Art. 5.
Il personale di ruolo di cui all'art. 3 puo' chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.
Il personale di ruolo di cui all'art. 3 puo' chiedere il riconoscimento per intero del servizio di ruolo prestato anteriormente all'inquadramento, agli effetti del trattamento di quiescenza a carico dello Stato, facendo domanda al Ministero della pubblica istruzione entro il termine perentorio di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Per il riconoscimento dei servizi di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario un contributo a carico del personale pari al 6 per cento dello stipendio annuo spettante all'atto della presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riconosciuto.