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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/06/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G 650 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'
appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato il 23.7.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Bari, sezione lavoro, in data 14.2.2024, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione dell'indennità
maturata a titolo di diaria e trasferta, dell' indennità giornaliera, del compenso di produttività guida a pieno, del compenso di produttività guida a vuoto e del compenso di riserva (il tutto con esclusione dell' “indennità domenicale e dell'indennità domenicale integrativa”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla scorta di n. 24 giorni di ferie annui nonchè sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, maturate a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino a tutto il 30.6.2022;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari il 10/06/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BARI
sezione lavoro
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'
appello proposto dalla con Parte_1
ricorso depositato il 23.7.2024 avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Bari, sezione lavoro, in data 14.2.2024, così provvede:
accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto del ricorrente all'inclusione dell'indennità
maturata a titolo di diaria e trasferta, dell' indennità giornaliera, del compenso di produttività guida a pieno, del compenso di produttività guida a vuoto e del compenso di riserva (il tutto con esclusione dell' “indennità domenicale e dell'indennità domenicale integrativa”) nella base di calcolo per la retribuzione goduta nei periodi di ferie, il tutto da calcolarsi sulla scorta di n. 24 giorni di ferie annui nonchè sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
condanna la società in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, al pagamento delle conseguenti differenze retributive per i predetti titoli, maturate a decorrere dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato fino a tutto il 30.6.2022;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
compensa tra le parti le spese processuali del presente grado di giudizio.
Così deciso in Bari il 10/06/2025
Il Presidente
Dott. Pietro Mastrorilli