Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. III, sentenza 15/12/2025, n. 3575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3575 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03575/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2025, proposto da
AG Di RZ, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Altese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti – Capitaneria di porto di Messina – Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
nei confronti
ET D'LO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
1) del decreto n. 117/2024 del 21.10.2024 (come da protocollo informatico m_inf. A1316FF.CPME_REG_DECRETI.R.0000117.21-10-2024) del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina, avente ad oggetto la nomina, ai sensi dell’art. 113 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, quale secondo sottocapo pilota della Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina, del Capitano di Lungo Corso ET D’LO, con decorrenza dall’1.10.2024;
2) nonché di ogni altro atto anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato, ancorché ignoto al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Traporti - Capitaneria di porto di Messina - Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il dott. AN CH e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In ossequio a quanto previsto dall’art. 113 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, la Capitaneria di porto di Messina richiedeva alla locale corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, con propria nota prot. n. 17782 del 9.05.2024, l’individuazione della terna dei piloti da proporre al Capo del Compartimento marittimo per la nomina del secondo sottocapo pilota, previo debito accertamento della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli, previsti dall’Art. 105 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
La locale corporazione della Capitaneria di porto di Messina, con nota del 21.05.2024, assunta in atti in data 22.05.2024 al prot. n. 20131, proponeva a quest’ultima la terna summenzionata, composta dai seguenti piloti: LA RA, AG Di RZ e ET D’LO.
La Capitaneria di porto avviava l’attività finalizzata alla ricognizione dei requisiti dei piloti in parola, secondo quanto disposto dall’art. 113 succitato, richiedendo alle Capitanerie di porto di iscrizione dei tre piloti interessati i relativi estratti matricolari, con propria nota prot. n. 20990 del 27.05.2024, e alle Capitanerie di porto di Reggio Calabria e Gioia Tauro, sedi ove i tre candidati svolgono il pilotaggio, compreso il porto di Messina e l’Area di Sicurezza dello Stretto, elementi utili scaturiti dall’attività di servizio, con successiva nota prot. n. 41818 del 26.08.2024.
La Capitaneria di porto di Gioia Tauro, con nota prot. n. 45521 del 28.08.2024, comunicava l’esistenza agli atti di una nota di apprezzamento relativa al pilota ET D’LO, di una nota di apprezzamento e di una lettera di richiamo per quanto riguarda il pilota AG Di RZ, nonché che il pilota LA RA risultasse coinvolto in un sinistro per il quale era stata avviata un’inchiesta ai sensi degli artt. 578 e 579 del Codice della Navigazione.
La Capitaneria di porto di Reggio Calabria comunicava, con nota prot. n. 41950 del 29.08.2024, che non risultassero agli atti, per i tre piloti della terna sopra indicata, note di rilievo ai fini della designazione del secondo sottocapo pilota.
Si procedeva, quindi, a riportare in un’apposita scheda illustrativa l’attribuzione dei punteggi per titoli ex art. 105 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, il servizio prestato presso la locale corporazione, ed i punteggi desunti dai processi verbali concernenti gli esami per il conseguimento del titolo di Aspirante Capitano di Lungo Corso e di Capitano di Lungo Corso.
Con decreto n. 117/2024 del 21.10.2024 il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina, C.V. (CP) AN Terranova, nominava, ai sensi dell’art. 113 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, quale secondo sottocapo pilota della Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina, il Capitano di Lungo Corso ET D’LO, con decorrenza dall’1.10.2024.
2. Con ricorso notificato in data 16.12.2024 e depositato in data 7.01.2025 il sig. AG Di RZ ha impugnato, chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare dei relativi effetti, il predetto decreto n. 117/2024 del 21.10.2024 (come da protocollo informatico m_inf. A1316FF.CPME_REG_DECRETI.R.0000117.21-10-2024) nonché ogni altro atto anteriore e consequenziale, comunque connesso e finalizzato all’adozione del provvedimento impugnato, ancorché ignoto al ricorrente.
Tale atto è stato avversato per i seguenti motivi di diritto: 1) Violazione e falsa applicazione dell’art 3, comma 1, Legge 241/1990 per difetto di motivazione; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà ed illogicità manifesta nonché sotto il profilo del travisamento dei fatti ; 2) Eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria .
2.1. Con il primo motivo di ricorso la parte ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sia carente di motivazione, in quanto non sarebbe rinvenibile nell’atto l’iter logico-argomentativo seguito dal Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina a supporto della decisione assunta. Quest’ultimo, in particolare, si sarebbe limitato a operare un generico richiamo ai curriculum vitae professionali e ai fascicoli personali dei tre candidati, senza che sia possibile desumere quali siano stati gli elementi del curriculum del candidato prescelto che lo abbiano indotto a ritenere quest’ultimo più idoneo e meritevole.
Il ricorrente evidenzia, inoltre, che il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Messina abbia omesso di indicare nel corpo del provvedimento di nomina i punteggi assegnati ai tre aspiranti alla nomina di Sottocapo Pilota, rappresentando che dalla visione dei prospetti predisposti dall’Autorità Marittima in data 30.09.2024 emergerebbe che nel calcolo dei punteggi attribuiti ai tre candidati siano stati inseriti anche i punti assegnati con riguardo al “ periodo di servizio effettivo prestato come pilota ”, sebbene quest’ultimo non rientri fra i titoli elencati nell’art. 105 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione e valorizzabili ai fini dell’attribuzione del punteggio.
Dal provvedimento impugnato non emergerebbe altresì come l’Amministrazione procedente abbia valorizzato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, i parametri della “ capacità direttiva ” e della “ capacità tecnica ”.
2.2. Con la seconda doglianza la parte lamenta che l’Amministrazione procedente non abbia ancora riscontrato, alla data di proposizione del ricorso, la richiesta conoscitiva – presentata dal ricorrente nell’ambito di una più ampia istanza di accesso agli atti – relativa all’eventuale coinvolgimento del vincitore della selezione in procedimenti sanzionatori definiti o in corso di definizione.
A tal riguardo, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, ai sensi dell’art. 63 c.p.a., di valutare l’opportunità di chiedere chiarimenti all’Amministrazione su tale profilo, ordinando, eventualmente, l’esibizione della documentazione afferente a detti procedimenti, anche ove di natura penale.
3. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Capitaneria di porto di Messina - Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina si è costituito in giudizio per resistere al ricorso in data 8.01.2025.
4. Il ricorrente ha versato in atti in data 17.01.2025 una dichiarazione di rinuncia alla misura cautelare presentata incidentalmente in seno al proprio ricorso.
5. Con memoria del 31.01.2025 l’Amministrazione resistente ha controdedotto rispetto alle doglianze sollevate dalla parte ricorrente, evidenziando, in particolare, che: i) il criterio del “ periodo di servizio effettivo prestato come pilota ” sarebbe in realtà espressamente previsto dall’art. 113 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; ii) l’eventuale non valutazione di tale parametro non assumerebbe, in ogni caso, alcuna rilevanza circa la quantificazione del punteggio né del ricorrente, né del controinteressato, attesa la parità del punteggio acquisito dai due candidati in tale specifico criterio; iii) la valutazione dei criteri previsti dall’art. 113 è frutto di un’attività ampiamente discrezionale dell’Amministrazione.
L’Ente che resiste in giudizio evidenzia, inoltre, che dalla lettura del decreto di nomina impugnato possa rinvenirsi l’iter logico-argomentativo sotteso alla decisione, in quanto, al suo interno, si fa espresso richiamo alle valutazioni effettuate sui fascicoli personali dei piloti in questione, con particolare riferimento ai precedenti di servizio.
È inoltre rilevato, con specifico riguardo alla richiesta istruttoria presentata dalla ricorrente, che l’Amministrazione abbia verificato gli atti e i dati forniti dalle Capitanerie di porto di appartenenza dei tre piloti, e che, pertanto, il suo eventuale accoglimento darebbe luogo a un aggravio procedimentale inutile.
6. Con memoria del 16.04.2025 il ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso e della propria richiesta istruttoria, avente ad oggetto, in particolare, l’ordine di esibizione di tutti gli atti relativi ai procedimenti sanzionatori, anche pendenti o in corso di definizione, nei quali è rimasto coinvolto in passato il C.l.C. ET D’LO, nominato sottocapo pilota con il provvedimento impugnato, con specifico riguardo all’attività di pilotaggio svolta dal medesimo all’interno dell’area portuale sottoposta al controllo ed alla vigilanza sulla sicurezza della Capitaneria di porto di Messina-Autorità Marittima dello Stretto.
La parte ha altresì eccepito la violazione del divieto di integrazione postuma in cui sarebbe incorsa l’Amministrazione resistente mediante la propria attività difensiva, integrando la motivazione a supporto del provvedimento avversato.
7. Con ulteriore memoria del 30.10.2025 lo stesso ricorrente ha riproposto le argomentazioni già sottoposte all’attenzione del Collegio con la precedente memoria del 16.04.2025.
8. All’udienza pubblica del 3.12.2025, presenti i difensori delle parti come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha eccepito la tardività della produzione documentale eseguita dall’Amministrazione resistente in data 30.10.2025, avente ad oggetto la nota di elogio redatta dal Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro in data 2.05.2025 in favore del Capitano di Lungo Corso ET D’LO, evidenziandone, in ogni caso, la sua irrilevanza in quanto successiva all’adozione dell’atto qui avversato. La causa, quindi è stata posta in decisione.
9. Deve preliminarmente scrutinarsi l’eccezione di tardività del deposito documentale avvenuto in data 30.10.2025 da parte dell’Amministrazione resistente, come formulata dalla parte ricorrente, la quale è da ritenersi fondata.
9.1. L’art. 73, comma 1, c.p.a., stabilisce che “ Le parti possono produrre documenti fino a quaranta giorni liberi prima dell'udienza, memorie fino a trenta giorni liberi e presentare repliche, ai nuovi documenti e alle nuove memorie depositate in vista dell'udienza, fino a venti giorni liberi ”.
Il deposito documentale del 30.10.2025 è avvenuto oltre il termine perentorio di quaranta giorni previsto dalla predetta norma processuale, rendendo, conseguentemente, inutilizzabile ai fini del decidere quanto versato in atti in tale data. Si evidenzia, in ogni caso, l’irrilevanza di quanto oggetto di tale deposito, atteso che la nota di elogio rivolta all’odierno controinteressato ha una datazione successiva all’adozione dell’atto impugnato e, quindi, non è stata valorizzata dall’Ente procedente durante l’iter istruttorio prodromico alla determinazione amministrativa che si sottopone a censura.
10. Il ricorso è infondato per quanto di seguito esposto e considerato.
11. Il primo motivo di ricorso non è meritevole di favorevole apprezzamento.
11.1. Ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, la nomina del sottocapo pilota avviene “... mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacità direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonché del servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo ”.
La nomina, pertanto, costituisce espressione di una “ scelta ” tra i membri che concorrono alla stessa, la quale, in coerenza con il chiaro dato letterale della disposizione, costituisce espressione di un giudizio di discrezionalità tecnica che l’Amministrazione è chiamata a compiere applicando i quattro criteri espressamente ivi riportati: competenza tecnica, capacità direttiva, i maggiori titoli previsti dall'art. 105, servizio prestato nella corporazione in qualità di pilota effettivo.
La modulazione di tali criteri è anch’essa rimessa alla discrezionalità dell’Ente procedente, dovendosi escludere che la disposizione ne operi un’esplicita graduazione o ne stabilisca una gerarchia nella quale un criterio sia indefettibilmente preminente rispetto agli altri.
La valutazione effettuata ai fini della “scelta” del candidato ritenuto più idoneo per la nomina deve risultare congruente con i dati di fatto e documentali vagliati ai fini della decisione.
Tale rapporto di congruenza emerge in modo oggettivo con specifico riguardo a taluni dei predetti criteri – ossia i titoli ex art. 105 e il periodo di servizio nella corporazione di riferimento in qualità di pilota effettivo – rispetto a cui il margine discrezionale di cui dispone l’Ente è concretamente assente.
L’art. 105, infatti, riporta un numerus clausus di titoli “da valutarsi” da parte della commissione esaminatrice e indica il relativo punteggio da assegnare con riguardo a ciascuno di essi.
La valutazione del periodo di servizio nella corporazione in qualità di pilota effettivo è parimenti oggetto di un “accertamento” piuttosto che di una valutazione discrezionale, dovendosi comparare, a livello temporale, quale candidato della terna abbia maturato un periodo maggiore di esercizio di tale funzione nella corporazione per la quale concorre alla nomina di sottocapo pilota.
La congruenza, invece, non è verificabile secondo parametri oggettivi rispetto agli altri due criteri valorizzabili dall’Amministrazione ai fini della nomina, così come richiamati dalla disposizione: la competenza tecnica e la capacità direttiva. Tali parametri, invero, necessitano di una valutazione insopprimibilmente discrezionale, nella quale assume rilievo lo scrutinio della “storia professionale” di ogni singolo candidato, guardandosi al curriculum , all’attività svolta, alle qualifiche tecniche maturate, alle eventuali sanzioni disciplinari subite, all’eventuale sottopozione a procedimenti penali, alla presenza di note di apprezzamento, di elogio o di encomio ricevute dal dipendente.
Rispetto a tali parametri, in assenza di elementi specifici a cui ancorare il giudizio valutativo, la discrezionalità tecnica della P.A. procedente risulta inevitabilmente sindacabile solo in presenza di valutazioni che risultino macroscopicamente incoerenti o irragionevoli, pena lo straripamento dei poteri in cui rischia di incorrere, altrimenti, il Giudice amministrativo, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello reso dal Comandante, invadendone le valutazioni di merito.
Il Giudice amministrativo, rispetto a tali criteri valutativi, deve quindi limitarsi a una generale verifica di logicità, congruenza e ragionevolezza, tenuto altresì conto che, come già rilevato in questa materia dalla giurisprudenza amministrativa, “... il Comandante del porto apprezza i titoli e le qualità dei nominabili iscritti nella terna in base ad un giudizio unico, complessivo ed inscindibile, onde tutti e ciascun titolo e qualità non hanno di per sé soli specifica autonomia, potendo la mancanza di qualche titolo da parte d'uno dei nominabili essere bilanciata, ai fini del giudizio globale, dal possesso dei titoli diversi valutati come equivalenti dal Comandante ” (Cons. Stato, sez. IV, 29 febbraio 2016, n. 843).
11.2. Ciò precisato a fini di inquadramento sistematico, il Collegio rileva che con il decreto di nomina impugnato il Capitano di Vascello AN Terranova, Capo del Compartimento e Comandante del Porto di Messina, abbia decretato il C.L.C. ET D’LO, odierno controinteressato, “ secondo sottocapo Pilota della Corporazione Piloti dello Stretto di Messina ”, come si legge nel corpo dell’atto:
- “ tenuto conto dei criteri valutativi indicati al 2° comma dell’articolo 113 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione ;
- visto l’art. 105 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione ;
- valutati i fascicoli personali dei sopra citati piloti con particolare riferimento ai precedenti di servizio ;
- valutati i titoli ex articolo 105 Reg. Cod. Nav. ;
- valutati i requisiti dei piloti effettivi eleggibili ed i rispettivi curriculum vitae ;
considerato il servizio effettivamente prestato nella Corporazione dei Piloti dello Stretto di Messina ;
visti gli atti d’Ufficio ”.
Dal testo del provvedimento emerge, quindi, che il predetto Comandante abbia vagliato, ai fini della decisione finale, i criteri previsti dall’art. 113, sia atomisticamente che complessivamente intesi.
L’odierno ricorrente e il controinteressato nominato sottocapo hanno ricevuto lo stesso punteggio con riguardo al periodo di servizio effettivo prestato nella Corporazione dei piloti dello Stretto di Messina, mentre, con riguardo ai titoli di cui all’art. 105, il ricorrente ha ricevuto il punteggio complessivo di 56,810, mentre ET D’LO ha ricevuto il punteggio complessivo di 55,403.
Gli ulteriori atti richiamati nell’atto impugnato (fascicoli personali, precedenti di servizio, curriculum vitae , atti d’ufficio) e vagliati dal Comandante ai fini della valutazione dei criteri della “ competenza tecnica” e della “capacità direttiva” nell’esercizio dell’ampio potere discrezionale sopra richiamato di cui egli dispone, hanno portato quest’ultimo a “scegliere”, quale secondo sottocapo pilota della corporazione, l’odierno controinteressato, attribuendosi – non irragionevolmente – un peso specifico non irrilevante agli elementi istruttori forniti dalla Capitaneria di porto di Gioia Tauro, consistenti, in particolare, nell’esistenza agli atti: i) della nota di apprezzamento n. 02.02.08/65 r.e. del 27.09.2010 per il pilota ET D’LO; ii) della nota di apprezzamento del 2.08.2021 e della lettera di richiamo n. 3475 del 5.03.2012 per il pilota AG Di RZ.
Ebbene, la valorizzazione, in negativo, della lettera di richiamo indirizzata al ricorrente, ad avviso del Collegio non può essere ritenuta espressione di un macroscopico vizio di eccesso di potere (nella figura sintomatica della contraddittorietà e dell’illogicità manifesta o del travisamento dei fatti, come dedotto in sede di ricorso), tenuto conto, in particolare, della particolare incidenza che essa può assumere, in termini comparativi, ai fini della valutazione della “ capacità tecnica ” di un candidato, specie laddove venga in evidenza, come in questo caso, l’omessa informazione immediata dell’Autorità marittima (obbligo posto a carico dei piloti) in presenza di un evento straordinario quale è l’avaria alle macchine di una nave o agli altri strumenti a bordo di cui lo stesso pilota venga a conoscenza durante la sua permanenza a bordo (come si legge nella lettera di richiamo del 5.03.2013).
Tale elemento, invero, può assumere non irragionevolmente un peso specifico di indubbia preminenza ai fini della valutazione della “ capacità tecnica ” e, nell’ambito del giudizio complessivo reso ai fini della comparazione tra i candidati, e a parità di note di apprezzamento ricevute da quest’ultimi, è opportunamente suscettibile di orientare la “ scelta ” nell’ottica di attribuire la carica al dipendente che, alla luce della propria storia professionale, abbia dimostrato maggiori capacità e, di converso, risulti più affidabile dei colleghi concorrenti, non potendosi escludere che in tale valutazione di affidabilità, quale proiezione della capacità tecnica, rientri, appunto, la valorizzazione della presenza o meno di procedimenti o sanzioni disciplinari, anche tenendo conto delle attribuzioni del capo pilota, disciplinate dall’art. 114 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, ove si stabilisce, in particolare, che “ Il capo pilota è coadiuvato dai sottocapi e può essere sostituito, in caso di bisogno, dal sottocapo più anziano di età e, in mancanza, da un pilota scelto dal comandante del porto ”, osservandosi, pertanto, che il sottocapo pilota deve essere un soggetto avente una “ capacità tecnica ” adeguata anche per sostituire, se del caso, il capo pilota.
Non rileva, peraltro, sotto il profilo motivazionale, che la decisività di tale evidenza fattuale-documentale non emerga espressamente dalla lettura del decreto di nomina avversato, rammentandosi che, per costante orientamento pretorio, “ il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo a tali atti, in quanto in tal modo l'autorità emanante esplicita l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata; in tal modo, la motivazione è esaustiva perché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, in modo da consentire, non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall'ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza " ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 24 febbraio 2025, n. 1513; Cons. Stato, sez. V, 20 giugno 2024, n. 5520; Cons. Stato, sez. V, 9 gennaio 2023, n. 265).
L'art. 3 della Legge n. 241/1990, infatti, consente di fare ricorso all'uso della motivazione per relationem , ossia mediante il richiamo, nell’atto finale del procedimento, ad altri atti dell'Amministrazione, che devono essere comunque indicati e resi disponibili, fermo restando che questa disponibilità dell'atto va intesa nel senso che all'interessato deve essere consentito di prenderne visione, di richiederne ed ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e di chiederne la produzione in giudizio, sicché non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di notificare all'interessato tutti gli atti richiamati nel provvedimento, ma soltanto l'obbligo di indicarne gli estremi e di metterli a disposizione su richiesta dell'interessato.
Il ricorrente, esercitando il proprio diritto di accesso agli atti istruttori richiamati nel provvedimento, ha avuto accesso a tali atti, indicati e resi disponibili dall’Amministrazione procedente, potendo quindi contestare la legittimità del provvedimento qui avversato sulla base del loro contenuto.
Esplicitando, nell’ambito della propria attività difensiva, il contenuto di tali atti istruttori indicati nel provvedimento gravato e a cui il ricorrente ha avuto accesso, peraltro, l’Amministrazione resistente non è incorsa nella violazione del divieto di motivazione postuma, atteso che quest’ultima, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa, è ammissibile “ se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori ” ( ex multis , Cons. Stato, sez. V, 8 maggio 2025, n. 3918; Cons. Stato, sez. VII, 6 giugno 2024, n. 6069; Cons. Stato, sez. VI, 27 febbraio 2024, n. 1903).
Mediante la propria attività difensiva, quindi, l’Amministrazione procedente non ha integrato in via giudiziale la motivazione del provvedimento impugnato, ma ha richiamato, esplicitandone il contenuto, atti facenti parte dell’istruttoria che ha preceduto la determinazione amministrativa avversata già indicati in tale atto.
12. Il secondo motivo è parimenti infondato.
12.1. Dall’esame della documentazione prodotta in giudizio dalle parti emerge, ad avviso del Collegio, che l’Ente procedente non sia incorso in alcun difetto di istruttoria, con specifico riguardo, in particolare, secondo quanto dedotto dalla parte ricorrente, all’asserito possibile coinvolgimento del controinteressato in procedimenti sanzionatori definiti o in corso di definizione, anche di natura penale, con riguardo all’attività di pilotaggio svolta all’interno dell’area portuale sottoposta alla vigilanza ed ai controlli, ivi compresi quelli sulla sicurezza e di polizia marittima, presso la Capitaneria di porto di Messina.
La Capitaneria di porto di Messina ha vagliato tutti gli atti istruttori richiamati nell’atto impugnato, premurandosi anche di verificare “ qualsivoglia fatto e/o circostanza ritenuta importante afferente l’attività ” dei tre piloti coinvolti nella procedura comparativa presso la Capitaneria di porto di Reggio Calabria e la Capitaneria di porto di Gioia Tauro.
Non vi è ragione di ritenere, pertanto, che l’Amministrazione, prima di addivenire alla decisione che qui si contesta, abbia svolto una istruttoria carente, omettendo di vagliare ulteriori elementi in proprio possesso ai fini della “scelta” del candidato ritenuto più meritevole.
13. Conseguentemente, si ritiene di non dover dar seguito alla richiesta istruttoria presentata dal ricorrente, la quale darebbe luogo a una duplicazione dell’attività istruttoria già svolta dall’Ente procedente, di cui l’Amministrazione ha dato contezza dapprima nel provvedimento e, in seguito alla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente, mediante la discovery completa della stessa a beneficio di quest’ultimo.
14. Il ricorso, pertanto, per quanto sopra esposto è da ritenersi infondato e deve essere respinto.
15. In considerazione delle peculiarità della vicenda controversa, in base al combinato disposto di cui agli articoli 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c., devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UR LE, Presidente
Daniele Profili, Primo Referendario
AN CH, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN CH | UR LE |
IL SEGRETARIO