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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 10/11/2025, n. 1040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1040 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3012/2025 VG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3012 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI NI
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TE FO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2
pagina 1 di 6 nel corso della quale è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
, riconosciuta da entrambi.
[...]
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“AFFIDAMENTO
1) La minore resta affidate in modo esclusivo alla madre presso la quale conserverà la propria residenza anagrafica e collocazione prevalente.
2) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ogni genitore, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute della minore saranno sempre assunte in via esclusiva dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Il calendario visite papà-bimba come individuato per accordo dei genitori e da loro scritto, sarà il seguente: potrà vedere il papà previo accordo scritto con la madre quando vorrà nonché Per_1 tenerla presso di lui un giorno infrasettimanale, il martedì dalle 17.00 alle 20.00, allorchè il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Allorchè la bambina crescerà e avrà piu' confidenza a trascorrere le notti con il padre, i genitori valuteranno insieme e per iscritto, con la gradualità opportuna per Aurora, l'inserimento di ulteriori giorni ed eventuali pernotti con il padre.
Nel caso in cui la bambina sia malata, se trasportabile rimarrà in vigore il suddetto calendario (pertanto se di turno con la madre se ne dovrà occupare quest'ultima e se di turno del padre altrettanto), in caso contrario ciascun genitore avrà diritto al recupero delle giornate di competenza perse.
Ogni cambiamento del suddetto calendario dovrà concordare sempre per iscritto tra i genitori. Le giornate di compleanno della figlia verranno trascorse - se possibile - insieme ad entrambi i genitori i quali si occuperanno dell'organizzazione delle feste con spese a carico ciascuno del 50%; qualora non fosse possibile festeggiare insieme il compleanno della figlia, quest'ultima trascorrerà metà della relativa giornata con un genitore e metà con l'altro.
pagina 2 di 6 -CASA FAMILIARE
La casa familiare di proprietà dei nonni materni resterà assegnata definitivamente alla madre avendo il signor già da tempo trasferito il proprio domicilio in Pt_1 Pt_2 altro immobile in Pavullo n(F (MO), in via provvisoria. Resta inteso che ciascun genitore provvederà al pagamento delle utenze, spese e quant'altro dell'immobile rispettivamente occupato, senza pretesa alcuna verso l'altro.
-MANTENIMENTO
Tenuto conto che viene gestita prevalentemente dalla madre come da Per_1 consuetudine dalla sua nascita (con criterio di prevalenza quasi totale), il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore, la somma mensile complessiva di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00). Tale somma sarà versata il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT ogni anno come di legge.
Il padre, inoltre, si obbliga a corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per la figlia secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che di seguito si riassume: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e)mensa;
pagina 3 di 6 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. L'assegno unico viene percepito dalla madre al 100% e il sig. si obbliga a sottoscrivere ogni documento all'uopo Pt_2 necessario per l'erogazione integrale in favore della signora Pt_1
FESTIVITA' E VACANZE
Con riferimento alle festività Natalizie, Pasquali, Feste precettate e cerimonie, i genitori convengono di conservare il calendario di cui sopra al punto 2), salvo accordo per iscritto che preveda l'alternanza di anno in anno per i giorni di Vigilia, Natale, Pasqua e
Pasquetta nonchè per le feste precettate, e fatto salvo sempre diverso accordo scritto dei genitori.
Qualora i genitori non fossero d'accordo sul preservare il calendario fisso anche per le festività, essi convengono di trascorre con la figlia e ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia;
l'ultimo giorno dell'anno o il Capodanno;
il giorno precedente l'Epifania o quello dell'Epifania. I genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
in caso di mancato accordo i ricorrenti pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la pagina 4 di 6 madre negli anni dispari;
durante le festività Pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
ad anni alterni nel giorno del compleanno della bambina;
la stessa alternanza dovrà valere per le feste precettate.
Durante le vacanze estive, i genitori si impegnano ad accordarsi di anno in anno su cosa intendano fare insieme alla minore e dove intendano portarla, comunicandosi le rispettive intenzioni a riguardo entro il 31 maggio di ciascun anno. In ogni caso, il padre trascorrerà fino a 7 giorni NON consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo tra di loro sempre per iscritto: per agevolare l'organizzazione delle vacanze, i genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo i genitori pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la madre negli anni dispari.
- FREQUENTAZIONE DI NUOVI PARTNERS
I genitori si impegnano a presentare alla figlia i nuovi eventuali compagni/e non Per_1 prima di 12 mesi dall'inizio della nuova relazione e, in ogni caso, si impegnano a far conoscere alle figlie gli eventuali nuovi partners solo in caso di relazione stabile e non occasionale.
- ESPATRIO
I genitori concederanno l'assenso all'espatrio da concordarsi volta per volta, autorizzando volta per volta il rilascio dei documenti necessari (passaporto e/o Carta di identità) per la figlia minore Per_1
- AUTOVETTURE
Le autovetture in uso ai coniugi rimangono come da relativa intestazione di proprietà.
- SPESE LE
Le spese legali vengono compensate tra le parti, pertanto ciascuno dovrà provvedere al pagamento del proprio legale.
- BENI MOBILI VESTIARIO EFFETTI PERSONALI
Il sig. dichiara di avere prelevato quanto di sua appartenenza dalla casa Pt_2 familiare e di null'altro avere a chè pretendere a tale titolo.
- RAPPORTI PATRIMONIALI
pagina 5 di 6 Le parti dichiarano con la sottoscrizione del ricorso di aver definito fra loro ogni questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa al periodo di convivenza e/o coabitazione.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
nel procedimento R.G. 3012 / 2025 VG avente a oggetto: regolamentazione congiunta di rapporti con prole nata al di fuori del matrimonio promosso da:
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LI NI
e
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._2
TE FO
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE pronuncia la seguente
SENTENZA
Con ricorso congiunto depositato il 24.07.2025, e Parte_1
hanno dato atto di aver avuto una relazione, ora interrotta, Parte_2
pagina 1 di 6 nel corso della quale è nata in [...], in data [...], la figlia Per_1
, riconosciuta da entrambi.
[...]
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di recepire i seguenti accordi sulle modalità di affidamento della prole e sugli altri aspetti, anche economici, relativi alla gestione della minore:
“AFFIDAMENTO
1) La minore resta affidate in modo esclusivo alla madre presso la quale conserverà la propria residenza anagrafica e collocazione prevalente.
2) La responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione sarà esercitata separatamente da ogni genitore, mentre le decisioni di maggior interesse relative all'educazione, istruzione, salute della minore saranno sempre assunte in via esclusiva dalla madre, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia. Il calendario visite papà-bimba come individuato per accordo dei genitori e da loro scritto, sarà il seguente: potrà vedere il papà previo accordo scritto con la madre quando vorrà nonché Per_1 tenerla presso di lui un giorno infrasettimanale, il martedì dalle 17.00 alle 20.00, allorchè il padre la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Allorchè la bambina crescerà e avrà piu' confidenza a trascorrere le notti con il padre, i genitori valuteranno insieme e per iscritto, con la gradualità opportuna per Aurora, l'inserimento di ulteriori giorni ed eventuali pernotti con il padre.
Nel caso in cui la bambina sia malata, se trasportabile rimarrà in vigore il suddetto calendario (pertanto se di turno con la madre se ne dovrà occupare quest'ultima e se di turno del padre altrettanto), in caso contrario ciascun genitore avrà diritto al recupero delle giornate di competenza perse.
Ogni cambiamento del suddetto calendario dovrà concordare sempre per iscritto tra i genitori. Le giornate di compleanno della figlia verranno trascorse - se possibile - insieme ad entrambi i genitori i quali si occuperanno dell'organizzazione delle feste con spese a carico ciascuno del 50%; qualora non fosse possibile festeggiare insieme il compleanno della figlia, quest'ultima trascorrerà metà della relativa giornata con un genitore e metà con l'altro.
pagina 2 di 6 -CASA FAMILIARE
La casa familiare di proprietà dei nonni materni resterà assegnata definitivamente alla madre avendo il signor già da tempo trasferito il proprio domicilio in Pt_1 Pt_2 altro immobile in Pavullo n(F (MO), in via provvisoria. Resta inteso che ciascun genitore provvederà al pagamento delle utenze, spese e quant'altro dell'immobile rispettivamente occupato, senza pretesa alcuna verso l'altro.
-MANTENIMENTO
Tenuto conto che viene gestita prevalentemente dalla madre come da Per_1 consuetudine dalla sua nascita (con criterio di prevalenza quasi totale), il padre corrisponderà alla madre, quale contributo al mantenimento per la figlia minore, la somma mensile complessiva di Euro 350,00 (trecentocinquanta//00). Tale somma sarà versata il giorno 18 di ogni mese sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
e sarà soggetta a rivalutazione ISTAT ogni anno come di legge.
Il padre, inoltre, si obbliga a corrispondere alla madre il 50% delle spese straordinarie, non coperte dall'assegno periodico di cui sopra, che si rendessero necessarie per la figlia secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Modena, che di seguito si riassume: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purchè prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico e)mensa;
pagina 3 di 6 spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione. L'assegno unico viene percepito dalla madre al 100% e il sig. si obbliga a sottoscrivere ogni documento all'uopo Pt_2 necessario per l'erogazione integrale in favore della signora Pt_1
FESTIVITA' E VACANZE
Con riferimento alle festività Natalizie, Pasquali, Feste precettate e cerimonie, i genitori convengono di conservare il calendario di cui sopra al punto 2), salvo accordo per iscritto che preveda l'alternanza di anno in anno per i giorni di Vigilia, Natale, Pasqua e
Pasquetta nonchè per le feste precettate, e fatto salvo sempre diverso accordo scritto dei genitori.
Qualora i genitori non fossero d'accordo sul preservare il calendario fisso anche per le festività, essi convengono di trascorre con la figlia e ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia;
l'ultimo giorno dell'anno o il Capodanno;
il giorno precedente l'Epifania o quello dell'Epifania. I genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 30 novembre di ogni anno;
in caso di mancato accordo i ricorrenti pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la pagina 4 di 6 madre negli anni dispari;
durante le festività Pasquali, compreso ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
ad anni alterni nel giorno del compleanno della bambina;
la stessa alternanza dovrà valere per le feste precettate.
Durante le vacanze estive, i genitori si impegnano ad accordarsi di anno in anno su cosa intendano fare insieme alla minore e dove intendano portarla, comunicandosi le rispettive intenzioni a riguardo entro il 31 maggio di ciascun anno. In ogni caso, il padre trascorrerà fino a 7 giorni NON consecutivi durante il periodo estivo, salvo diverso accordo tra di loro sempre per iscritto: per agevolare l'organizzazione delle vacanze, i genitori dovranno concordare tendenzialmente tale periodo entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo i genitori pattuiscono sin da ora che il padre deciderà il periodo di vacanza negli anni pari e la madre negli anni dispari.
- FREQUENTAZIONE DI NUOVI PARTNERS
I genitori si impegnano a presentare alla figlia i nuovi eventuali compagni/e non Per_1 prima di 12 mesi dall'inizio della nuova relazione e, in ogni caso, si impegnano a far conoscere alle figlie gli eventuali nuovi partners solo in caso di relazione stabile e non occasionale.
- ESPATRIO
I genitori concederanno l'assenso all'espatrio da concordarsi volta per volta, autorizzando volta per volta il rilascio dei documenti necessari (passaporto e/o Carta di identità) per la figlia minore Per_1
- AUTOVETTURE
Le autovetture in uso ai coniugi rimangono come da relativa intestazione di proprietà.
- SPESE LE
Le spese legali vengono compensate tra le parti, pertanto ciascuno dovrà provvedere al pagamento del proprio legale.
- BENI MOBILI VESTIARIO EFFETTI PERSONALI
Il sig. dichiara di avere prelevato quanto di sua appartenenza dalla casa Pt_2 familiare e di null'altro avere a chè pretendere a tale titolo.
- RAPPORTI PATRIMONIALI
pagina 5 di 6 Le parti dichiarano con la sottoscrizione del ricorso di aver definito fra loro ogni questione di carattere economico patrimoniale e di nulla avere più a pretendere l'uno dall'altra per alcun titolo o ragione connessa al periodo di convivenza e/o coabitazione.”
§
Il Collegio ritiene che gli accordi delle parti formalizzati nelle conclusioni congiunte sopra trascritte non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando anzi l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole.
Tali conclusioni congiunte possono, pertanto, essere recepite dal Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, recepisce le conclusioni congiunte formulate dalle parti trascritte in parte motiva.
Si comunichi alle parti e al Pubblico Ministero.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile in data 05/11/2025
Il Presidente relatore
Dott. Riccardo Di Pasquale
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