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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 18/11/2025, n. 1826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1826 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 5505/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5505 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dagli Avv.ti Andrea Oggiano e Carlo Angioy,
che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], C.F. CP_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge All'udienza del 10/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Introdotto con ricorso in data 5/09/2025 il procedimento di separazione personale dei coniugi Pt_1
e (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Domus De
[...] CP_1
Maria, atto n.1, parte I, anno 1982), con memoria depositata in data 7/11/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di avvenuto in data 24/10/2025 prima CP_1
del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, al fine della declaratoria della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici…” (Cass.
civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, in assenza di figli minorenni, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Cagliari, in data 11/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa IC Cefis Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5505 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2025,
promossa da:
, nata il [...] in [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dagli Avv.ti Andrea Oggiano e Carlo Angioy,
che la rappresentano e la difendono congiuntamente e disgiuntamente giusta procura speciale in atti,
ricorrente
contro
, nato il [...] in [...], C.F. CP_1 C.F._2
resistente
e con la partecipazione del
, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, Controparte_2
Intervenuto per legge All'udienza del 10/11/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la pronuncia di cessazione della materia del contendere.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Introdotto con ricorso in data 5/09/2025 il procedimento di separazione personale dei coniugi Pt_1
e (matrimonio iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Domus De
[...] CP_1
Maria, atto n.1, parte I, anno 1982), con memoria depositata in data 7/11/2025, il procuratore di parte ricorrente ha dato atto dell'intervenuto decesso di avvenuto in data 24/10/2025 prima CP_1
del perfezionamento della notifica dell'atto introduttivo, al fine della declaratoria della materia del contendere.
Ed invero: “La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del giudizio di separazione
personale o di divorzio, anche nella fase di legittimità, comporta la declaratoria di cessazione della
materia del contendere, con riferimento al rapporto di coniugio ed a tutti i profili economici…” (Cass.
civ. n. 18130/2013).
In tal senso, dunque, in assenza di figli minorenni, deve pronunziare il Collegio, senza provvedere sulle spese, essendo venuta meno una delle parti del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- pronuncia la cessazione della materia del contendere.
Così deciso in Cagliari, in data 11/11/2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile.
Il giudice estensore
Dott.ssa IC Cefis
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti