TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/02/2026, n. 2128
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione della normativa sull'accesso civico e sull'accesso ai documenti amministrativi

    Il Tribunale ha ritenuto che l'attività ispettiva fosse conclusa e che le motivazioni addotte dall'amministrazione per il diniego (necessità di non divulgare informazioni ancora oggetto di verifica e monitoraggio, e applicabilità delle esclusioni di cui all'art. 24, comma 1, lett. a) e c) della l. n. 241 del 1990) non fossero fondate. In particolare, l'esclusione per attività ispettive in corso (art. 5 bis, comma 1, lett. g) non era applicabile. Le esclusioni relative a segreto o divieto di divulgazione (lett. a) e ad atti di pianificazione/programmazione (lett. c) non erano state correttamente applicate, sia perché l'attività ispettiva era conclusa, sia perché la documentazione non era direttamente finalizzata ad atti di pianificazione e programmazione.

  • Rigettato
    Natura delle informazioni richieste

    Il Tribunale ha ritenuto che l'accesso civico generalizzato (art. 5, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013) si applica a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Le informazioni richieste non rientravano tra quelle soggette a pubblicazione obbligatoria, pertanto il diniego era legittimo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/02/2026, n. 2128
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 2128
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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