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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5472 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI AT Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2958/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.3027 del 20.12.2022
e vertente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Veronica Ascolese ( ), giusta procura C.F._2
allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Poggiomarino, alla Via S. Francesco n.203
Appellante
E (C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Ilaria Pappagallo,
( ), in forza di procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli,
alla Piazza Matteotti n.2, presso la sede di Controparte_1
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose, innanzi al tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, opposizione avverso il decreto n. 480/2020, con cui, ad istanza di , le era stato ingiunto il pagamento della Parte_1
somma di € 20.000,00, oltre interessi e spese, quale rimborso di n. 4 buoni fruttiferi a termine, serie AA5.
A sostegno dell'opposizione, contestò l'ammissibilità e la CP_1
fondatezza del decreto sia in fatto che in diritto, e lamentò in via principale l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, maturato in data 30.10.2019. Chiese, pertanto, la revoca dell'ingiunzione.
§ 2. Costituitasi in giudizio, contestò le avverse difese, Parte_1
sostenne di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione con la richiesta di rimborso formulata in data 17.12.2019, eccepì la violazione degli obblighi informativi e chiese il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
§ 3. Il tribunale con la sentenza n. 3027/2022 accolse l'opposizione, revocò
il decreto ingiuntivo e compensò le spese di lite tra le parti.
2 § 4. Il giudice di prime cure, valutando la correttezza dell'opposizione sollevata, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso,
in virtù del decorso di un decennio dalla data di scadenza del titolo;
ha,
altresì, ritenuto di non poter accogliere la pretesa attorea neppure qualificando la domanda a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi precontrattuali, attesa l'inapplicabilità della disciplina prevista nel T.U.B. relativamente agli obblighi informativi a tutela del consumatore, come confermato anche da pronunce della Corte
di Cassazione a sezioni unite. Pertanto, ha accolto l'opposizione proposta e ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha valutato, tuttavia, di compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni controverse.
§ 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
a cui ha resistito, costituendosi,
[...] Controparte_1
§ 5.1. La Corte, previa concessione di un termine per note conclusionali,
ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
all'udienza del 5.11.2025.
§ 6. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, come primo e principale motivo,
l'erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 19 dicembre 2000. Ha
sostenuto che la data di scadenza dei titoli dovesse essere piuttosto individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, facendo riferimento a decisioni assunte da arbitri bancari e finanziari con riferimento al dies a quo della prescrizione relativa ai buoni della serie “AA2”. Ha evidenziato, conseguentemente, che non potesse
3 dichiararsi l'intervenuta prescrizione, essendo il termine finale di quest'ultima coincidente con l'ultimo giorno del decimo anno solare successivo a quello di scadenza, il cui decorso era stato interrotto dalla richiesta di rimborso avanzata in data 17.12.2019. Ha, quindi, riproposto anche la pretesa ad ottenere il rimborso degli interessi maturati e non riscossi. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza, l'accoglimento dei motivi dedotti, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
§ 7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 7.1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellata circa la scarsa chiarezza dei capi della decisione che vengono impugnati, le censure mosse e le violazioni di legge denunciate,
che rimandano ad un'ipotesi di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
§ 7.2. Il Collegio osserva, in proposito, che il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della norma: com'è Parte_1
stato ripetutamente affermato è “sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppur in forma succinta,
le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione” (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2-
Ordinanza n.2320 del 25/01/23). Nel caso di specie l'appellante,
contestando la decisione di primo grado, ha individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei due motivi di gravame sollevati e,
4 in seno all'esplicazione di questi, ha sufficientemente enunciato le critiche sul ritenuto erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione.
§ 8. Nel merito, a parere di questa Corte, il Tribunale ha correttamente qualificato la vicenda dal punto di vista fattuale e giuridico, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione. In effetti, dopo una lunga serie di anni segnati da pronunce tra loro contrastanti, si è finalmente approdati alla formazione di un orientamento consolidato sul punto. I buoni a termine, quali quelli oggetto della controversia, che in virtù della documentazione in atti devono ritenersi appartenenti alla serie “AA5”,
sono fruttiferi e producono interessi pari al 35% del capitale versato.
Tali buoni sono liquidati alla data di scadenza, ovverosia decorsi sette anni dalla data di emissione, e non più dal 1° gennaio successivo a tale data.
In effetti, la nuova disciplina prevede che anche il dies a quo, da cui inizia poi a decorrere il termine di prescrizione a favore dell'ente emittente,
coincida con la data di scadenza del titolo.
§ 8.1. Pertanto, erroneamente l'appellante sostiene che il termine di prescrizione coincide con la fine del decimo anno solare successivo alla data di scadenza.
Una conclusione di tale portata poteva al più essere coerente con la disciplina previgente;
tuttavia, altrettanto non può dirsi con riferimento all'attuale art. 8 d.m. del 12 dicembre 2000, in virtù del quale “I diritti dei
titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi
dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli
interessi.” Infatti, la riforma è duplicemente intervenuta modificando per
5 un verso la durata dei termini di prescrizione, estesi da cinque a dieci anni, e, per l'altro, individuandone la decorrenza nella data di scadenza del titolo.
Ciò è confermato, seppur in relazione alla serie di buoni fruttiferi AA3,
anche dalla Cassazione n. 18831/2025 che richiama il principio secondo cui: «in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di
prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle
serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si
fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa
previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua
della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e
non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere
riscossi) (cfr. nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n.
16459 del 2024)>>.
Nel caso di specie, l'appellante ha richiesto il rimborso dei titoli presso l'ufficio postale solo in data 17.12.2019, vale a dire quando i medesimi titoli risultavano già prescritti. Infatti, l'emissione dei buoni era avvenuta in data 30.10.2002, con scadenza, pertanto, al 30.10.2009;
conseguentemente in data 31.10.2019 era inesorabilmente prescritto il diritto al loro rimborso, non essendo stata formulata prima alcuna tempestiva richiesta.
§ 8.1. L'ulteriore doglianza sul diritto alla corresponsione degli interessi maturati, già assorbita dal primo motivo, è del pari infondata e deve essere rigettata. L'art.8 del D.M. 19.12.2000 contempla espressamente che
6 il capitale e gli interessi sono soggetti al medesimo regime ed al medesimo computo dei termini di prescrizione.
§ 9. Le spese del presente grado devono conseguentemente seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con riduzione nei valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.3027 del 20.12.2022;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
2.906,00, oltre 15 % per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 5.11.2025.
Il Presidente Est.
LI AT
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri magistrati:
dott. LI AT Presidente rel.
dott. Michele Caccese Consigliere
dott.ssa Maria Casaregola Consigliere
ha pronunziato, a seguito di discussione orale ai sensi degli artt. 350 bis e
281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.2958/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n.3027 del 20.12.2022
e vertente
TRA
, ( ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv.to Veronica Ascolese ( ), giusta procura C.F._2
allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio sito in Poggiomarino, alla Via S. Francesco n.203
Appellante
E (C.F. , in persona del l.r.p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv.to Ilaria Pappagallo,
( ), in forza di procura in calce all'atto di citazione in C.F._3
primo grado, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli,
alla Piazza Matteotti n.2, presso la sede di Controparte_1
Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
§ 1. propose, innanzi al tribunale di Torre Controparte_1
Annunziata, opposizione avverso il decreto n. 480/2020, con cui, ad istanza di , le era stato ingiunto il pagamento della Parte_1
somma di € 20.000,00, oltre interessi e spese, quale rimborso di n. 4 buoni fruttiferi a termine, serie AA5.
A sostegno dell'opposizione, contestò l'ammissibilità e la CP_1
fondatezza del decreto sia in fatto che in diritto, e lamentò in via principale l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso, maturato in data 30.10.2019. Chiese, pertanto, la revoca dell'ingiunzione.
§ 2. Costituitasi in giudizio, contestò le avverse difese, Parte_1
sostenne di aver interrotto il decorso del termine di prescrizione con la richiesta di rimborso formulata in data 17.12.2019, eccepì la violazione degli obblighi informativi e chiese il rigetto dell'opposizione e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo.
§ 3. Il tribunale con la sentenza n. 3027/2022 accolse l'opposizione, revocò
il decreto ingiuntivo e compensò le spese di lite tra le parti.
2 § 4. Il giudice di prime cure, valutando la correttezza dell'opposizione sollevata, ha dichiarato l'intervenuta prescrizione del diritto al rimborso,
in virtù del decorso di un decennio dalla data di scadenza del titolo;
ha,
altresì, ritenuto di non poter accogliere la pretesa attorea neppure qualificando la domanda a titolo di risarcimento del danno per violazione degli obblighi informativi precontrattuali, attesa l'inapplicabilità della disciplina prevista nel T.U.B. relativamente agli obblighi informativi a tutela del consumatore, come confermato anche da pronunce della Corte
di Cassazione a sezioni unite. Pertanto, ha accolto l'opposizione proposta e ha revocato il decreto ingiuntivo. Ha valutato, tuttavia, di compensare le spese tra le parti ai sensi dell'art. 92 co. 2 c.p.c., trattandosi di un'ipotesi di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni controverse.
§ 5. Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello Parte_1
a cui ha resistito, costituendosi,
[...] Controparte_1
§ 5.1. La Corte, previa concessione di un termine per note conclusionali,
ha trattenuto la causa in decisione, ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c.,
all'udienza del 5.11.2025.
§ 6. L'appellante ha impugnato la sentenza, ponendo a fondamento della richiesta di riforma della stessa, come primo e principale motivo,
l'erronea interpretazione ed applicazione del D.M. 19 dicembre 2000. Ha
sostenuto che la data di scadenza dei titoli dovesse essere piuttosto individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello di emissione, facendo riferimento a decisioni assunte da arbitri bancari e finanziari con riferimento al dies a quo della prescrizione relativa ai buoni della serie “AA2”. Ha evidenziato, conseguentemente, che non potesse
3 dichiararsi l'intervenuta prescrizione, essendo il termine finale di quest'ultima coincidente con l'ultimo giorno del decimo anno solare successivo a quello di scadenza, il cui decorso era stato interrotto dalla richiesta di rimborso avanzata in data 17.12.2019. Ha, quindi, riproposto anche la pretesa ad ottenere il rimborso degli interessi maturati e non riscossi. Ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza, l'accoglimento dei motivi dedotti, con vittoria di spese per entrambi i gradi di giudizio.
§ 7. L'appello è infondato e deve essere rigettato.
§ 7.1. Preliminarmente, vanno disattese le eccezioni sollevate dall'appellata circa la scarsa chiarezza dei capi della decisione che vengono impugnati, le censure mosse e le violazioni di legge denunciate,
che rimandano ad un'ipotesi di inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
§ 7.2. Il Collegio osserva, in proposito, che il gravame proposto nell'interesse di soddisfa la ratio della norma: com'è Parte_1
stato ripetutamente affermato è “sufficiente che al giudice siano esposte,
anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda
l'impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata,
siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppur in forma succinta,
le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi
posti a base dell'impugnazione” (tra le tante, cfr. al riguardo Cass. Sez. 2-
Ordinanza n.2320 del 25/01/23). Nel caso di specie l'appellante,
contestando la decisione di primo grado, ha individuato le questioni che intendeva impugnare nell'ambito dei due motivi di gravame sollevati e,
4 in seno all'esplicazione di questi, ha sufficientemente enunciato le critiche sul ritenuto erroneo accertamento dell'intervenuta prescrizione.
§ 8. Nel merito, a parere di questa Corte, il Tribunale ha correttamente qualificato la vicenda dal punto di vista fattuale e giuridico, accertando e dichiarando l'intervenuta prescrizione. In effetti, dopo una lunga serie di anni segnati da pronunce tra loro contrastanti, si è finalmente approdati alla formazione di un orientamento consolidato sul punto. I buoni a termine, quali quelli oggetto della controversia, che in virtù della documentazione in atti devono ritenersi appartenenti alla serie “AA5”,
sono fruttiferi e producono interessi pari al 35% del capitale versato.
Tali buoni sono liquidati alla data di scadenza, ovverosia decorsi sette anni dalla data di emissione, e non più dal 1° gennaio successivo a tale data.
In effetti, la nuova disciplina prevede che anche il dies a quo, da cui inizia poi a decorrere il termine di prescrizione a favore dell'ente emittente,
coincida con la data di scadenza del titolo.
§ 8.1. Pertanto, erroneamente l'appellante sostiene che il termine di prescrizione coincide con la fine del decimo anno solare successivo alla data di scadenza.
Una conclusione di tale portata poteva al più essere coerente con la disciplina previgente;
tuttavia, altrettanto non può dirsi con riferimento all'attuale art. 8 d.m. del 12 dicembre 2000, in virtù del quale “I diritti dei
titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono a favore dell'emittente trascorsi
dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli
interessi.” Infatti, la riforma è duplicemente intervenuta modificando per
5 un verso la durata dei termini di prescrizione, estesi da cinque a dieci anni, e, per l'altro, individuandone la decorrenza nella data di scadenza del titolo.
Ciò è confermato, seppur in relazione alla serie di buoni fruttiferi AA3,
anche dalla Cassazione n. 18831/2025 che richiama il principio secondo cui: «in tema di buoni postali fruttiferi, l'applicazione del termine decennale di
prescrizione di cui all'art. 8, comma 1, del d.m. 19 dicembre 2000, anche alle
serie già emesse, per le quali, alla data di entrata in vigore di detto d.m., non si
fossero compiuti i termini di prescrizione contemplati dalla normativa
previgente, comporta che anche il "dies a quo" venga individuato alla stregua
della nuova disciplina, coincidendo, pertanto, con la data di scadenza del titolo (e
non con il 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui i buoni potevano essere
riscossi) (cfr. nel medesimo senso, Cass., nn. 19243 e 23006 del 2023; Cass. n.
16459 del 2024)>>.
Nel caso di specie, l'appellante ha richiesto il rimborso dei titoli presso l'ufficio postale solo in data 17.12.2019, vale a dire quando i medesimi titoli risultavano già prescritti. Infatti, l'emissione dei buoni era avvenuta in data 30.10.2002, con scadenza, pertanto, al 30.10.2009;
conseguentemente in data 31.10.2019 era inesorabilmente prescritto il diritto al loro rimborso, non essendo stata formulata prima alcuna tempestiva richiesta.
§ 8.1. L'ulteriore doglianza sul diritto alla corresponsione degli interessi maturati, già assorbita dal primo motivo, è del pari infondata e deve essere rigettata. L'art.8 del D.M. 19.12.2000 contempla espressamente che
6 il capitale e gli interessi sono soggetti al medesimo regime ed al medesimo computo dei termini di prescrizione.
§ 9. Le spese del presente grado devono conseguentemente seguire la soccombenza, e si liquidano in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 e successive integrazioni, tenuto conto del valore della controversia e delle attività difensive svolte, con riduzione nei valori minimi.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Napoli, sezione III civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Torre Annunziata n.3027 del 20.12.2022;
b) condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore di liquidate in complessivi € Controparte_1
2.906,00, oltre 15 % per spese generali, Iva e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte
d'Appello di Napoli il 5.11.2025.
Il Presidente Est.
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