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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 22/12/2025, n. 2335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2335 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4088/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/06/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/12/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BASILICO ALESSANDRA e dall'Avv. C.F._1
EN LA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GAROLLA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione in data 16.12.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 28.11.2025. Le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e pertanto, con note scritte e sottoscritte da loro personalmente depositate in data 28.11.2025, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e (matrimonio a Desio (MB) il Pt_1 CP_1
05/04/2018, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Desio al n. 8, Parte 1, Anno 2018) con le conseguenti annotazioni di legge, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. affidare i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario presso entrambi i genitori con residenza anagrafica in Cinisello Balsamo (MI), Via Paisiello n. 5;
2. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, disporre che i bambini trascorrano pari tempo con la mamma e con il padre secondo la seguente alternanza:
- settimana 1: dal lunedì al venerdì il Sig. , o un proprio delegato, preleverà i bambini dalla scuola CP_1
e li terrà con sé sino alle h. 18.30 quando li accompagnerà a casa della Sig.ra ove i bambini Pt_1 trascorreranno del tempo con la madre e ceneranno con la medesima rientrando presso l'abitazione paterna per il pernottamento;
- settimana 2: dal lunedì al venerdì il Sig. , o un proprio delegato, preleverà i bambini dalla scuola CP_1
e li terrà con sé sino alle h. 20.30 quando li accompagnerà a casa della Sig.ra ove i bambini Pt_1 pernotteranno;
la mattina seguente la Sig.ra li accompagnerà presso l'abitazione paterna alle h. Pt_1
8.00 così che i nonni li possano accompagnare a scuola. I weekend saranno alternati di settimana in settimana tra i genitori;
3. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, durante le vacanze scolastiche invernali il padre terrà con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (consentendo all'altro genitore di trascorrere con i figli un momento di festeggiamento la mattina del 25 dicembre) e la madre terrà con sé i figli dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre, durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno i primi 3 giorni di vacanze scolastiche con un genitore ed i restanti tre con l'altro.
4. Quanto alle vacanze estive, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva scolastica che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Disporre che i genitori concorrano al mantenimento ordinario diretto nulla dovendo l'un l'altro a tale titolo e nelle spese straordinarie per i figli, come da Linee guida del Protocollo del Tribunale di Monza da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte, nella misura del 70% in capo al signor CP_1
e 30% alla signora Pt_1
6. Disporre che l'Assegno Unico, così come ogni beneficio eventualmente erogato dallo Stato o altro Ente pubblico, venga percepito esclusivamente e direttamente dalla madre, ad eccezione del bonus scuola materna che verrà destinato al pagamento della retta se verrà erogato, con suddivisione al 50% del residuo. Qualora in futuro l'importo dell'Assegno Unico (calcolato sulla base dei redditi del nucleo familiare del signor dovesse subire importanti variazioni al ribasso e la sig.ra non dovesse avere CP_1 Pt_1 incrementi reddituali, il signor si impegna ad integrare l'importo corrisposto in favore della CP_1 signora fino alla concorrenza della somma mensile di cui alla corrente annualità 2025, pari ad Pt_1
Euro 350,00 complessivi.
7. Disporre che i documenti personali dei coniugi e dei figli minori siano validi per l'espatrio
8. Disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti
9. Nulla questio in merito alla casa coniugale essendo già stata rilasciata dalle parti e venduta a terzi;
10. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi di cui alle note scritte depositate in data 28.11.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (29.08.2019) e (30.08.2022) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 11/06/2025, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Desio (MB) in data 05.04.2018
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al n. 8, parte I), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Quarta Sezione Civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr.ssa Laura GAGGIOTTI Presidente dr.ssa Michela Benedetta BORDIERI Giudice dr.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 11/06/2025, assunto in decisione all'udienza in data 16/12/2025 e vertente TRA nata a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. BASILICO ALESSANDRA e dall'Avv. C.F._1
EN LA, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE –
E
nato a [...] in data [...] (C.F.: ), CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. GAROLLA RAFFAELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RESISTENTE –
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica OGGETTO: Separazione giudiziale Causa trattenuta in decisione in data 16.12.2025 all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c. concessi con decreto del 28.11.2025. Le parti hanno dichiarato di essere addivenute ad un accordo volto alla definizione in via consensuale della controversia e pertanto, con note scritte e sottoscritte da loro personalmente depositate in data 28.11.2025, hanno chiesto al Tribunale di accogliersi e recepirsi le seguenti
CONCLUSIONI CONGIUNTE Dichiarare la separazione consensuale dei coniugi e (matrimonio a Desio (MB) il Pt_1 CP_1
05/04/2018, trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Desio al n. 8, Parte 1, Anno 2018) con le conseguenti annotazioni di legge, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, alle seguenti condizioni:
1. affidare i figli minori, e , congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento Per_1 Per_2 paritario presso entrambi i genitori con residenza anagrafica in Cinisello Balsamo (MI), Via Paisiello n. 5;
2. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, disporre che i bambini trascorrano pari tempo con la mamma e con il padre secondo la seguente alternanza:
- settimana 1: dal lunedì al venerdì il Sig. , o un proprio delegato, preleverà i bambini dalla scuola CP_1
e li terrà con sé sino alle h. 18.30 quando li accompagnerà a casa della Sig.ra ove i bambini Pt_1 trascorreranno del tempo con la madre e ceneranno con la medesima rientrando presso l'abitazione paterna per il pernottamento;
- settimana 2: dal lunedì al venerdì il Sig. , o un proprio delegato, preleverà i bambini dalla scuola CP_1
e li terrà con sé sino alle h. 20.30 quando li accompagnerà a casa della Sig.ra ove i bambini Pt_1 pernotteranno;
la mattina seguente la Sig.ra li accompagnerà presso l'abitazione paterna alle h. Pt_1
8.00 così che i nonni li possano accompagnare a scuola. I weekend saranno alternati di settimana in settimana tra i genitori;
3. Salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, durante le vacanze scolastiche invernali il padre terrà con sé i figli dal 23 al 30 dicembre (consentendo all'altro genitore di trascorrere con i figli un momento di festeggiamento la mattina del 25 dicembre) e la madre terrà con sé i figli dal 31 dicembre al 6 gennaio, mentre, durante le vacanze pasquali, alternando ogni anno i primi 3 giorni di vacanze scolastiche con un genitore ed i restanti tre con l'altro.
4. Quanto alle vacanze estive, salvo diverso e migliore accordo tra i genitori, i figli trascorreranno con ciascun genitore 15 giorni anche non consecutivi durante la chiusura estiva scolastica che dovranno essere concordati tra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Disporre che i genitori concorrano al mantenimento ordinario diretto nulla dovendo l'un l'altro a tale titolo e nelle spese straordinarie per i figli, come da Linee guida del Protocollo del Tribunale di Monza da intendersi qui per integralmente richiamate e trascritte, nella misura del 70% in capo al signor CP_1
e 30% alla signora Pt_1
6. Disporre che l'Assegno Unico, così come ogni beneficio eventualmente erogato dallo Stato o altro Ente pubblico, venga percepito esclusivamente e direttamente dalla madre, ad eccezione del bonus scuola materna che verrà destinato al pagamento della retta se verrà erogato, con suddivisione al 50% del residuo. Qualora in futuro l'importo dell'Assegno Unico (calcolato sulla base dei redditi del nucleo familiare del signor dovesse subire importanti variazioni al ribasso e la sig.ra non dovesse avere CP_1 Pt_1 incrementi reddituali, il signor si impegna ad integrare l'importo corrisposto in favore della CP_1 signora fino alla concorrenza della somma mensile di cui alla corrente annualità 2025, pari ad Pt_1
Euro 350,00 complessivi.
7. Disporre che i documenti personali dei coniugi e dei figli minori siano validi per l'espatrio
8. Disporre che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento essendo entrambi economicamente autosufficienti
9. Nulla questio in merito alla casa coniugale essendo già stata rilasciata dalle parti e venduta a terzi;
10. Spese legali compensate fra le parti con rinuncia dei legali alla solidarietà. MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, già venuta meno al tempo dell'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite ed evidenziate dai coniugi nel corso dell'istruttoria, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi di cui alle note scritte depositate in data 28.11.2025 possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (29.08.2019) e (30.08.2022) e, per le restanti Per_1 Per_2 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del giudizio, considerato l'accordo raggiunto, si dichiarano interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti di , con ricorso depositato in data 11/06/2025, così
[...] CP_1 provvede: I. Pronuncia la separazione di e Parte_1 CP_1
che hanno celebrato matrimonio con rito civile a Desio (MB) in data 05.04.2018
[...]
(trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al n. 8, parte I), omologando le condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Manda la Cancelleria di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Desio (MB) al suo passaggio in giudicato per le annotazioni di legge;
III. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 18 dicembre 2025 Il Presidente Dott.ssa Laura Gaggiotti Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona