Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 7885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7885 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07885/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04790/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4790 del 2025, proposto da Cospa S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Caliendo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ufficio Territoriale del Governo Napoli, in persona del Prefetto in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
1) del silenzio rifiuto formatosi sull'istanza della procedura di iscrizione nella White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, presentata dalla -OMISSIS- con declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito con provvedimento espresso e motivato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ufficio Territoriale del Governo Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. FA Di LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che parte ricorrente ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi sull'istanza della procedura di iscrizione nella White list dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, presentata dalla -OMISSIS-;
Rilevato che in pendenza del presente giudizio la Prefettura ha iscritto la ricorrente nella White List, e di conseguenza parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;
Ritenuto che, alla luce di tale iscrizione, sia cessata la materia del contendere, e che, in ragione della particolarità della vicenda e del procedimento sotteso, possono essere compensate le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CE LA, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
FA Di LO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA Di LO | CE LA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.