Art. 2. Enti operanti nel settore musicale 1. Il presente decreto si applica:
a) agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e succesive modificazioni. 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 .
3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.
a) agli enti autonomi lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate di cui al titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e successive modificazioni;
b) ad altri enti operanti nel settore della musica, del teatro e della danza, identificati sulla base di criteri previamente definiti dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, anche con riferimento alle categorie previste dal titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800 , e succesive modificazioni. 2. COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 23 APRILE 1998, N. 134 .
3. Gli enti di cui al comma 1, lettera b) definiscono con lo statuto, adottato ai sensi dell'art. 6, i propri organi, nonche' i poteri, i compiti e la durata dei medesimi. A tali enti si applicano l'art. 14 in tema di collegio dei revisori e le altre disposizioni del presente decreto, in quanto compatibili.