieve distacco di alcune mattonelle della relativa pavimentazione) e la ridotta visibilità caratteristica dell'orario quasi crepuscolare in cui è avvenuto il sinistro (v. in un caso analogo Trib. Napoli 18 maggio 2017), unitamente al dato inerente all'elevata età della vittima, inducono a ritenere insussistente una responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice nella causazione dell'evento.
6. Per quel che concerne l'entità delle lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 21 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 7%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva alle motivate osservazioni dei consulenti tecnici di parte inerenti alle
(lievemente) diverse prospettazioni in merito alla corretta percentuale di invalidità permanente, illustrando i parametri valutativi presi a riferimento.
7. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice deve essere effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e
Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass.
8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). In base ai valori medi indicati in tali tabelle mediante il criterio del c.d. “punto pesante” (che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà, nella specie senz'altro sussistenti in ragione del cambiamento della abitudini di vita dell'attrice come confermato dai testimoni escussi al riguardo), il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: €
2.724,73 (importo indicato dall'attrice a pag. 12 della propria nota conclusionale) per l'invalidità temporanea;
€ 11.886,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 71 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
8. Il danno patrimoniale subito dall'attrice va liquidato nell'importo di € 1.336,00, in base alle spese mediche documentate (ivi incluse quelle sostenute in strutture private per cure garantite dal sistema sanitario nazionale: v. in proposito, da ultimo, Cass. 29308/2023) reputabili – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – come congrue e causalmente connesse all'evento lesivo oggetto di causa (non tenendo conto della spesa di € 610,00 per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, trattandosi di importo estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attinente, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
9. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) 14.610,73, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 24/06/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass.
2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass.
9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.336,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
10. L'accoglimento della domanda principale dell'attrice nei confronti del CP_1 convenuto determina l'assorbimento di tutte le altre domande proposte dall'attrice e dalle terze chiamate.
11. Le spese di lite (ivi incluse quelle in favore delle terze chiamate, che vanno poste a carico della parte che ne ha determinato la chiamata in giudizio mediante le proprie difese: v. ex multis Cass. 31021/2025 e Cass. 25469/2025) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (media per l'attrice; inferiore alla media per le terze chiamate) della controversia.
12. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico del CP_1 convenuto – le spese per la consulenza tecnica di parte medico-legale acquisita ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice ha sostenuto o si è obbligata a sostenere (v. le fatture allegate alla nota conclusionale) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass.
3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90
e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass.
4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022,
Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico del convenuto (ferma restando la solidarietà passiva ex lege CP_1 di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della , nonché sulle domande formulate da quest'ultima e
[...] CP_2 dalla ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per CP_1
l'evento oggetto di causa, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) 14.610,73, oltre Parte_1 interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 24/06/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.336,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 Parte_1 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in 1.220,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in € 264,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
c) condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 (di cui € 441,00 CP_2 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
900,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
d) condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 (di cui € Controparte_3
441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) pone integralmente a carico del le spese della Controparte_1
c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 12/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott. Alessandro Nastri, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1762 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
RA IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Via XX
Settembre n. 15, giusta procura in calce all'atto di citazione
- attrice
E
(C.F. ), in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ulisse Bardani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Bontempi n. 1, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- convenuto
NONCHÉ
(C.F. ), persona del Presidente pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Claudia Rulli Bonaca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, Corso C. Tacito n. 8, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
E
(C.F. ), in persona del Presidente pro tempore, Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lipparini ed elettivamente domiciliata presso il suo domicilio digitale giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- terza chiamata
Oggetto: danno da cosa in custodia
Conclusioni delle parti: - L'avv. RA IA, per l'attrice: “Adversis reiectis: A) piaccia all'Ill.mo
Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del
[...]
, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2043 cc, 2051 cc, in Controparte_1 qualità di Ente responsabile della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa e, per l'effetto, condannare lo stesso, al risarcimento di tutti i danni subiti dall'esponente quantificati dalla CTU in euro 16.842,17 per le lesioni personali subite, oltre ad euro 1.366,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre €
366,00 per anticipazioni compenso del CTU ed € 1220,00 per onori del CTP, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia, dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenere comunque entro lo scaglione di valore di euro 26.000,00 con vittoria di spese di lite e compenso professionale;
B) nel merito, in via subordinata, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e/o della , anche in solido tra di loro, ai sensi e per gli effetti CP_2 degli artt. 2043 cc, 2051 cc, rispettivamente il in qualità di Ente custode CP_1 del marciapiede sito nel territorio soggetto al controllo e vigilanza del detto Ente ed ubicato lungo la Via Orvieto, e la in qualità di Ente proprietario CP_2 della detta strada, della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per
l'effetto, condannare il e/o la Controparte_1 CP_2
anche in solido tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti
[...] dall'esponente quantificati dalla CTU in euro 16.842,17 per le lesioni personali subite, oltre ad euro 1.366,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute, oltre €
366,00 per anticipazioni compenso del CTU ed € 1220,00 per onori del CTP, oltre agli interessi legali dal dì del fatto al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma di giustizia e con vittoria di spese di lite e compenso professionale;
C) nel merito, in estremo subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rese in via principale, piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, accertare e dichiarare la responsabilità del Controparte_1
e/o della , in solido tra loro ai sensi e per gli effetti
[...] CP_2 degli artt. 2043 cc, 2051 cc, il primo in qualità di Ente custode del marciapiede sito nel territorio soggetto al controllo e vigilanza del detto Ente ed ubicato lungo la Via
Orvieto, la seconda in qualità di Ente proprietario della detta strada, della verificazione dell'evento dannoso per cui è causa, e, per l'effetto, condannare il
e/o la , anche in solido Controparte_1 CP_2 tra di loro al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dall'esponente nella misura che risulterà ad istruttoria espletata, oltre interessi legali maturati dal dì del sinistro al soddisfo, il tutto da contenere comunque entro lo scaglione di valore di euro
26.000,00, con vittoria di spese di lite e compenso professionale”.
- L'avv. Ulisse Bardani, per il convenuto: “Voglia il Tribunale di Terni, contrariis reiectis: in linea preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del;
in tesi, rigettare la domanda Controparte_1 attrice, in quanto infondata nei termini della sua formulazione. In ogni caso, con vittoria delle spese e delle competenze professionali, oltre al rimborso forfetario”.
- L'avv. Claudia Rulli Bonaca, per la terza chiamata : “Piaccia CP_2 all'ill.mo Tribunale adito: […] 2) nel merito, in via principale, rigettare integralmente le domande formulate dalla Sig.ra contro la Parte_1 CP_2 con atto di citazione per chiamata di terzo notificato a mezzo pec in data
[...]
26.01.2024, in quanto infondate in fatto ed in diritto e non provate, per tutti i motivi dedotti in narrativa e, in ogni caso, accertare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra
nella causazione dell'evento e per l'effetto rigettare la domanda Parte_1 attorea per tutti i motivi esposti nel presente atto;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del Controparte_4
e/o della anche in concorso tra loro, mandando assolta
[...] Controparte_3 la e tenendo conto sempre del rilevante concorso colposo CP_2 dell'attrice, ex art. 1227, co. 1, c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno in proporzione alla colpa attribuita all'attrice e all'entità delle conseguenze che ne sono derivate;
4) in qualsiasi ipotesi di condanna, a qualsiasi titolo, della , CP_2 condannare il e/o la Controparte_4 CP_3 alla luce di chi risulterà effettivamente essere il soggetto tenuto alla custodia,
[...] vigilanza e manutenzione del marciapiede per cui è causa, a manlevare e garantire la
di quanto la stessa dovesse essere tenuta a risarcire alla Sig.ra CP_2
; 5) in qualsiasi ipotesi, con vittoria delle spese tutte di lite”. Parte_1
- L'avv. Massimo Lipparini, per la terza chiamata “l'Ill.mo Controparte_3
Tribunale adito, reiectis contrariis, voglia: in via preliminare, accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva della con riferimento ai Controparte_3 fatti dedotti in giudizio, con ogni conseguenza di legge;
in via ulteriore, rigettare integralmente le domande formulate contro la in quanto Controparte_3 infondate in fatto ed in diritto e non provate, per i motivi dedotti in narrativa e per
l'effetto accertare l'esclusiva responsabilità della Sig.ra nella Parte_1 causazione dell'evento; in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del tenendo comunque conto del Controparte_1 prevalente contributo colposo offerto dall'attrice nella causazione dell'evento occorso, ex art. 1227, co. 1, c.c. e per l'effetto ridurre il risarcimento del danno in proporzione al grado di colpa alla medesima imputabile;
con vittoria delle spese legali e di costituzione in ogni caso”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 28/08/2023, conveniva in Parte_1 giudizio il , invocando la responsabilità di Controparte_1 quest'ultimo, ai sensi dell'art. 2051 c.c., per l'evento verificatosi alle ore 20:40 circa del
24/06/2022 in Via Orvieto, quando, mentre percorreva a piedi la Controparte_4 suddetta strada sull'apposito marciapiede all'altezza della Casa Balilla Campo Sportivo, era inciampata su una parte di pavimentazione rialzata dalle radici degli alberi ivi presenti, cadendo a terra e riportando lesioni poi refertate a seguito degli accertamenti avviati la sera stessa presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S Maria della Stella di Orvieto. L'attrice chiedeva la condanna del convenuto al risarcimento danni patrimoniali e non CP_1 patrimoniali subiti in conseguenza dell'evento, quantificati nel complessivo importo di €
26.087,11 (di cui € 24.141,11 per il danno non patrimoniale comprensivo del danno morale, ed € 1946,00 per le spese mediche sostenute) oltre interessi legali sino al soddisfo.
Il si costituiva con comparsa depositata in data Controparte_1
26/10/2023, eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva, poiché il sinistro era avvenuto su strada regionale posta all'interno di un Comune con meno di diecimila abitanti, la cui manutenzione spettava alla Nel merito, Controparte_3 CP_ l' convenuto evidenziava le contraddizioni nelle diverse versioni fornite dall'attrice circa la dinamica del sinistro, rispetto al quale non erano stati indicati nominativi di testimoni oculari prima dell'avvio dell'azione giudiziaria, ed eccepiva il caso fortuito in ragione della piena visibilità della dedotta insidia, concludendo per il rigetto dell'avversa domanda.
A seguito delle verifiche preliminari ritualmente svolte ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., con la prima memoria ex art. 171-ter c.p.c. l'attrice chiedeva e otteneva l'autorizzazione a chiamare in causa la , la quale si costituiva con comparsa depositata in data CP_2
29/03/2024, eccependo preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto la competenza per la manutenzione della strada in questione era stata trasferita con
[...]
alla (che chiedeva quindi di poter chiamare in CP_6 Controparte_3 giudizio). In subordine, la sosteneva che l'evento doveva attribuirsi integralmente CP_2 alla distrazione della stessa (la quale, peraltro, abitava a poche centinaia di metri Pt_1 dal luogo del sinistro), e chiedeva l'integrale rigetto della domanda svolta nei suoi confronti.
La prima udienza veniva ulteriormente differita per consentire la chiamata in causa della la quale si costituiva con comparsa depositata in data 18/07/2024, Controparte_3 eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva poiché con verbale sottoscritto il
25/08/2020 il aveva assunto a suo carico, tra Controparte_1
l'altro, la gestione e manutenzione dei marciapiedi e degli alberi posti ai lati della Strada
Regionale oggetto di causa. La evidenziava comunque la chiara visibilità CP_3 dell'insidia stradale e sosteneva quindi la sussistenza del caso fortuito, concludendo per il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti.
A seguito delle nuove verifiche preliminari, del deposito delle memorie ex art. 171-ter c.p.c. e della successiva istruttoria, consistita nell'assunzione di prove orali e nell'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, veniva fissata udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c., con termine per il deposito di note conclusionali. All'esito dell'udienza del 26/11/2025 lo scrivente giudice, preso atto delle conclusioni precisate dalle parti ed esaurita la discussione orale, tratteneva la causa in decisione, riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
1. Deve accogliersi, nei limiti di seguito illustrati, la domanda risarcitoria proposta in via principale dall'attrice nei confronti del . Controparte_1
2. Se è vero, infatti, che il sinistro è avvenuto in un tratto interno di una strada regionale che attraversa un centro abitato con popolazione non superiore a diecimila abitanti, che come tale, ai sensi dell'art. 2, co. 7, d.lgs. 285/92, resta di proprietà della (con CP_2 affidamento della manutenzione alla in forza dell'art. 74 L.R. Controparte_3
3/1999), in questa sede è emerso che il convenuto, con verbale del CP_2 CP_1
25/08/2020 redatto unitamente alla medesima , ha assunto a suo carico, tra CP_3
l'altro, “la responsabilità della gestione e della manutenzione dei marciapiedi […] del verde, delle alberature e di qualsiasi opera o intervento dovesse realizzarsi sulle pertinenze stradali”. Dunque, poiché l'evento oggetto di causa è avvenuto proprio sul marciapiede, non può dubitarsi della qualità di custode, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 c.c., in capo al
. Controparte_1
3. Come noto, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'Ente proprietario o custode di una strada, il danneggiato ha il solo onere di provare l'evento dannoso e il suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, anche sotto il profilo della pericolosità della stessa
(trattandosi di cosa, la strada, di per sé statica e inerte: v. Cass. 845/2024, Cass. 26013/2023,
Cass. 7580/2020, Cass. 11526/2017 e Cass. 21212/2015), mentre grava sull'Ente l'onere di dimostrare la ricorrenza del caso fortuito, che può essere costituito da un fatto naturale o dal fatto di un terzo o della stessa vittima: v. Cass., SS.UU., 20943/2022 e Cass. 37059/2022; v. altresì Cass. 27137/2023, Cass. 6826/2021, Cass. 11096/2020 e Cass. 17439/2019, secondo cui grava sulla P.A. proprietaria della strada l'onere di dimostrare che la situazione di pericolo si sia determinata in modo straordinario ed imprevedibile, esplicando la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento di riparazione o di segnalazione da parte dell'Ente custode).
4. In applicazione dei suindicati principi al caso di specie, va anzitutto evidenziato che può reputarsi raggiunta la prova della dinamica del sinistro come narrata dall'attrice, tenuto conto delle convergenti testimonianze raccolte nel corso del giudizio e della documentazione fotografica in atti (v. i doc. 21 e 26 di parte attrice e il doc. 6 di parte convenuta), raffigurante lo stato della pavimentazione del marciapiede nel luogo della caduta prima e dopo l'intervento di messa in sicurezza che, per stessa allegazione del convenuto, è stato ivi eseguito CP_1 nell'agosto 2022 (v. il doc. 4 allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Con particolare riferimento alle predette testimonianze (alla cui ammissibilità non ostava il fatto che i testimoni non fossero stati indicati nella denuncia di sinistro alla compagnia di assicurazione del v. in proposito Trib. Lucca, per il condivisibile assunto in base CP_1 al quale la disposizione di cui all'art. 135, co. 3-ter, d.lgs. 209/05 non si applica ai casi di responsabilità ex art. 2051 c.c., Trib. Lucca 17 aprile 2018), va sottolineato che le deposizioni rese dai testimoni (ivi inclusa quella del marito dell'attrice, la cui attendibilità non è esclusa in sé dal rapporto di parentela, in difetto di altri elementi che ne inficino la credibilità: v. ex multis Cass. 2295/2021, nonché, da ultimo, Cass. 24867/2025) appaiono sufficientemente dettagliate, verosimili e intrinsecamente coerenti, tenuto conto anche del fatto che l'attrice giungeva poi circa due ore dopo al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Orvieto riferendo ai sanitari della “caduta accidentale” quale causa della lussazione del gomito destro.
5. Deve poi disattendersi l'eccezione del convenuto secondo cui sussisterebbe il CP_1 caso fortuito in quanto la caduta sarebbe ascrivibile ad una colpevole disattenzione dell'attrice, che avrebbe quindi concorso in maniera esclusiva a cagionare l'evento dannoso.
Premesso, infatti, che la vicinanza dell'insidia all'abitazione propria o di un proprio parente stretto non integra di per sé la colpa del danneggiato, occorrendo invece valutare in concreto se vi siano altri elementi da cui dedurre un'imprudenza rilevante in termini liberatori per il custode (v. Cass. 26325/2021 e Cass. 14908/2019, nonché, nella giurisprudenza di merito,
App. Napoli 16 marzo 2023, Trib. Aosta 14 gennaio 2022 e Trib. Teramo 18 ottobre 2021), nel caso in esame le caratteristiche dell'insidia (“rigonfiamento” del marciapiede provocato dalle radici di un albero, con lieve distacco di alcune mattonelle della relativa pavimentazione) e la ridotta visibilità caratteristica dell'orario quasi crepuscolare in cui è avvenuto il sinistro (v. in un caso analogo Trib. Napoli 18 maggio 2017), unitamente al dato inerente all'elevata età della vittima, inducono a ritenere insussistente una responsabilità esclusiva o concorrente dell'attrice nella causazione dell'evento.
6. Per quel che concerne l'entità delle lesioni riportate in conseguenza della caduta oggetto di causa, l'entità del danno biologico subito dall'attrice va determinata in base alle condivisibili valutazioni effettuate sul punto dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, dopo aver descritto le lesioni e il relativo decorso clinico, ha quantificato le stesse nella seguente misura: 21 giorni di inabilità temporanea assoluta;
ulteriori 40 giorni di inabilità temporanea parziale al 50%; ulteriori 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%; invalidità permanente del 7%. Deve in proposito rammentarsi che, nel prestare adesione al parere del c.t.u., il giudice del merito non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni se non quando (e nella misura in cui) i consulenti di parte e/o i difensori abbiano avanzato alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio critiche specifiche e circostanziate, sulla cui infondatezza il giudice ha il dovere di motivare in maniera puntuale e dettagliata (v. Cass.
16075/2022, Cass. 11917/2021, Cass. 7024/2020, Cass. 15147/2018, Cass. 23594/2017, Cass.
12703/2015 e Cass. 25862/2011), laddove nel caso di specie il c.t.u. ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva alle motivate osservazioni dei consulenti tecnici di parte inerenti alle
(lievemente) diverse prospettazioni in merito alla corretta percentuale di invalidità permanente, illustrando i parametri valutativi presi a riferimento.
7. La liquidazione del danno non patrimoniale subito dall'attrice deve essere effettuata applicando le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano (le quali garantiscono uniformità di trattamento su tutto il territorio nazionale: v. ex multis Cass. 1553/2019, Cass. 17018/2018, Cass. 11754/2018, Cass. 9950/2017, Cass. 3505/2016, Cass. 20895/2015, Cass. 5243/2014 e
Cass. 12408/2011), nella versione vigente al momento della presente decisione (v. Cass.
8508/2020, Cass. 2167/2016, Cass. 19211/2015 e Cass. 5254/2014). In base ai valori medi indicati in tali tabelle mediante il criterio del c.d. “punto pesante” (che nella sua espressione monetaria comprende una quota di danno non patrimoniale ulteriore rispetto a quella del danno biologico in senso stretto, destinata a ristorare il soggetto leso anche degli ulteriori pregiudizi in termini di sofferenza soggettiva e di risvolti relazionali ad essa connessi secondo criteri di normalità ed ordinarietà, nella specie senz'altro sussistenti in ragione del cambiamento della abitudini di vita dell'attrice come confermato dai testimoni escussi al riguardo), il danno non patrimoniale deve essere quindi liquidato nei seguenti importi: €
2.724,73 (importo indicato dall'attrice a pag. 12 della propria nota conclusionale) per l'invalidità temporanea;
€ 11.886,00 per l'invalidità permanente (avuto riguardo all'età dell'attrice, pari a 71 anni, al momento della cessazione dell'invalidità temporanea in base al calcolo complessivo della stessa operato dal c.t.u.: v. in proposito Cass. 7126/2021, Cass.
22858/2020, Cass. 28614/2019, Cass. 3121/2017 e Cass. 10303/2012).
8. Il danno patrimoniale subito dall'attrice va liquidato nell'importo di € 1.336,00, in base alle spese mediche documentate (ivi incluse quelle sostenute in strutture private per cure garantite dal sistema sanitario nazionale: v. in proposito, da ultimo, Cass. 29308/2023) reputabili – secondo la condivisibile valutazione effettuata dal consulente tecnico d'ufficio – come congrue e causalmente connesse all'evento lesivo oggetto di causa (non tenendo conto della spesa di € 610,00 per l'acquisizione della consulenza tecnica di parte ante causam, trattandosi di importo estraneo al risarcimento del danno patrimoniale e attinente, piuttosto, alle spese processuali di seguito regolate).
9. In definitiva, per tutti i motivi sopra esposti, il convenuto deve essere CP_1 condannato al pagamento in favore dell'attrice delle seguenti somme: a) 14.610,73, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 24/06/2022 (trattandosi di importo già rivalutato e liquidato ai valori attuali: v. Cass. 7272/2012 e Cass. 5503/03; e non potendosi individuare due diverse date di decorrenza per i danni da invalidità temporanea e per quelli da invalidità permanente, stante l'unitarietà del danno non patrimoniale: v. Cass.
2762/2019) e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza (data in cui il debito di valore diventerà debito di valuta, con conseguente maturazione successiva dei soli interessi: sul cumulo tra interessi e rivalutazione nella quantificazione del risarcimento del danno da fatto illecito, v. ex multis, Cass. 12140/2016, Cass. 18243/2015, Cass. 12698/2014, Cass. 4184/06 e Cass.
9517/02; v. altresì Cass. 10376/2024, secondo cui, in tema di risarcimento del danno da fatto illecito, sulla somma dovuta, ancorché liquidata all'attualità, vanno sempre conteggiati, purché vi sia stata specifica domanda, gli interessi c.d. compensativi, con decorrenza dal momento dell'illecito), ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
b) € 1.336,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate.
10. L'accoglimento della domanda principale dell'attrice nei confronti del CP_1 convenuto determina l'assorbimento di tutte le altre domande proposte dall'attrice e dalle terze chiamate.
11. Le spese di lite (ivi incluse quelle in favore delle terze chiamate, che vanno poste a carico della parte che ne ha determinato la chiamata in giudizio mediante le proprie difese: v. ex multis Cass. 31021/2025 e Cass. 25469/2025) seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91
c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità (media per l'attrice; inferiore alla media per le terze chiamate) della controversia.
12. L'attrice ha inoltre diritto a vedersi rimborsate – sempre a carico del CP_1 convenuto – le spese per la consulenza tecnica di parte medico-legale acquisita ante causam e per l'assistenza del consulente tecnico di parte nel corso delle c.t.u. (v. Cass. 37796/2021 e
Cass. 24188/2021, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Perugia 13 luglio 2022), spese che l'attrice ha sostenuto o si è obbligata a sostenere (v. le fatture allegate alla nota conclusionale) e che, nella specie, non appaiono eccessive o superflue (v. in proposito Cass.
3380/2015, Cass. 730/2013, Cass. 84/2013, Cass. 19399/2011, Cass. 2572/96, Cass. 6056/90
e Cass. 4135/77; v. altresì Cass. 13799/2022, Cass. 24188/2021, Cass. 17454/2021 e Cass.
4357/03, nonché, nella giurisprudenza di merito, App. Genova 26 luglio 2023, secondo cui la condanna del soccombente alle spese di consulenza tecnica di parte sopportate dalla controparte non presuppone la prova dell'avvenuto pagamento, essendo a tal fine sufficiente la prova che la parte vittoriosa abbia assunto la relativa obbligazione;
contra, per l'orientamento – che qui non si condivide – in base al quale sarebbe invece necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, v. da ultimo Cass. 1135/2023 e Cass. 21402/2022), tenuto conto sia dell'esito della consulenza, sia del rapporto con gli onorari riconosciuti al consulente tecnico d'ufficio (i cui compensi, come noto, sono inferiori alle tariffe libero-professionali di mercato, avuto riguardo alla connotazione pubblicistica dell'istituto: v. Corte Cost. 166/2022,
Corte Cost. 89/2020 e Corte Cost. 192/2015).
13. Per la medesima ragione (soccombenza), le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con decreto emesso in corso di causa, devono porsi (nei rapporti interni tra le parti) integralmente a carico del convenuto (ferma restando la solidarietà passiva ex lege CP_1 di tutte le parti nei confronti del consulente: v. Cass. 29129/2021, Cass. 3239/2018, Cass.
17739/2016, Cass. 23133/2015 e Cass. 25179/2013).
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
e della , nonché sulle domande formulate da quest'ultima e
[...] CP_2 dalla ogni altra difesa, eccezione ed istanza disattesa, così Controparte_3 provvede:
a) accertata e dichiarata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del convenuto per CP_1
l'evento oggetto di causa, condanna il al Controparte_1 pagamento in favore di delle seguenti somme: 1) 14.610,73, oltre Parte_1 interessi al saggio legale sulla predetta somma devalutata al 24/06/2022 e progressivamente rivalutata, mediante applicazione degli indici annuali ISTAT, sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre ulteriori interessi al saggio legale sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale;
2) € 1.336,00, oltre interessi al saggio legale sulla predetta somma dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al saldo, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche documentate;
b) condanna il alla rifusione in favore di Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 5.518,00 (di cui € 441,00 Parte_1 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 919,00 per la fase di studio,
€ 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
1.701,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in 1.220,00 (IVA inclusa) per spese di c.t.p. e in € 264,00 per spese vive (C.U. e marca da bollo);
c) condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 (di cui € 441,00 CP_2 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio,
€ 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed €
900,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta, nonché in € 237,00 per spese vive (C.U. per chiamata di terzo);
d) condanna il alla rifusione in favore della Controparte_1 delle spese processuali, che liquida in € 2.800,00 (di cui € Controparte_3
441,00 per l'attivazione della procedura di negoziazione assistita, € 500,00 per la fase di studio, € 500,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, ed € 900,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta;
e) pone integralmente a carico del le spese della Controparte_1
c.t.u. nella misura liquidata con decreto emesso in corso di causa.
Terni, 12/12/2025
Il giudice
(dott. Alessandro Nastri)