Art. 12.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.
I componenti il Consiglio di amministrazione decaduti, dimissionari o defunti sono sostituiti dal Comitato nazionale dei delegati nella prima riunione che ha luogo dopo la vacanza.