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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVI, sentenza 09/01/2026, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 96/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1285/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Lucera 155 A 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 871/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ALTRO 2008
- sull'appello n. 1599/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 871/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia,in persona del Direttore pro tempore impugna tempestivamente la decisione n 871 2019,emessa dalla Comm.Trib Provinciale di Foggia,sez 4 depositata l'11 10 2019 nei confronti di Resistente_1 chiedendone la riforma.
L'appello risulta iscritto al n.1285/2020 RGA.
Resistente_1 ,rapp.to tecnicamente in giudizio,impugna a sua volta la decisione n 871/2019 chiedendone la riforma e l'ufficio si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello formulando contestualmente appello incidentale
Questo giudizio risulta iscritto al n 1599/2020 RGA
In corso di causa entrambi i processi sono stati riuniti. Alla udienza del 21 novembre 2025 ore 11 questa Corte di Giustizia esaminati gli atti,riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli principali e conseguenzialmente quello incidentale dell'Ufficio sono Infondati per cui vanno rigettati con conferma della decisone impugnata
Va premesso che Resistente_1,titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali ”,veniva attinto per l'anno 2008 dall'avviso di accertamento n TVK01010085772013 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Foggia
Con detto atto ,l'ufficio ai sensi dell'art 54 comma 5 DPR 633 /72 accertava un maggiore reddito Irpef,una maggiore Iva un diverso valore della produzione ai fni Irap ,conseguentemente ricalcolava le maggiori addizionali regionale e comunali Infine ,irrogava le sanzioni relative
Avverso detto atto proponeva tempestivo ricorso Nominativo_1 sollevando una serie di questioni di diritto,(tra cui il vizio di sottoscrizione,l'invalidità dell'atto impugnato ecc )-e contestando il merito dell'accertamento. chiedendone l'annullamento
L'agenzia resisteva alla domanda .
Il Giudice di Prime Cure con la decisione oggi impugnata accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,rigettando le questioni di diritto e riconoscendo in parte le doglianze di merito
In particolare riconosceva la deducibilità del costo della fattura n 35 della ditta Società_1,di Nominativo_3
,riduceva l'Iva per il reverse charge per 26.992,00 riduceva l'Iva per 37.792,per accertata duplicazione .
Rigettava per il resto il ricorso compensando le spese.
Da un attento esame degli atti di causa questa Corte è giunta alla convinzione che la sentenza impugnata abbia adottato un iter logico giuridico condivisibile sia in relazione ai motivi di diritto che a quelli di merito, per cui va confermata . integralmente
È condivisibile il riconoscimento tra i costi della fattura n 35 per E 10.800 emessa dalla ditta Società_1 di Nominativo_3(che è altro soggetto rispetto a Nominativo_4,per il quale è stata accertata la natura di “cartiera”),essendo stato tracciato il pagamento;
,è altresì condivisibile la argomentazione relativa al reverse charge,che è un criterio neutrale ,che non comporta danni per l'erario per il quale il
Giudice di Prime Cure ha riconosciuto l'assenza dell'obbligo di inversione contabile per alcune fatture analiticamente indicate in sentenza.
Infine relativamente alla duplicazione dell'Iva per 37 792,è emerso che la parte ha annotato le fatture tra gli acquisti portando in detrazione l'Iva ma non le ha annotate nelle vendite e quindi l'iva andava richiesta ai fornitori.
Per tutti i motivi esposti gli appelli vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Per tutti i motivi esposti gli appelli vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata
Rigetta l'appello principale formulato dalla Agenzia delle Entrate ed iscritto al n 1285 2020 RGA.
Rigetta l'appello principale proposto da Resistente_1 e conseguenzialmente quello incidentale proposto dall'Ufficio ,di cui al fascicolo iscritto al n 1599/2020 RGA
Stante la reciproca soccombenza compensa integralmente le spese processuali
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 26, riunita in udienza il
21/11/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
DE SIMONE GIANCARLO, Presidente
DI BIASE RAFFAELLA, Relatore
DI MODUGNO NICOLA, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1285/2020 depositato il 13/05/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Lucera 155 A 71122 Foggia FG
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 871/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ALTRO 2008
- sull'appello n. 1599/2020 depositato il 09/06/2020
proposto da
Resistente_1 - CF_Resistente_1 Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia
elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 871/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale FOGGIA sez. 4 e pubblicata il 11/10/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2008
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010100857 IRAP 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Foggia,in persona del Direttore pro tempore impugna tempestivamente la decisione n 871 2019,emessa dalla Comm.Trib Provinciale di Foggia,sez 4 depositata l'11 10 2019 nei confronti di Resistente_1 chiedendone la riforma.
L'appello risulta iscritto al n.1285/2020 RGA.
Resistente_1 ,rapp.to tecnicamente in giudizio,impugna a sua volta la decisione n 871/2019 chiedendone la riforma e l'ufficio si costituisce chiedendo il rigetto dell'appello formulando contestualmente appello incidentale
Questo giudizio risulta iscritto al n 1599/2020 RGA
In corso di causa entrambi i processi sono stati riuniti. Alla udienza del 21 novembre 2025 ore 11 questa Corte di Giustizia esaminati gli atti,riservava la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi gli appelli principali e conseguenzialmente quello incidentale dell'Ufficio sono Infondati per cui vanno rigettati con conferma della decisone impugnata
Va premesso che Resistente_1,titolare della omonima ditta individuale esercente l'attività di
“costruzione di edifici residenziali e non residenziali ”,veniva attinto per l'anno 2008 dall'avviso di accertamento n TVK01010085772013 emesso dalla Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di
Foggia
Con detto atto ,l'ufficio ai sensi dell'art 54 comma 5 DPR 633 /72 accertava un maggiore reddito Irpef,una maggiore Iva un diverso valore della produzione ai fni Irap ,conseguentemente ricalcolava le maggiori addizionali regionale e comunali Infine ,irrogava le sanzioni relative
Avverso detto atto proponeva tempestivo ricorso Nominativo_1 sollevando una serie di questioni di diritto,(tra cui il vizio di sottoscrizione,l'invalidità dell'atto impugnato ecc )-e contestando il merito dell'accertamento. chiedendone l'annullamento
L'agenzia resisteva alla domanda .
Il Giudice di Prime Cure con la decisione oggi impugnata accoglieva parzialmente il ricorso del contribuente,rigettando le questioni di diritto e riconoscendo in parte le doglianze di merito
In particolare riconosceva la deducibilità del costo della fattura n 35 della ditta Società_1,di Nominativo_3
,riduceva l'Iva per il reverse charge per 26.992,00 riduceva l'Iva per 37.792,per accertata duplicazione .
Rigettava per il resto il ricorso compensando le spese.
Da un attento esame degli atti di causa questa Corte è giunta alla convinzione che la sentenza impugnata abbia adottato un iter logico giuridico condivisibile sia in relazione ai motivi di diritto che a quelli di merito, per cui va confermata . integralmente
È condivisibile il riconoscimento tra i costi della fattura n 35 per E 10.800 emessa dalla ditta Società_1 di Nominativo_3(che è altro soggetto rispetto a Nominativo_4,per il quale è stata accertata la natura di “cartiera”),essendo stato tracciato il pagamento;
,è altresì condivisibile la argomentazione relativa al reverse charge,che è un criterio neutrale ,che non comporta danni per l'erario per il quale il
Giudice di Prime Cure ha riconosciuto l'assenza dell'obbligo di inversione contabile per alcune fatture analiticamente indicate in sentenza.
Infine relativamente alla duplicazione dell'Iva per 37 792,è emerso che la parte ha annotato le fatture tra gli acquisti portando in detrazione l'Iva ma non le ha annotate nelle vendite e quindi l'iva andava richiesta ai fornitori.
Per tutti i motivi esposti gli appelli vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Per tutti i motivi esposti gli appelli vanno rigettati con conferma della sentenza impugnata
Rigetta l'appello principale formulato dalla Agenzia delle Entrate ed iscritto al n 1285 2020 RGA.
Rigetta l'appello principale proposto da Resistente_1 e conseguenzialmente quello incidentale proposto dall'Ufficio ,di cui al fascicolo iscritto al n 1599/2020 RGA
Stante la reciproca soccombenza compensa integralmente le spese processuali