Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 16/05/2025, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
16/05/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 09/2021 R.G., promossa da:
nata a [...] il [...] e residente a [...], Parte_1
cf: elettivamente domiciliata in Brolo via C. Colombo n° 5 presso lo studio C.F._1 dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore rappresentato e difeso, e domiciliato come in atti;
- resistente -
OGGETTO: indennità di malattia.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04/01/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
- che la ricorrente, bracciante agricola, regolarmente iscritta negli elenchi nominativi anagrafici per l'anno 2017 per 102 giornate lavorative, essendo stata ammalata dal 09.01.2018 al 02.02.2018, dal
12.02.2018 al 12.03.2018, dal 04.04.2018 al 28.04.2018, dal 07.05.2018 al 31.05.2018, dal
08.06.2018 al 22.06.2018 e dal 22.06.2018 al 29.06.2018, ha richiesto all' di Messina, la CP_1
corresponsione della relativa indennità di malattia, allegandovi la relativa certificazione medica;
- che l' provvedeva ad erogare l'indennità richiesta come da estratto contributivo rilasciato CP_1 dall' in data 23.05.2019 che si allega;
CP_1
- che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierna CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 09.01.2018 al 02.02.2018, presentata in data 09.01.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia nè per quello precedente”.
- che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierno CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 12/02/2018 al 12/03/2018,
-che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierno CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 04.04.2018 al 28.04.2018, presentata in data 04.04.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia nè per quello precedente ”
- che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierno CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 07.05.2018 al 31.05.2018, presentata in data 07.05.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia nè per quello precedente ”
-che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierno CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 08.06.2018 al 22.06.2018, presentata in data 08.06.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia nè per quello precedente ”
-che l' con atto del 14/11/2019, notificato in data successiva, ha comunicato all'odierno CP_1 ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 29.06.2018 al 13.07.2018, presentata in data 29.06.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: lei non risulta iscritta/o per almeno 51 giornate negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per l'anno di inizio del periodo di malattia nè per quello precedente ”
-che la ricorrente nel 2017 ha regolarmente lavorato per la ditta per 102 giornate Controparte_2
lavorative come bracciante agricola;
- che infruttuoso è rimasto il successivo ricorso amministrativo proposto dal competente Comitato
Provinciale INPS, tramite il patronato e i successivi solleciti. CP_3
Concludeva per l'accoglimento del ricorso.
Si costituiva l' , eccependo preliminarmente la decadenza ex. L.83/70, art. 22, e nel merito CP_1
contestava le pretese avverse chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente, e matura per la decisione, all'esito dell'odierna udienza, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
CP_ Preliminarmente va scrutinata l'eccezione di decadenza sollevata dall' eccezione peraltro rilevabile d'ufficio.
Tale eccezione è fondata e va accolta.
Risulta dagli atti, vedesi documentazione prodotta con la memoria di costituzione, che l' ha CP_1 disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della ricorrente per l'anno 2017, con l'elenco di variazione, pubblicato sul sito dal 10/03/2019, al 25/03/2019.
Che avverso tale provvedimento di disconoscimento, la parte ricorrente ha proposto ricorso in data
13/02/2020.
Presupposto fondamentale per il riconoscimento delle prestazioni invocate, a tal titolo, è l'avere svolto attività lavorativa per l'anno e le giornate necessarie. CP_ Orbene, passando a scrutinare l'eccezione preliminare sollevata dall' la pubblicazione telematica vale come notifica ai lavoratori agricoli interessati dai provvedimenti ivi contenuti, come previsto dall'art.38, comma 7, della Legge 6 Luglio 2011, n. 111, che prevede la forma della pubblicazione telematica effettuata dall' nel proprio sito internet per la durata di giorni 15. CP_1
Ora, occorre richiamare il disposto dell'art. 22 D.L. n. 7/1970, secondo cui: “Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto da cui derivi una lesione di diritti soggettivi,
l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al pretore (oggi Tribunale) nel termine di 120 giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza”.
Ancora, dispone l'art. 11 D.Lgs. n. 375/1993 intitolato “Ricorsi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli:
1)Contro i provvedimenti adottati in materia di accertamento degli operai agricoli a tempo determinato ed indeterminato e dei compartecipanti familiari e piccoli coloni e contro la non iscrizione è data facoltà agli interessati di proporre, entro il termine di trenta giorni, ricorso alla commissione provinciale per la manodopera agricola che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
2) Contro le decisioni della commissione l'interessato e il dirigente della competente sede dello SCAU (oggi sostituito dall' ) possono proporre, entro trenta giorni, ricorso alla commissione CP_1
centrale preposta al predetto Servizio che decide entro novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto.
Come evidenziato dalla Suprema Corte, “in caso di avvenuta presentazione dei ricorsi amministrativi previsti dal d.lgs. 11 agosto 1993 n. 375, art. 11, contro i provvedimenti di mancata iscrizione, totale o parziale, negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dagli elenchi medesimi, il termine di 120 giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria stabilito dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito dalla legge 11 marzo 1970 n. 83, decorre dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11, cit., ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto conosciuto "ex lege" dall'interessato al verificarsi della descritta evenienza” (Cass. Civ., sez. 6, n. 29070/2011, negli stessi termini: Cass. Sez. L, n. 20086/2013).
Come sopra evidenziato, l' ha disconosciuto le giornate lavorative in agricoltura della CP_1
CP_ ricorrente per l'anno 2017, con la variazione trimestrale del 2019, pubblicata sul sito per il periodo sopra indicato, 10/03/2019 al 25/03/2019, essendo stata cancellata per i suddetti anni, dagli elenchi OTD del Comune di residenza, pubblicato sul sito Internet dell'Istituto, per il periodo sopra indicato.
Ha prodotto, con la memoria di costituzione, l'elenco di variazione 2019, con allegato elenco di tutte le persone cui è stata disposta la cancellazione e dal quale risulta il nominativo della parte ricorrente al rigo 149 di pagina 15, di pagina 5, del citato elenco.
Avverso il provvedimento di cancellazione la ricorrente ha proposto ricorso soltanto in data
23/02/2020.
Pertanto, dalla data del 25/04/2019, sono incominciati a decorrere i termini di 120 giorni per proporre il ricorso giudiziario, termini che non sono stati rispettati atteso che il ricorso è stato depositato in data 04/01/2021, quando la decadenza era maturata, e, pertanto intempestivo.
Sul punto, può richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 8650 del 03.04.2008, secondo la quale “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perché non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso”.
Tenuto conto che la ricorrente ha depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio in data 04/01/2021, l'azione risulta intempestiva, essendosi maturata la decadenza eccepita, che peraltro è rilevabile d'ufficio e può essere proposta dalla parte convenuta-resistente, anche oltre i termini posti dall'art. 416 c.p.c.. (Cass. Sez. Lav., n. 15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, ha recentemente affermato ( Cass. 19/12/2016, n.26161;
Cass. Sez. L, n. 9622 del 12/5/2015) che "in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 22 del d.l. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica, o presa di conoscenza, del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione nei predetti elenchi, ovvero di cancellazione dagli stessi, determina, in quanto relativa al compimento di un atto di esercizio di un diritto soggettivo, la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile di ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del giudizio, a norma dell'art. 2969 cod. civ., salvo il limite del giudicato interno." (conf. a Cass. Sez. Lav., n.
15813 del 6/7/2009 e n. 18528 del 9/9/2011).
Pertanto, l'eccezione è fondata, e va accolta, conseguentemente il ricorso va dichiarato inammissibile per intervenuta decadenza ex art. 22, comma 1, D.lgs 7/1970, convertito in L.
83/1970.
Va rilevato che la decadenza si è ugualmente maturata anche a volere tenere conto del periodo di sospensione covid 19.
L'accoglimento dell'eccezione preliminare, comporta che ogni altra questione di merito, resta assorbita.
Le spese del giudizio, vista l'autocertificazione in atti, vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Parte_1
, contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
[...] CP_1
1)Dichiara inammissibile il ricorso, e conseguentemente rigetta le domande;
2) Compensa le spese del giudizio;
Così deciso in Patti, 16/05/2025.
IL Giudice on.
Antonino Casdia