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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 29/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3839/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “appalto”
Tra
già Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Massimiliano Manna, anche disgiuntamente all'Avv. Franca Fiorelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bastia Umbra (PG), Piazza
Mazzini n. 66, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Miriano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni n. 1/F, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, , per ottenere la risoluzione del Controparte_2 CP_2 contratto di appalto sottoscritto il 01/02/2010 per l'esecuzione di opere di urbanizzazione relative al progetto di lottizzazione denominato “Cerqueto”, assumendo, in quanto proprietaria di tre lotti, che l'appaltatrice ha realizzato opere difformi dall'originario progetto di cui al predetto contratto di appalto in quanto ha provveduto a eseguire le opere di urbanizzazione in conformità alla variante n. 1 nonostante fosse stata informata della necessità di sospendere i lavori sino all'approvazione della variante da parte dell'amministrazione, medio tempore non intervenuta..
Ha, quindi, sostenuto di aver motivatamente rifiutato di corrispondere la somma di euro 42.777,80 richiesta da a titolo di corrispettivo per le opere CP_2 eseguite, essendo il pagamento del corrispettivo condizionato al buon esito della pratica amministrativa.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, avendo la stessa eseguito opere in difformità al progetto originario, la restituzione della somma di euro 6.600,00 corrisposta alla quale acconto per le opere eseguite in conformità alla variante n. 1 mai CP_2 approvata e ha, altresì, chiesto il pagamento della somma di euro 13.000,00 di cui alla fattura del 3/10/2012 n. 10 relativa ad opere di ristrutturazione realizzate dalla società attrice in altro cantiere.
In via subordinata, ha chiesto di disporsi la compensazione delle rispettive partite di credito.
Con comparsa depositata il 21/11/2017, si è costituita in giudizio la CP_2 quale ha contestato la ricostruzione fattuale avversaria, sostenendo che la variante al progetto di lottizzazione, sottoscritta da tutti i lottizzanti, aveva ricevuto il parere favorevole dell'Area Tecnica del essendo migliorativa CP_4 della pianificazione vigente e che non vi erano state richieste di sospensione dei lavori, i quali venivano, dunque, completati.
pagina 2 di 8 In via riconvenzionale, la convenuta ha domandato – già detratti gli acconti ricevuti e l'importo della fattura n. 10 del 03/10/2012 emessa dall'attrice – il pagamento delle fatture rimaste insolute, per euro 42.777,80, in relazione alla quale ha avanzato richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/11/2017, parte convenuta ha insistito per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 01/08/2018, ha ingiunto a di pagare immediatamente a la somma di Parte_1 CP_2 euro 42.777,80, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e spese liquidate in euro 2.767,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Scambiate le rispettive memorie ex artt. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale.
Dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/06/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- la società attrice, dopo aver insistito, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria del
30/10/2018, ha precisato le conclusioni come da atto di citazione del
29/05/2017 e memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c. del 01/10/2018, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, - In via principale, stante la difformità dei lavori eseguiti dalla “
[...]
in nome collettivo di GE & C.” rispetto Parte_3 al contratto sottoscritto il 01.02.2010, successivamente integrato in data
12.01.2011, perseverando quest'ultima nella realizzazione di arbitrarie modifiche, con specifico riferimento alla successiva “Variante n. 1), mai approvata, onde il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, da cui discende, in ossequio al disposto di cui all'art. 1460 c.c., l'inesigibilità del credito di cui alle fatture n. 63 del 18 settembre 2012, n. 93 del 30 novembre
2012 e n. 36 del 10 maggio 2013, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c., dichiarare la risoluzione negoziale, per esclusivi fatto e colpa della convenuta, nonché condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti,
pagina 3 di 8 subiti e subendi, anche in ragione della dell'illegittima e pregiudizievole condotta negoziale, assunta in spregio dei principi sanciti dagli artt. 1175
c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c., ivi compresi il danno emergente ed il lucro cessante, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dall'insorgere al saldo;
- In via principale conseguente, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 10 del 3 ottobre 2012 per €
13.000,00, inerente opere di ristrutturazione realizzate dalla Pt_1 [...]
già Parte_1 Parte_1 Parte_2 in altro cantiere, nonché alla restituzione della somma di € 6.600,00, di cui all'assegno n. 0418677636-00 del 13 ottobre 2014, oltre interessi legali dall'esigibilità al saldo;
- In via del tutto subordinata, nella remota e non creduta ipotesi si dovessero riconoscere ipotetiche ragioni creditizie della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c. e seguenti, disporsi
l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili. - In via istruttoria, disporsi C.T.U. volta a verificare la conformità delle opere eseguite dalla al contratto sottoscritto il Controparte_5
01.02.2010, successivamente integrato in data 12.01.2011, ovvero, con particolare riferimento alla fatture n. 63 del 18 settembre 2012, n. 93 del 30 novembre 2012 e n. 36 del 10 maggio 2013, se le medesime siano state realizzate in attuazione della “Variante n. 1” e se quest'ultima risulti approvata, accertando, nel contempo, in ipotesi di mancato perfezionamento della pratica amministrativa, la sussistenza e l'entità dei danni conseguenti, mediante cumulo delle voci risarcitorie, con precipuo riferimento al danno emergente, al lucro cessante ed alla riduzione dei luoghi in pristino stato.
Con la più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre, formulare ed integrare mezzi istruttori. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- come da Controparte_6 comparsa di costituzione, insistendo per la conferma dell'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter del 01/02/2018, con condanna definitiva della al pagamento della somma Parte_1 ingiunta, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
pagina 4 di 8 eccezione e deduzione disattesa, nel merito, RESPINGERE la domanda proposta dagli nei confronti di Parte_1 Controparte_7 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella
[...] presente comparsa;
In via riconvenzionale, CONDANNARE la Parte_1 al pagamento della somma di euro 42.777,80 in favore della convenuta
[...] per lavori eseguiti e mai contestati;
in via preliminare, pronunciare ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di pagamento della predetta somma di euro 42.777,80 a favore della convenuta. Con riserva di articolazione dei mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali, mentre solo parte attrice ha depositato le memorie di replica.
****
1. La domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società appaltatrice è infondata.
L'inadempimento imputato alla società appaltatrice è quello di aver eseguito le opere di urbanizzazione di cui al contratto di appalto in difformità all'originario progetto e in conformità alla variante n. 1, nonostante fosse stata informata della necessità di sospendere i lavori fino a che la predetta variante non avesse ricevuto l'approvazione dell'amministrazione.
Risulta dagli atti, però, che tutti i lottizzanti e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche la società attrice avessero sottoscritto la variante n. 1 e non risulta che i committenti avessero subordinato l'esecuzione delle opere come da variante all'approvazione della stessa da parte del Parte_4
né risulta disposta alcuna sospensione dei lavori in attesa
[...] dell'approvazione della predetta variante.
Anzi, risulta agli atti che in data 7/01/2014, il direttore dei lavori – che, come noto, nell'ambito del contratto di appalto, costituisce il rappresentante del committente – ha addirittura richiesto un sopralluogo al Comune per la verifica dei lavori sino a quel momento eseguiti, ciò dimostrando l'assenza di qualsivoglia disposizione da parte dei committenti e del loro rappresentante, il direttore dei lavori, in ordine alla sospensione dei lavori in vista dell'approvazione della pagina 5 di 8 variante depositata in data 4/06/2012, per cui peraltro, risulta fornito in data
30/08/2012 parere positivo del Comune sotto il profilo paesaggistico (cfr. doc. 4,
5 e 6 di parte convenuta).
A tal proposito si osserva come le prove testimoniali richieste da parte attrice non sono state condivisibilmente ammesse in quanto i capitoli da 1) a 4), 6), 7), 8), 11)
e 12) concernono circostanze che non sono oggetto di contestazione tra le parti, non essendo in discussione il fatto che la ha eseguito le opere in CP_2 conformità alla variante n. 1 e, quindi, in parziale difformità rispetto all'originario progetto, né che la società attrice aveva corrisposto un acconto di euro 6.600,00 e aveva diritto al pagamento della fattura n. 10 del 3/10/2012.
Ciò che, invece, è oggetto di contestazione è la circostanza – allegata da parte attrice – che l'esecuzione della variante da parte dell'impresa appaltatrice fosse subordinata alla sua approvazione in sede amministrativa e che, pertanto, la era stata intimata di sospendere i lavori. CP_2
Sotto questo profilo, il capitolo n. 5) contiene solo un inciso (“informata circa l'esigenza di sospendere i lavori sino all'approvazione della variante n. 1”), in cui si fa riferimento alla sospensione dei lavori, ma non è stata formulata alcuna domanda esplicita sul punto.
Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non è precisato né quando né da chi la società convenuta sarebbe stata informata della necessità di sospendere i lavori, sicché il capitolo si appalesa comunque genericamente formulato.
Il capitolo n. 9, invece, risulta così formulato: “Vero che Parte_1 aveva concesso l'autorizzazione per il passaggio soltanto nell'eventualità che
[...] la variante n. 1 fosse approvata, in quanto ne sarebbe conseguito un aggravio di servitù per la vendita”.
Ebbene, anche siffatta circostanza risulta generica, non essendo contenuta nel capitolo alcuna indicazione in ordine a chi avesse Parte_1 comunicato di concedere l'autorizzazione solo previa approvazione della variante.
In altre parole, la formulazione del capitolo non consente di conoscere dal teste se della subordinazione da parte della società attrice dell'autorizzazione alla concessione del passaggio delle fognature all'approvazione amministrativa della variante fosse stata effettivamente resa edotta la società appaltatrice.
pagina 6 di 8 D'altra parte, che la società appaltatrice fosse a conoscenza di questa riserva da parte di uno dei committenti è circostanza, in realtà, smentita proprio dalla richiesta di sopralluogo da parte del direttore dei lavori al per la verifica CP_4 dello stato di avanzamento dei lavori secondo il nuovo progetto.
Come detto, il fatto che il direttore dei lavori, quale rappresentante della committenza, abbia chiesto un sopralluogo al Comune per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di urbanizzazione secondo la variante depositata lascia ragionevolmente ritenere che alla società appaltatrice fossero state, invero, impartite direttive diverse dalla sospensione dei lavori e che, anzi, detta società non fosse a conoscenza di eventuali diverse determinazioni da parte della
[...] circa la prosecuzione dei lavori secondo la variante di Parte_1 progetto.
Solo per completezza, poi, si osserva che la circostanza di cui al capitolo n. 10 risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Anche la CTU non ammessa, avendo ad oggetto l'accertamento della difformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario, si appalesa superflua, atteso che non è in contestazione la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo la variante n. 1 quanto, piuttosto, come detto, l'aver impartito alla società appaltatrice la direttiva di sospendere i lavori in attesa dell'approvazione amministrativa della variante n. 1.
2. Risulta, quindi, fondata la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata da parte convenuta, non sussistendo il dedotto inadempimento alla medesima imputato.
Va, in questa sede, chiarito che l'ammontare della pretesa avanzata dalla società appaltatrice, pari ad euro 42.770,80, tiene già conto della decurtazione – richiesta in via subordinata dalla società attrice – di quanto già versato a titolo di acconto, pari ad euro 6.600,00 e del controcredito, pari ad euro 13.000,00, vantato dall'attrice nei confronti della convenuta.
Ed infatti, risulta agli atti – e la circostanza non è contestata - che l'ammontare complessivo del credito verso la è pari ad euro Parte_1
65.377,80 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta), con la conseguenza che risultano già decurtati gli importi predetti.
pagina 7 di 8 Il predetto importo è stato, nel corso del giudizio, oggetto di ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. che, in questa sede, si conferma.
3. Il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale depone per la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa (determinato sulla scorta del credito accertato) e dell'attività difensiva svolta (liquidazione con riduzione massima della fase istruttoria/trattazione, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data
8/02/2018 che dichiara esecutiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della società convenuta che liquida in euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3839 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “appalto”
Tra
già Parte_1 Parte_2
(P.I. ), in persona dell'amministratore unico e
[...] P.IVA_1 legale rappresentante p.t. rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1
Massimiliano Manna, anche disgiuntamente all'Avv. Franca Fiorelli, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Bastia Umbra (PG), Piazza
Mazzini n. 66, come da procura rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione
Attrice
e
(P.I. Controparte_2
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_2 CP_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Miriano, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via Mario Angeloni n. 1/F, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuta
pagina 1 di 8
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
(di seguito, , per ottenere la risoluzione del Controparte_2 CP_2 contratto di appalto sottoscritto il 01/02/2010 per l'esecuzione di opere di urbanizzazione relative al progetto di lottizzazione denominato “Cerqueto”, assumendo, in quanto proprietaria di tre lotti, che l'appaltatrice ha realizzato opere difformi dall'originario progetto di cui al predetto contratto di appalto in quanto ha provveduto a eseguire le opere di urbanizzazione in conformità alla variante n. 1 nonostante fosse stata informata della necessità di sospendere i lavori sino all'approvazione della variante da parte dell'amministrazione, medio tempore non intervenuta..
Ha, quindi, sostenuto di aver motivatamente rifiutato di corrispondere la somma di euro 42.777,80 richiesta da a titolo di corrispettivo per le opere CP_2 eseguite, essendo il pagamento del corrispettivo condizionato al buon esito della pratica amministrativa.
Ha, pertanto, chiesto, oltre alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell'appaltatrice, avendo la stessa eseguito opere in difformità al progetto originario, la restituzione della somma di euro 6.600,00 corrisposta alla quale acconto per le opere eseguite in conformità alla variante n. 1 mai CP_2 approvata e ha, altresì, chiesto il pagamento della somma di euro 13.000,00 di cui alla fattura del 3/10/2012 n. 10 relativa ad opere di ristrutturazione realizzate dalla società attrice in altro cantiere.
In via subordinata, ha chiesto di disporsi la compensazione delle rispettive partite di credito.
Con comparsa depositata il 21/11/2017, si è costituita in giudizio la CP_2 quale ha contestato la ricostruzione fattuale avversaria, sostenendo che la variante al progetto di lottizzazione, sottoscritta da tutti i lottizzanti, aveva ricevuto il parere favorevole dell'Area Tecnica del essendo migliorativa CP_4 della pianificazione vigente e che non vi erano state richieste di sospensione dei lavori, i quali venivano, dunque, completati.
pagina 2 di 8 In via riconvenzionale, la convenuta ha domandato – già detratti gli acconti ricevuti e l'importo della fattura n. 10 del 03/10/2012 emessa dall'attrice – il pagamento delle fatture rimaste insolute, per euro 42.777,80, in relazione alla quale ha avanzato richiesta di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c.
All'udienza di comparizione delle parti e trattazione della causa del 12/11/2017, parte convenuta ha insistito per l'emissione dell'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c.
Il precedente giudice istruttore, con ordinanza del 01/08/2018, ha ingiunto a di pagare immediatamente a la somma di Parte_1 CP_2 euro 42.777,80, oltre interessi moratori dal dovuto al saldo, e spese liquidate in euro 2.767,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, CPA e
IVA come per legge.
Scambiate le rispettive memorie ex artt. 183, comma 6 n. 1), 2), 3) c.p.c., la causa
è stata istruita in via documentale.
Dopo una serie di rinvii per il carico del ruolo e mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 18/06/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- la società attrice, dopo aver insistito, in via istruttoria, per l'ammissione dei mezzi di prova articolati nella seconda memoria istruttoria del
30/10/2018, ha precisato le conclusioni come da atto di citazione del
29/05/2017 e memoria ex art. 183 comma 6, n. 1) c.p.c. del 01/10/2018, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza reietta, - In via principale, stante la difformità dei lavori eseguiti dalla “
[...]
in nome collettivo di GE & C.” rispetto Parte_3 al contratto sottoscritto il 01.02.2010, successivamente integrato in data
12.01.2011, perseverando quest'ultima nella realizzazione di arbitrarie modifiche, con specifico riferimento alla successiva “Variante n. 1), mai approvata, onde il grave inadempimento contrattuale dell'appaltatrice, da cui discende, in ossequio al disposto di cui all'art. 1460 c.c., l'inesigibilità del credito di cui alle fatture n. 63 del 18 settembre 2012, n. 93 del 30 novembre
2012 e n. 36 del 10 maggio 2013, ai sensi degli artt. 1453 e seguenti c.c., dichiarare la risoluzione negoziale, per esclusivi fatto e colpa della convenuta, nonché condannare quest'ultima al risarcimento dei danni tutti,
pagina 3 di 8 subiti e subendi, anche in ragione della dell'illegittima e pregiudizievole condotta negoziale, assunta in spregio dei principi sanciti dagli artt. 1175
c.c., 1176 c.c. e 1375 c.c., ivi compresi il danno emergente ed il lucro cessante, oltre alla rivalutazione ed agli interessi legali dall'insorgere al saldo;
- In via principale conseguente, condannare la convenuta al pagamento dell'importo di cui alla fattura n. 10 del 3 ottobre 2012 per €
13.000,00, inerente opere di ristrutturazione realizzate dalla Pt_1 [...]
già Parte_1 Parte_1 Parte_2 in altro cantiere, nonché alla restituzione della somma di € 6.600,00, di cui all'assegno n. 0418677636-00 del 13 ottobre 2014, oltre interessi legali dall'esigibilità al saldo;
- In via del tutto subordinata, nella remota e non creduta ipotesi si dovessero riconoscere ipotetiche ragioni creditizie della convenuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1241 c.c. e seguenti, disporsi
l'automatica compensazione delle rispettive partite contabili. - In via istruttoria, disporsi C.T.U. volta a verificare la conformità delle opere eseguite dalla al contratto sottoscritto il Controparte_5
01.02.2010, successivamente integrato in data 12.01.2011, ovvero, con particolare riferimento alla fatture n. 63 del 18 settembre 2012, n. 93 del 30 novembre 2012 e n. 36 del 10 maggio 2013, se le medesime siano state realizzate in attuazione della “Variante n. 1” e se quest'ultima risulti approvata, accertando, nel contempo, in ipotesi di mancato perfezionamento della pratica amministrativa, la sussistenza e l'entità dei danni conseguenti, mediante cumulo delle voci risarcitorie, con precipuo riferimento al danno emergente, al lucro cessante ed alla riduzione dei luoghi in pristino stato.
Con la più ampia riserva di ulteriormente argomentare, dedurre, controdedurre, formulare ed integrare mezzi istruttori. Vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio”;
- come da Controparte_6 comparsa di costituzione, insistendo per la conferma dell'ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter del 01/02/2018, con condanna definitiva della al pagamento della somma Parte_1 ingiunta, ovvero: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza,
pagina 4 di 8 eccezione e deduzione disattesa, nel merito, RESPINGERE la domanda proposta dagli nei confronti di Parte_1 Controparte_7 in quanto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti dedotti nella
[...] presente comparsa;
In via riconvenzionale, CONDANNARE la Parte_1 al pagamento della somma di euro 42.777,80 in favore della convenuta
[...] per lavori eseguiti e mai contestati;
in via preliminare, pronunciare ordinanza ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. di pagamento della predetta somma di euro 42.777,80 a favore della convenuta. Con riserva di articolazione dei mezzi istruttori. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
Le parti hanno depositato le comparse conclusionali, mentre solo parte attrice ha depositato le memorie di replica.
****
1. La domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento della società appaltatrice è infondata.
L'inadempimento imputato alla società appaltatrice è quello di aver eseguito le opere di urbanizzazione di cui al contratto di appalto in difformità all'originario progetto e in conformità alla variante n. 1, nonostante fosse stata informata della necessità di sospendere i lavori fino a che la predetta variante non avesse ricevuto l'approvazione dell'amministrazione.
Risulta dagli atti, però, che tutti i lottizzanti e, quindi, per quel che interessa in questa sede, anche la società attrice avessero sottoscritto la variante n. 1 e non risulta che i committenti avessero subordinato l'esecuzione delle opere come da variante all'approvazione della stessa da parte del Parte_4
né risulta disposta alcuna sospensione dei lavori in attesa
[...] dell'approvazione della predetta variante.
Anzi, risulta agli atti che in data 7/01/2014, il direttore dei lavori – che, come noto, nell'ambito del contratto di appalto, costituisce il rappresentante del committente – ha addirittura richiesto un sopralluogo al Comune per la verifica dei lavori sino a quel momento eseguiti, ciò dimostrando l'assenza di qualsivoglia disposizione da parte dei committenti e del loro rappresentante, il direttore dei lavori, in ordine alla sospensione dei lavori in vista dell'approvazione della pagina 5 di 8 variante depositata in data 4/06/2012, per cui peraltro, risulta fornito in data
30/08/2012 parere positivo del Comune sotto il profilo paesaggistico (cfr. doc. 4,
5 e 6 di parte convenuta).
A tal proposito si osserva come le prove testimoniali richieste da parte attrice non sono state condivisibilmente ammesse in quanto i capitoli da 1) a 4), 6), 7), 8), 11)
e 12) concernono circostanze che non sono oggetto di contestazione tra le parti, non essendo in discussione il fatto che la ha eseguito le opere in CP_2 conformità alla variante n. 1 e, quindi, in parziale difformità rispetto all'originario progetto, né che la società attrice aveva corrisposto un acconto di euro 6.600,00 e aveva diritto al pagamento della fattura n. 10 del 3/10/2012.
Ciò che, invece, è oggetto di contestazione è la circostanza – allegata da parte attrice – che l'esecuzione della variante da parte dell'impresa appaltatrice fosse subordinata alla sua approvazione in sede amministrativa e che, pertanto, la era stata intimata di sospendere i lavori. CP_2
Sotto questo profilo, il capitolo n. 5) contiene solo un inciso (“informata circa l'esigenza di sospendere i lavori sino all'approvazione della variante n. 1”), in cui si fa riferimento alla sospensione dei lavori, ma non è stata formulata alcuna domanda esplicita sul punto.
Ad ogni modo, a tutto voler concedere, non è precisato né quando né da chi la società convenuta sarebbe stata informata della necessità di sospendere i lavori, sicché il capitolo si appalesa comunque genericamente formulato.
Il capitolo n. 9, invece, risulta così formulato: “Vero che Parte_1 aveva concesso l'autorizzazione per il passaggio soltanto nell'eventualità che
[...] la variante n. 1 fosse approvata, in quanto ne sarebbe conseguito un aggravio di servitù per la vendita”.
Ebbene, anche siffatta circostanza risulta generica, non essendo contenuta nel capitolo alcuna indicazione in ordine a chi avesse Parte_1 comunicato di concedere l'autorizzazione solo previa approvazione della variante.
In altre parole, la formulazione del capitolo non consente di conoscere dal teste se della subordinazione da parte della società attrice dell'autorizzazione alla concessione del passaggio delle fognature all'approvazione amministrativa della variante fosse stata effettivamente resa edotta la società appaltatrice.
pagina 6 di 8 D'altra parte, che la società appaltatrice fosse a conoscenza di questa riserva da parte di uno dei committenti è circostanza, in realtà, smentita proprio dalla richiesta di sopralluogo da parte del direttore dei lavori al per la verifica CP_4 dello stato di avanzamento dei lavori secondo il nuovo progetto.
Come detto, il fatto che il direttore dei lavori, quale rappresentante della committenza, abbia chiesto un sopralluogo al Comune per la verifica dello stato di avanzamento dei lavori di urbanizzazione secondo la variante depositata lascia ragionevolmente ritenere che alla società appaltatrice fossero state, invero, impartite direttive diverse dalla sospensione dei lavori e che, anzi, detta società non fosse a conoscenza di eventuali diverse determinazioni da parte della
[...] circa la prosecuzione dei lavori secondo la variante di Parte_1 progetto.
Solo per completezza, poi, si osserva che la circostanza di cui al capitolo n. 10 risulta del tutto irrilevante ai fini del decidere.
Anche la CTU non ammessa, avendo ad oggetto l'accertamento della difformità delle opere realizzate rispetto al progetto originario, si appalesa superflua, atteso che non è in contestazione la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondo la variante n. 1 quanto, piuttosto, come detto, l'aver impartito alla società appaltatrice la direttiva di sospendere i lavori in attesa dell'approvazione amministrativa della variante n. 1.
2. Risulta, quindi, fondata la domanda riconvenzionale di pagamento del corrispettivo formulata da parte convenuta, non sussistendo il dedotto inadempimento alla medesima imputato.
Va, in questa sede, chiarito che l'ammontare della pretesa avanzata dalla società appaltatrice, pari ad euro 42.770,80, tiene già conto della decurtazione – richiesta in via subordinata dalla società attrice – di quanto già versato a titolo di acconto, pari ad euro 6.600,00 e del controcredito, pari ad euro 13.000,00, vantato dall'attrice nei confronti della convenuta.
Ed infatti, risulta agli atti – e la circostanza non è contestata - che l'ammontare complessivo del credito verso la è pari ad euro Parte_1
65.377,80 (cfr. doc. 8 e 9 di parte convenuta), con la conseguenza che risultano già decurtati gli importi predetti.
pagina 7 di 8 Il predetto importo è stato, nel corso del giudizio, oggetto di ordinanza di ingiunzione provvisoriamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. che, in questa sede, si conferma.
3. Il rigetto della domanda attorea e l'accoglimento della domanda riconvenzionale depone per la condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore della causa (determinato sulla scorta del credito accertato) e dell'attività difensiva svolta (liquidazione con riduzione massima della fase istruttoria/trattazione, stante la natura documentale della causa).
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Rigetta le domande attoree;
- Conferma l'ordinanza di ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. emessa in data
8/02/2018 che dichiara esecutiva;
- Condanna al pagamento delle spese di lite in Parte_1 favore della società convenuta che liquida in euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Perugia, 29 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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