TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/11/2025, n. 4752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4752 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NG AR, ha pronunciato,
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti e a seguito della discussione orale all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4015/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, Piazza V.E. Orlando n.41, presso lo studio dell'avv. Carmelo Santo Zanghì, dal quale è rappresentato e difeso in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_1
legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Milano, Largo
Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
1) dichiara risolto il contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007 ceduto al con Pt_1
scrittura del 01.12.2009; 2) condanna alla restituzione in favore del della somma di € Controparte_1 Pt_1
73.907,54, per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2024, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi denominata soltanto ) per sentirla Controparte_1 Controparte_1
condannare all'adempimento del contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007 e della scrittura del 01.12.2009, con cui gli era stata concessa in locazione finanziaria l'imbarcazione da diporto a motore, Mod. Sea Top 13.90, Targa VG5199D, mediante la consegna della predetta imbarcazione,
ovvero, in caso di suo perimento, di un'imbarcazione con caratteristiche analoghe;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi risolto il citato contratto di leasing per grave inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, condannare ex art.1458 c.c. la convenuta a Controparte_1
restituirgli i canoni corrisposti dal 02.12.2009 al 19.12.2011, pari a complessivi € 73.907,54, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'imbarcazione, a far data dal 01.12.09, quantificati nella somma di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore da determinare secondo giustizia;
in linea ulteriormente subordinata e graduata, condannare la al pagamento di € 73.907,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ai sensi Controparte_1
dell'art.2033 c.c. (per restituzione dei canoni indebitamente trattenuti), ovvero dell'art.2041 c.c. (a titolo di indennizzo per ingiusto arricchimento).
L'attore rappresentava, infatti, che:
- con contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007, la società LOCAT S.p.A., oggi
, aveva concesso in locazione finanziaria a l'imbarcazione Controparte_1 Controparte_2
da diporto a motore, Mod. Sea Top 13.90, Targa VG5199D, realizzata dalla Parte_2 - con scrittura privata del 01.12.09, gli aveva ceduto il predetto Controparte_2
contratto, con accettazione della cessione da parte della;
Controparte_1
- successivamente, con provvedimento dei gg. 23-28.12.09, il Tribunale di Agrigento,
Sez. Misure di Prevenzione, nell'ambito del procedimento distinto al n. 66/09 a carico anche di aveva sottoposto a sequestro l'imbarcazione oggetto del predetto Controparte_2
contratto di leasing;
- lo stesso Tribunale, con ulteriore decreto dei gg. 21.06.2011 -21.12.2011, aveva poi disposto la confisca dell'imbarcazione in danno della , in quanto proprietaria Controparte_1
del bene;
- con lettera del 13.01.2012, aveva quindi avvisato che, in assenza Controparte_1
della effettiva disponibilità del bene, avrebbe sospeso i pagamenti dei canoni a far data dal
19.01.2012;
- nonostante ciò, , con lettera del 28.08.2012, lo aveva comunque Controparte_1
dichiarato decaduto dal beneficio del termine e gli aveva chiesto il pagamento dei canoni a scadere del leasing, per complessivi € 178.340,38, IVA inclusa;
- aveva quindi promosso contro la dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_1
il giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 per far dichiarare la legittimità della sospensione dei canoni, eccependo l'inadempimento ex art.1460 c.c. della rispetto all'obbligo Controparte_1
di attivarsi per tutelare le ragioni dalle pretese di terzi, e per ottenere la condanna della società
alla restituzione dell'imbarcazione o altra equivalente, nonché la condanna al risarcimento del danno per mancato godimento, con decorrenza dal sequestro fino alla effettiva restituzione,
quantificato nella somma di euro 300.000,00;
- la si era costituita in giudizio, chiedendo, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna dell'attore al pagamento della somma di € 178.340,38, oltre accessori;
- il Tribunale di Palermo, con sentenza n.3253/16, aveva dichiarato legittima la sospensione del pagamento dei canoni, relativi al contratto di leasing del 19.04.2007, da parte del fino al momento in cui la società convenuta non avrebbe esperito i rimedi consentiti Pt_1
dall'ordinamento per far valere il proprio diritto dominicale sul bene confiscato e aveva condannato la convenuta a rimuovere la segnalazione negativa a CRIF s.p.a., mentre aveva rigettato tutte le altre domande formulate dall'attore ed anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- avverso la citata sentenza, aveva proposto appello principale e lui Controparte_1
appello incidentale, ma la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 107/2020 del
22.01.2020 (ormai passata in giudicato), aveva confermato la sentenza di primo grado, tranne nella parte in cui il Tribunale aveva condannato a rimuovere le conseguenze della CP_1
segnalazione alla CRIF;
- tuttavia, , in quanto proprietaria del bene, non aveva intrapreso le Controparte_1
iniziative, anche in sede penale, volte ad ottenere nuovamente la disponibilità del bene,
frustrando così lo scopo del contratto di locazione finanziaria.
La , costituitasi, eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità delle domande Controparte_1
attoree di adempimento/risoluzione e risarcimento dei danni per mancato godimento dell'imbarcazione, in ragione dell'esistenza di un precedente giudicato;
in secondo luogo, eccepiva l'infondatezza delle ulteriori domande di risoluzione e risarcimento del danno, in considerazione della clausola del contratto di leasing contenuta nell'art.14, che trasferiva in capo all'utilizzatore i rischi rinvenienti dal mancato godimento del bene;
in subordine, deduceva l'intervenuta estinzione delle obbligazioni a lei derivanti dal contratto ex art. 1256 c.c. per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed, infine, assumeva l'infondatezza delle domande di ripetizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento e comunque la rinuncia del a tali azioni o la prescrizione di Pt_1
qualsivoglia azione contrattuale ed extracontrattuale, così come dell'azione di risarcimento/ripetizione di indebito e/o arricchimento senza causa. Quindi, all'udienza di discussione orale del 25 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti e a seguito della loro discussione orale.
Ciò premesso, in primo luogo occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree per intervenuto giudicato.
L'eccezione è fondata limitatamente alla domanda di adempimento del contratto di leasing.
Ai fini della comprensione della decisione, appare utile, confrontare le domande proposte dal nel giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 e quelle formulate nel presente giudizio. Pt_1
Nel giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 e definito con la sentenza n. 3253/2016 le domande proposte dal erano: Pt_1
1) la sospensione del pagamento dei canoni in forza dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. della rispetto all'obbligo di attivarsi per tutelare le proprie ragioni Controparte_1
dalle pretese di terzi in violazione del principio di buona fede;
2) la condanna alla restituzione dell'imbarcazione o altra equivalente;
3) la condanna al risarcimento per mancato godimento dell'imbarcazione dal sequestro fino alla restituzione dell'imbarcazione, quantificato nella somma di euro 300.000,00.
In sostanza, oltre alla richiesta di sospensione dei canoni, veniva esercitata soltanto l'azione di adempimento e risarcimento per mancato godimento temporaneo, ma non quella di risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel giudizio odierno, invece, il ha esercitato, in via subordinata: Pt_1
1) l'azione di adempimento con condanna alla consegna dell'imbarcazione o altra equivalente;
2) in subordine, l'azione di risoluzione per grave inadempimento ex art.1453 c.c. e, per l'effetto,
di restituzione dei canoni pagati a partire dal sequestro per mancato godimento e di risarcimento del danno, quantificato in € 300.000,00, ovvero di restituzione dei canoni ex art.2033 c.c. (indebito oggettivo) o ancora di indennizzo in misura pari ai canoni corrisposti ex art.2041 (azione generale di arricchimento senza causa). Ora, certamente la domanda principale del presente giudizio di adempimento è coperta dal giudicato, in quanto comune al precedente giudizio, ove è stata rigettata.
Nuova è, invece, la domanda subordinata di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e di restituzione dei canoni versati pari ad € 73.907,54.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria di condanna al pagamento di € 300.000,00,
sebbene la quantificazione del danno sia coincidente con quella del precedente giudizio, non si tratta della stessa domanda, perché, nel giudizio già definito, la causa petendi del risarcimento veniva individuata nel mancato godimento “temporaneo” dell'imbarcazione dal sequestro fino alla restituzione, mentre, nel presente giudizio, il risarcimento sarebbe conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Ne consegue che la domanda di adempimento con condanna alla restituzione dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing o altra imbarcazione equivalente proposta nel presente giudizio è inammissibile per violazione del ne bis in idem.
Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre esaminare, in ordine logico giuridico, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Invero, la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dei canoni ex art.2033 c.c., ma ovviamente tale indebito conseguirebbe alla risoluzione del contratto di leasing,
sicché l'eccezione non può che intendersi riferita anche all'azione di risoluzione che ne costituisce il presupposto.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione del contratto e quella di adempimento
costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente
adempiente e, pur presentando diversità di "petitum", entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del
creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte,
e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della
domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Tale
effetto interruttivo deve riconoscersi anche alla domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento, atteso
che il divieto, posto dall'art. 1453 cod. civ., di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del
contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata,
rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione
con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 15171/2001).
Nella specie, in base ai principi giurisprudenziali illustrati, la domanda di risoluzione non può
ritenersi prescritta, perché interrotta dalla domanda di adempimento proposta dal Pt_1
Il termine prescrizionale dell'azione di risoluzione ha ripreso a decorrere, infatti, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.107/2020 emessa il 13.12.2019 e pubblicata il 22
gennaio 2020, sicché non era ancora decorso alla data di introduzione del presente giudizio (22
marzo 2024).
Anche la domanda di restituzione dei canoni non risulta prescritta, perché esercitabile soltanto con la domanda di risoluzione: invero, il pagamento dei canoni diviene indebito soltanto con la sentenza costitutiva di risoluzione.
Passando all'esame del merito della domanda di risoluzione del contratto di leasing, l'attore lamenta l'inadempimento di una obbligazione accessoria, ossia quella di tutelare le ragioni verso le pretese di terzi in osservanza al generale obbligo di buona fede.
Non vengono in rilievo, pertanto, le obbligazioni principali di acquisto e di consegna del bene a il quale ha poi ceduto il contratto di leasing al pacificamente adempiute Controparte_2 Pt_1
dalla . Controparte_1
Né viene in rilievo la clausola contrattuale di assunzione del rischio di impossibilità di godimento del bene dopo la consegna in capo all'utilizzatore, che attiene alla impossibilità
sopravvenuta della prestazione e non all'inadempimento della concedente. Ora, l'inadempimento della obbligazione accessoria di tutelare le ragioni dell'utilizzatore verso le pretese di terzi ha costituito il fondamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Palermo n.3253/2016, confermata in appello e divenuta definitiva, della sospensione del pagamento dei canoni a partire dal sequestro fino a quando non avrebbe fatto valere le sue ragioni in CP_1
sede penale.
Detta sentenza non ha mancato di sottolineare:
- che sin dal febbraio 2010 aveva ricevuto dalla il provvedimento con il CP_1 CP_3
quale la Capitaneria di Porto di Viareggio aveva sospeso la trascrizione della nomina del Pt_1
quale armatore dell'imbarcazione proprio a causa del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di
Agrigento il 23.12.2009;
- che il aveva pagato i canoni fino a quando il giudice della Prevenzione, ritenuta la Pt_1
cessione del contratto in favore del non opponibile alla procedura anche in ragione della Pt_1
anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto alla nomina del cessionario quale armatore,
aveva disposto la confisca del bene;
- che il aveva invitato espressamente a far valere dinanzi alla autorità Pt_1 CP_1
giudiziaria competente il diritto di proprietà sul bene al fine di consentirgliene il legittimo godimento ed era rimasta inerte;
CP_1
- che, nell'inerzia della il aveva proposto opposizione al decreto di confisca, CP_1 Pt_1
ma il Collegio aveva rigettato l'opposizione, proprio sul rilievo che il non era il soggetto Pt_1
proprietario del bene, e che la società concedente non era intervenuta in giudizio per fare valere le sue ragioni, evidenziando il diritto della predetta società di promuovere le opportune iniziative per ottenere, previo riconoscimento della buona fede, la restituzione del bene eventualmente in favore del nuovo titolare del rapporto di leasing.
La convenuta, nel presente giudizio, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico di avere adempiuto, successivamente alla sentenza n.3253/2016 del Tribunale di Palermo, l'obbligazione accessoria di tutelare le ragioni verso le pretese di terzi, che soltanto lei era legittimata a fare valere in quanto proprietaria dell'imbarcazione, sicché tale inadempimento è divenuto definitivo.
Ora, in caso di inadempimento delle obbligazioni accessorie, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, occorre valutare se l'obbligazione accessoria sia essenziale per l'equilibrio sinallagmatico (cfr. Cass. n.2474/1999).
Indubbiamente, nella specie, l'obbligazione accessoria era funzionale al possibile - sebbene non certo - recupero del bene per consentirne il godimento da parte dell'utilizzatore.
Ne consegue che l'inadempimento di tale obbligazione non può ritenersi di scarsa importanza e giustifica la risoluzione del contratto di leasing.
Alla risoluzione consegue poi l'effetto restitutorio automatico relativo ai canoni corrisposti.
Non può condividersi, a tal proposito, la tesi secondo cui, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, la risoluzione lascerebbe ferme le prestazioni eseguite, perché, nella specie,
i canoni versati non hanno trovato corrispettivo nel godimento del bene a seguito del sequestro disposto con decreto dei gg. 23 – 28.12.2009 (soltanto ad un mese dalla scrittura del 01.12.2009 di cessione del leasing).
Per quanto concerne, invece, la domanda di risarcimento del danno da risoluzione del contratto, questa non può essere accolta, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nella sentenza 3253/2016 emessa dal Tribunale di Palermo a proposito del rigetto della domanda di risarcimento da mancato godimento temporaneo, divenuta definitiva, ossia: la non risarcibilità ex art.1223 c.c. del danno che non sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, dovendosi considerare tale soltanto il danno che non si sarebbe verificato sostituendo la condotta adempiente a quella omissiva inadempiente, in base ad un giudizio causale controfattuale probabilistico.
Come correttamente evidenziato nella sentenza citata con motivazione mutuabile anche a proposito del danno da risoluzione del contratto, “Difettano, nel caso di specie, elementi cui ancorare un
siffatto giudizio, dipendendo l'eventuale accoglimento delle ragioni della comparente da profili – quali ad
esempio la prova della sua buona fede, ossia della sua estraneità all'attività dei prevenuti, oltre che della buona fede dello stesso attore (cfr. pag. 76 del già citato decreto 113 bis/2015 emesso dalla Corte d'Appello di Palermo
– sezione quinta penale e per le misure di prevenzione) – rispetto ai quali nessuna delle parti ha offerto utili
elementi valutativi “ (vedi pagg.10 e 11 della sentenza citata).
Alla luce delle considerazioni svolte, il contratto di leasing va dichiarato risolto per inadempimento definitivo dell'obbligazione accessoria e la va condannata al Controparte_1
pagamento della somma di € 73.907,54, a titolo di restituzione dei canoni versati dal nel Pt_1
periodo dal 02.12.2009 al 19.12.2011, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, mentre la domanda risarcitoria va rigettata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca (con riferimento ai diversi capi di domanda formulati dall'attore).
Così deciso in Palermo, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
NG AR
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice dott.ssa NG AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa NG AR, ha pronunciato,
ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti e a seguito della discussione orale all'udienza del 25 settembre 2025, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4015/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promossa
DA
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato ai fini del Parte_1
giudizio in Palermo, Piazza V.E. Orlando n.41, presso lo studio dell'avv. Carmelo Santo Zanghì, dal quale è rappresentato e difeso in calce all'atto di citazione
ATTORE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede Controparte_1
legale in Milano, Via Livio Cambi n. 5, elettivamente domiciliata ai fini del giudizio in Milano, Largo
Donegani n. 2, presso lo studio dell'avv. Giancarlo Catavello del Foro di Milano, dal quale è
rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti in allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
CONVENUTA
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e definitivamente pronunciando,
1) dichiara risolto il contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007 ceduto al con Pt_1
scrittura del 01.12.2009; 2) condanna alla restituzione in favore del della somma di € Controparte_1 Pt_1
73.907,54, per la causale di cui in parte motiva, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
3) rigetta la domanda risarcitoria formulata dall'attore;
4) dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 22 marzo 2024, conveniva in giudizio la Parte_1
(d'ora innanzi denominata soltanto ) per sentirla Controparte_1 Controparte_1
condannare all'adempimento del contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007 e della scrittura del 01.12.2009, con cui gli era stata concessa in locazione finanziaria l'imbarcazione da diporto a motore, Mod. Sea Top 13.90, Targa VG5199D, mediante la consegna della predetta imbarcazione,
ovvero, in caso di suo perimento, di un'imbarcazione con caratteristiche analoghe;
in via subordinata, chiedeva dichiararsi risolto il citato contratto di leasing per grave inadempimento contrattuale della e, per l'effetto, condannare ex art.1458 c.c. la convenuta a Controparte_1
restituirgli i canoni corrisposti dal 02.12.2009 al 19.12.2011, pari a complessivi € 73.907,54, oltre interessi, nonché al risarcimento dei danni conseguenti al mancato godimento dell'imbarcazione, a far data dal 01.12.09, quantificati nella somma di € 300.000,00 o in quella maggiore o minore da determinare secondo giustizia;
in linea ulteriormente subordinata e graduata, condannare la al pagamento di € 73.907,54, oltre rivalutazione monetaria e interessi, ai sensi Controparte_1
dell'art.2033 c.c. (per restituzione dei canoni indebitamente trattenuti), ovvero dell'art.2041 c.c. (a titolo di indennizzo per ingiusto arricchimento).
L'attore rappresentava, infatti, che:
- con contratto di leasing n. N/D 951745 del 19.04.2007, la società LOCAT S.p.A., oggi
, aveva concesso in locazione finanziaria a l'imbarcazione Controparte_1 Controparte_2
da diporto a motore, Mod. Sea Top 13.90, Targa VG5199D, realizzata dalla Parte_2 - con scrittura privata del 01.12.09, gli aveva ceduto il predetto Controparte_2
contratto, con accettazione della cessione da parte della;
Controparte_1
- successivamente, con provvedimento dei gg. 23-28.12.09, il Tribunale di Agrigento,
Sez. Misure di Prevenzione, nell'ambito del procedimento distinto al n. 66/09 a carico anche di aveva sottoposto a sequestro l'imbarcazione oggetto del predetto Controparte_2
contratto di leasing;
- lo stesso Tribunale, con ulteriore decreto dei gg. 21.06.2011 -21.12.2011, aveva poi disposto la confisca dell'imbarcazione in danno della , in quanto proprietaria Controparte_1
del bene;
- con lettera del 13.01.2012, aveva quindi avvisato che, in assenza Controparte_1
della effettiva disponibilità del bene, avrebbe sospeso i pagamenti dei canoni a far data dal
19.01.2012;
- nonostante ciò, , con lettera del 28.08.2012, lo aveva comunque Controparte_1
dichiarato decaduto dal beneficio del termine e gli aveva chiesto il pagamento dei canoni a scadere del leasing, per complessivi € 178.340,38, IVA inclusa;
- aveva quindi promosso contro la dinanzi al Tribunale di Palermo Controparte_1
il giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 per far dichiarare la legittimità della sospensione dei canoni, eccependo l'inadempimento ex art.1460 c.c. della rispetto all'obbligo Controparte_1
di attivarsi per tutelare le ragioni dalle pretese di terzi, e per ottenere la condanna della società
alla restituzione dell'imbarcazione o altra equivalente, nonché la condanna al risarcimento del danno per mancato godimento, con decorrenza dal sequestro fino alla effettiva restituzione,
quantificato nella somma di euro 300.000,00;
- la si era costituita in giudizio, chiedendo, in via riconvenzionale, la Controparte_1
condanna dell'attore al pagamento della somma di € 178.340,38, oltre accessori;
- il Tribunale di Palermo, con sentenza n.3253/16, aveva dichiarato legittima la sospensione del pagamento dei canoni, relativi al contratto di leasing del 19.04.2007, da parte del fino al momento in cui la società convenuta non avrebbe esperito i rimedi consentiti Pt_1
dall'ordinamento per far valere il proprio diritto dominicale sul bene confiscato e aveva condannato la convenuta a rimuovere la segnalazione negativa a CRIF s.p.a., mentre aveva rigettato tutte le altre domande formulate dall'attore ed anche la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta;
- avverso la citata sentenza, aveva proposto appello principale e lui Controparte_1
appello incidentale, ma la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 107/2020 del
22.01.2020 (ormai passata in giudicato), aveva confermato la sentenza di primo grado, tranne nella parte in cui il Tribunale aveva condannato a rimuovere le conseguenze della CP_1
segnalazione alla CRIF;
- tuttavia, , in quanto proprietaria del bene, non aveva intrapreso le Controparte_1
iniziative, anche in sede penale, volte ad ottenere nuovamente la disponibilità del bene,
frustrando così lo scopo del contratto di locazione finanziaria.
La , costituitasi, eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità delle domande Controparte_1
attoree di adempimento/risoluzione e risarcimento dei danni per mancato godimento dell'imbarcazione, in ragione dell'esistenza di un precedente giudicato;
in secondo luogo, eccepiva l'infondatezza delle ulteriori domande di risoluzione e risarcimento del danno, in considerazione della clausola del contratto di leasing contenuta nell'art.14, che trasferiva in capo all'utilizzatore i rischi rinvenienti dal mancato godimento del bene;
in subordine, deduceva l'intervenuta estinzione delle obbligazioni a lei derivanti dal contratto ex art. 1256 c.c. per sopravvenuta impossibilità della prestazione, ed, infine, assumeva l'infondatezza delle domande di ripetizione di indebito e/o ingiustificato arricchimento e comunque la rinuncia del a tali azioni o la prescrizione di Pt_1
qualsivoglia azione contrattuale ed extracontrattuale, così come dell'azione di risarcimento/ripetizione di indebito e/o arricchimento senza causa. Quindi, all'udienza di discussione orale del 25 settembre 2025, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art.281 sexies, terzo comma, c.p.c. sulle conclusioni precisate dalle parti e a seguito della loro discussione orale.
Ciò premesso, in primo luogo occorre esaminare l'eccezione di inammissibilità delle domande attoree per intervenuto giudicato.
L'eccezione è fondata limitatamente alla domanda di adempimento del contratto di leasing.
Ai fini della comprensione della decisione, appare utile, confrontare le domande proposte dal nel giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 e quelle formulate nel presente giudizio. Pt_1
Nel giudizio iscritto al n.r.g. 12574/2012 e definito con la sentenza n. 3253/2016 le domande proposte dal erano: Pt_1
1) la sospensione del pagamento dei canoni in forza dell'eccezione di inadempimento ex art.1460 c.c. della rispetto all'obbligo di attivarsi per tutelare le proprie ragioni Controparte_1
dalle pretese di terzi in violazione del principio di buona fede;
2) la condanna alla restituzione dell'imbarcazione o altra equivalente;
3) la condanna al risarcimento per mancato godimento dell'imbarcazione dal sequestro fino alla restituzione dell'imbarcazione, quantificato nella somma di euro 300.000,00.
In sostanza, oltre alla richiesta di sospensione dei canoni, veniva esercitata soltanto l'azione di adempimento e risarcimento per mancato godimento temporaneo, ma non quella di risoluzione del contratto per inadempimento.
Nel giudizio odierno, invece, il ha esercitato, in via subordinata: Pt_1
1) l'azione di adempimento con condanna alla consegna dell'imbarcazione o altra equivalente;
2) in subordine, l'azione di risoluzione per grave inadempimento ex art.1453 c.c. e, per l'effetto,
di restituzione dei canoni pagati a partire dal sequestro per mancato godimento e di risarcimento del danno, quantificato in € 300.000,00, ovvero di restituzione dei canoni ex art.2033 c.c. (indebito oggettivo) o ancora di indennizzo in misura pari ai canoni corrisposti ex art.2041 (azione generale di arricchimento senza causa). Ora, certamente la domanda principale del presente giudizio di adempimento è coperta dal giudicato, in quanto comune al precedente giudizio, ove è stata rigettata.
Nuova è, invece, la domanda subordinata di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento e di restituzione dei canoni versati pari ad € 73.907,54.
Per quanto riguarda la domanda risarcitoria di condanna al pagamento di € 300.000,00,
sebbene la quantificazione del danno sia coincidente con quella del precedente giudizio, non si tratta della stessa domanda, perché, nel giudizio già definito, la causa petendi del risarcimento veniva individuata nel mancato godimento “temporaneo” dell'imbarcazione dal sequestro fino alla restituzione, mentre, nel presente giudizio, il risarcimento sarebbe conseguente alla risoluzione del contratto per inadempimento.
Ne consegue che la domanda di adempimento con condanna alla restituzione dell'imbarcazione oggetto del contratto di leasing o altra imbarcazione equivalente proposta nel presente giudizio è inammissibile per violazione del ne bis in idem.
Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, occorre esaminare, in ordine logico giuridico, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta.
Invero, la convenuta ha eccepito la prescrizione dell'azione di ripetizione dei canoni ex art.2033 c.c., ma ovviamente tale indebito conseguirebbe alla risoluzione del contratto di leasing,
sicché l'eccezione non può che intendersi riferita anche all'azione di risoluzione che ne costituisce il presupposto.
Secondo l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione – condiviso da questo giudice –
“Nei contratti a prestazioni corrispettive, l'azione di risoluzione del contratto e quella di adempimento
costituiscono due diversi rimedi giuridici a tutela del diritto che dal rapporto sostanziale deriva al contraente
adempiente e, pur presentando diversità di "petitum", entrambe mirano a soddisfare lo stesso interesse del
creditore insoddisfatto, consistente nell'evitare il pregiudizio derivante dall'inadempimento della controparte,
e sono dirette alla tutela del medesimo diritto alla prestazione, con la conseguenza che la proposizione della
domanda di adempimento ha effetto interruttivo della prescrizione anche con riferimento al diritto di chiedere la risoluzione del contratto esercitabile sino a quando non sia decorso il nuovo termine prescrizionale. Tale
effetto interruttivo deve riconoscersi anche alla domanda di risoluzione rispetto a quella di adempimento, atteso
che il divieto, posto dall'art. 1453 cod. civ., di chiedere l'adempimento una volta domandata la risoluzione del
contratto, viene meno e non ha più ragion d'essere quando la domanda di risoluzione venga rigettata,
rimanendo in vita in tal caso il vincolo contrattuale, e risorgendo l'interesse alla esecuzione della prestazione
con inizio del nuovo termine prescrizionale del diritto di chiedere l'adempimento.” (in termini la massima di Cass. civ. n. 15171/2001).
Nella specie, in base ai principi giurisprudenziali illustrati, la domanda di risoluzione non può
ritenersi prescritta, perché interrotta dalla domanda di adempimento proposta dal Pt_1
Il termine prescrizionale dell'azione di risoluzione ha ripreso a decorrere, infatti, dal passaggio in giudicato della sentenza della Corte di Appello n.107/2020 emessa il 13.12.2019 e pubblicata il 22
gennaio 2020, sicché non era ancora decorso alla data di introduzione del presente giudizio (22
marzo 2024).
Anche la domanda di restituzione dei canoni non risulta prescritta, perché esercitabile soltanto con la domanda di risoluzione: invero, il pagamento dei canoni diviene indebito soltanto con la sentenza costitutiva di risoluzione.
Passando all'esame del merito della domanda di risoluzione del contratto di leasing, l'attore lamenta l'inadempimento di una obbligazione accessoria, ossia quella di tutelare le ragioni verso le pretese di terzi in osservanza al generale obbligo di buona fede.
Non vengono in rilievo, pertanto, le obbligazioni principali di acquisto e di consegna del bene a il quale ha poi ceduto il contratto di leasing al pacificamente adempiute Controparte_2 Pt_1
dalla . Controparte_1
Né viene in rilievo la clausola contrattuale di assunzione del rischio di impossibilità di godimento del bene dopo la consegna in capo all'utilizzatore, che attiene alla impossibilità
sopravvenuta della prestazione e non all'inadempimento della concedente. Ora, l'inadempimento della obbligazione accessoria di tutelare le ragioni dell'utilizzatore verso le pretese di terzi ha costituito il fondamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di
Palermo n.3253/2016, confermata in appello e divenuta definitiva, della sospensione del pagamento dei canoni a partire dal sequestro fino a quando non avrebbe fatto valere le sue ragioni in CP_1
sede penale.
Detta sentenza non ha mancato di sottolineare:
- che sin dal febbraio 2010 aveva ricevuto dalla il provvedimento con il CP_1 CP_3
quale la Capitaneria di Porto di Viareggio aveva sospeso la trascrizione della nomina del Pt_1
quale armatore dell'imbarcazione proprio a causa del decreto di sequestro emesso dal Tribunale di
Agrigento il 23.12.2009;
- che il aveva pagato i canoni fino a quando il giudice della Prevenzione, ritenuta la Pt_1
cessione del contratto in favore del non opponibile alla procedura anche in ragione della Pt_1
anteriorità della trascrizione del sequestro rispetto alla nomina del cessionario quale armatore,
aveva disposto la confisca del bene;
- che il aveva invitato espressamente a far valere dinanzi alla autorità Pt_1 CP_1
giudiziaria competente il diritto di proprietà sul bene al fine di consentirgliene il legittimo godimento ed era rimasta inerte;
CP_1
- che, nell'inerzia della il aveva proposto opposizione al decreto di confisca, CP_1 Pt_1
ma il Collegio aveva rigettato l'opposizione, proprio sul rilievo che il non era il soggetto Pt_1
proprietario del bene, e che la società concedente non era intervenuta in giudizio per fare valere le sue ragioni, evidenziando il diritto della predetta società di promuovere le opportune iniziative per ottenere, previo riconoscimento della buona fede, la restituzione del bene eventualmente in favore del nuovo titolare del rapporto di leasing.
La convenuta, nel presente giudizio, non ha assolto l'onere probatorio a suo carico di avere adempiuto, successivamente alla sentenza n.3253/2016 del Tribunale di Palermo, l'obbligazione accessoria di tutelare le ragioni verso le pretese di terzi, che soltanto lei era legittimata a fare valere in quanto proprietaria dell'imbarcazione, sicché tale inadempimento è divenuto definitivo.
Ora, in caso di inadempimento delle obbligazioni accessorie, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte di Cassazione, occorre valutare se l'obbligazione accessoria sia essenziale per l'equilibrio sinallagmatico (cfr. Cass. n.2474/1999).
Indubbiamente, nella specie, l'obbligazione accessoria era funzionale al possibile - sebbene non certo - recupero del bene per consentirne il godimento da parte dell'utilizzatore.
Ne consegue che l'inadempimento di tale obbligazione non può ritenersi di scarsa importanza e giustifica la risoluzione del contratto di leasing.
Alla risoluzione consegue poi l'effetto restitutorio automatico relativo ai canoni corrisposti.
Non può condividersi, a tal proposito, la tesi secondo cui, trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive, la risoluzione lascerebbe ferme le prestazioni eseguite, perché, nella specie,
i canoni versati non hanno trovato corrispettivo nel godimento del bene a seguito del sequestro disposto con decreto dei gg. 23 – 28.12.2009 (soltanto ad un mese dalla scrittura del 01.12.2009 di cessione del leasing).
Per quanto concerne, invece, la domanda di risarcimento del danno da risoluzione del contratto, questa non può essere accolta, sulla base delle medesime argomentazioni svolte nella sentenza 3253/2016 emessa dal Tribunale di Palermo a proposito del rigetto della domanda di risarcimento da mancato godimento temporaneo, divenuta definitiva, ossia: la non risarcibilità ex art.1223 c.c. del danno che non sia conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento, dovendosi considerare tale soltanto il danno che non si sarebbe verificato sostituendo la condotta adempiente a quella omissiva inadempiente, in base ad un giudizio causale controfattuale probabilistico.
Come correttamente evidenziato nella sentenza citata con motivazione mutuabile anche a proposito del danno da risoluzione del contratto, “Difettano, nel caso di specie, elementi cui ancorare un
siffatto giudizio, dipendendo l'eventuale accoglimento delle ragioni della comparente da profili – quali ad
esempio la prova della sua buona fede, ossia della sua estraneità all'attività dei prevenuti, oltre che della buona fede dello stesso attore (cfr. pag. 76 del già citato decreto 113 bis/2015 emesso dalla Corte d'Appello di Palermo
– sezione quinta penale e per le misure di prevenzione) – rispetto ai quali nessuna delle parti ha offerto utili
elementi valutativi “ (vedi pagg.10 e 11 della sentenza citata).
Alla luce delle considerazioni svolte, il contratto di leasing va dichiarato risolto per inadempimento definitivo dell'obbligazione accessoria e la va condannata al Controparte_1
pagamento della somma di € 73.907,54, a titolo di restituzione dei canoni versati dal nel Pt_1
periodo dal 02.12.2009 al 19.12.2011, oltre interessi legali dalla pronuncia al soddisfo, mentre la domanda risarcitoria va rigettata.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite in ragione della soccombenza reciproca (con riferimento ai diversi capi di domanda formulati dall'attore).
Così deciso in Palermo, il 25 novembre 2025.
Il Giudice
NG AR
La presente sentenza viene redatta su documento informatico e sottoscritta con firma digitale dal
Giudice dott.ssa NG AR, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.