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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/11/2025, n. 474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 474 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Proc. Un. n. 520/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 520/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p. IVA Parte_1
), con sede legale in Almese (TO), via Circonvallazione 134, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante . Parte_2
* * * * *
Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 21/11/2025; letti il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione Parte_3 giudiziale della la comparsa di costituzione e risposta della resistente Parte_1 e l'atto di intervento del creditore Parte_1 Controparte_1 esaminate la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, che ha agito in giudizio in quanto titolare di un credito di € 1.904.449,44 riconosciuto in un titolo esecutivo giudiziario che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 110/2024), e dell'intervenuta, la quale vanta un credito di € 4.139.580,12, non specificamente contestato in questo procedimento ed almeno in parte riconosciuto dalla Società resistente;
1 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che
- in seguito al ricorso depositato dalla in data 10/9/2025, si è Controparte_2 costituita in giudizio la Società resistente, la quale, in via principale, ha domandato il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per assenza del presupposto dell'insolvenza e perché quella procedura non costituirebbe a suo dire la migliore soluzione per la soddisfazione dei creditori e, in subordine, ha formulato “formale ricorso in bianco per l'accesso a diverso strumento di regolazione della crisi – sia esso concordato preventivo ovvero altro istituto concorsuale previsto dal CCII – con espressa istanza di assegnazione di termine per il deposito del relativo piano e della documentazione integrativa, ai sensi degli artt. 40 ss. CCII e secondo la logica di unicità della procedura”;
- all'udienza del 27/10/2025, innanzi al Giudice istruttore, la parte ricorrente e quella intervenuta hanno insistito nella domanda di apertura della procedura concorsuale della parte resistente, la quale, invece, ha ribadito la propria opposizione;
ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della in quanto: Parte_1
- la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- sussistono pacificamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, come emerge dai bilanci depositati e dall'ammontare dei debiti, confermato anche nel corso del presente giudizio, di molto superiore agli € 500.000;
- contrariamente a quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta, peraltro in termini piuttosto generici, la resistente risulta versare in una CP_3 situazione di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII:
• la Società, dopo aver condotto infruttuosamente le trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi iniziata nel febbraio 2024, ha tentato di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio disciplinato dall'art. 25-sexies CCII, il quale presuppone che non siano praticabili le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2 lett. a) e b), CCII;
• la e la (oggi ricorrente ed intervenuta), CP_4 Controparte_1 principali creditori privati della Società, hanno ripetutamente affermato di non poter dare ulteriore credito alla dimostrando di non credere in Parte_1 alcun modo ad una possibilità di risanamento dell'impresa;
• oltre ai debiti nei confronti delle parti di questo procedimento, la Società resistente ha maturato un ulteriore grave indebitamento fiscale, quantificato in € 2.379.968,82 nell'informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione del 17/9/2025;
• a quanto consta, la Società non dispone di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato, come confermato dal contenuto della proposta di concordato semplificato ritenuta a suo tempo inammissibile, che prevedeva un pagamento parziale dei creditori;
2 • anche nel corso di questo procedimento la Società non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere che possa onorare con mezzi regolari la propria esposizione debitoria;
- è da escludere, pertanto, il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto che non assuma alcuna rilevanza per la decisione il rilievo, sollevato dalla parte resistente, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale ridurrebbe la possibilità di soddisfazione dei creditori rispetto ad uno strumento alternativo di regolazione dell'insolvenza: al di là del fatto che l'affermazione non è dimostrata, non avendo ad oggi la Società dato conto né dell'ulteriore strumento che intenderebbe adottare, né dei risultati a cui questo strumento potrebbe condurre, risulta dirimente la circostanza che la Società abbia di fatto già tentato ed esaurito le possibilità che l'ordinamento riconosce per regolare l'insolvenza con modalità alternative alla procedura della liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società resistente;
ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale non sia impedita dalla proposizione della domanda subordinata di concessione del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, poiché, al di là della dubbia ammissibilità della domanda – in quanto proposta in assenza del presupposto richiesto dall'art. 40, comma 2, CCII - la Società ha omesso di chiedere contestualmente l'applicazione delle misure protettive: ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, infatti, il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non consegue alla proposizione della domanda di cui all'art. 40 CCII, ma all'eventuale e specifica formulazione di una domanda di applicazione delle misure protettive, da pubblicarsi nel registro delle imprese (“se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 […] dalla data della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese […] la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”); ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII, anche alla luce dell'esperienza professionale di settore maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e p. IVA ), con sede legale in Almese (TO), via
[...] P.IVA_1
Circonvallazione 134, in persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore l'Avv. Michele Palladino, con Studio in Torino;
3 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 marzo 2026 alle ore 15:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
4 dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 21 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO SEZIONE SESTA CIVILE – PROCEDURE CONCORSUALI
riunito in camera di consiglio con la presenza dei Magistrati: dott Enrico Astuni Presidente dott.ssa Teresa Maria Francioso Giudice dott. Stefano Miglietta Giudice rel.
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nel procedimento unitario n. 520/2025 avente ad oggetto la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della (C.F. e p. IVA Parte_1
), con sede legale in Almese (TO), via Circonvallazione 134, in persona P.IVA_1 del legale rappresentante . Parte_2
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Ascoltato il Giudice relatore nella camera di consiglio del 21/11/2025; letti il ricorso depositato dalla per l'apertura della liquidazione Parte_3 giudiziale della la comparsa di costituzione e risposta della resistente Parte_1 e l'atto di intervento del creditore Parte_1 Controparte_1 esaminate la documentazione prodotta e le risultanze delle informative acquisite ai sensi degli artt. 41, comma 6, e 42 CCII;
ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art 27 CCII, avendo l'impresa sede legale nel Circondario del Tribunale di Torino e non essendo emersi elementi che giustifichino l'individuazione di una diversa sede effettiva;
ritenuta sussistente la legittimazione della ricorrente, che ha agito in giudizio in quanto titolare di un credito di € 1.904.449,44 riconosciuto in un titolo esecutivo giudiziario che risulta valido ed efficace (decreto ingiuntivo del Tribunale di Torino n. 110/2024), e dell'intervenuta, la quale vanta un credito di € 4.139.580,12, non specificamente contestato in questo procedimento ed almeno in parte riconosciuto dalla Società resistente;
1 rilevato che ricorre il requisito di procedibilità di cui all'art.49, co.5, CCII poiché l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente superiore ad € 30.000,00; considerato che
- in seguito al ricorso depositato dalla in data 10/9/2025, si è Controparte_2 costituita in giudizio la Società resistente, la quale, in via principale, ha domandato il rigetto della domanda di apertura della liquidazione giudiziale per assenza del presupposto dell'insolvenza e perché quella procedura non costituirebbe a suo dire la migliore soluzione per la soddisfazione dei creditori e, in subordine, ha formulato “formale ricorso in bianco per l'accesso a diverso strumento di regolazione della crisi – sia esso concordato preventivo ovvero altro istituto concorsuale previsto dal CCII – con espressa istanza di assegnazione di termine per il deposito del relativo piano e della documentazione integrativa, ai sensi degli artt. 40 ss. CCII e secondo la logica di unicità della procedura”;
- all'udienza del 27/10/2025, innanzi al Giudice istruttore, la parte ricorrente e quella intervenuta hanno insistito nella domanda di apertura della procedura concorsuale della parte resistente, la quale, invece, ha ribadito la propria opposizione;
ritenuto che sussistano i presupposti richiesti dalla legge per l'apertura della liquidazione giudiziale della in quanto: Parte_1
- la Società debitrice esercita un'attività commerciale ed è pertanto soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII;
- sussistono pacificamente i requisiti di cui all'art. 2, co.1, lett. d) CCII, come emerge dai bilanci depositati e dall'ammontare dei debiti, confermato anche nel corso del presente giudizio, di molto superiore agli € 500.000;
- contrariamente a quanto affermato nella comparsa di costituzione e risposta, peraltro in termini piuttosto generici, la resistente risulta versare in una CP_3 situazione di insolvenza ai sensi degli artt. 2, lett. b, e 121 CCII:
• la Società, dopo aver condotto infruttuosamente le trattative nell'ambito della composizione negoziata della crisi iniziata nel febbraio 2024, ha tentato di accedere al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio disciplinato dall'art. 25-sexies CCII, il quale presuppone che non siano praticabili le soluzioni di cui all'art. 23, commi 1 e 2 lett. a) e b), CCII;
• la e la (oggi ricorrente ed intervenuta), CP_4 Controparte_1 principali creditori privati della Società, hanno ripetutamente affermato di non poter dare ulteriore credito alla dimostrando di non credere in Parte_1 alcun modo ad una possibilità di risanamento dell'impresa;
• oltre ai debiti nei confronti delle parti di questo procedimento, la Società resistente ha maturato un ulteriore grave indebitamento fiscale, quantificato in € 2.379.968,82 nell'informativa acquisita dall'Agenzia delle Entrate- Riscossione del 17/9/2025;
• a quanto consta, la Società non dispone di finanza o beni prontamente liquidabili con cui fare fronte al notevole stock debitorio maturato, come confermato dal contenuto della proposta di concordato semplificato ritenuta a suo tempo inammissibile, che prevedeva un pagamento parziale dei creditori;
2 • anche nel corso di questo procedimento la Società non ha fornito alcun elemento concreto che consenta di ritenere che possa onorare con mezzi regolari la propria esposizione debitoria;
- è da escludere, pertanto, il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi al contrario desumere la sussistenza di uno stato di definitiva incapacità dell'impresa di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni;
ritenuto che non assuma alcuna rilevanza per la decisione il rilievo, sollevato dalla parte resistente, secondo cui l'apertura della liquidazione giudiziale ridurrebbe la possibilità di soddisfazione dei creditori rispetto ad uno strumento alternativo di regolazione dell'insolvenza: al di là del fatto che l'affermazione non è dimostrata, non avendo ad oggi la Società dato conto né dell'ulteriore strumento che intenderebbe adottare, né dei risultati a cui questo strumento potrebbe condurre, risulta dirimente la circostanza che la Società abbia di fatto già tentato ed esaurito le possibilità che l'ordinamento riconosce per regolare l'insolvenza con modalità alternative alla procedura della liquidazione giudiziale;
ritenuto pertanto di dover dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale della Società resistente;
ritenuto che l'apertura della liquidazione giudiziale non sia impedita dalla proposizione della domanda subordinata di concessione del termine previsto dall'art. 44, comma 1, lett. a) CCII, poiché, al di là della dubbia ammissibilità della domanda – in quanto proposta in assenza del presupposto richiesto dall'art. 40, comma 2, CCII - la Società ha omesso di chiedere contestualmente l'applicazione delle misure protettive: ai sensi dell'art. 54, comma 2, CCII, infatti, il divieto di pronunciare la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non consegue alla proposizione della domanda di cui all'art. 40 CCII, ma all'eventuale e specifica formulazione di una domanda di applicazione delle misure protettive, da pubblicarsi nel registro delle imprese (“se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40 […] dalla data della pubblicazione della medesima nel registro delle imprese […] la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata”); ritenuto di nominare Curatore il Professionista che è già stato incaricato di ricoprire il ruolo di Commissario giudiziale nel procedimento introdotto con la domanda ex art. 44, il quale risulta iscritto all'Albo dei gestori della crisi di impresa previsto dall'art. 356 CCII ed in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 358 CCII, anche alla luce dell'esperienza professionale di settore maturata ed i pregressi analoghi incarichi allo stesso conferiti da questo Ufficio;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121, 125, 356 e 358 CCII, dichiara ad ogni effetto di legge l'apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
(C.F. e p. IVA ), con sede legale in Almese (TO), via
[...] P.IVA_1
Circonvallazione 134, in persona del legale rappresentante;
Parte_2 nomina Giudice delegato per la procedura il dott. Stefano Miglietta; nomina Curatore l'Avv. Michele Palladino, con Studio in Torino;
3 invita il Curatore a far pervenire in cancelleria la propria accettazione entro il termine di due giorni successivi alla comunicazione della nomina, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 126 CCII, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 356 e 358 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
fissa l'udienza per la formazione dello stato passivo il giorno 12 marzo 2026 alle ore 15:15, nell'aula n. 9 del Palazzo di Giustizia;
assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore il termine perentorio di giorni trenta prima di tale udienza per la presentazione delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, secondo quanto disposto dall'art. 201 CCII, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
autorizza la prenotazione a debito ai sensi dell'art. 146, d.p.r. 30.5.2002 n.115, ponendo sin da ora a carico del curatore l'onere di segnalare il sopraggiungere di 'disponibilità liquide' per consentire il recupero delle somme prenotate a debito.
4 dispone che la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Torino, 21 novembre 2025
Il Presidente Il Giudice est.
(dott. Enrico Astuni) (dott. Stefano Miglietta)
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