Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 09/12/2025, n. 22101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22101 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22101/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10546/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10546 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Alberto Branzanti, con domicilio digitale come da P-OMISSIS-C da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Liceo Artistico Statale Giulio Carlo Argan, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 16133/2025 resa dal TAR Lazio - Roma Sez. IV bis resa, all'esito del giudizio ordinario n. 8039/2025 r.g., nella Camera di Consiglio del 27.08.2025 e pubblicata il successivo 10.09.2025, notificata in data 10.09.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. LU De EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso iscritto al RG n. 8039/2025 i ricorrenti, in qualità di genitori, hanno impugnato il verbale di scrutinio reso dal Consiglio di classe -OMISSIS-^ -OMISSIS- dell'Istituto Artistico "Argan" di Roma, frequentato dalla figlia -OMISSIS- nell'anno scolastico 2024/2025, in virtù del quale la minore non era stata ammessa alla classe quarta “per superamento delle assenze massime consentite per legge”.
Il detto ricorso è stato accolto con la sentenza n. 16133/2025 di questa Sezione annullando il provvedimento di non ammissione alla classe quarta, “con conseguente obbligo dell’Amministrazione resistente di rivalutazione, ad opera del Consiglio di classe, della posizione della minore"; la motivazione della pronuncia poggiava sulla considerazione che l’Istituto scolastico non aveva correttamente dato prevalenza al superiore interesse rappresentato dal corretto sviluppo personale ed educativo dello studente “non sussistendo un limite minimo legale e invalicabile di frequenza oraria ma dovendo lo stesso adattarsi sempre al singolo caso di specie” anche in deroga alle disposizioni regolamentari di frequenza minima; in questo quadro il piano terapeutico-riabilitativo predisposto nell’interesse della minore, per le patologie sofferte, costituiva causa giustificativa della deroga del limite minimo di frequenza.
Notificata la decisione, in esecuzione della sentenza di annullamento il Consiglio di Classe, nella riedizione del potere, in data 12.9.2025 deliberava nuovamente la non ammissione allo scrutinio finale “per mancata frequenza, per superamento del limite orario".
Con il presente ricorso le parti agiscono per l’ottemperanza, ritenendo il nuovo provvedimento contrario al giudicato formatosi sulla vicenda.
Il Ministero intimato si è costituito in giudizio con atto di mero stile.
Il ricorso è fondato.
Il nuovo provvedimento di non ammissione del 12 settembre 2025 è stato evidentemente assunto in violazione del decisum contenuto nella sentenza n. 16133/2025 con la quale era stato dichiarato giustificato - in ragione delle comprovate necessità terapeutiche - il numero di assenze raggiunto anche se oltre il limite orario previsto in via regolamentare; invece il Consiglio di Classe - senza procedere alla valutazione dell’alunna e omettendo di dedurre qualsiasi altra considerazione - ha replicato la decisione già annullata deliberando con motivazione pedissequa “la non ammissione allo scrutinio finale per mancata frequenza, per superamento del limite orario”.
Tale provvedimento va dunque dichiarato nullo ai sensi dell’art. 114, comma 4 c.p.a. costituendo una mera replica di quello già annullato.
Il ricorso va dunque accolto e per l’effetto ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza con l’ammissione dell’alunna alla classe quarta dell’Istituto artistico frequentato entro quindici giorni dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa.
In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora il Direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, con facoltà di delega ad un funzionario dell'Ufficio il quale provvederà nei successivi trenta giorni.
Le spese per l'eventuale funzione commissariale restano poste a carico dell'Amministrazione inadempiente in epigrafe, in quanto comprese per legge nella onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis) accoglie il ricorso per l’ottemperanza come proposto in epigrafe e per l’effetto:
- dichiara nullo il provvedimento di non ammissione del 12 settembre 2025 assunto dal Consiglio di classe -OMISSIS-^ dell'Istituto Artistico "Argan";
- ordina all’Amministrazione scolastica l’ammissione di -OMISSIS- alla classa IV dell'Istituto Artistico frequentato;
- qualora l’Amministrazione scolastica non ottemperi entro quindici giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, nomina Commissario ad acta il Direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, l'inclusione, l'orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica del Ministero dell'Istruzione e del Merito, che provvederà ai sensi e nei termini di cui in motivazione al compimento degli atti necessari all'esecuzione della presente sentenza;
- condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto e versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (U-OMISSIS-) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI FI, Presidente
LU De EN, Consigliere, Estensore
Claudia Favaccio, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU De EN | RI FI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.