CGT2
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. XIV, sentenza 26/01/2026, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 224/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2833/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Viale Cavallotti, 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Turate CO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320210002950119000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320210002950119000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Como: in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere l'appello dell'Ufficio e confermare la legittimità della pretesa impositiva con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.82/2024 del 6/13 marzo 2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Como ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Invero, atteso che la certificazione unica relativa ai redditi 2016, redatta e consegnata dai responsabili della fallita Società_1 s.r.l., non coincideva con gli importi dei cedolini mensili dello stipendio, il ricorrente Resistente_1 aveva tentato invano di ottenere quanto dovuto insinuandosi nel passivo fallimentare: la procedura concorsuale si era conclusa con il pagamento delle sole spese in prededuzione ed il ricorrente aveva poi ottenuto dall'I.N.P.S. parte dei crediti di lavoro spettantigli, assoggettati a tassazione separata.
Sulla scorta di tali dati di fatto il primo giudice ha in gran parte condiviso la proposta conciliativa indicando in euro 14.256,00 il reddito di lavoro dipendente percepito, in euro 3.279,00 l'imposta lorda, in euro
1.359,00 le detrazioni di imposta lavoro dipendente, in euro 960,00 il “bonus Renzi”, in euro 3.020,33 le ritenute operate sulle somme percepite ed in euro 197,94 l'addizionale regionale applicando, infine, in via analogica, la sanzione del 3% ai sensi dell'art.1 commi 153-159 legge n.197/2022.
Quest'ultima statuizione, al pari di quella relativa alla erronea compilazione dei quadri RC e RP della dichiarazione annuale dei redditi, forma oggetto dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate che ha chiesto l'integrale conferma della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma perché – come già si è detto – manca la prova dello esatto ammontare dei redditi di lavoro dipendente effettivamente corrisposti e di quelli indicati nella certificazione unica al pari dell'esatto ammontare delle ritenute operate e di quelle versate all'erario nonché delle detrazioni di imposta spettanti.
Va ribadita, in particolare, la “inaccuratezza” (cfr. sentenza primo grado) della certificazione unica rilasciata dalla fallita datrice di lavoro e la impossibilità di determinare l'imposta dovuta e quella evasa e conteggiare in relazione a quest'ultima la sanzione dovuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia conferma la sentenza n.82/2024 del 6/13 marzo
2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Como appellata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como nei confronti di Resistente_1. Nulla sulle spese.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 14, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PIGLIONICA VITO, Presidente e Relatore
GAUDINO FEDERICA, Giudice
LATTI FRANCO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2833/2024 depositato il 04/10/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Como - Viale Cavallotti, 6 22100 Como CO
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_1 Turate CO
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 82/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado COMO sez. 2 e pubblicata il 13/03/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320210002950119000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03320210002950119000 IRPEF-ALIQUOTE 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Appellante Agenzia Entrate – Direzione Provinciale Como: in parziale riforma della sentenza impugnata accogliere l'appello dell'Ufficio e confermare la legittimità della pretesa impositiva con condanna della parte appellata alla rifusione delle spese di giudizio.
Appellato: non costituito.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.82/2024 del 6/13 marzo 2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Como ha accolto parzialmente il ricorso proposto da Resistente_1 dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Invero, atteso che la certificazione unica relativa ai redditi 2016, redatta e consegnata dai responsabili della fallita Società_1 s.r.l., non coincideva con gli importi dei cedolini mensili dello stipendio, il ricorrente Resistente_1 aveva tentato invano di ottenere quanto dovuto insinuandosi nel passivo fallimentare: la procedura concorsuale si era conclusa con il pagamento delle sole spese in prededuzione ed il ricorrente aveva poi ottenuto dall'I.N.P.S. parte dei crediti di lavoro spettantigli, assoggettati a tassazione separata.
Sulla scorta di tali dati di fatto il primo giudice ha in gran parte condiviso la proposta conciliativa indicando in euro 14.256,00 il reddito di lavoro dipendente percepito, in euro 3.279,00 l'imposta lorda, in euro
1.359,00 le detrazioni di imposta lavoro dipendente, in euro 960,00 il “bonus Renzi”, in euro 3.020,33 le ritenute operate sulle somme percepite ed in euro 197,94 l'addizionale regionale applicando, infine, in via analogica, la sanzione del 3% ai sensi dell'art.1 commi 153-159 legge n.197/2022.
Quest'ultima statuizione, al pari di quella relativa alla erronea compilazione dei quadri RC e RP della dichiarazione annuale dei redditi, forma oggetto dell'impugnazione proposta dall'Agenzia delle Entrate che ha chiesto l'integrale conferma della cartella di pagamento impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma perché – come già si è detto – manca la prova dello esatto ammontare dei redditi di lavoro dipendente effettivamente corrisposti e di quelli indicati nella certificazione unica al pari dell'esatto ammontare delle ritenute operate e di quelle versate all'erario nonché delle detrazioni di imposta spettanti.
Va ribadita, in particolare, la “inaccuratezza” (cfr. sentenza primo grado) della certificazione unica rilasciata dalla fallita datrice di lavoro e la impossibilità di determinare l'imposta dovuta e quella evasa e conteggiare in relazione a quest'ultima la sanzione dovuta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado della Lombardia conferma la sentenza n.82/2024 del 6/13 marzo
2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Como appellata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Como nei confronti di Resistente_1. Nulla sulle spese.