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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/07/2025, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9481/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. Tiziana De Fazio Giudice Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9481/2024 promossa da:
nato in [...], il [...] (CUI: 05HH8H2), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Mauro Pigino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
ha pronunciato il seguente
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli del 20.6.2023, notificato il 24.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI, con vittoria di spese;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del giudizio
A seguito della richiesta presentata da in data 3.11.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Vercelli, con provvedimento prot. N.
081/2023 Imm., reso in data 20.6.2023 e notificato il 24.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 19.6.2023, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la SA, in primo luogo, ha illustrato la delicata situazione socio-politica della Nigeria, tale per cui il rimpatrio di GB comporterebbe un serio e concreto pericolo per la sua incolumità. In secondo luogo, la SA rappresenta che parte attrice risiede in Italia dal 2016,
e lavora con costanza dal 2019 [docc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10] e ha provveduto a seguire corsi di formazione professionale [doc. 8].
Per tali motivi, secondo la SA, ha i requisiti necessari per il rilascio del permesso Pt_1 richiesto.
Parte convenuta si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione del 19.5.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto.
Il Tribunale ha concesso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 29.5.2025; a quell'udienza si è raccolto l'interrogatorio libero del richiedente e la SA ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese della controparte. Il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale: sulla normativa applicabile
Il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
2 Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, ha formalizzato la domanda di Protezione in data 3.11.2022. Deve Pt_1 pertanto trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l.
n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale
3 per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale
(cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
3. Sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale: il caso concreto
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo presente in Italia da più di otto anni. Pt_3
4 In questo lasso di tempo, il richiedente ha reperito attività lavorativa dal 2019 [docc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e
10] e attualmente sta lavorando come operaio metalmeccanico, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso Adecco Italia s.p.a., con sede legale a Milano, in Via Tolmezzo n. 15. Sul punto, sono in atti il contratto, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025 e il CU dell'anno 2025 [docc.
11, 12 e 13]. , all'udienza del 29.5.2025, sulle sue condizioni di lavoro, ha dichiarato di Pt_1 trovarsi bene e di andare d'accordo sia con i colleghi, che con il datore di lavoro.
Dal punto di vista abitativo, GB ha dichiarato di risiedere a Como assieme ad un suo amico, in un alloggio a lui regolarmente locato, pagando 600 € al mese a titolo di canone locativo.
Dal punto di vista formativo GB ha dichiarato di aver frequentato un corso di lingua italiana, di aver conseguito il certificato di lingua A1 e di aver imparato la lingua anche nel corso degli anni trascorsi in Italia.
Infine, ha dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale in Italia e di Pt_1 frequentare una Chiesa.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta da , incensurato e privo di Pt_1 carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché l'impegno in campo formativo e l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di
5 diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in
Italia.
4. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, anche in ragione del fatto che gli elementi sintomatici di integrazione sociale erano in larghissima parte già pre-esistenti rispetto alla emissione del provvedimento impugnato e alla costituzione di parte resistente in questo giudizio. Non vi è pertanto ragione per derogare al principio di soccombenza.
Trattasi di causa di valore indeterminabile. Sicché, a norma dell'art. 5 co. 6 D.M. 55/2014 (come modificato dall'art. 2 co. 2 lett. b D.M. 147/2022, che ha soppresso l'inciso “di regola”), le cause di valore indeterminabile – quali sono quelle in materia di protezionale internazionale – si considerano sempre di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00;
Pertanto, che il compenso al difensore va liquidato nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio (851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito del ricorso e partecipazione a un'udienza) e della sua incidenza sulla posizione dell'assistito, per un totale di € 2.906,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
nato in [...], il [...] (CUI: ; Parte_1 C.F._1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura di euro 2906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
Il Collegio, nella seguente composizione:
Andrea Natale Presidente rel. Tiziana De Fazio Giudice Sara Perlo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 9481/2024 promossa da:
nato in [...], il [...] (CUI: 05HH8H2), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Mauro Pigino, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
PARTE ATTRICE
CONTRO
rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato
PARTE CONVENUTA
ha pronunciato il seguente
Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento del Questore di Vercelli del 20.6.2023, notificato il 24.5.2024, di rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la protezione speciale ex art 19 TUI, con vittoria di spese;
Conclusioni parte convenuta: rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.
1 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Svolgimento del giudizio
A seguito della richiesta presentata da in data 3.11.2022, volta a ottenere il rilascio del Pt_1 permesso di soggiorno per protezione speciale, il Questore di Vercelli, con provvedimento prot. N.
081/2023 Imm., reso in data 20.6.2023 e notificato il 24.5.2024 (cfr. doc. 1, ricorso introduttivo), ha denegato il rilascio del permesso, riportandosi integralmente al parere negativo reso dalla C.T. di
Torino il 19.6.2023, la quale ha ritenuto non sussistenti i requisiti per il rilascio del permesso.
L'istante ha impugnato il rigetto, ritenuto illegittimo.
Nel ricorso introduttivo, la SA, in primo luogo, ha illustrato la delicata situazione socio-politica della Nigeria, tale per cui il rimpatrio di GB comporterebbe un serio e concreto pericolo per la sua incolumità. In secondo luogo, la SA rappresenta che parte attrice risiede in Italia dal 2016,
e lavora con costanza dal 2019 [docc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10] e ha provveduto a seguire corsi di formazione professionale [doc. 8].
Per tali motivi, secondo la SA, ha i requisiti necessari per il rilascio del permesso Pt_1 richiesto.
Parte convenuta si è costituita in giudizio mediante comparsa di costituzione del 19.5.2025, chiedendo il rigetto del ricorso per mancanza dei requisiti necessari per il rilascio del permesso richiesto.
Il Tribunale ha concesso la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore al 29.5.2025; a quell'udienza si è raccolto l'interrogatorio libero del richiedente e la SA ha insistito nell'accoglimento del ricorso, con condanna alle spese della controparte. Il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.
2. Sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale: sulla normativa applicabile
Il ricorrente ha formulato domanda di riconoscimento della protezione speciale in suo favore. Sul punto sono intervenute negli ultimi anni varie modifiche normative, sicché si deve individuare la normativa applicabile ratione temporis.
Innanzitutto, con il d.l. n. 113 del 2018 conv. dalla l. n. 132 del 2018, è stata rivista e modificata integralmente la disciplina della protezione umanitaria tipizzando precise fattispecie al fine di riconoscere al richiedente un permesso speciale per motivi diversi dalla protezione internazionale (al riguardo, in assenza, nel d.l. del 2018 n. 113, di una disciplina transitoria e in applicazione dell'art. 11 delle disp. preleggi c.c., si è ritenuto applicabile la normativa previgente alle domande proposte anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto: in questo senso, Cass. n. 4890 del 2019; Cass.
n. 7831 del 2019).
2 Successivamente, in data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della tipizzazione rispetto alla fattispecie di protezione complementare c.d. “a catalogo aperto”, ha modificato nuovamente il testo dell'art. 5, comma 6, T.U.I., ripristinando il dovere del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali (originariamente espresso, ma poi eliminato dal d.l. n. 113 del
2018, conv. con modifiche nella l. n. 132 del 2018).
Infine, sempre per quanto di rilievo in questa sede, con d.l. n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023, è stata nuovamente modificata la formulazione (anche) dei commi 1.1. e 1.2. dell'art. 19, T.U.I., ma con norma transitoria è stata prevista l'applicabilità della normativa abrogata alle domande di riconoscimento della protezione speciale presentate in data anteriore all'entrata in vigore del predetto decreto-legge, ossia all'11.3.2023.
Nel caso di specie, ha formalizzato la domanda di Protezione in data 3.11.2022. Deve Pt_1 pertanto trovare applicazione la normativa previgente all'entrata in vigore della modifica di cui al d.l.
n. 20 del 2023, conv. con modificazioni dalla l. n. 50 del 2023.
Ciò posto, l'art. 19 T.U.I. nella formulazione di cui alle modifiche apportate con d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020, prevede, tra l'altro, al comma 1.1. che: “non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute (…). Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Il successivo comma 1.2. della norma in esame (sempre come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, conv. con modifiche dalla l. n. 173 del 2020) stabilisce che: “nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale
3 per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale”.
Con riferimento quindi alla protezione speciale garantita dalle previsioni dell'articolo 19, comma
1.1., T.U.I. nella formulazione seguente al d.l. del 2020, l'autorità giudiziaria, nel caso di sussistenza di fondati motivi di ritenere che la persona richiedente rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e sovranazionali, deve tenere conto dell'esistenza, nello Stato di provenienza, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani e, in ogni caso, è chiamata a condurre una valutazione delle condizioni di vita privata e familiare del richiedente protezione, tenendo conto della natura ed effettività dei vincoli familiari, dell'effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali e sociali con il Paese d'origine, al fine di stabilire se il suo respingimento determinerebbe una violazione di tali diritti.
Va ancora rammentato che l'art. 8 della Conv. Edu accorda specifica tutela del diritto alla «vita privata» e alla «vita familiare»; la disposizione in esame – come interpretata dalla Corte Edu – impone di valorizzare i percorsi di inserimento lavorativo e sociale compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale da cui sia possibile desumere che si è creato un sistema di relazioni che siano significative al punto da dare luogo ad un effettivo legame con il territorio medesimo. La nozione di
'vita privata' deve essere infatti intesa conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della
Corte Europea (tra le ultime, Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione I, 14 febbraio 2019, n.
57433/15, NARJIS c. ITALIA) in riferimento all'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, laddove in tale nozione vengono fatti rientrare tutti i rapporti sociali instaurati dagli interessati, ivi compresi quelli lavorativi, che anzi sono indici primari di inserimento sociale, nonché la rete di relazioni riconducibili alle comunità nelle quali gli stranieri soggiornanti sul territorio si trovano a vivere. Così come la nozione di 'vita privata', anche la nozione di 'vita familiare' deve essere interpretata conformemente a quanto elaborato dalla giurisprudenza della Corte Europea, la quale la definisce come il diritto di vivere insieme affinché i rapporti familiari possano svilupparsi normalmente, ribadendo in varie sentenze che, affinché questo diritto venga in rilievo, occorre che vi sia di fatto una reale esistenza di stretti legami personali costruiti dal ricorrente nel territorio nazionale
(cfr. Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358,
), compresi legami familiari di fatto. Parte_2
3. Sulla domanda di riconoscimento della protezione speciale: il caso concreto
Tanto premesso, nel caso di specie la domanda è fondata. Anzitutto, occorre considerare il lasso di tempo trascorso in Italia, essendo presente in Italia da più di otto anni. Pt_3
4 In questo lasso di tempo, il richiedente ha reperito attività lavorativa dal 2019 [docc. 3, 4, 5, 6, 7, 9 e
10] e attualmente sta lavorando come operaio metalmeccanico, con un contratto di lavoro a tempo indeterminato, presso Adecco Italia s.p.a., con sede legale a Milano, in Via Tolmezzo n. 15. Sul punto, sono in atti il contratto, le buste paga aggiornate al mese di aprile 2025 e il CU dell'anno 2025 [docc.
11, 12 e 13]. , all'udienza del 29.5.2025, sulle sue condizioni di lavoro, ha dichiarato di Pt_1 trovarsi bene e di andare d'accordo sia con i colleghi, che con il datore di lavoro.
Dal punto di vista abitativo, GB ha dichiarato di risiedere a Como assieme ad un suo amico, in un alloggio a lui regolarmente locato, pagando 600 € al mese a titolo di canone locativo.
Dal punto di vista formativo GB ha dichiarato di aver frequentato un corso di lingua italiana, di aver conseguito il certificato di lingua A1 e di aver imparato la lingua anche nel corso degli anni trascorsi in Italia.
Infine, ha dichiarato di aver intrapreso una relazione sentimentale in Italia e di Pt_1 frequentare una Chiesa.
Occorre, quindi, considerare la buona integrazione raggiunta da , incensurato e privo di Pt_1 carichi pendenti, il quale ha versato in atti documenti attestanti l'impegno, l'attualità e la regolarità dell'attività lavorativa, nonché l'impegno in campo formativo e l'ottenuta indipendenza abitativa.
Inoltre, alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione del 5.9.2022 n. 26089/2022, espellere lo straniero che dimostri una seria intenzione di integrarsi nel tessuto italiano comporta la violazione del diritto al rispetto della sua vita privata, ex art. 8 CEDU.
Alla luce di tutto quanto sinora detto si ritiene che un eventuale rimpatrio possa costituire una violazione del diritto alla tutela della propria vita privata.
Tenuto conto che non sono state allegate, né risultano in atti, ragioni ostative di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica e valorizzando i parametri normativi di cui sopra, si ritengono dunque ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale, sottolineandosi come il richiedente abbia compiuto seri sforzi per cogliere e sfruttare tutte le opportunità che il sistema di accoglienza ha messo a sua disposizione nella prospettiva della sua integrazione nel nostro Paese.
Infine – e pur non essendo richiesto dalla disciplina applicabile ratione temporis un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti nel paese d'origine (Sez.
1 - Ordinanza n. 9080 del
31/03/2023, Rv. 667477 - 01) – occorre considerare che il mancato riconoscimento del diritto alla protezione speciale interromperebbe tale percorso e comporterebbe – per il ricorrente – la rinuncia al percorso di integrazione già proficuamente sperimentato con rimpatrio in un Paese di origine dal quale si è allontanato da anni e in cui minori sono le possibilità di accesso e garanzia al godimento di
5 diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata dal ricorrente per costruirsi una rete relazionale e sociale in
Italia.
4. Sulle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza, anche in ragione del fatto che gli elementi sintomatici di integrazione sociale erano in larghissima parte già pre-esistenti rispetto alla emissione del provvedimento impugnato e alla costituzione di parte resistente in questo giudizio. Non vi è pertanto ragione per derogare al principio di soccombenza.
Trattasi di causa di valore indeterminabile. Sicché, a norma dell'art. 5 co. 6 D.M. 55/2014 (come modificato dall'art. 2 co. 2 lett. b D.M. 147/2022, che ha soppresso l'inciso “di regola”), le cause di valore indeterminabile – quali sono quelle in materia di protezionale internazionale – si considerano sempre di valore non inferiore a Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00;
Pertanto, che il compenso al difensore va liquidato nella misura indicata in dispositivo, applicati i valori minimi delle fasi di studio (851€), introduttiva (602€) e decisionale (1.453€) dello scaglione di riferimento dianzi indicato, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata (deposito del ricorso e partecipazione a un'udienza) e della sua incidenza sulla posizione dell'assistito, per un totale di € 2.906,00
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:
Accoglie la domanda in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 5 comma 6 e 19 commi
1.1 e 1.2 del d.lgs. n. 286/1998, nella formulazione di cui al d.lgs. n. 130/2020, e per l'effetto trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”, di durata biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, in favore di
nato in [...], il [...] (CUI: ; Parte_1 C.F._1
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in misura di euro 2906,00, oltre spese generali, CPA ed IVA se dovuta.
Manda alla Cancelleria di notificare al ricorrente il presente decreto e di darne comunicazione alla
Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 4.6.2025
Il Presidente est.
Andrea Natale
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