Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/02/2026, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02128/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07328/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7328 del 2025, proposto da
Federconsumatori Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Guglielmo Abbate, Carlo Spirito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Superiore di Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Azienda Ospedaliera dei Colli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Raffaele Cuccurullo, Rita Castaldo, Anna Rega, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Ministero della Salute, Centro Nazionale Trapianti Presso L’Istituto Superiore di Sanità, Regione Campania, Azienda Ospedaliera dei Colli di Napoli, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 0020718 adottato il 15/05/2025 dall’Istituto Superiore di Sanità, Direzione Centrale Affari Generali, Ufficio Anticorruzione e Trasparenza, che in sede di riesame ha confermato il diniego prot. n. 0013538 del 26/03/2025 opposto dal Centro Nazionale Trapianti alla richiesta di accesso civico generalizzato ai documenti presentata il 24/02/2025, ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Istituto Superiore di Sanità e di Azienda Ospedaliera dei Colli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 la dott.ssa VI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’Associazione Federconsumatori Campania, dopo aver con diverse note nel corso del 2023 sollecitato un intervento del Ministero della salute e del Centro Nazionale Trapianti (CNT) perché effettuassero attività di verifica sul Centro trapianti di cuore dell’Ospedale Monaldi, ha chiesto nel 2024 allo stesso CNT di poter avere accesso ai documenti relativi allo svolgimento e agli esiti dell’attività di verifica effettuata.
Il CNT ha inizialmente disposto il diniego temporaneo dell’accesso nelle more del completamento dell’attività ispettiva, trasmettendo successivamente il report conclusivo del 27 maggio 2024.
Con nota del 25 gennaio 2024 la ricorrente ha dunque presentato una nuova istanza di accesso civico generalizzato ai sensi dell’art. 5, co.2, del d.lgs. n. 33 del 2013 con riferimento a documenti ed alle informazioni relative all’attività di verifica svolta dal CNT, esponendo di essere statutariamente portatrice di interessi diffusi a tutela della salute e per la difesa di un servizio sanitario pubblico e di qualità e di essere da anni impegnata per la messa a norma ed in sicurezza del Centro trapianti di cuore dell’Ospedale Monaldi.
1.1 Il CNT ha negato l’accesso con nota del 26 marzo 2025 motivando in ragione del rinvio ex art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 alle esclusioni dall’accesso previste all'art. 24, comma 1, lett. a) e c) della l. n. 241 del 1990, all’art. 3, comma 2, del D.M. 17 luglio 1996 n. 458 e all’3, comma 1, lett. m), del D.M. 31 luglio 1997, n. 353, e sussistendo “ la necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio da parte delle istituzioni coinvolte a cui è stata inoltrata la relazione di questo Centro .”
1.2 La ricorrente ha presentato istanza di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il quale con nota del 15 maggio 2025 ha confermato il predetto diniego.
1.3 Avverso quest’ultimo provvedimento ed il presupposto diniego parte ricorrente ha proposto il presente ricorso sostenendone l’illegittimità per i seguenti motivi:
I) “V iolazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013. violazione e falsa applicazione dell’art. 24, comma 1, lettera a) e c), della legge n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 all’art. 3 comma 1 lett. m) del d.m. 31 luglio del 1997 n. 353 dell’art. 3 all’art. 3 comma 2 lett. m) del d.m. 17 settembre del 1996 n.458 violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e comunque motivazione apparente, generica, apodittica e perplessa. eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà.
II) “Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, del decreto n. 33 del 14/03/2013 ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 5 bis, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013. Ulteriore violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Ulteriore eccesso di potere per erroneità del presupposto, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e comunque motivazione apparente, generica, apodittica e perplessa. ulteriore eccesso di potere per illogicità, irrazionalità e contraddittorietà”.
2. Si è costituito l’Istituto superiore di sanità (ISS) chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
3. Si è costituita, altresì, l’Azienda dei Colli di Napoli eccependo in via preliminare il proprio difetto di legittimazione passiva non essendo l’autore del provvedimento impugnato e, nel merito, l’infondatezza del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 25 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare deve essere respinta la richiesta di estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva avanzata dall’Azienda dei Colli di Napoli, rivestendo questa la posizione di controinteressata in quanto potenzialmente portatrice degli interessi di cui al co.2 dell’art. 5 bis del d.lgs. n. 33 del 2013 rispetto all’oggetto dell’accesso civico in questione.
Piuttosto tale richiesta processuale è da ritenersi sul piano fattuale come indice dell’insussistenza di un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi dell’Azienda nel caso di accoglimento dell’accesso.
6. Nel merito il ricorso è solo in parte fondato.
7. Alla ricorrente è stato negato l’accesso ex art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 33 del 2013 ai documenti e alle informazioni richieste al Centro nazionale trapianti presso l’ISS con riferimento all’attività di verifica svolta presso l’Azienda Ospedaliera dei Colli e avviata a seguito di segnalazione della stessa ricorrente.
In particolare la ricorrente ha chiesto l’accesso ai seguenti documenti:
1.documento con piano di adeguamento con il relativo crono programma proposto e trasmesso dall'Azienda al CNT in data 20/03/2024;
2. nota del Centro Nazionale Trapianti prot. n. 23082 del 27/05/2024, con il verbale conclusivo degli esiti dell'attività di verifica.”
nonchè alle seguenti informazioni:
“se il Centro Nazionale Trapianti
1. ha rilevato all'atto della verifica le difformità di carattere autorizzatorio, e strutturale più volte denunciate da questa associazione ed in specie:
-la ben nota mancanza di autorizzazione sanitaria ed accreditamento dell'ospedale Monaldi all'espletamento di attività sanitarie, in specie trapianto logiche per conto del SSN
-la ben nota mancanza sia per i trapianti adulti che per i pediatrici, di aree di degenza, ordinarie ed intensivistiche, a contaminazione controllata munite di filtro d'ingresso e di percorsi di trasferimento protetti dalla sala operatoria;
2. ha effettivamente ritenuto siffatte carenze strutturali delle non conformità minori in termini di sicurezza delle cure non impeditive dell'ordinario prosieguo dell'attività trapiantologica
3. ha dato indicazione, alla predisposizione e/o recepimento di un piano di adeguamento proposto dall'Azienda per quali opere a realizzarsi;
4. ha avuto modo di verificare che il piano di adeguamento contenuto nel documento inviato dall'azienda in data 27/05/2024 sia stato poi recepito ed adottato in apposita delibera aziendale e regionale
5. ha dato indicazione, od in ogni caso parere favorevole alla modifica del modello organizzativo aziendale specificandone le ragioni e verificandone l'effettiva implementazione.
6. Ha verificato volumi ed esiti dell'attività trapiantologica in termini di mortalità dell'ultimo triennio relativamente ai tre distinti percorsi afferenti al programma del CT di Cuore di Napoli con distinto riferimento all'esecuzione dei trapianti ed all'installazione di VAD, nelle popolazione adulta e pediatrica.”.
7.1 Le ragioni poste a fondamento del diniego opposto dal CNT e della successiva conferma in sede di riesame da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell’ISS, possono essere così sintetizzate:
I. sussistenza delle cause di esclusioni assolute previste dall'art. 5 bis , comma 3, del d. lgs. n. 33 del 2013, che richiama i limiti di cui all'art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990 “ tra cui rilevano, ai fini del caso di specie, quelli di cui lett. a) e c) ”;
II. in particolare con riferimento alla lett. a) del comma 1, dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 l’Amministrazione ha rinviato a quanto previsto all’art. 3, comma 2, del D.M. 17 luglio 1996 n. 458 e all’art. 3, comma 1, lett. m), del D.M. 31 luglio 1997, n. 353;
III. con riferimento alla lett. c) del comma 1, dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 la procedura ispettiva condotta dal CNT rientrerebbe tra le attività della pubblica amministrazione dirette a consentire l’emanazione di atti di pianificazione e programmazione come tali sottratte all’accesso;
IV. infine permarrebbe la necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio da parte delle istituzioni coinvolte.
7.2 Con i motivi di ricorso parte ricorrente sostiene l’illegittimità del diniego poiché la necessità di non compromettere “il regolare svolgimento di attività ispettive” sarebbe un’eccezione relativa (di cui al co. 1°, lett. g) dell’art. 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013) e non un’eccezione assoluta e nel caso di specie l’attività ispettiva si sarebbe ormai conclusa.
Inoltre non sarebbe possibile comprendere quali siano, effettivamente e in concreto, gli atti di pianificazione e programmazione di terzi soggetti (Regione Campania e/o Azienda Ospedaliera) ai quali afferirebbe l’attività ispettiva e tali da essere sottratti all’accesso.
Ad ogni modo la procedura ispettiva del CNT si sarebbe ormai conclusa, conducendo difatti all’adozione della deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 330 del 3 luglio 2024, che ha rinnovato l’autorizzazione per lo svolgimento dell’attività di trapianto di cuore adulto e pediatrico dell’Azienda Ospedaliera dei Colli.
Il CNT e l’Ufficio Anticorruzione e Trasparenza non avrebbero effettuato dunque un’attenta e motivata valutazione in ordine alla sussunzione delle eccezioni applicabili, poiché il regolare svolgimento di attività ispettive sarebbe un’eccezione relativa indicata dal primo comma dell’art. 5 bis (lettera g) e non un’eccezione assoluta.
Lo stesso art. 3 comma 1 lett. m) del D.M. 31 luglio del 1997 n. 353 chiarirebbe che una volta conclusa l’ispezione cessa il carattere assoluto dell’esclusione dall’accesso.
Con riferimento alla causa di esclusione dell’accesso di cui alla lett. a) co.1 dell’art. 24 l.n. 241 del 1990 improprio sarebbe poi il rinvio all’art. 3 comma 1 lett. m) del D.M. 31 luglio 1997 n. 353 poiché per l’Istituto Superiore di Sanità i casi tassativi di esclusione dall’accesso ai sensi della richiamata disposizione sarebbero regolati dall’altro D.M. 17 settembre 1996 n.458 ove all’art. 3 comma 2 lett. m) si fa riferimento a documenti di terze amministrazioni, ben diversamente dal caso di specie.
Apparente, generica, apodittica e perplessa sarebbe inoltre la motivazione poiché non consentirebbe di comprendere l’ iter logico seguito dalle Amministrazioni.
Infine erroneo e irrilevante sarebbe il rinvio contenuto negli atti gravati alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3263 del 21 maggio 2019.
7.3 L’Amministrazione nella propria difesa ha insistito sulla legittimità del proprio operato richiamando le ragioni poste a fondamento del diniego ed evidenziando che il CNT è organismo tecnico del Ministero.
8. La questione su cui si controverte attiene al c.d. diritto civico generalizzato di cui al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.
La norma testualmente limita tale forma di accesso, finalizzato a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promozione della partecipazione al dibattito pubblico, “ ai dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto ”.
Sono escluse pertanto da tale forma di accesso le informazioni, testualmente contemplate invece per la diversa ipotesi di accesso civico c.d. “semplice” ai sensi del primo comma della detta disposizione normativa con riferimento a “ documenti, informazioni o dati ” la cui pubblicazione, prevista per legge, sia stata invece omessa.
8.1 Ne consegue la legittimità del diniego, ivi gravato, con riferimento alle informazioni richieste con l’istanza di accesso in questione, non trattandosi di informazioni soggette a obblighi di pubblicazione.
Di qui l’infondatezza del ricorso laddove riferito all’illegittimità del diniego di accesso alle molteplici informazioni richieste con l’istanza.
8.2 Resta invece da scrutinare la legittimità del diniego con riferimento ai due specifici documenti richiesti con l’istanza di accesso, vale a dire il “ documento con piano di adeguamento con il relativo crono programma proposto e trasmesso dall'Azienda al CNT in data 20/03/2024 ” e la “ nota del Centro Nazionale Trapianti prot. n. 23082 del 27/05/2024, con il verbale conclusivo degli esiti dell'attività di verifica. ”
Da quanto emerge dalla ricostruzione in atti si tratta di documenti formati nel corso dell’attività di verifica svolta da CNT a seguito della segnalazione della ricorrente.
8.3 Il diniego opposto al riguardo è plurimotivato e parte ricorrente censura punto per punto le ragioni addotte dall’Amministrazione.
I motivi di ricorso si rivelano al riguardo fondati.
8.4 Ai sensi del comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013 l’accesso civico generalizzato avente ad oggetto dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione è consentito “ nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis ”.
E’ stato infatti più volte affermato dalla giurisprudenza che: “ L’accesso civico “generalizzato”, invece, consente a “chiunque” di visionare ed estrarre copia cartacea o informatica di atti “ulteriori” rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (articolo 5, comma 2, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33).
Per effetto dell’adesione dell’ordinamento al modello di conoscibilità generalizzata delle informazioni amministrative proprio dei cosiddetti sistemi FOIA (Freedom of information act), l’interesse conoscitivo del richiedente è elevato al rango di un diritto fondamentale (cosiddetto “right to know”), non altrimenti limitabile se non in ragione di contrastanti esigenze di riservatezza espressamente individuate dalla legge.
La disciplina delle preclusioni all’esercizio del diritto di accesso civico “generalizzato” si ricava dall’articolo 5-bis, d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, le cui disposizioni contemplano un duplice ordine di cause ostative all’accoglimento dell’istanza di ostensione.
In specie, l’Amministrazione può negare la divulgazione dei documenti richiesti ove tale misura limitativa risulti necessaria per evitare un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi pubblici e privati rispettivamente enumerati dai commi 1 e 2 del citato articolo 5-bis.
L’accesso civico “generalizzato” è invece escluso in termini assoluti “nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l’accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’articolo 24, comma 1 della legge n. 241 del 1990” (comma 3).” (Cons. St., parere 30 marzo 2021, n. 545).
Sempre la giurisprudenza, “ anche sulla base delle Linee Guida ANAC del 28 dicembre 2016, ha individuato due categorie di eccezioni all’accesso civico: quelle indicate al comma 3 dell’art. 5 bis sono state considerate assolute, per cui il legislatore ha operato una generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, con la conseguenza che l’accesso deve essere necessariamente rifiutato; quelle indicate ai primi due commi dell’art. 5 bis sono considerate relative per cui si rinvia ad una attività valutativa, che deve essere effettuata dalle Amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l’interesse pubblico alla disclosure generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi presi in considerazione dall’ordinamento; in particolare l’Amministrazione deve verificare, una volta accertata l’assenza di eccezioni assolute, se l’ostensione degli atti possa comunque determinare un pericolo di concreto pregiudizio agli interessi indicati dal legislatore (cfr. Cons. Stato, Sez. IV 2 febbraio 2024, n. 1117; Sez. IV, 16 novembre 2023, n. 9849; Sez. III, 5 agosto 2024, n. 6956; Sez. VI, 22 novembre 2024, n. 9389) .” (Cons. St., sez. II, 24 gennaio 2025 n. 542).
8.5 Nel caso di specie l’Amministrazione esclude l’accesso per la “necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio” e dunque implicitamente rinviando all’ipotesi di cui alla lett. g) co. 1, art. 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013, sia perché ritiene applicabili alla fattispecie in questione le esclusioni di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e c) della l. n. 241 del 1990, come richiamato dall'art. 5 bis, comma 3, del d. lgs. n. 33 del 2013.
Il richiamato art. 5 bis individua al primo comma le ipotesi di esclusione dell’accesso per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici ivi indicati, tra cui “ il regolare svolgimento di attività ispettive” (lett. g, co. 1, art. 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013).
Tuttavia come rilevato da parte ricorrente, in realtà l’attività di verifica e ispezione risultava ormai terminata, tanto è vero che nella deliberazione regionale n. 330 del 2024 e in quella dell’Azienda ospedaliera n. 445 del 2024 si fa riferimento al report conclusivo del 27 maggio 2024.
Pertanto la motivazione, per vero non molto esplicita sul punto, dell’Amministrazione che fa riferimento alla “ necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio da parte delle istituzioni coinvolte a cui è stata inoltrata la relazione di questo Centro ”, si configura piuttosto generica e comunque non idonea ad integrare l’ipotesi di esclusione dell’accesso ai sensi della richiamata lett. g).
8.6 Parimenti non sono sussistenti i presupposti per l’applicazione delle cause di esclusione di cui all’art. 24, comma 1, lett. a) e c), della l. n. 241 del 1990, cui rinvia il comma 3 del richiamato dall'art. 5 bis del d. lgs. n. 33 del 2013, e addotte dall’Amministrazione a supporto del diniego gravato.
La questione difatti che viene in rilievo non è se ritenere assolute o relative tali cause di esclusione, attenendo tale distinzione al diverso atteggiarsi della discrezionalità dell’Amministrazione nel bilanciamento degli opposti interessi all’ostensione e alla segretezza, quanto piuttosto verificare se sussistano i presupposti per ritenere applicabili nel caso di specie le esclusioni invocate.
L'art. 24, comma 1, lett. a) e c), della l. n. 241 del 1990 esclude l’accesso “ per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo ” (lett. a) e “ nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione ” (lett. c).
8.7 In particolare con riferimento alle esclusioni di cui alla lett. a) l’Amministrazione ritiene che la causa ostativa sia da individuarsi nell’art. 3, comma 2, del D.M. 17 luglio 1996 n. 458 e nell’art. 3, comma 1, lett. m), del D.M. 31 luglio 1997, n. 353.
Il D.M. 17 luglio 1996, n. 458, in attuazione dell’art. 24, comma 1, della l. n. 241 del 1990, elenca tra le categorie dei documenti sottratti all’accesso, quelli di cui all’art. 3, comma 2 e, in particolare, “ …i documenti che altre amministrazioni escludono dall'accesso e che l'Istituto detiene in quanto atti di un procedimento di propria competenza ”.
Partendo da tale premessa, in ragione delle relazioni esistenti tra il CNT e il Ministero della Salute, l’Amministrazione ha negato l’accesso ritenendo applicabile l’art. 3, lett. m), del D.M. 31 luglio 1997, n. 353, secondo cui è sottratta all’accesso la “ …documentazione riguardante inchieste ispettive ovvero indagini sull'attività degli uffici, dei singoli dipendenti, o sull'attività di enti pubblici e privati su cui questa Amministrazione esercita forme di vigilanza. Ciò vale sia per le richieste e le indagini condotte d'ufficio sia per quelle avviate su segnalazione di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali e similari… ”.
Si tratta tuttavia di una esclusione che è testualmente definita “assoluta” (secondo periodo della detta lett. m) solo durante la fase istruttoria. Tanto evidentemente per non pregiudicare l’attività ispettiva in linea con quanto previsto più in generale dal co. 1°, lett. g), dell’art. 5 bis d.lgs. n. 33 del 2013 e che nel caso di specie non può trovare applicazione in quanto, come sopra rilevato, si tratta di attività ormai conclusa.
Inoltre lo stesso comma 1 del richiamato art. 3 prevede l’esclusione dall’accesso “ in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone, gruppi e imprese ”, pertanto l’interesse che viene in rilievo, allorchè l’attività ispettiva è conclusa, è quello contrapposto della riservatezza del soggetto interessato dall’attività ispettiva e non come inteso dall’Amministrazione un interesse del Ministero alla segretezza della documentazione, essendosi ormai conclusa l’attività ispettiva.
Pertanto la motivazione del diniego basata sull’esistenza di ragioni di segretezza ai sensi dell’art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241 del 1990 si rivela infondata in punto di diritto.
8.8 Infondato infine è anche al rinvio alla lett. c) del comma 1 dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990. Secondo l’Amministrazione l’accesso sarebbe da escludersi poiché si tratterebbe di documenti afferenti all’attività ispettiva, ma comunque rientranti tra le attività della pubblica amministrazione dirette a consentire l’emanazione di atti di pianificazione e programmazione.
Ora per quanto la procedura ispettiva condotta dal CNT possa anche aver fornito al Ministero e alla Regione elementi per le proprie determinazioni in termini di programmazione e pianificazione del servizio sanitario, tuttavia non si tratta di documenti “direttamente” finalizzati a tale scopo e tanto li esclude dal campo di applicazione della disposizione invocata.
Ad ogni modo le conclusioni cui perviene l’Amministrazione appaiono eccessive rispetto al portato normativo, finendo con l’escludere dall’accesso tutti gli atti relativi all’attività istruttoria finalizzata all’adozione di atti di programmazione e di pianificazione.
In realtà la disposizione di cui alla lett. c) del co.1 dell’art. 24 della l. n. 241 del 1990 nell’escludere l’accesso nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti di pianificazione e di programmazione lascia tuttavia ferme “le particolari norme che ne regolano la formazione”.
Si tratta difatti di procedimenti che nella gran parte hanno una propria disciplina in materia di accesso e di trasparenza, proprio per consentire quella più ampia partecipazione che richiedono atti aventi ricadute di carattere generale ed estesi ad una collettiva, per cui la motivazione addotta dall’Amministrazione e fondata sulle predette conclusioni appare altresì viziata da eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza.
9. In conclusione il ricorso deve essere in parte accolto nei termini di cui sopra ed in parte respinto e per l’effetto ordinato al CNT di ostendere e rendere disponibili alla ricorrente entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza i seguenti documenti:
1.documento con piano di adeguamento con il relativo crono programma proposto e trasmesso dall'Azienda al CNT in data 20/03/2024;
2. nota del Centro Nazionale Trapianti prot. n. 23082 del 27/05/2024, con il verbale conclusivo degli esiti dell'attività di verifica”
10. Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della parziale soccombenza e della novità della questione.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e per l’effetto ordina al resistente CNT di ostendere e rendere disponibili alla ricorrente i documenti di cui in motivazione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI CR QU, Presidente
Francesca Ferrazzoli, Primo Referendario
VI MO, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MO | RI CR QU |
IL SEGRETARIO