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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/04/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in persona dei magistrati: dr.ssa Silvia Vitrò Presidente dr. Ludovico Sburlati Giudice rel. dr.ssa Marisa Gallo Giudice ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nvg 23561/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Venaria Reale, via Saccarelli Parte_1
29, presso lo studio dell'avv. Marco Novara, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
, elettivamente domiciliato in Torino, corso Controparte_1
Vittorio Emanuele II 90, presso lo studio degli avv. Maurizio Goria e Simona Elena
Viscio, che lo rappresentano e difendono per delega in atti;
Controparte_2
convenuti;
E NEI CONFRONTI DI
Pubblico ministero; intervenuto. Oggetto: procedimenti relativi agli ordini professionali.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: “… NEL MERITO Parte_1
IN VIA PRINCIPALE
– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto
– accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio Regionale dell' Controparte_1
del 26 novembre 2024 e, per l'effetto
[...]
– accertare e dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal Consiglio dell' CP_3 Controparte_1
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa
[...] Parte_1
;
[...]
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN SUBORDINE
– accogliere il presente ricorso e, per l'effetto
– accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio Regionale dell' Controparte_1
del 26 novembre 2024 e, per l'effetto
[...]
– accertare e dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal Controparte_4
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa ;
[...] Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva Parte_1 dell'avvertimento;
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario 15%,
CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE
2 – accogliere il presente ricorso e, per l'effetto
– accertare e dichiarare l'illegittimità, l'inefficacia, la nullità ovvero l'annullamento della decisione del Consiglio Regionale dell' Controparte_1
del 26 novembre 2024 e, per l'effetto
[...]
– accertare e dichiarare nulla, annullabile, illegittima, inefficace della sanzione comminata dal Controparte_4 Controparte_1
con la delibera del 26 novembre 2024 in capo alla dott.ssa ;
[...] Parte_1
– applicare alla dott.ssa la sanzione meno afflittiva Parte_1
della censura;
– con il favore delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, rimborso forfettario 15%, CPA ed IVA se dovuti come per legge, oltre a successive ed eventuali occorrende.”
: “… rigettare il ricorso avversario, per Controparte_1
l'effetto confermando la decisione disciplinare impugnata.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio, nonché con condanna della ricorrente al risarcimento dei danni in favore dell'Ordine conchiudente, nella misura equitativamente determinanda da codesto Ecc. Tribunale, ex art. 96, commi 1-3
c.p.c..”
Pubblico ministero: “… rigetto del ricorso.”
MOTIVAZIONE
ha impugnato la decisione dell Parte_1 Controparte_1
del 25/09/2024 - che le ha irrogato la sanzione della sospensione
[...] dall'esercizio della professione per mesi sei, ritenendo fondati il secondo, il quarto e il sesto addebito -, adducendo a motivo l'illegittimità del provvedimento sotto svariati profili, riconducibili all'erroneità della valutazione dei rapporti con la paziente e dell'interpretazione di norme del Codice Deontologico. Controparte_5
Il convenuto costituito e il pubblico ministero hanno chiesto il rigetto del ricorso.
3 Deve invece essere dichiarata la contumacia del Controparte_2
[...]
Le domande attoree devono essere rigettate, perché la decisione impugnata risulta fondata su motivazioni condivisibili.
Iniziando dal secondo addebito, va rilevato che esso è stato ritenuto fondato dall con riferimento alla violazione degli art. 3, 4, 24 e 38 Cd - CP_1 relativi, rispettivamente, ai principi di “responsabilità”, “rispetto e laicità”, “dignità professionale e decoro”, nonché alle “commistioni tra ruolo professionale e vita privata” -, sulla base di numerosi file audio e messaggi WhatsApp e delle dichiarazioni di dipendente di una tabaccheria. Parte_2
Al riguardo, l'attrice non ha contestato il contenuto dei file audio e dei messaggi, inviati nel settembre del 2021, sostenendo in particolare di aver
“interrotto il rapporto professionale con la signora nell'anno 2019”, da cui CP_5
la paziente sarebbe stata seguita dalla dr.ssa (ric. p. 16, 19 e 20). Persona_1
La tesi dell'attrice non risulta fondata, tenuto conto, in primo luogo, delle dichiarazioni rese dalla stessa nel corso del procedimento disciplinare, Parte_1
in cui la fine del rapporto professionale è stata collocata nel 2021 (doc. 12 fasc. conv.: “L'incolpata risponde che è durato dal 2012 al 2021.”); in secondo luogo, dei citati file e messaggi, da cui emerge l'esistenza in quel periodo di un rapporto professionale (file del 27/09/2021, come trascritti nella decisione: “dopo essere stata con te a chiacchierare a fare terapia anche se tu dicevi “bah avrò ancora bisogno della terapia?” e io ingenuamente dicevo “sì, guarda che è necessario” dovevo dire no, non più con me perché io lo sapevo già che mi stavi prendendo per il culo come lo sapevo già la scorsa settimana, come lo sapevo la settimana prima e basta, questo è l'ultimo [la dott.ssa ]”; ““ ... ti serve Persona_2
uno psicologo? Vai da uno psicologo, vacci ... Sono contenta perché ti vedranno in maniera completamente diversa e non vorrei essere nei tuoi panni ... da me se devi proprio venire, non non devi vai a cercarti un'altra psicologa ...”); infine, dalle dichiarazioni di a cui nell'estate del 2021 la venne Parte_2 Parte_1 presentata dalla come la sua psicologa (doc. 16 fasc. conv.: “In CP_5
riferimento alla , la testimone riferiva che nel periodo estivo del Parte_1
2021, verosimilmente a cavallo tra giugno e luglio, la i era presentata in CP_5
tabaccheria unitamente alla , presentandola, appunto, per la sua Parte_1
4 psicologa; da quella volta la iniziava a presentarsi presso il loro Parte_1
esercizio pubblico per conto della acquistando sigarette, ricariche CP_5
telefoniche ed altresì, essendo in possesso del bancomat della CP_5 effettuando prelievi”).
A ciò si aggiunga che l'esistenza di un rapporto professionale con la dr.ssa non è incompatibile con la prosecuzione di quello con l'attrice, Persona_1 che comunque era seguita da “da diversi professionisti” (ric. p. 17).
Infondata è anche la contestazione dell'addebito sub 4), che non attiene alla mancanza di un preventivo scritto, ma al fatto di non aver pattuito “nella fase iniziale del rapporto quanto attiene al compenso professionale”, come richiesto dall'art. 23 Cd, nel testo vigente al 2006, a prescindere dai profili formali dell'accordo (doc. 17 fasc. conv.).
Ad analoga conclusione si deve giungere per l'addebito sub 6), riguardante il “consenso informato” di cui all'art. 24 Cd, a prescindere, anche in questo caso, dai profili formali delle informazioni e del consenso del paziente.
Né sono stati forniti dall'attrice specifici elementi atti a giustificare l'applicazione di sanzioni meno afflittive.
Le considerazioni che precedono assorbono le altre questioni trattate dalle parti.
Per tutti gli esposti motivi, in conformità anche alle conclusioni del pubblico ministero, le domande attoree devono essere rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 3.329,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per gli affari di volontaria giurisdizione di valore indeterminabile, con complessità alta), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
I motivi della decisione escludono nella specie l'applicazione dell'art. 93
Cpc.
PQM
Dichiara la contumacia del Controparte_2
5 rigetta le domande proposte da nei confronti Parte_1
dell e del Controparte_1 Controparte_2
[...]
condanna a rimborsare all Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che liquida in € 3.329,00 per compenso, oltre spese
[...]
forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.
Torino, 07/03/2025.
IL GIUDICE EST. LA PRESIDENTE
dr. Ludovico Sburlati dr.ssa Silvia Vitrò
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