Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 18/01/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
Viste le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate nel termine assegnato nella causa RGC n. 637 /2024 da:
L'avv. SALERNO ELISA per parte attrice, le cui deduzioni depositate telematicamente si intendono qui integralmente trascritte;
IL GIUDICE
Ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 637 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trebisacce n. 503/2023, depositata in data 26 settembre 2023 e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Elisa Parte_1 C.F._1
Salerno
APPELLANTE
E
(P .I. ), in p.l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Mariarita Mazzeo
APPELLATA
E
Controparte_2
APPELLATO-contumace
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 503/23 con cui il Giudice di Parte_1
Pace di Trebisacce ha respinto l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n.
2023/2676, notificata il 7 marzo 2023, avente ad oggetto sanzioni amministrative per violazione al Cds.
Ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto valida la notifica del verbale di contestazione eseguita presso un indirizzo diverso da quello di residenza anagrafica dell'opponente, risultante da un certificato di r esidenza storico prodotto in primo grado, nonché la carenza di prova della legittimazione del concessionario.
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Ha chiesto, pertanto, la riforma della sentenza impugnata e l'annullament o della citata ingiunzione.
1.2. Si è costituita chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
2. In via preliminare, deve darsi atto che non risulta acquisito agli atti il fascicolo d'ufficio di primo grado.
Ad ogni modo, va ricordato che l'acquisizione del f ascicolo di ufficio di primo grado non è obbligatoria, ma rientra tra i poteri discrezionali del Giudice (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19 gennaio 2010, n. 688, Cass. civ., Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1678).
Pertanto, considerato che, nel caso di specie, al la luce di quanto si dirà in seguito, la documentazione attualmente presente in atti risulta del tutto sufficiente ai fini della decisione, l'assenza del fascicolo di primo grado deve ritenersi del tutto irrilevante.
3. Nel merito, l'appello è infondato.
3.1. Infatti, l'invalidità della notifica dei verbali presupposti, non eccepita nell'atto introduttivo, non è stata dedotta neppure alla prima udienza e nemmeno in eventuali note richieste in esito alla stessa al fine di controdedurre sulle eccezioni della controparte, bensì soltanto con le note autorizzate concesse con il provvedimento di rinvio per la precisazione delle conclusioni, quindi, in sostanza con le note conclusive (cfr. la prima pagina delle note autorizzate del 13 settembre 2023, depositate dal l'appellante, in cui si dà atto dell'intervenuto rinvio per la precisazione delle conclusioni e del fatto che le note medesime sono state autorizzate in vista dell'udienza di decisione).
Al riguardo, considerato che il giudizio di primo grado è stato tratt ato con il rito semplificato ex art. 281 decies c.p.c. (cfr. decreto di fissazione della prima udienza unito al ricorso introduttivo depositato dall'appellante) nella versione successiva all'entrata in vigore della riforma Cartabia, si rileva che, ai sensi dell'art. 281 duodecies c.p.c., la parte opponente avrebbe potuto e dovuto sollevare l'eccezione in esame alla prima udienza (comma III) oppure nelle note da depositare nel termine all'uopo richiesto (comma IV).
Inammissibile, quindi, risulta l'eccezione sollevata a seguito del rinvio per la precisazione delle conclusioni nelle note conclusive.
3.2. Identico discorso vale per il motivo relativo alla contestazione della legittimazione di con riferimento all'esistenza del contratto di affidamento, la cui eccezione avrebbe CP_1 dovuto essere proposta sin dal ricorso introduttivo, risultando inammissibile la deduzione soltanto con le note conclusive.
3.3. Per quel che riguarda, poi, gli ulteriori motivi di opposizione dedotti in primo grado e genericamente richiamati in sede di appello, merita ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “in materia di procedimento civile, in mancanza di una norma specifica sulla forma nella quale l'appellante che voglia evitare la presunzione di rinuncia ex art. 346 cod. proc. civ. deve reiterare le domande e le eccezioni
2 non accolte in primo grado, queste possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse.
Tuttavia, pur se libera da forme, la riproposizione deve essere fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice” (Cass. civ.. Sez. II, 11 maggio 2009, 10796).
Pertanto, tutte le domande ed eccezioni richiamate soltanto genericamente devono ritenersi inammissibili.
4. Le spese di lite del giudizio di appello sono poste a carico dell'appellante e liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sull a causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte appellata costituita per il giudizio di appello, che liquida in euro 2.100,00 (di cui euro 400,00 per la fase di studio, euro 400,00 per la fase introduttiva, euro 500,00 per la f ase di trattazione ed euro 800,00 per la fase decisoria) per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. Sebastiano Piscopo;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r.
115/2002 per l'obbligo a carico dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'introduzione del presente giudizio di appello.
Così deciso in Castrovillari, 1 7 gennaio 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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