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Sentenza 30 dicembre 2024
Sentenza 30 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/12/2024, n. 1118 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1118 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11908/2024 , introdotta da
TRA
03/03/1964), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1
SANTIS FLAVIO;
E
07/01/1953), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 Parte_1
SANTIS FLAVIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Pt_1 in data 13/06/2004 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1 anno 2004, 01139, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) in considerazione del pagamento del mutuo da parte della SI Parte_1
, il signor si obbliga, entro giorni 60 (sessanta) giorni
[...] Controparte_1 dall'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, a trasferire in favore della SI , la quota parte pari al 50% (cinquanta per cento) della Parte_1 casa coniugale sita in alla via Giacomo De Breno n. 3, con accollo da parte della Pt_1 SI del residuo mutuo gravante sull'immobile; Parte_1
b) essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti le parti hanno concordato che non vi sia versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento;
c) il signor , a seguito dell'udienza presidenziale, si allontanerà Controparte_1 dalla casa coniugale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_1
03/03/1964) e 07/01/1953), che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in in data 13/06/2004 (trascritto nei registri Pt_1 degli atti di matrimonio del Comune di anno 2004, 01139, p. 1, s. 01), alle Pt_1 condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
- Dr. Marta Ienzi Presidente
- Dr. Filomena Albano Giudice rel.
- Dr. Francesca Cosentino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 11908/2024 , introdotta da
TRA
03/03/1964), con il patrocinio dell'avv. DE Parte_1
SANTIS FLAVIO;
E
07/01/1953), con il patrocinio dell'avv. DE Controparte_1 Parte_1
SANTIS FLAVIO;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: ricorso congiunto per separazione dei coniugi.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe si sono rivolte al Tribunale per chiedere una pronuncia di separazione personale, rappresentando che il matrimonio era stato celebrato con rito civile in Pt_1 in data 13/06/2004 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Pt_1 anno 2004, 01139, p. 1, s. 01), e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere non proseguibile la vita comune.
Hanno formulato le seguenti richieste in ordine alle condizioni della separazione:
“a) in considerazione del pagamento del mutuo da parte della SI Parte_1
, il signor si obbliga, entro giorni 60 (sessanta) giorni
[...] Controparte_1 dall'omologazione della separazione consensuale dei coniugi, a trasferire in favore della SI , la quota parte pari al 50% (cinquanta per cento) della Parte_1 casa coniugale sita in alla via Giacomo De Breno n. 3, con accollo da parte della Pt_1 SI del residuo mutuo gravante sull'immobile; Parte_1
b) essendo entrambi i coniugi economicamente indipendenti le parti hanno concordato che non vi sia versamento di alcuna somma a titolo di mantenimento;
c) il signor , a seguito dell'udienza presidenziale, si allontanerà Controparte_1 dalla casa coniugale”.
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale. Le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico della separazione. Visti gli artt. 473 bis.47 e 51 c.p.c., ritenuta l'equità e la congruità delle condizioni concordate, così omologandosi la separazione in conformità.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1 Parte_1
03/03/1964) e 07/01/1953), che hanno Controparte_1 Parte_1 contratto matrimonio con rito civile in in data 13/06/2004 (trascritto nei registri Pt_1 degli atti di matrimonio del Comune di anno 2004, 01139, p. 1, s. 01), alle Pt_1 condizioni congiunte delle parti, riportate in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 11/12/2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Filomena Albano Marta Ienzi