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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/09/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel.
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 862/2023 R.G. promosso da
( ), in persona dell'Amministratore Parte_1 P.IVA_1
Unico pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Lo Presti;
Appellante contro
( ), rappresentato e difeso dall'avv. CP_1 C.F._1
Giuseppe Seminara.
Appellato
OGGETTO: appello – inquadramento contrattuale – differenze retributive.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza non definitiva n. 1142/2023 del 22.03.2023, il Tribunale di Catania, in funzione del giudice del lavoro, accoglieva parzialmente la domanda proposta da nei confronti della dichiarando che tra le parti CP_1 Parte_1
era intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 14.05.2010 al 31.10.2016, per sette ore giornaliere da lunedì al venerdì e per cinque ore giornaliere il sabato, con inquadramento come operatore di vendita di 2^ categoria CCNL del settore commercio, con conseguente diritto al pagamento delle somme dovute in relazione all'attività lavorativa prestata. Indi, disponeva con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio, per la quantificazione delle somme dovute a titolo di eventuali differenze retributive, mensilità aggiuntive e TFR, a mezzo di consulenza tecnica contabile.
In particolare, il giudice di prime cure, ricostruito il quadro normativo e giurisprudenziale, riteneva che, nel caso di specie, non fosse stata fornita dal ricorrente adeguata prova dello svolgimento, con continuità e prevalenza, di mansioni riconducibili all'operatore di vendita di 1^ categoria;
riteneva, altresì, che il CCNL del settore commercio, in mancanza di diverse convenzioni, fosse applicabile per tutta la durata del rapporto non rilevando le deduzioni della società resistente per cui, a decorrere da gennaio 2015, nelle buste paga era stata indicata l'applicazione del diverso
CCNL chimica.
Con successiva sentenza definitiva n. 3545/2023 resa il 14.09.2023, il giudice, recependo le conclusioni dell'espletata CTU contabile, condannava la società
a pagare in favore di la somma complessiva di Parte_1 CP_1
€ 28.897,88, di cui € 27.658,27 per differenze retributive ed € 1.239,61 per TFR, oltre rivalutazione ed interessi dalla maturazione dei crediti sino al soddisfo. Rigettava per il resto il ricorso;
compensava per metà le spese processuali e condannava la a rifondere al ricorrente la restante metà delle spese;
poneva Parte_1
le spese di CTU definitivamente a carico della società resistente.
Avverso la sentenza definitiva proponeva appello la con Parte_1
ricorso depositato il 16.10.2023; resisteva al gravame l'appellato.
La causa è stata posta in decisione all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito delle note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, l'appellante con il primo motivo di gravame lamenta la violazione dell'art 112 c.p.c. per vizio di extrapetizione, in quanto il giudice di prime cure avrebbe dovuto limitarsi a pronunciare sulle richieste formulate dal ricorrente in seno all'atto introduttivo.
Osserva, infatti, che il ha chiesto esclusivamente di: “accertare e dichiarare che CP_1
… ha prestato la propria attività di lavoro subordinato alle dipendenze della ditta
… dal 14.05.2010 al 31.10.2016 svolgendo sempre mansioni Parte_1
corrispondenti a quelle di operatore di vendita di 1^ categoria (viaggiatore piazzista) previste dal CCNL per i dipendenti del terziario commercio, distribuzione e servizi o comunque corrispondenti all'inquadramento contrattuale che l'Ecc.mo Giudice individuerà”.
Rileva che il primo giudice con sentenza non definitiva, disattendendo la domanda del ricorrente volta al riconoscimento di mansioni superiori, faceva venir meno il presupposto per l'ottenimento delle differenze retributive ex adverso richieste.
Deduce che, tuttavia, lo stesso giudice, con la sentenza impugnata riconosceva ingiustificatamente allo stesso le differenze retributive non solo non richieste ma CP_1
anche elaborate dal consulente sulla base di un mandato errato, perché “estraneo alle domande ed ultrapetitum”.
Precisa che il giudice di primo grado ha errato nel conferire al consulente un mandato al fine di accertare il quantum delle differenze retributive spettanti al lavoratore su 40 ore settimanali detraendo solo quanto corrisposto ma omettendo di decurtare tutte quelle voci, tra le quali i permessi non retribuiti, indicati nei prospetti paga allegati dal lavoratore e mai oggetto di contestazione da parte dello stesso.
2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta la violazione del principio di non contestazione e si duole dell'errata valutazione degli elementi di prova e delle risultanze istruttorie.
Sostiene, infatti, che il giudice di primo grado ha omesso di valutare non solo che le buste paga in atti sono state prodotte dal lavoratore ma anche che i suddetti prospetti paga non sono mai stati contestati nel loro contenuto.
Rileva, inoltre, che nel determinare il quantum delle differenze retributive non si è tenuto conto delle decurtazioni effettuate a titolo di trattenute, voci di riposo settimanale e permessi giustificati non retribuiti, questi ultimi individuati nei prospetti paga con la voce “PG” e necessarie al fine di quantificare la prestazione lavorativa effettivamente svolta mensilmente dal lavoratore.
Per tutto quanto sopra rilevato, chiede la riforma della sentenza impugnata.
3. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3.1 Come correttamente evidenziato dall'odierno appellato e come sopra riassunto nello svolgimento del processo, il giudice di prime cure ha emesso in data 22.02.2023 sentenza non definitiva, con la quale ha statuito quanto segue: “dichiara che
[...]
ha lavorato alle dipendenze di dal 14.5.2010 al CP_1 Parte_1
31.10.2016, per sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per cinque ore giornaliere il sabato, con inquadramento come operatore di vendita di 2^ categoria CCNL del settore Commercio;
dichiara il diritto di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute in relazione all'attività lavorativa prestata e per il cui accertamento viene disposta CTU contabile con separata ordinanza, a titolo di eventuali differenze retributive, mensilità aggiuntive
e TFR…”.
Il Giudice ha, pertanto, rigettato la domanda di riconoscimento delle differenze retributive per le asserite mansioni superiori “assimilabili all'operatore di vendita di
1^ categoria”, proposta dal in ricorso sul presupposto di avere solto “l'incarico CP_1
di viaggiare per tutta la Sicilia orientale per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, nonché per il collocamento degli articoli prodotti dalla resistente, ricevendo anche i pagamenti da parte dei vari acquirenti…”.
Nella motivazione contestuale ha anche accertato che “Il CCNL del settore Commercio, al quale le parti hanno fatto espressamente riferimento nel contratto individuale di lavoro del 13.5.2010, è applicabile per tutta la durata del rapporto, non rilevando, in mancanza di diverse convenzioni, la deduzione del resistente per cui, a decorrere dal gennaio 2015, nelle buste paga si indica l'applicazione del diverso CCNL Chimica”.
Con separata ordinanza ha disposto “CTU contabile al fine di accertare l'importo lordo delle somme in ipotesi spettanti alla parte ricorrente, a titolo di eventuali differenze retributive, tredicesima e quattordicesima mensilità e TFR, tenendo conto:
a) dell'attività lavorativa prestata dal 14.5.2010 al 31.10.2016, per sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per cinque ore giornaliere il sabato, con mansioni di viaggiatore piazzista, con inquadramento come operatore di vendita di 2^ categoria
CCNL del settore Commercio;
c) dei compensi che, in base alla documentazione prodotta dalla sola parte ricorrente o, se maggiori, alle deduzioni di cui al ricorso, risultano già percepiti dalla parte ricorrente…”.
L'appello, come riconosciuto dalla società è stato proposto, con Parte_1
ricorso depositato il 16.10.2023, avverso la sentenza definitiva n. 3545/2023 pubblicata in data 15.09.2023 e non già avverso la sentenza non definitiva pubblicata in data
22.03.2023, nei confronti della quale, peraltro, l'impugnazione è tardiva in quanto proposta oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c.; da tanto consegue il passaggio in giudicato della stessa.
Va evidenziato, a tale fine, che a norma dell'art. 340 c.p.c., “Contro le sentenze previste dall'articolo 278 e dal n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 , l'appello può essere differito, qualora la parte soccombente ne faccia riserva, a pena di decadenza, entro il termine per appellare e, in ogni caso, non oltre la prima udienza dinanzi al giudice istruttore successiva alla comunicazione della sentenza stessa. Quando sia stata fatta la riserva di cui al precedente comma, l'appello deve essere proposto unitamente a quello contro la sentenza che definisce il giudizio o con quello che venga proposto, dalla stessa o da altra parte, contro altra sentenza successiva che non definisca il giudizio…”.
Ancora l'art. 129 disp. att. c.p.c, prevede che “La riserva d'appello contro le sentenze previste nell'art. 278 e nel n. 4 del secondo comma dell'articolo 279 del Codice, può essere fatta, nell'udienza del giudice istruttore con dichiarazione orale da inserirsi nel processo verbale o con dichiarazione scritta su foglio a parte da allegarsi ad esso.
La riserva può essere fatta anche con atto notificato ai procuratori delle altre parti costituite, a norma dell'art. 170 primo e terzo comma del Codice, o personalmente alla parte, se questa non è costituita….”. Nella fattispecie in esame nelle note scritte successive al deposito della sentenza non definitiva l'odierno appellante non ha formulato riserva di appello.
Da tanto consegue il passaggio in giudicato delle statuizioni della sentenza non definitiva.
4. Alla stregua della superiore premessa, vanno esaminati i motivi di appello.
4.1 La censura secondo cui l'odierno appellato non avrebbe proposto alcuna domanda di differenze retributive se non quella afferente alle mansioni superiori e che il giudice di prime cure, con la sentenza definitiva impugnata, gli avrebbe “attribuito ingiustificatamente delle differenze retributive non richieste e non provate sulla base di una CTU con un mandato evidentemente errato. Ciò, in quanto in assenza di richieste di parte”, non può trovare accoglimento;
la stessa si pone in contrasto con quanto accertato nella sentenza non definitiva passata in giudicato in ordine al “diritto di parte ricorrente al pagamento delle somme dovute in relazione all'attività lavorativa prestata”, tenuto conto del rapporto di lavoro accertato (prestazione svolta per 40 ore settimanali); nella stessa sentenza il giudice precisa, altresì, le ulteriori richieste retributive del lavoratore e dà atto della contestazione di controparte, individuando nella ordinanza istruttoria di pari data l' importo dovuto nella differenza tra l'attività lavorativa prestata dal 14.5.2010 al 31.10.2016, per sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per cinque ore giornaliere il sabato, con inquadramento nella 2^ categoria
CCNL del settore Commercio e i compensi percepiti, in base alla documentazione prodotta, o allegati se superiori.
4.2 Parimenti non accoglibile è il motivo di appello afferente alla violazione del principio di non contestazione e alla quantificazione delle somme oggetto di condanna
(per non avere tenuto conto di quanto previsto nelle buste paga in ordine a trattenute, voci di riposo settimanale e permessi giustificati non retribuiti); ed invero, la sentenza non definitiva ha accertato con statuizione passata in giudicato che l'odierno appellato
“ha lavorato alle dipendenze di dal 14.5.2010 al 31.10.2016, Parte_2
per sette ore giornaliere dal lunedì al venerdì e per cinque ore giornaliere il sabato, con inquadramento come operatore di vendita di 2^ categoria CCNL del settore Commercio”, sicché le censura sopra evidenziate avrebbe dovuto essere proposta avverso la predetta sentenza;
la stessa censura, invero, contrariamente a quanto ritenuto dall'appellante, non afferisce alla quantificazione ma all'an della pretesa, avendo il giudice accertato nella sentenza non definiva in atto che il lavoratore aveva diritto alle differenze retributive per il lavoro prestato nella misura di 40 ore settimanali;
parimenti la censure afferenti al CCNL Commercio sono coperte dal giudicato e non più riesaminabili.
5. Per le ragioni che precedono l'appello va rigettato.
6. Le spese di lite, come liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle professionali vigenti e dell'attività difensiva svolta, seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti a carico dell'appellante per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis dell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2022 (cfr.
Cassazione civile, sez. un. 20/02/2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1
vengono liquidate nella somma di € 4.996,00, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA.
Dichiara che sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 25 settembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti