CASS
Sentenza 16 novembre 2023
Sentenza 16 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/11/2023, n. 46196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46196 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2023 |
Testo completo
DEP0.91TATA SENTENZA sul ricorso proposto da: MO AN, nato a [...]! San Pietro Terme (Bo) il 20 giugno 1977; avverso la ordinanza della Corte di cassazione del 5 aprile 2023; letti gli atti di causa e il ricorso introduttivo;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46196 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con ricorso datato 4 maggio 2023 la avv.ssa Elena Augustin, qualificatasi difensore di fiducia e procuratore speciale di SM AN, ha presentato impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale, in data 5 aprile 2023, la Corte di cassazione, VII Sezione penale, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dalla medesima professionista, nell'interesse della citata Smpoech, avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 27 gennaio 2022, confermativa della precedente decisione assunta in data 5 giugno 2018 dal Tribunale di Firenze, con la quale la predetta era stata condannata, essendo stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euri 133,00 di multa. Nel formulare la predetta impugnazione - con la quale la difesa della ricorrente aveva anche chiesto che fossero sospesi gli effetti della impugnata ordinanza, ricorrendo le condizioni di eccezionale gravità, legate all'avvenuta messa in esecuzione, unitamente ad altre pene concorrenti, della sentenza di condanna emessa a carico della SM nel corso del giudizio definito, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione formulato avverso di essa, con la sentenza n. 357/2022 della Corte di appello di Firenze - la SM, per bocca della sua difesa tecnica, ha lamentato che la Corte di cassazione non avesse rilevato, in tal modo incorrendo in un errore percettivo, la circostanza che non era stata correttamente eseguita nei confronti della imputata, domiciliata presso lo studio della predetta avv.ssa Augustin, la notificazione dell'avviso della udienza che si è successivamente tenuta in data 5 aprile 2023, essendole stato così impedito di esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio. Quale ulteriore motivo di impugnazione, la ricorrente difesa ha, altresì, rilevato che la stessa Corte di cassazione, nel dichiarare con l'ordinanza impugnata la inammissibilità del ricorso a suo tempo interposto dalla odierna ricorrente, non si era avveduta della presenza in atti della rimessione della querela presentata dalla persona offesa nel giudizio a quo, regolarmente accettata dal procuratore speciale della SM, per effetto della quale il procedimento penale promosso a carico della ricorrente doveva essere dichiarato improcedibile con il conseguente proscioglimento della imputata. Con atto del 17 maggio 2023 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento delle istanze formulate con il sopradescritto ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, senza che sia necessario esaminarne gli aspetti connessi alla sua fondatezza, va dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che, sino al momento della formalizzazione della presente decisione, e quindi tanto più al momento in cui è stato presentato il ricorso, i motivi posti a sostegno della ordinanza, pronunziata in data 5 aprile 2023 dalla Sezione VII penale di questa Corte di cassazione, di inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa della SM ancora non risultavano essere stati depositati. Tale rilievo comporta la inammissibilità del ricorso, posto che, come già è stato rilevato da questa Corte, considerato che il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento stesso, e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, dovendosi conoscere le ragioni della decisione per valutare la sussistenza di un errore di fatto (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 settembre 2019, n. 37783), la esigenza segnalata dalla Corte impone, ai fini della valutazione della fondatezza o meno della impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., che questa non possa essere indirizzata nei confronti di un provvedimento del quale non è ancora dato conoscere le ragioni giustificatrici. La rilevata intempestività della proposizione della presente impugnazione, comporta, salva la sua riproponibilità una volta verificatasi la condizione, ora mancante, dell'avvenuto deposito dei motivi del provvedimento impugnato, la dichiarazione della sua inammissibilità e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 46196 Anno 2023 Presidente: ACETO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 23/05/2023 RITENUTO IN FATTO Con ricorso datato 4 maggio 2023 la avv.ssa Elena Augustin, qualificatasi difensore di fiducia e procuratore speciale di SM AN, ha presentato impugnazione ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale, in data 5 aprile 2023, la Corte di cassazione, VII Sezione penale, ha dichiarato la inammissibilità del ricorso per cassazione presentato dalla medesima professionista, nell'interesse della citata Smpoech, avverso la sentenza n. 357/2022 emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 27 gennaio 2022, confermativa della precedente decisione assunta in data 5 giugno 2018 dal Tribunale di Firenze, con la quale la predetta era stata condannata, essendo stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato, alla pena di mesi 4 di reclusione ed euri 133,00 di multa. Nel formulare la predetta impugnazione - con la quale la difesa della ricorrente aveva anche chiesto che fossero sospesi gli effetti della impugnata ordinanza, ricorrendo le condizioni di eccezionale gravità, legate all'avvenuta messa in esecuzione, unitamente ad altre pene concorrenti, della sentenza di condanna emessa a carico della SM nel corso del giudizio definito, a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione formulato avverso di essa, con la sentenza n. 357/2022 della Corte di appello di Firenze - la SM, per bocca della sua difesa tecnica, ha lamentato che la Corte di cassazione non avesse rilevato, in tal modo incorrendo in un errore percettivo, la circostanza che non era stata correttamente eseguita nei confronti della imputata, domiciliata presso lo studio della predetta avv.ssa Augustin, la notificazione dell'avviso della udienza che si è successivamente tenuta in data 5 aprile 2023, essendole stato così impedito di esercitare il proprio diritto di difesa in giudizio. Quale ulteriore motivo di impugnazione, la ricorrente difesa ha, altresì, rilevato che la stessa Corte di cassazione, nel dichiarare con l'ordinanza impugnata la inammissibilità del ricorso a suo tempo interposto dalla odierna ricorrente, non si era avveduta della presenza in atti della rimessione della querela presentata dalla persona offesa nel giudizio a quo, regolarmente accettata dal procuratore speciale della SM, per effetto della quale il procedimento penale promosso a carico della ricorrente doveva essere dichiarato improcedibile con il conseguente proscioglimento della imputata. Con atto del 17 maggio 2023 la difesa della ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale ha insistito per l'accoglimento delle istanze formulate con il sopradescritto ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, senza che sia necessario esaminarne gli aspetti connessi alla sua fondatezza, va dichiarato inammissibile. Osserva, infatti, il Collegio che, sino al momento della formalizzazione della presente decisione, e quindi tanto più al momento in cui è stato presentato il ricorso, i motivi posti a sostegno della ordinanza, pronunziata in data 5 aprile 2023 dalla Sezione VII penale di questa Corte di cassazione, di inammissibilità del ricorso presentato dalla difesa della SM ancora non risultavano essere stati depositati. Tale rilievo comporta la inammissibilità del ricorso, posto che, come già è stato rilevato da questa Corte, considerato che il termine perentorio di centottanta giorni, fissato dal comma 2 dell'art. 625-bis cod. proc. pen. per la presentazione del ricorso straordinario per errore di fatto contenuto in un provvedimento della Corte di cassazione, decorre dalla data di deposito della motivazione del provvedimento stesso, e non dalla mera pubblicazione del dispositivo, dovendosi conoscere le ragioni della decisione per valutare la sussistenza di un errore di fatto (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 12 settembre 2019, n. 37783), la esigenza segnalata dalla Corte impone, ai fini della valutazione della fondatezza o meno della impugnazione ex art. 625-bis cod. proc. pen., che questa non possa essere indirizzata nei confronti di un provvedimento del quale non è ancora dato conoscere le ragioni giustificatrici. La rilevata intempestività della proposizione della presente impugnazione, comporta, salva la sua riproponibilità una volta verificatasi la condizione, ora mancante, dell'avvenuto deposito dei motivi del provvedimento impugnato, la dichiarazione della sua inammissibilità e, visto l'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 23 maggio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente