Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 230
CGT2
Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità della notifica della cartella di pagamento per errata procedura di irreperibilità assoluta

    La Corte ha ritenuto fondato l'appello, accertando che la notifica della cartella di pagamento è avvenuta in violazione dei principi che regolano le notifiche per irreperibilità assoluta. In particolare, la relata di notifica riportava solo l'indicazione 'irreperibile' senza attestazione delle ricerche concretamente svolte per verificare l'effettiva irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune di domicilio fiscale, né l'avvenuto deposito presso la casa comunale. La Corte ha sottolineato che la produzione successiva di un certificato storico di residenza non sana il vizio della notifica originaria.

  • Accolto
    Prescrizione della pretesa erariale

    La Corte ha accolto la domanda di annullamento integrale dell'intimazione di pagamento, riformando parzialmente la sentenza di primo grado. L'accoglimento della doglianza relativa alla illegittimità della notifica ha comportato il riconoscimento del decorso del termine prescrizionale decennale per l'IRPEF, oltre che per sanzioni e interessi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIX, sentenza 08/01/2026, n. 230
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 230
    Data del deposito : 8 gennaio 2026

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