Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 23/02/2026, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00253/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01057/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1057 del 2022, proposto da
Azienda Agricola Battaglia Giovanni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabrizio Tomaselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GE-Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.35259 Comunicazione: CP700-4485366-P notificata all'azienda agricola in data 06 ottobre 2022 con la quale GE ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02;
- nonché di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 il dott. BE AB MO, letta la nota di passaggio in decisione depositata dalla difesa di parte ricorrente, nessuno presente per l’Amministrazione intimata;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È impugnata la comunicazione AGEA Prot. n. AGEA.AGA.2022.35259 notificata all’azienda agricola ricorrente in data 06 ottobre 2022 con la quale GE ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 2001/02 in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 3555 del 5 maggio 2022 - che ha disposto l’annullamento dei provvedimenti relativi ai prelievi supplementari per la campagna 2001/02, in ragione della contrarietà della normativa nazionale applicata con quella eurounitaria.
2. La ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato sulla base di plurimi motivi, in sostanza contestando sia il potere di GE di provvedere al ricalcolo sia la carenza di istruttoria e di motivazione del ricalcolo effettuato, che non lascerebbe comprendere il procedimento seguito dall’Agenzia. Ha eccepito anche la prescrizione del credito azionato da GE.
3. GE, ritualmente intimata con atto notificato in data 1° dicembre 2022, non si è costituita.
4. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.1. Per la valutazione in ordine alla persistenza dell’interesse a ricorrere, deve aversi riguardo alla sopravvenienza normativa dell’art. 10- bis del DL 13 giugno 2023 n. 69, introdotto dal legislatore nazionale con la finalità di recepire le sentenze della Corte di Giustizia sui criteri di calcolo del prelievo supplementare. La nuova disciplina ha previsto il ricalcolo del debito secondo nuovi parametri (v. comma 2), con applicazione degli interessi unicamente dal 27 giugno 2019, ossia dalla data di pubblicazione della prima delle sentenze della Corte di Giustizia (v. comma 3), e ha dichiarato prive di effetto tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate dall'AGEA prima dell’entrata in vigore della legge di conversione (v. comma 4).
5.2. Il provvedimento impugnato risulta pertanto inefficace ex lege , dovendo l’Amministrazione procedere a rideterminare il prelievo supplementare sulla base dei dati nazionali di produzione da essa detenuti, di talché non vi è più interesse ad ottenerne l’annullamento, e conseguentemente può dichiararsi l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, in applicazione dell’art. 35, comma 1, lettera c), del cod. proc. amm..
5.3. Le spese del giudizio, in ragione della peculiarità e particolare complessità della vicenda contenziosa, attestata in primis proprio dalle sopravvenute disposizioni legislative possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BE AB MO, Presidente FF, Estensore
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Costanza Cappelli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| BE AB MO |
IL SEGRETARIO