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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 07/09/2025, n. 1247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1247 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4865/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4865/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Elena Zivelonghi Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Parrozzani Federica CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sigg.ri registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazzola sul Brenta al n.3 parte I anno 2017, assumendo ogni conseguenziale provvedimento di rito e di merito alle condizioni concordate tra le medesime parti.
- disporsi, a cura del Cancelliere, la trasmissione della sentenza passata in giudicato all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Verona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939
n.1238.
Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 5 Condizioni concordate dalle parti: “il sig. pur ritendendo la richiesta di mantenimento Pt_1
avanzata dalla sig.ra completamente destituita di ogni fondamento logico-giuridico, al solo CP_1
fine di risolvere transattivamente la vertenza, si obbliga a corrispondete alla sig.ra la somma CP_1
di € 1.419,00 a titolo di assegno una tantum così come previsto dall'art.5 comma 8, L. 898/70. Si dà atto che sono stati già versati euro 919,00 (di cui 500,00 in data 18.4.2025 e Euro 419,00 in data
11.4.2025).
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non chiedono contributo al mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile a Piazzola sul Brenta (PD) in data 28.3.2017 con trascritto nel relativo CP_1
registro degli atti di Stato Civile al n. 3, parte I serie A, anno 2017, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.12.2020 si erano separati con accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile di Piazzola sul Brenta, chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio..
All'udienza del 19.1.2024 compariva solo parte ricorrente e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente precisava le condizioni e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza 26.3.2024, il Collegio, ritenuto che non vi fosse prova del perfezionamento della notifica nei confronti di risultando che l'avviso di ricevimento n. cronologico 1479 CP_1
della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. non era compilato e che, nella busta restituita al mittente recante il medesimo numero cronologico, era stato indicato il destinatario come irreperibile, disponeva il rinnovo della notifica e fissava nuova udienza ai sensi dell'art.473 bis 21 c.p.c. per il 27.9.2024, assegnando termini di legge per la notifica e la costituzione.
All'udienza del 27.9.2024, su richiesta del ricorrente, il Giudice delegato assegnava altro termine per rinnovare la notifica, fissando nuova udienza per il 5.2.2025.
A tale udienza compariva personalmente senza il ministero di un difensore. Pertanto, il CP_1
Giudice delegato informava la resistente della necessità della difesa tecnica e della possibilità, ove sussistenti i presupposti, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
su richiesta di parte ricorrente, il Giudice delegato disponeva il rinnovo della notificazione e fissava nuova udienza per il
11.6.2025.
pagina 2 di 5 Costituitasi a mezzo difensore, in data 8.5.2025 le parti davano atto di aver raggiunto CP_1 un accordo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni conformi riportate in epigrafe e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
il Giudice delegato, rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
*******
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Pakistan), appare necessario stabilire per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, risulta che le parti hanno la residenza abituale in Italia, dove si sono sposati e lavorano entrambi.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
Quanto alla domanda relativa all'assegno, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditrice è la moglie che risiede stabilmente in Italia
Riguardo alla legge applicabile alla domanda relativa all'assegno di divorzile, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
pagina 3 di 5 determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditrice dell'obbligazione alimentare è la moglie che risiede, appunto, in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'atto contente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce della durata del matrimonio, nonché della circostanza che le parti si erano separate consensualmente senza prevedere un assegno di mantenimento e delle situazioni economiche delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Atteso l'esito della lite, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
Piazzola sul Brenta (PD) in data 28.3.2017 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile al n. 3, parte I serie A, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. dichiara l'equità della datio una tantum pari ad €1.419,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L.
898/1970 concordata a favore di;
CP_1
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Barbara De Munari Presidente
Luisa Bettio Giudice
Federica Di Paolo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 4865/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Elena Zivelonghi Parte_1
Parte ricorrente contro
, con il patrocinio dell'avvocato Parrozzani Federica CP_1
Parte resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
“- Voglia l'Ill.mo Tribunale adito pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile celebrato tra i sigg.ri registrato presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Piazzola sul Brenta al n.3 parte I anno 2017, assumendo ogni conseguenziale provvedimento di rito e di merito alle condizioni concordate tra le medesime parti.
- disporsi, a cura del Cancelliere, la trasmissione della sentenza passata in giudicato all'Ufficio dello
Stato Civile del Comune di Verona per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939
n.1238.
Spese di lite compensate”.
pagina 1 di 5 Condizioni concordate dalle parti: “il sig. pur ritendendo la richiesta di mantenimento Pt_1
avanzata dalla sig.ra completamente destituita di ogni fondamento logico-giuridico, al solo CP_1
fine di risolvere transattivamente la vertenza, si obbliga a corrispondete alla sig.ra la somma CP_1
di € 1.419,00 a titolo di assegno una tantum così come previsto dall'art.5 comma 8, L. 898/70. Si dà atto che sono stati già versati euro 919,00 (di cui 500,00 in data 18.4.2025 e Euro 419,00 in data
11.4.2025).
Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e non chiedono contributo al mantenimento”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 20.8.2023, , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
rito civile a Piazzola sul Brenta (PD) in data 28.3.2017 con trascritto nel relativo CP_1
registro degli atti di Stato Civile al n. 3, parte I serie A, anno 2017, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data 21.12.2020 si erano separati con accordo raggiunto innanzi all'Ufficiale di Stato
Civile di Piazzola sul Brenta, chiedeva che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio..
All'udienza del 19.1.2024 compariva solo parte ricorrente e il Giudice dava atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, stante l'assenza di parte resistente;
quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, parte ricorrente precisava le condizioni e il giudice rimetteva la causa al collegio per la decisione.
Con ordinanza 26.3.2024, il Collegio, ritenuto che non vi fosse prova del perfezionamento della notifica nei confronti di risultando che l'avviso di ricevimento n. cronologico 1479 CP_1
della raccomandata spedita ex art. 140 c.p.c. non era compilato e che, nella busta restituita al mittente recante il medesimo numero cronologico, era stato indicato il destinatario come irreperibile, disponeva il rinnovo della notifica e fissava nuova udienza ai sensi dell'art.473 bis 21 c.p.c. per il 27.9.2024, assegnando termini di legge per la notifica e la costituzione.
All'udienza del 27.9.2024, su richiesta del ricorrente, il Giudice delegato assegnava altro termine per rinnovare la notifica, fissando nuova udienza per il 5.2.2025.
A tale udienza compariva personalmente senza il ministero di un difensore. Pertanto, il CP_1
Giudice delegato informava la resistente della necessità della difesa tecnica e della possibilità, ove sussistenti i presupposti, di beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
su richiesta di parte ricorrente, il Giudice delegato disponeva il rinnovo della notificazione e fissava nuova udienza per il
11.6.2025.
pagina 2 di 5 Costituitasi a mezzo difensore, in data 8.5.2025 le parti davano atto di aver raggiunto CP_1 un accordo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni conformi riportate in epigrafe e la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
il Giudice delegato, rimetteva quindi la causa al Collegio per la decisione.
*******
Attesa la natura dell'unione in questione che presenta elementi di estraneità (entrambe le parti sono nate in Pakistan), appare necessario stabilire per ogni domanda proposta se sussiste la competenza giurisdizionale del giudice adito e, in caso positivo, verificare quale sia la legge applicabile.
Sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla domanda di divorzio, in base al
Regolamento UE 1111/2019, applicabile ratione temporis e a prescindere dalla cittadinanza extraeuropea delle parti (cfr. Corte di Giustizia CE, sez. III, 29.11.2007 n. 68, causa C-68/07,
che, con riferimento al precedente Regolamento (CE) n.2201/2003, Parte_2
ha affermato che "si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri") e precisamente in base all'art. 3, paragrafo a) lettera i), il quale stabilisce che sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi. Nel caso di specie, risulta che le parti hanno la residenza abituale in Italia, dove si sono sposati e lavorano entrambi.
Per quanto riguarda la legge applicabile alla domanda di divorzio, l'art. 8, lett. d) del Regolamento
(UE) 1259/2010 prevede che, in assenza di una scelta della legge applicabile da parte dei coniugi, non sussistente nel caso in esame, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello
Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale e dunque va applicata la legge dello Stato italiano.
Quanto alla domanda relativa all'assegno, sussiste la competenza giurisdizionale dell'adito tribunale italiano sulla base del Regolamento CE n. 4/2009 “relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari”. In particolare, ai sensi dell'articolo 3, lettera b) è competente “l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore della prestazione alimentare risiede abitualmente” e, nel caso in esame, creditrice è la moglie che risiede stabilmente in Italia
Riguardo alla legge applicabile alla domanda relativa all'assegno di divorzile, l'art. 15 del
Regolamento CE n. 4/2009 statuisce che “la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è
pagina 3 di 5 determinata secondo il Protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari negli Stati membri vincolati da tale strumento”. Tale Protocollo all'art. 3 prevede che si applichi “la legge dello Stato di residenza abituale del creditore” e nel caso di specie creditrice dell'obbligazione alimentare è la moglie che risiede, appunto, in Italia, e, pertanto, si applica la legge italiana.
Ciò premesso, la domanda di divorzio merita accoglimento.
Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970,
n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla data dell'atto contente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale di stato civile.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Alla luce della durata del matrimonio, nonché della circostanza che le parti si erano separate consensualmente senza prevedere un assegno di mantenimento e delle situazioni economiche delle parti, va riconosciuta l'equità della datio una tantum a definitiva tacitazione degli obblighi contributivi del marito.
Atteso l'esito della lite, le spese vengono integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra e a Parte_1 CP_1
Piazzola sul Brenta (PD) in data 28.3.2017 e trascritto nel relativo registro degli atti di Stato
Civile al n. 3, parte I serie A, anno 2017;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. dichiara l'equità della datio una tantum pari ad €1.419,00 ai sensi dell'art. 5, 8° comma della L.
898/1970 concordata a favore di;
CP_1
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 4 settembre 2025.
pagina 4 di 5 Il Giudice relatore
Federica Di Paolo
Il Presidente
Barbara De Munari
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