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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 230 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 230/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5963/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4874/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249035497487000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120107629935/000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7333/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9035497487 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 071 2012 0107629935 000 di complessivi € 5.460,24 notificata il 19/09/2024, deducendo l'illegittimità per l'erronea notifica della sottesa cartella la quale risulta notificata a indirizzo non corrispondente a quello effettivo del ricorrente e la conseguente prescrizione della pretesa. Con successive memorie ribadiva l'erronea notifica della cartella ex art 140 cpc e la mancata esibizione della CAD.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva a quanto argomentato dalla parte attorea, ritenendo regolare notifica della cartella e nessun termine prescrizionale decorso, anche in virtù della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020.
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, in quanto pur dando atto del trasferimento di residenza del contribuente, riteneva che la notifica della cartella di pagamento prodromica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 60 dpr 600/73 per irreperibilità assoluta e che nessuna CAD dovesse essere esibita in quanto tale documento è previsto solo allorquando la notifica è effettuata ex art. 140 cpc. per irreperibilità relativa;
in relazione alla prescrizione, riteneva fossero maturati i termini quinquennali per sanzioni ed interessi, ma non quelli decennali per il pagamento dell'IRPEF.
Presenta appello il contribuente che chiede la riforma parziale della sentenza gravata, lamentando l'error in iudicando del primo giudice per violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. 600/73 in relazione all'art. 140 c.p.c. e all'art. 26 d.p.r. 602/73, derivandone la necessità di riforma con dichiarazione di prescrizione anche del tributo erariale.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato e della notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma lettera e) dpr 600/73 in quanto il trasferimento del contribuente in un altro Comune ha reso impossibile la notifica presso il precedente indirizzo, legittimando il messo notificatore, previa effettuazione delle opportune ricerche, a procedere con il rito dell'irreperibilità assoluta.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel distinguere, in caso di assenza al domicilio del destinatario, tra i casi di:
1) irreperibilità relativa, che si verifica quando il destinatario non viene temporaneamente rinvenuto presso l'indirizzo di residenza, che risulta corretto, applicandosi in tale fattispecie la procedura di cui all'art. 140 c.
p.c., che prevede, a pena di nullità, il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e, soprattutto, l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), la cui ricezione deve essere provata in giudizio (Cass. Civ., Sez. U, N. 10012 del 15-04-2021);
2) irreperibilità assoluta che, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. 600/73, si manifesta "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"; tale modalità, che non prevede l'invio della CAD, risulta legittima solo a condizione che il messo notificatore abbia preventivamente esperito, con l'ordinaria diligenza, tutte le opportune ricerche per reperire il contribuente all'interno del Comune, dandone atto nella relata di notifica.
In tema di irreperibilità assoluta, quindi, come riconosciuto dalla stessa parte appellata nei propri scritti difensivi, "il messo notificatore, previa effettuazione delle opportune ricerche, [è legittimato] a procedere con il rito dell'irreperibilità assoluta [...] il messo notificatore non è tenuto a ricerche generalizzate sull'intero territorio nazionale, ma la sua attività di indagine deve essere circoscritta al Comune del domicilio fiscale del contribuente. La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene il messo debba dare atto delle ricerche svolte, nessuna norma prescrive in dettaglio quali attività debbano essere compiute, essendo sufficiente che emerga l'effettivo compimento di indagini volte ad accertare l'assenza di una nuova abitazione, ufficio o azienda nel medesimo Comune". Ed infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito in innumerevoli pronunce che il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta è illegittimo qualora il messo si limiti ad attestare l'irreperibilità senza specificare le ricerche compiute, in base al principio per cui “È illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto [...] la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cfr: Cass. n. 11829/2020).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che:
1) il contribuente, sin dal 2009, aveva trasferito la propria residenza dal Comune di luogo_1 al Comune di luogo_2, come attestato dal certificato anagrafico;
2) dalla relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120120107629935000 indirizzata al contribuente presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in luogo_1 sottoscritta dal notificatore, risulta esclusivamente l'indicazione "irreperibile", senza che via sia attestazione, riferimento o descrizione alcuna delle attività concretamente svolte (es. ricerche anagrafiche, sopralluoghi, verifiche di citofono) e comunque senza alcuna attestazione di avvenuto deposito presso la casa comunale.
Pertanto, l'attività notificatoria della prodromica cartella di pagamento è avvenuta in violazione del principio secondo il quale "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis)” (Cass. Ord. n. 19520/2025), che stabilisce un obbligo espresso per il notificatore che, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve "indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso" (Cfr: Cass. n. 781/2025; Cass. n. 14658/2024).
In ogni caso, la mancata menzione, nelle relate, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione di un "certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell'indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l'irreperibilità assoluta del destinatario” (Cass. 19520/2025). In altri termini, la circostanza per cui nel corso del presente giudizio sia stato provato, con la produzione del certificato di residenza storico, che alla data della notifica della cartella di pagamento impugnata il contribuente era residente in altro Comune, a nulla rileva, in quanto se il notificatore si limita a indicare formule generiche come “irreperibile”, senza comprovata documentazione degli adempimenti del deposito presso il Comune, dell'affissione o della raccomandata, la notifica è affetta da nullità e il termine di impugnazione non inizia a decorrere validamente.
Il difetto di notifica della cartella di pagamento prodromica determina, conseguenzialmente, il decorso del termine prescrizionale decennale per l'IRPEF e non solo dei termini prescrizionali quinquennali per sanzioni ed interessi, dovendo pertanto l'intimazione di pagamento impugnata essere integralmente annullata, in parziale riforma della sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 19, riunita in udienza il
04/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
ALVINO FEDERICO, Relatore
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 04/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5963/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via G.grezar, 14 00144 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4874/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 6
e pubblicata il 18/03/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120249035497487000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120120107629935/000 IRPEF-ALTRO a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 7333/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Appellante: come in atti
Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava l'intimazione di pagamento n. 071 2024 9035497487 000 e la sottesa cartella di pagamento n. 071 2012 0107629935 000 di complessivi € 5.460,24 notificata il 19/09/2024, deducendo l'illegittimità per l'erronea notifica della sottesa cartella la quale risulta notificata a indirizzo non corrispondente a quello effettivo del ricorrente e la conseguente prescrizione della pretesa. Con successive memorie ribadiva l'erronea notifica della cartella ex art 140 cpc e la mancata esibizione della CAD.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che controdeduceva a quanto argomentato dalla parte attorea, ritenendo regolare notifica della cartella e nessun termine prescrizionale decorso, anche in virtù della sospensione dei termini di cui all'art. 68 del d.l. 18/2020.
Il primo giudice accoglieva parzialmente il ricorso, in quanto pur dando atto del trasferimento di residenza del contribuente, riteneva che la notifica della cartella di pagamento prodromica fosse stata eseguita ai sensi dell'art. 60 dpr 600/73 per irreperibilità assoluta e che nessuna CAD dovesse essere esibita in quanto tale documento è previsto solo allorquando la notifica è effettuata ex art. 140 cpc. per irreperibilità relativa;
in relazione alla prescrizione, riteneva fossero maturati i termini quinquennali per sanzioni ed interessi, ma non quelli decennali per il pagamento dell'IRPEF.
Presenta appello il contribuente che chiede la riforma parziale della sentenza gravata, lamentando l'error in iudicando del primo giudice per violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lett. e) del d.p.r. 600/73 in relazione all'art. 140 c.p.c. e all'art. 26 d.p.r. 602/73, derivandone la necessità di riforma con dichiarazione di prescrizione anche del tributo erariale.
Si costituisce Agenzia delle Entrate - Riscossione che ribadisce la legittimità del proprio operato e della notifica effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma lettera e) dpr 600/73 in quanto il trasferimento del contribuente in un altro Comune ha reso impossibile la notifica presso il precedente indirizzo, legittimando il messo notificatore, previa effettuazione delle opportune ricerche, a procedere con il rito dell'irreperibilità assoluta.
Risultano agli atti memorie illustrative del contribuente.
Alla odierna udienza, come da verbale, la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e deve pertanto essere accolto nei termini di cui in motivazione.
Come noto, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel distinguere, in caso di assenza al domicilio del destinatario, tra i casi di:
1) irreperibilità relativa, che si verifica quando il destinatario non viene temporaneamente rinvenuto presso l'indirizzo di residenza, che risulta corretto, applicandosi in tale fattispecie la procedura di cui all'art. 140 c.
p.c., che prevede, a pena di nullità, il deposito dell'atto presso la casa comunale, l'affissione dell'avviso alla porta e, soprattutto, l'invio della raccomandata informativa (c.d. CAD), la cui ricezione deve essere provata in giudizio (Cass. Civ., Sez. U, N. 10012 del 15-04-2021);
2) irreperibilità assoluta che, ai sensi dell'art. 60, co. 1, lett. e) D.P.R. 600/73, si manifesta "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente"; tale modalità, che non prevede l'invio della CAD, risulta legittima solo a condizione che il messo notificatore abbia preventivamente esperito, con l'ordinaria diligenza, tutte le opportune ricerche per reperire il contribuente all'interno del Comune, dandone atto nella relata di notifica.
In tema di irreperibilità assoluta, quindi, come riconosciuto dalla stessa parte appellata nei propri scritti difensivi, "il messo notificatore, previa effettuazione delle opportune ricerche, [è legittimato] a procedere con il rito dell'irreperibilità assoluta [...] il messo notificatore non è tenuto a ricerche generalizzate sull'intero territorio nazionale, ma la sua attività di indagine deve essere circoscritta al Comune del domicilio fiscale del contribuente. La giurisprudenza ha chiarito che, sebbene il messo debba dare atto delle ricerche svolte, nessuna norma prescrive in dettaglio quali attività debbano essere compiute, essendo sufficiente che emerga l'effettivo compimento di indagini volte ad accertare l'assenza di una nuova abitazione, ufficio o azienda nel medesimo Comune". Ed infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito in innumerevoli pronunce che il ricorso alla procedura per irreperibilità assoluta è illegittimo qualora il messo si limiti ad attestare l'irreperibilità senza specificare le ricerche compiute, in base al principio per cui “È illegittima la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi effettuata ai sensi dell'art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600 del 1973, laddove il messo notificatore abbia attestato la sola irreperibilità del destinatario senza ulteriore indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non fosse un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune, dovendosi procedere secondo le modalità di cui all'art. 140 c. p. c. quando non risulti un'irreperibilità assoluta del notificato all'indirizzo conosciuto [...] la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi va eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. solo ove sia conosciuta la residenza o l'indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell'atto, mentre va effettuata ex art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 quando il notificatore non reperisca il contribuente perché trasferitosi in luogo sconosciuto, sempre che abbia accertato, previe ricerche, attestate nella relata, che il trasferimento non sia consistito nel mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune del domicilio fiscale" (Cfr: Cass. n. 11829/2020).
Orbene, dall'esame della documentazione in atti risulta che:
1) il contribuente, sin dal 2009, aveva trasferito la propria residenza dal Comune di luogo_1 al Comune di luogo_2, come attestato dal certificato anagrafico;
2) dalla relata di notifica della cartella di pagamento n. 07120120107629935000 indirizzata al contribuente presso l'indirizzo di Indirizzo_1 in luogo_1 sottoscritta dal notificatore, risulta esclusivamente l'indicazione "irreperibile", senza che via sia attestazione, riferimento o descrizione alcuna delle attività concretamente svolte (es. ricerche anagrafiche, sopralluoghi, verifiche di citofono) e comunque senza alcuna attestazione di avvenuto deposito presso la casa comunale.
Pertanto, l'attività notificatoria della prodromica cartella di pagamento è avvenuta in violazione del principio secondo il quale "In tema di notificazione degli atti impositivi, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste dall'art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973 in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario devono svolgere ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente, ossia che quest'ultimo non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune già sede del proprio domicilio fiscale” (Cass. Sez. 6 – 5, 07/02/2018, n. 2877 e Cass. Sez. 5, 03/04/2024, n. 8823, ex plurimis)” (Cass. Ord. n. 19520/2025), che stabilisce un obbligo espresso per il notificatore che, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve "indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si e limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso" (Cfr: Cass. n. 781/2025; Cass. n. 14658/2024).
In ogni caso, la mancata menzione, nelle relate, delle ricerche non può essere supplita dalla produzione di un "certificato storico di residenza anagrafica del contribuente, confermativo dell'indirizzo presso il quale sarebbe stata indirizzata la notifica tentata a mezzo posta, dalla quale sarebbe risultata l'irreperibilità assoluta del destinatario” (Cass. 19520/2025). In altri termini, la circostanza per cui nel corso del presente giudizio sia stato provato, con la produzione del certificato di residenza storico, che alla data della notifica della cartella di pagamento impugnata il contribuente era residente in altro Comune, a nulla rileva, in quanto se il notificatore si limita a indicare formule generiche come “irreperibile”, senza comprovata documentazione degli adempimenti del deposito presso il Comune, dell'affissione o della raccomandata, la notifica è affetta da nullità e il termine di impugnazione non inizia a decorrere validamente.
Il difetto di notifica della cartella di pagamento prodromica determina, conseguenzialmente, il decorso del termine prescrizionale decennale per l'IRPEF e non solo dei termini prescrizionali quinquennali per sanzioni ed interessi, dovendo pertanto l'intimazione di pagamento impugnata essere integralmente annullata, in parziale riforma della sentenza gravata.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Corte, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo
1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663); le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Per quanto esposto, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, la Corte definitivamente pronunziando accoglie l'appello, compensando le spese del doppio grado di giudizio, attesa la complessità della ricostruzione in fatto ed in diritto delle questioni controverse.
P.Q.M.
Accoglie appello e compensa spese doppio grado