Sentenza breve 23 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 23/04/2026, n. 7356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7356 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07356/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01837/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Caiazzo, Maria Di Cesare, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento, previa sospensione in via cautelare,
della Delibera adottata dalla Commissione Centrale, ai sensi dell’art. 10 L. 82/1991, nella riunione tenutasi il 26 novembre 2025, notificata il 29 dicembre 2025, con la quale si invitano “ gli interessati alla regolarizzazione del rogito da parte del collaboratore con opportuno intervento del tutore, evidenziando ai medesimi la percorribilità, alla luce della normale prassi in uso presso gli uffici bancari ... della contrazione del mutuo da parte della moglie del -OMISSIS-, di per sé non preclusiva dell’intestazione del bene immobile al collaboratore, assegnando 30 giorni di tempo come termine perentorio per provvedere agli adempimenti sopra indicati, pena la revoca del beneficio ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa VI SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che:
- il ricorrente impugna la delibera adottata dalla Commissione Centrale, ai sensi dell’art. 10 L. 82/1991, nella riunione tenutasi il 26 novembre 2025, notificata il 29 dicembre 2025, con la quale si invitano “ gli interessati alla regolarizzazione del rogito da parte del collaboratore con opportuno intervento del tutore, evidenziando ai medesimi la percorribilità. alla luce della normale prassi in uso presso gli uffici bancari ... della contrazione del mutuo da parte della moglie del -OMISSIS-, di per sé non preclusiva dell’intestazione del bene immobile al collaboratore, assegnando 30 giorni di tempo come termine perentorio per provvedere agli adempimenti sopra indicati, pena la revoca del beneficio ”;
- con memoria depositata in data 2 marzo 2026 l’Amministrazione resistente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di lesività dell’atto impugnato, evidenziando la finalità meramente interlocutoria e di mera diffida a dare seguito a quanto disposto con la delibera del 18 giugno 2025, non impugnata da parte ricorrente, con la quale, la Commissione centrale ha riattivato la misura di reinserimento della capitalizzazione nei confronti del sig. -OMISSIS-, riferita ad un quinquennio di misure assistenziali, a condizione che il medesimo si intestasse il cespite in acquisizione, al fine di garantire la finalità di reinserimento, incaricando il Servizio centrale di protezione delle relative incombenze;
- nella camera di consiglio del 21 aprile 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione del ricorso ex art. 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse sollevata dall’Amministrazione resistente sia fondata, tenuto conto che la delibera impugnata, per il suo contenuto interlocutorio e meramente sollecitatorio rispetto all’adempimento da parte del ricorrente a quanto disposto con la presupposta delibera del 18 giugno 2025 (tra cui l’obbligo di intestazione del cespite al collaboratore), non impugnata da parte ricorrente, non produce effetti pregiudizievoli diretti ed attuali della posizione giuridica posta dal ricorrente a fondamento del gravame;
- nel caso di eventuale mancato adempimento da parte dell’interessato, a cui potenzialmente potrebbe far seguito una delibera di revoca della capitalizzazione, gli effetti lesivi in capo al destinatario sarebbero direttamente conseguenti alla citata delibera di revoca della capitalizzazione;
- per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di posizione legittimante e di interesse in capo al ricorrente;
- il ricorrente, in quanto soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo è liquidato in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
1) dichiara l’inammissibilità del ricorso per difetto di posizione legittimante e di interesse;
2) condanna la parte ricorrente a pagare, in favore del Ministero dell’Interno, le spese del presente giudizio, il cui importo liquida in euro 1.000 (mille/00), oltre accessori, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026, con l'intervento dei magistrati:
OS NA, Presidente
VI SI, Referendario, Estensore
Francesco Vergine, Referendario
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| VI SI | OS NA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.