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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 28/04/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Catalano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via R. Margherita n. 181, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rende, alla piazza della Libertà n. 30, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 5 NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato e
Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell , in virtù CP_3 di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a pignoramento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio l' , al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla detta convenuta e, per l'effetto, la dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento, per l'importo di € 9.499,38, intrapreso dalla stessa, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e svincolo delle somme pignorate.
Parte opponente, in particolare, contestava sette cartelle di pagamento poste alla base del pignoramento - 1) n. 03420110027179031000, avente a oggetto l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2010, notificata il 10.12.2013; 2) n. 03420110029624628000, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2009, notificata il
10.12.2013; 3) n. 03420120042003921000, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2010, notificata il 12.11.2012, 4) n. 03420150002463704001, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2011, notificata il 02.04.2015, 5) n.
03420150019334106000, avente a oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2009-2010, notificata il 01.09.2015; 6) n. 034201600222443750000, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa agli anni 2011-2012, notifica il 31.01.2017;
n. 03420180013588667000, avente a oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa agli anni 2013-2014, notificata il 27.05.2019 - deducendo che le somme portate da dette cartelle erano prescritte, poiché era decorso il termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 24.01.2022 e, per quanto pagina 2 di 5 riguarda le cartelle di pagamento nn. 03420150019334106000, 034201600222443750000,
03420180013588667000, per essere il predetto termine di prescrizione decorso, altresì, tra l'anno dell'omesso versamento e la notifica della cartella di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento;
nel merito, di dichiarare infondata l'opposizione.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato con ordinanza del 28.11.2024, lo stesso si costituiva in giudizio rimettendosi alle determinazioni del Giudice.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta con le precisazioni che seguono.
6. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle nn.
03420110027179031000, 03420150019334106000, 034201600222443750000,
03420180013588667000, relative a crediti di natura tributaria, atteso che la cognizione sull'eccepita intervenuta prescrizione appartiene alla giurisdizione del Giudice Tributario, sia nel caso in cui la stessa sia intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento, sia nell'ipotesi in cui sia maturata in data successiva alla predetta notifica.
Invero, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass.
Civ., SS. UU., ord. n. 16986/2022).
7. Ciò detto, premesso che per i crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada, sottoposti alla cognizione di questo Giudice, si applica il termine di prescrizione quinquennale, si rileva che, nel caso di specie, in assenza della prova della presenza di validi eventi interruttivi, sono prescritti:
pagina 3 di 5 a) i crediti relativi al 2009, oggetto della cartella n. 03420110029624628000, notificata il
10.12.2013, poiché il predetto termine è maturato tra la notifica della cartella di pagamento
(10.12.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento (24.01.2022);
b) i crediti relativi al 2010, oggetto della cartella n. 03420120042003921000, poiché
l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24.01.2022, oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 12.11.2012.
8. Va rigetta l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti dell'anno 2011, oggetto della cartella n. 03420150002463704001 notificata il 02.04.2015 e relativa a sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada, alle quali, come visto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Invero, parte opposta ha prodotto la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta il 02.04.2015 (circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.), del preavviso di fermo amministrativo notificato il 03.03.2020, nonché dell'intimazione di pagamento notificata il
24.01.2022, effettuate, tutte, a mezzo posta raccomandata, e delle quali ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento.
Pertanto, la pretesa creditoria in parola risulta legittima.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alle cartelle n.
03420110029624628000 e n. 03420120042003921000.
10. Si ritiene congruo compensare le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, relativamente alle cartelle nn. 03420110027179031000, 03420150019334106000,
034201600222443750000, 03420180013588667000;
2. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420110029624628000 e n.
03420120042003921000;
3. rigetta le residue domande attoree;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Castrovillari, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
nella persona del Giudice dott. Pasquale Angelo Spina ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1842 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Catalano ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano - Rossano, alla via R. Margherita n. 181, in virtù di procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE - OPPONENTE
E
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Piero Pompameo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Rende, alla piazza della Libertà n. 30, in virtù di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
OPPOSTA
pagina 1 di 5 NONCHÉ
(C.F. ), CP_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv. ti Umberto Ferrato e
Marcello Carnovale ed elettivamente domiciliato in Castrovillari, presso la sede dell , in virtù CP_3 di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione in giudizio;
TERZO CHIAMATO
OGGETTO: Opposizione a pignoramento.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, introduttivo del giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., Parte_1 conveniva in giudizio l' , al fine di ottenere l'accertamento Controparte_1 dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito vantato dalla detta convenuta e, per l'effetto, la dichiarazione dell'inefficacia del pignoramento, per l'importo di € 9.499,38, intrapreso dalla stessa, con conseguente estinzione della procedura esecutiva e svincolo delle somme pignorate.
Parte opponente, in particolare, contestava sette cartelle di pagamento poste alla base del pignoramento - 1) n. 03420110027179031000, avente a oggetto l'omesso pagamento della tassa smaltimento rifiuti relativa all'anno 2010, notificata il 10.12.2013; 2) n. 03420110029624628000, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2009, notificata il
10.12.2013; 3) n. 03420120042003921000, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2010, notificata il 12.11.2012, 4) n. 03420150002463704001, avente a oggetto contravvenzioni al codice della strada, relative all'anno 2011, notificata il 02.04.2015, 5) n.
03420150019334106000, avente a oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa all'anno 2009-2010, notificata il 01.09.2015; 6) n. 034201600222443750000, avente ad oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa agli anni 2011-2012, notifica il 31.01.2017;
n. 03420180013588667000, avente a oggetto l'omesso versamento della tassa automobilistica, relativa agli anni 2013-2014, notificata il 27.05.2019 - deducendo che le somme portate da dette cartelle erano prescritte, poiché era decorso il termine di prescrizione tra la notifica della cartella di pagamento e la notifica dell'intimazione di pagamento, avvenuta in data 24.01.2022 e, per quanto pagina 2 di 5 riguarda le cartelle di pagamento nn. 03420150019334106000, 034201600222443750000,
03420180013588667000, per essere il predetto termine di prescrizione decorso, altresì, tra l'anno dell'omesso versamento e la notifica della cartella di pagamento.
2. Si costituiva in giudizio l' che chiedeva, Controparte_1
preliminarmente, di dichiarare inammissibile l'eccezione di prescrizione relativa al periodo antecedente alla notifica delle cartelle di pagamento;
nel merito, di dichiarare infondata l'opposizione.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato con ordinanza del 28.11.2024, lo stesso si costituiva in giudizio rimettendosi alle determinazioni del Giudice.
4. La causa veniva istruita documentalmente e all'udienza del 23.01.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini, di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
5. L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, va accolta con le precisazioni che seguono.
6. Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione relativamente alle cartelle nn.
03420110027179031000, 03420150019334106000, 034201600222443750000,
03420180013588667000, relative a crediti di natura tributaria, atteso che la cognizione sull'eccepita intervenuta prescrizione appartiene alla giurisdizione del Giudice Tributario, sia nel caso in cui la stessa sia intervenuta prima della notifica della cartella di pagamento, sia nell'ipotesi in cui sia maturata in data successiva alla predetta notifica.
Invero, la Corte di Cassazione ha condivisibilmente statuito che “Se infatti, con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario” (Cass.
Civ., SS. UU., ord. n. 16986/2022).
7. Ciò detto, premesso che per i crediti derivanti da contravvenzioni al codice della strada, sottoposti alla cognizione di questo Giudice, si applica il termine di prescrizione quinquennale, si rileva che, nel caso di specie, in assenza della prova della presenza di validi eventi interruttivi, sono prescritti:
pagina 3 di 5 a) i crediti relativi al 2009, oggetto della cartella n. 03420110029624628000, notificata il
10.12.2013, poiché il predetto termine è maturato tra la notifica della cartella di pagamento
(10.12.2013) e la notifica dell'intimazione di pagamento (24.01.2022);
b) i crediti relativi al 2010, oggetto della cartella n. 03420120042003921000, poiché
l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 24.01.2022, oltre il quinquennio dalla notifica della cartella di pagamento avvenuta il 12.11.2012.
8. Va rigetta l'eccezione di prescrizione relativa ai crediti dell'anno 2011, oggetto della cartella n. 03420150002463704001 notificata il 02.04.2015 e relativa a sanzioni derivanti dalla violazione del codice della strada, alle quali, come visto, si applica il termine di prescrizione quinquennale.
Invero, parte opposta ha prodotto la prova dell'avvenuta regolare notifica della cartella di pagamento avvenuta il 02.04.2015 (circostanza non contestata ex art. 115 c.p.c.), del preavviso di fermo amministrativo notificato il 03.03.2020, nonché dell'intimazione di pagamento notificata il
24.01.2022, effettuate, tutte, a mezzo posta raccomandata, e delle quali ha prodotto i relativi avvisi di ricevimento.
Pertanto, la pretesa creditoria in parola risulta legittima.
9. Per tutto quanto precede, l'opposizione deve essere accolta limitatamente alle cartelle n.
03420110029624628000 e n. 03420120042003921000.
10. Si ritiene congruo compensare le spese di lite, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa e assorbita, così provvede:
1. dichiara il difetto di giurisdizione, in favore del Giudice Tributario, relativamente alle cartelle nn. 03420110027179031000, 03420150019334106000,
034201600222443750000, 03420180013588667000;
2. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia del pignoramento limitatamente alle cartelle di pagamento n. 03420110029624628000 e n.
03420120042003921000;
3. rigetta le residue domande attoree;
4. compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
pagina 4 di 5 Castrovillari, 28.04.2025
Il Giudice
Dott. Pasquale Angelo Spina
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della Dr.ssa Valentina Lerario, Addetto all'Ufficio per il processo.
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