TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 290
TAR
Sentenza 2 maggio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione ed errata applicazione dell’art. 7 della L. n. 241/1990; violazione del principio di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Violazione ed errata applicazione della legge quadro n. 447/1995; violazione ed errata applicazione del DPCM del 14.11.1997 e del DM 16.03.1998; eccesso di potere per errata e/o carente istruttoria; difetto di motivazione; errore sui presupposti; illogicità manifesta; contraddittorietà

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Vizi procedurali, di istruttoria e di motivazione

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario.

  • Inammissibile
    Vizi procedurali, di istruttoria e di motivazione

    Il giudice amministrativo dichiara il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia spetti al giudice ordinario.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 290
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
    Numero : 290
    Data del deposito : 2 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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