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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 27/01/2026, n. 1316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1316 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1316/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12087/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006660501000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 775/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12087/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259006660501000, tra l'altro, riferita al mancato pagamento della seguente cartella: cartella n. 07120130130989086000 per € 423,00 asseritamente notificata il 04/12/2014
e relativa al presunto mancato pagamento Tassa Smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre ad interessi e sanzione, il tutto avente a riferimento l'anno 2010; eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La parte resistente ha dedotto e provato la notifica di atti che non sono stati impugnati dal ricorrente:
Avviso di Intimazione n. 07120199014522242000 Data Emissione 24/05/2019; - Avviso di Intimazione n.
07120199046122733000 Data Emissione 27/12/2019; - Sollecito di importo minimo n.
07120249041850809000 Data Emissione 29/08/2024. La conseguenza è che l'odierna intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE SIMONE MARIO, Giudice monocratico in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12087/2025 depositato il 25/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Sant'Antimo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - SC - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120259006660501000 TARI 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 775/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 25.6.2025 ed iscritto al nr di RG 12087/2025 la parte ricorrente impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120259006660501000, tra l'altro, riferita al mancato pagamento della seguente cartella: cartella n. 07120130130989086000 per € 423,00 asseritamente notificata il 04/12/2014
e relativa al presunto mancato pagamento Tassa Smaltimento rifiuti e tributo provinciale, oltre ad interessi e sanzione, il tutto avente a riferimento l'anno 2010; eccepiva la mancata notifica degli atti prodromici e la prescrizione della pretesa.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'atto impugnato.
La società concessionario si costituiva e chiedeva il rigetto della pretesa ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
La parte resistente ha dedotto e provato la notifica di atti che non sono stati impugnati dal ricorrente:
Avviso di Intimazione n. 07120199014522242000 Data Emissione 24/05/2019; - Avviso di Intimazione n.
07120199046122733000 Data Emissione 27/12/2019; - Sollecito di importo minimo n.
07120249041850809000 Data Emissione 29/08/2024. La conseguenza è che l'odierna intimazione poteva essere impugnata solo per vizi propri.
Il ricorso, dunque, deve essere rigettato.
Spese compensate.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, quarta Sezione, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese. Napoli 20 gennaio 2026
Il giudice