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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/02/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 636/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 636 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 28.10.24, vertente
TRA
, in qualità di titolare e l.r.p.t. del Ristorante Bar Parte_1
AK RO JA, con sede legale in AZ (BN) al Viale S.
Alfonso n. 7/9, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Farina giusta mandato a margine della citazione
Attrice
E
in persona del legale rapp.nte p.t., con sede legale Controparte_1
in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021, e,te dom.ta presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Brocca, che lo rappresenta e difende giusta procura notarile
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
28.10.24 da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del Processo pagina 1 di 5 conveniva in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
sentire accertare l'esistenza di un contratto di assicurazione stipulato tra le parti e il conseguente obbligo dell'assicuratore a rivalere l'assicurato dei danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto in AZ (BN) nella notte tra il 31.03.2018 ed il
01.04.2018, nonché per sentire condannare la al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 25.630,45, o di quella somma risultante dalla espletanda istruttoria o ritenuta equa.
A sostegno della domanda, premetteva di svolgere attività commerciale, nel settore bar e ristorazione, presso l'immobile sito in AZ (BN) al Viale Sant'Alfonso n. 7, recante insegna Blue Moon e di essere titolare di polizza assicurativa denominata “Valore Commercio Plus” n.
341544240, contratta con Agenzia di Maddaloni;
Controparte_2
rappresentava che, nella serata tra il 31.03.2018 ed il 01.04.2018, a seguito di avversi eventi atmosferici che interessavano l'intero territorio del comune di AZ, si verificava la rottura delle celle frigorifere, con il deterioramento dei prodotti alimentari ivi contenuti;
precisava di avere tempestivamente denunciato l'accaduto alla compagnia, cui venivano richiesto il risarcimento pari ad € 25.630,45 (di cui € 1.621,38, per la riparazione della cella frigorifera ed € 22.509,07 per danni ai prodotti alimentari giacenti e 1550 per spese trasporto).
Si costituiva la convenuta contestando la domanda
All'udienza del 28.10.24 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta pacifica in atti l'esistenza e la operatività della polizza n.
341544240, contratta dall'attrice con di Controparte_3
Maddaloni; non è contestato, del pari, l'evento dannoso dedotto in lite,
pagina 2 di 5 verificatosi in AZ (BN) nella notte tra il 31.03.2018 ed il
01.04.2018.
In ordine alla operatività della polizza appare evidente che il contratto copre certamente l'evento dedotto, così come i danni richiesti (anche le merci in refrigerazione).
Dalla istruttoria espletata è emerso che, a seguito di fenomeni metereologici avversi l'attrice ha riportato danni a pezzi delle celle frigorifere, nonché ai prodotti alimentari ivi contenuti.
La riparazione ed il costo di riparazione della cella frigorifera risultano documentalmente provati dal verbale di sopralluogo del 25.05.2018 e dalla fattura n. 19 F del 09.04.2018 di € 1.621,38, peraltro suffragati da perizia tecnica redatta da parte convenuta, nella quale emerge l'attestazione che: "L'assicurato ha provveduto al ripristino dei suddetti beni elettrici, fornendo la fattura della riparazione che è stata ritenuta congrua".
Va dunque certamente risarcita la somma di € 1.621,38, dovendo comunque la compagnia assicurativa coprire i danni effettivamente subiti.
Quanto al lamentato deperimento dei prodotti alimentari e smaltimento degli stessi, la documentazione allegata da parte attrice non appare idonea a dimostrare la risarcibilità dei danni nella misura richiesta.
Invero le fatture esibite, mentre danno dimostrazione che l'attrice aveva acquistato un ingente quantitativo di merce da utilizzare per la sua attività, non provano la esistenza della merce, nella medesima quantità, alla data del sinistro.
Né potevano essere utili le prove sul punto articolate da parte attrice, che fanno un semplice riferimento alle fatture ma non avrebbero indotto pagina 3 di 5 alla dimostrazione della esistenza di tutta la merce nella cella frigorifero alla data dell'evento.
D'altra parte, neanche è verosimile che tutta la merce acquistata fosse ancora inconsumata alla predetta data, così come inverosimile appare l'avvenuta completa consumazione della stessa in un lasso di tempo così breve.
Non può che dunque decidersi equitativamente sulla richiesta risarcitoria della merce che si assume deperita (potendosi ritenere presuntivamente dimostrato l'an, ma incerto il quantum debeatur), liquidando in misura pari ad € 5000,00 all'attualità, la somma dovuta.
Non può essere accolta neanche la richiesta risarcitoria relativa allo smaltimento rifiuti, non apparendo, la fattura esibita, ancorabile allo smaltimento della merce deperita in conseguenza del sinistro, dato il notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento e la data ivi indicata, soprattutto se si considera la natura della merce da smaltire e della sua rapida deperibilità.
Visto il parziale accoglimento della domanda, si reputa equa la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della convenuta al pagamento dell'altra metà
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto da , in qualità di titolare e l.r.p.t. del Parte_1
Ristorante Bar AK RO JA nei confronti di Controparte_4
così provvede:
[...]
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
, in qualità di titolare e l.r.p.t. del Ristorante Bar AK
[...]
pagina 4 di 5 della somma di € 6.621,38, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di
C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. P. Farina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A. Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 636 R.G.A.C., anno 2023, passata in decisione all'udienza del 28.10.24, vertente
TRA
, in qualità di titolare e l.r.p.t. del Ristorante Bar Parte_1
AK RO JA, con sede legale in AZ (BN) al Viale S.
Alfonso n. 7/9, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Farina giusta mandato a margine della citazione
Attrice
E
in persona del legale rapp.nte p.t., con sede legale Controparte_1
in Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, CAP 31021, e,te dom.ta presso lo studio dell'avv. Vincenzo La Brocca, che lo rappresenta e difende giusta procura notarile
Convenuta
Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
28.10.24 da intendersi qui interamente trascritto
Svolgimento del Processo pagina 1 di 5 conveniva in giudizio la per Parte_1 Controparte_1
sentire accertare l'esistenza di un contratto di assicurazione stipulato tra le parti e il conseguente obbligo dell'assicuratore a rivalere l'assicurato dei danni subiti in conseguenza dell'evento dannoso avvenuto in AZ (BN) nella notte tra il 31.03.2018 ed il
01.04.2018, nonché per sentire condannare la al Controparte_1
pagamento in suo favore della somma di € 25.630,45, o di quella somma risultante dalla espletanda istruttoria o ritenuta equa.
A sostegno della domanda, premetteva di svolgere attività commerciale, nel settore bar e ristorazione, presso l'immobile sito in AZ (BN) al Viale Sant'Alfonso n. 7, recante insegna Blue Moon e di essere titolare di polizza assicurativa denominata “Valore Commercio Plus” n.
341544240, contratta con Agenzia di Maddaloni;
Controparte_2
rappresentava che, nella serata tra il 31.03.2018 ed il 01.04.2018, a seguito di avversi eventi atmosferici che interessavano l'intero territorio del comune di AZ, si verificava la rottura delle celle frigorifere, con il deterioramento dei prodotti alimentari ivi contenuti;
precisava di avere tempestivamente denunciato l'accaduto alla compagnia, cui venivano richiesto il risarcimento pari ad € 25.630,45 (di cui € 1.621,38, per la riparazione della cella frigorifera ed € 22.509,07 per danni ai prodotti alimentari giacenti e 1550 per spese trasporto).
Si costituiva la convenuta contestando la domanda
All'udienza del 28.10.24 la causa veniva riservata in decisione
Motivi della decisione
Risulta pacifica in atti l'esistenza e la operatività della polizza n.
341544240, contratta dall'attrice con di Controparte_3
Maddaloni; non è contestato, del pari, l'evento dannoso dedotto in lite,
pagina 2 di 5 verificatosi in AZ (BN) nella notte tra il 31.03.2018 ed il
01.04.2018.
In ordine alla operatività della polizza appare evidente che il contratto copre certamente l'evento dedotto, così come i danni richiesti (anche le merci in refrigerazione).
Dalla istruttoria espletata è emerso che, a seguito di fenomeni metereologici avversi l'attrice ha riportato danni a pezzi delle celle frigorifere, nonché ai prodotti alimentari ivi contenuti.
La riparazione ed il costo di riparazione della cella frigorifera risultano documentalmente provati dal verbale di sopralluogo del 25.05.2018 e dalla fattura n. 19 F del 09.04.2018 di € 1.621,38, peraltro suffragati da perizia tecnica redatta da parte convenuta, nella quale emerge l'attestazione che: "L'assicurato ha provveduto al ripristino dei suddetti beni elettrici, fornendo la fattura della riparazione che è stata ritenuta congrua".
Va dunque certamente risarcita la somma di € 1.621,38, dovendo comunque la compagnia assicurativa coprire i danni effettivamente subiti.
Quanto al lamentato deperimento dei prodotti alimentari e smaltimento degli stessi, la documentazione allegata da parte attrice non appare idonea a dimostrare la risarcibilità dei danni nella misura richiesta.
Invero le fatture esibite, mentre danno dimostrazione che l'attrice aveva acquistato un ingente quantitativo di merce da utilizzare per la sua attività, non provano la esistenza della merce, nella medesima quantità, alla data del sinistro.
Né potevano essere utili le prove sul punto articolate da parte attrice, che fanno un semplice riferimento alle fatture ma non avrebbero indotto pagina 3 di 5 alla dimostrazione della esistenza di tutta la merce nella cella frigorifero alla data dell'evento.
D'altra parte, neanche è verosimile che tutta la merce acquistata fosse ancora inconsumata alla predetta data, così come inverosimile appare l'avvenuta completa consumazione della stessa in un lasso di tempo così breve.
Non può che dunque decidersi equitativamente sulla richiesta risarcitoria della merce che si assume deperita (potendosi ritenere presuntivamente dimostrato l'an, ma incerto il quantum debeatur), liquidando in misura pari ad € 5000,00 all'attualità, la somma dovuta.
Non può essere accolta neanche la richiesta risarcitoria relativa allo smaltimento rifiuti, non apparendo, la fattura esibita, ancorabile allo smaltimento della merce deperita in conseguenza del sinistro, dato il notevole lasso di tempo trascorso tra l'evento e la data ivi indicata, soprattutto se si considera la natura della merce da smaltire e della sua rapida deperibilità.
Visto il parziale accoglimento della domanda, si reputa equa la compensazione per metà delle spese di lite e la condanna della convenuta al pagamento dell'altra metà
PQM
Il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando sulla domanda proposto da , in qualità di titolare e l.r.p.t. del Parte_1
Ristorante Bar AK RO JA nei confronti di Controparte_4
così provvede:
[...]
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto condanna
[...]
al pagamento, in favore di Controparte_5 Parte_1
, in qualità di titolare e l.r.p.t. del Ristorante Bar AK
[...]
pagina 4 di 5 della somma di € 6.621,38, oltre interessi legali Parte_1
dalla domanda al soddisfo
2) Compensa per metà le spese di lite e condanna parte convenuta al pagamento dell'altra metà, che liquida in € 500,00 per la fase di studio, € 400 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase istruttoria, € 850,00 per la fase decisionale, oltre alle spese di
C.U., rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa, con attribuzione in favore dell'avv. P. Farina, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento 6 febbraio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonietta Genovese
pagina 5 di 5