Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 28/02/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: Dott. Marcello MAGGI Presidente Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice Dott.ssa Enrica DI TURSI Giudice rel. ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3189 R.G. relativo all'anno 2022, avente ad oggetto: “Separazione giudiziale”, riservata per la decisione all'udienza del 12.09.2024; T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. De Gregorio Fabio;
Parte_1
-RICORRENTE- E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lovelli Alfredo;
Controparte_1
-RESISTENTE- NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
All'udienza del 12.09.2024 le parti precisavano le conclusioni come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 30.05.2022 la signora conveniva in Parte_1 giudizio il sig. , cui aveva contratto matrimonio in data 23.07.2013 in CP_2
Taranto, deducendo quanto segue: che dalla loro unione era nato in data [...]; Per_1 che l'ultima residenza dei coniugi, il cui regime patrimoniale era quello della separazione dei beni, era in Taranto, presso un'abitazione in locazione in via Molise n.10; che il sig. era un consulente tecnico industriale ed esperto supervisore che CP_2 percepiva redditi da lavoro oscillanti mensilmente da un minimo di euro 10.000,00 ad importi ben più alti come euro 15.000,00 e che per causali connesse alla propria attività lavorativa era frequentemente in viaggio per mete lontane per la quasi totalità dell'anno;
che il convenuto abbandonava la casa coniugale a marzo 2018, preferendo alloggiare presso i propri genitori e corrispondendo mensilmente alla moglie circa euro 1.000,00 oltre ulteriori spese per le esigenze di vita familiare, per un importo complessivo pari a circa euro 3.000,00. Alla luce di tali considerazioni la ricorrente chiedeva: pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito di responsabilità al sig. l'assegnazione CP_2 della casa coniugale in godimento alla signora dove abitare unitamente Parte_1 al figlio minore l'affido condiviso del figlio a entrambi i genitori con Per_1 regolamentazione del diritto di visita del minore con il padre;
l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento mensile di ella ricorrente nella misura di euro 1.500,00 e al mantenimento del figlio nella misura di euro 2.000,00; con Per_1 vittoria di spese ed onorari di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 22.07.2022, si costituiva in giudizio il sig. , che non opponendosi alla pronuncia di separazione CP_2 giudiziale, replicava quanto segue:
che tutta la famiglia si era trasferita all'estero per lunghi periodi per motivi lavorativi di egli resistente sin da quando il piccolo aveva l'età scolare;
Per_1
che egli resistente non faceva ritorno nell'abitazione coniugale perché impeditogli dalla moglie con i piu' disparati pretesti;
che la signora nei cui confronti egli resistente non aveva rivolto alcuna Parte_1 espressione ingiuriosa, non aveva mai operato alcun tentativo di riavvicinamento al marito;
che la responsabilità della dissoluzione dell'unione coniugale andava addebitata alla ricorrente, la quale intraprendeva una stabile relazione affettiva con un altro uomo, sig. ; Persona_2
che di tale relazione egli resistente ne prese ben presto consapevolezza ,astenendosi tuttavia dall' intraprendere qualsiasi iniziativa processuale funzionale alla separazione perché profondamente innamorato della moglie, nella speranza che detta relazione potesse definitivamente interrompersi e cessare ed anche perché temeva che la moglie potesse far rientro nella sua nazione di origine portando con sé il figlio;
che tale relazione assumeva connotazioni umilianti ed ingiuriose per il convenuto tanto da ledere il di lui onore e dignita'in quanto la signora indicava Parte_1 sul proprio profilo Facebook di essere “fidanzata ufficialmente con ” e Persona_2 pubblicava fotografie ritraenti , sia pur con il filtro di alcune piante, i volti dei due (la resistente ed il sig. )in atteggiamenti affettuosi;
Per_2 che non sussistevano i presupposti per l'attribuzione dell'assegno per il mantenimento della ricorrente avendo costei una stabile relazione con il sig.
,peraltro la predetta svolge l'attivita' di estetista presso la di lei abitazione. Per_2
Alla luce di tali considerazioni il resistente chiedeva che venisse pronunciata la separazione personale dei coniugi con addebito alla signora che venisse Parte_1 disposto l'affidamento condiviso del figlio minore e la sua prevalente collocazione presso il domicilio materno, con determinazione del diritto di visita paterno;
che venisse determinata l'entità del periodico assegno di concorso paterno nel mantenimento del figlio;
che venisse respinta la richiesta di mantenimento avanzata da parte ricorrente in suo favore;
con regolamentazione delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza.
Il Giudice Delegato con ordinanza emessa in udienza del 13.09.2022 adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti nell'interesse delle parti e della prole statuendo l'affidamento congiunto di ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre e la regolamentazione del diritto di visita del padre con il minore;
l'assegnazione in godimento alla signora del domicilio coniugale, sito in Parte_1
Taranto alla via Molise n. 10; l'obbligo a carico del sig. di corrispondere CP_2 alla signora la somma complessiva di euro 800,00 mensili in ragione di Parte_1 euro 300,00 per la moglie ed euro 500,00 per il figlio minore oltre Per_1 rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre il 70% delle spese straordinarie.
Acquisita varia e pertinente documentazione, all'udienza del 12.09.2024 la causa veniva riservata per la decisione.
Invero,l'articolo 151 c.c., statuendo che “la separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio alla educazione della prole”, dispone che il Giudice pronunzia la separazione e, ove ne sussistano le condizioni, dichiara a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in ragione della sua condotta contraria ai doveri derivanti dal matrimonio.
Dalle deduzioni difensive della parte ricorrente si evince che nel rapporto coniugale, non più connotato dalla comunione materiale e spirituale tipica della relazione matrimoniale, si è creata una frattura insanabile che non ha consentito e che non consente la prosecuzione del ménage familiare. Il distacco coniugale ha, evidentemente, assunto i caratteri della gravità e dell'insuperabilità, insuscettibili di attenuazione con la prosecuzione della convivenza ed anzi destinati a compromettere ulteriormente la relazione tra i coniugi, con riflessi negativi sulla serenità della prole. Pertanto, deve essere pronunciata la separazione personale tra i coniugi.
Ciò premesso quanto al fatto, passando all'esame del merito, occorre evidenziare che restano da decidere le ulteriori questioni controverse, in particolare le reciproche domande di addebito della separazione, le statuizioni di carattere economico, l'affido e la collocazione del figlio minore.
Le domande di addebito Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale di merito “la separazione personale tra due coniugi è addebitabile al coniuge che abbia posto in essere un comportamento ritenuto gravemente lesivo dei doveri matrimoniali, qualora venga provata la sussistenza di un nesso di causalità tra tale atto ed il naufragio del rapporto matrimoniale, caratterizzato da una vita serena ed agiata sino al verificarsi di tale episodio. Ciò deve ritenersi determinante, ove si consideri che ai fini della pronunzia di addebito il giudice non può limitare la propria indagine alla mera inosservanza dei doveri previsti dall' art. 143 c.c. , ma deve pur sempre rigorosamente verificare se sussista un nesso di necessaria correlazione fra la violazione degli obblighi coniugali e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, e valutare se e in quale misura la prima si ponga come causa efficiente della seconda o piuttosto come espressione di una già consolidata ed irreversibile situazione di deterioramento del consorzio matrimoniale” (Tribunale , Taranto , sez.
I , 01/03/2022 , n. 526). Nella disciplina vigente il presupposto della separazione è
l'intollerabilità della convivenza, mentre la pronuncia di addebito è meramente eventuale richiedendo, al fine della dichiarazione che uno dei coniugi, o eventualmente entrambi, con il proprio comportamento, in violazione dei doveri matrimoniali abbiano dato causa alla rottura dell'unione, l'acquisizione di una adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare.
Detta pronuncia presuppone una valutazione discrezionale ad opera del giudice, con riferimento alla violazione dei doveri matrimoniali da parte di uno o di entrambi i coniugi, che deve comprendere e basarsi sul complessivo comportamento dei coniugi nello svolgimento del rapporto coniugale, occorrendo acquisire adeguata conoscenza di tutte le circostanze che abbiano portato alla crisi familiare.
La giurisprudenza della S.C. in materia è concorde nel rilevare che, ferma restando la necessità ai fini dell'addebito della prova di un adeguato nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e crisi coniugale
(v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279), il giudizio è comunque subordinato ad una valutazione globale e complessiva dei comportamenti dei coniugi (cfr. Cass. 22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494), atteso che il contegno tenuto da un coniuge non potrebbe mai essere giudicato senza valutarlo comparativamente con quello tenuto dall'altro coniuge e questi con le norme giuridiche che disciplinano i doveri coniugali, sempre tenendo in debito conto dell'interpretazione che degli stessi doveri i coniugi abbiano effettivamente dato nello svolgimento del rapporto matrimoniale. Solo se si accerti in modo rigoroso,chiaro ed univoco che il comportamento trasgressivo dei doveri coniugali - inteso nel senso che precede - , posto in essere da uno o entrambi i coniugi, abbia reso intollerabile la prosecuzione della convivenza, potrà dichiararsi che la separazione è addebitabile ad uno, all'altro, ovvero ad entrambi i coniugi(v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279;cfr. Cass.
22.4.1989, n. 1933; Cass. Sez. un. 23.4.1982, n. 2494), tenendo conto anche della frequenza e delle modalità con cui la presunta violazione è avvenuta ( cfr. Cass. civ.
7998/2014).
Nel caso di specie entrambe le domande di addebito risultano genericamente formulate, dedotte e non adeguatamente provate non avendo, le parti neppure dimostrato il nesso di causalita' tra le dedotte condotte del coniuge poste in essere in violazione dei doveri coniugali e la fine dell'unione coniugale, che appare invece essere attribuibile a contrasti dovuti ad incompatibilita' caratteriali e a differenti modi di intendere l'unione e la vita coniugale . In particolare, parte ricorrente fa riferimento nel ricorso a “condotte aberranti”,
“gravi comportamenti irrispettosi” e “atteggiamenti a dir poco oltraggiosi ed ingiuriosi” ascrivibili al sig. nei confronti della moglie. CP_2
A sostegno di quanto dedotto, la signora si limita a depositare Parte_1 videoriprese del marito, i cui files video prodotti, oltre ad essere privi di data certa e adeguata autenticità, dimostrano la sussistenza di un generale clima di grave tensione e crisi familiare tra le parti. Al riguardo la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 7015/2020 ha precisato che i dvd possono essere acquisiti ai fini di prova in quanto equiparabili a qualsiasi altro documento preesistente al processo e possono essere visionati dal giudice in camera di consiglio poiché tale visione consiste, non in un'attività di natura tecnica, ma in un'operazione sostanzialmente equivalente alle lettura di un documento cartaceo - ferma restando la possibilità delle parti di controdedurre sui contenuti,evidenziando anche che l'esigenza di introdurre nel processo mezzi di prova digitali (e-mail, fotografie, registrazioni audio o video, pagine web) ha reso necessaria l'adozione di regole precise in materia di individuazione, acquisizione e conservazione delle evidenze digitali e web, funzionali ad assicurarne l'integrità, la genuinità e la sicurezza, e, dunque, l'idoneità ad essere riconosciute come prove legali,dacche' il valore di prova legale del supporto informatico deve essere subordinato e garantito dal rispetto di precise regole tecniche. Anche le assenze prolungate del dal paese, lamentate dalla ricorrente Parte_2 come ulteriore causa di sgretolamento del matrimonio, sono connesse, come dalla stessa riconosciuto, alla stessa attività professionale svolta dal predetto di cui si presume che la ricorrente ne avesse gia' conoscenza sin dall'inizio del matrimonio. Non appaiono sussistenti, pertanto, i presupposti per l'addebito della separazione avanzata dalla ricorrente nei confronti del resistente. Anche per quanto riguarda la domanda di addebito avanzata dal sig. nei CP_2 confronti della sig.ra questa si fonderebbe sulla violazione del dovere di Parte_1 fedeltà coniugale posta in essere dalla predetta, la quale, secondo quanto genericamente dedotto dal resistente, intraprendeva stabile relazione con altro uomo. Agli atti risultano depositate dal resistente solo delle confuse e non nitide fotografie riproducenti l'immagine di due persone derivanti dal profilo Facebook di tale
“ con l'indicazione “fidanzata ufficialmente con ” , Parte_3 Persona_2 assolutamente non riconoscibili e privi di significativi indicazioni temporali.
Anche in tale caso non puo' dirsi raggiunta, ai fini dell'addebito, non solo la prova della violazione del dovere di fedelta' coniugale da parte della resistente ma anche di quel nesso di causalità tra comportamenti in violazione dei doveri derivanti dal matrimonio e la crisi coniugale (v. Cass. 14.8.1997, n. 7630; Cass. 12.1.2000, n. 279), non essendo stato dimostrato dal resistente l'effettiva incidenza causale della violazione degli obblighi coniugali e dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, sul fallimento della convivenza coniugale. Del resto,la stessa Corte di Cassazione con la sentenze del 28.5.1987, n. 4767 e la n. 8713 del 29.04.2015 ha precisato quelli che sono i confini dell'addebitabilità della separazione strettamente connessi al limite della "disaffezione e distacco spirituale" da parte anche di uno solo dei coniugi, tali da rendere intollerabile la prosecuzione del matrimonio, escludendo l'addebito in capo alla moglie che aveva lasciato il tetto coniugale ed aveva intrapreso delle relazioni more uxorio, ..”poiché queste vicende altro non erano se non la conseguenza di una già maturata e palesata situazione di intollerabilità della convivenza coniugale..”. Nel caso di specie, appare ragionevole ritenere che effettivamente i forti contrasti caratteriali, l'intollerabilita' della convivenza coniugale mai verosimilmente stabilizzatasi tra i coniugi anche per le assenze per motivi di lavoro del Parte_4
di frequente all'estero,aveva cagionato una frattura molto profonda nel
[...] rapporto coniugale che sin dall'inizio non si era evidentemente ben consolidato, non vivendo piu' i coniugi insieme gia' da alcuni anni, come dichiara testualmente la stessa ricorrente all'udienza del 13 settembre 2022 “…In realta' non viviamo insieme dal 2015 ,e mio marito in questi anni corrispondeva circa euro 1000,00 al mese per me e mio figlio, pagava anche l'affitto di casa…..Siamo andati in crisi intorno al 2015 ma gia' nel 2013…quando e' nato mio figlio ,lui si e' comportato in modo violento e rispettoso..”. Del resto lo stesso deduce ,con poca convinzione ,di essere stato a CP_1 conoscenza della relazione extra coniugale della moglie da diverso tempo, non fornendo prova adeguata al riguardo neanche in ordine al dato temporale, aggiungendo, poco credibilmente, di essersi astenuto…” dall'intraprendere qualsiasi iniziativa processuale funzionale alla separazione …perche' profondamente innamorato della moglie…..e perche' ha sempre temuto che la moglie potesse far ritorno nella sua Nazione di origine, portando con se' il figlio…” . Conclusivamente deve rigettarsi la richiesta di addebito della separazione formulata dal sig. nei confronti della signora CP_2 Parte_1 ASSEGNO DI MANTENIMENTO Per quanto concerne l'assegno mensile di mantenimento richiesto dalla signora occorre considerare che lo stesso è in sostanza il sostegno economico Parte_1 riconosciuto in seguito alla separazione, giusto il disposto di cui all'art.156 cc, che stabilisce che il giudice pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri. L'assegno di mantenimento trova infatti il proprio fondamento nel dovere di assistenza, avendo esso una funzione assistenziale, trattandosi di un assegno economico successivo alla cessazione della convivenza ma in continuità con essa e perequativa, ossia equilibratrice, finalizzata non già alla ricostituzione del tenore di vita esistente durante il rapporto, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale dei coniugi stessi. Occorre aver riguardo quindi alle potenzialità reddituali delle parti, alla durata del matrimonio e all'età delle parti. L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato. Occorre ricordare che l'assegno di mantenimento è dovuto se esiste una disparità economica tra i due ex coniugi e se chi tra i due ha un reddito inferiore non sia in grado di lavorare rendendosi autonomo.
Nel caso di specie occorre considerare la durata quasi ultradecennale del matrimonio, contratto nell'anno 2013, l'età delle parti entrambe ultraquarantenni, la situazione reddituale e patrimoniale delle parti. La sig,ra ha depositato autocertificazione in cui dichiara di non aver Parte_1 percepito redditi da lavoro dipendente o autonomo negli anni 2018, 2019 e 2020; dichiarazione Sostitutiva Unica rilasciata in data 20.04.2021 da cui emerge un ISEE ordinario pari ad euro 0,00. Dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza per l'anno 2021 la ricorrente non risulta titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale del reddito,non risulta aver percepito prestazione dall' Controparte_3
, ne' tantomeno beneficiaria di prestazioni assistenziali e di
[...] reddito di cittadinanza;
nel 2022 la predetta risulta titolare di un reddito imponibile di euro 12,91 percepiti da non risultando aver percepito Controparte_4 reddito di cittadinanza ne' tantomeno prestazioni dall' Controparte_3
risulta poi intestataria di una autovettura Peugeot 3008
[...] immatricolata nel lontano 2014. La dedotta convivenza(da parte resistente) della ricorrente con altro uomo non risulta adeguatamente dimostrata dal predetto tenuto conto della contestazione di parte ricorrente che all'udienza del 13 settembre 2022 riconosce di frequentare altro uomo ma nega di convivere con il predetto .
La Giurisprudenza della Suprema corte di cassazione civile del 2023,n.34728 ha precisato infatti che non ha diritto all'assegno di mantenimento il coniuge che instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner ,che si traduce in una stabile e continuativa convivenza, ovvero ,in difetto di coabitazione ,in un comune progetto di vita connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, precisando significativamente, che la prova dell' esistenza di un tale legame deve essere data dal coniuge gravato dall'obbligo di corrispondere l'assegno. Detta prova nel caso di specie difetta del tutto non avendo il resistente formulata neanche richiesta di prove orali al riguardo.
Per quanto attiene invece alla situazione reddituale del sig. dalle CP_2 dichiarazioni redditi persone fisiche in riferimento agli anni d'imposta 2018, 2019 e 2020 emergono compensi derivanti dall'attività professionale rispettivamente pari ad euro 65.414,00, euro 86.441,00 ed euro 50.576,00.
Dagli accertamenti esperiti dalla Guardia di Finanza emerge che il resistente ha sempre percepito redditi moto elevati: euro 123.700,15 nell'anno 2021; euro 77.020,14 nell'anno 2022 e risulta aver altresi' percepito prestazioni dall'
[...]
pari a complessivi euro 1.592,50 per un totale Controparte_3 complessivo di euro 78.612,97. Sicché, appare evidente un notevole squilibrio economico tra le condizioni economiche e reddituali dei due coniugi. Alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene opportuno confermare l'obbligo del di corrispondere alla a titolo di mantenimento la CP_2 Parte_1 somma mensile di euro 300,00 come disposto dal GD in sede presidenziale all'udienza del 13.09.2022, con scadenza anticipata il giorno 10 di ogni mese, oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT.
In ordine ai provvedimenti relativi al figlio minore nato il [...], il Per_1
Collegio ritiene opportuno confermare l'affido condiviso ad entrambi i genitori,visto l'esito positivo delle relazioni dei Servizi Sociali delegati, con dimora presso la madre nel domicilio coniugale sito in via Molise n. 10, in godimento alla genitrice collocataria, come precedentemente disposto con ordinanza presidenziale del 13.09.2022,confermandosi i provvedimenti provvisori assunti dal GD nell'ordinanza emessa il 13 09 2022,compatibilmente con le esigenze lavorative del resistente e le esigenze scolastiche e di vita del minore , salvo diverso accordo tra le parti. In ordine al mantenimento da corrispondere in favore del figlio date le ormai Per_1 mutate esigenze del ragazzo oramai ultra undicenne, in procinto di entrare nella fase adolescenziale, appare equo aumentare la somma dovuta dal sig. alla signora CP_2 per il mantenimento del figlio minore nella misura di euro 900,00 Parte_1 mensili, con decorrenza dal 10 settembre 2024,ossia in data prossima al compimento di di undici anni(il minore e' nato il [...]), oltre svalutazione monetaria Per_1 secondo gli indici Istat, oltre il 100% delle spese straordinarie, come da protocollo di questo Tribunale.
Tenuto conto dell'oggetto del giudizio e dell'esito della lite , sussistono i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, nella composizione collegiale indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 30.05.2022 da nei confronti di , così provvede: Parte_1 CP_2
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
NI (Russia) il 20.01.1983 e , nato a [...] il CP_2
02.03.1978, uniti in matrimonio contratto in data 23.07.2013 in Taranto e trascritto nei registri di stato civile del Comune di Taranto con atto n.23, parte I, u.5;
2) RIGETTA le reciproche domande di addebito formulate da entrambe le parti;
3) DISPONE che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Taranto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
4) AFFIDA il minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente Per_1 presso la madre nel domicilio coniugale, sito in via Molise n. 10, in godimento alla ricorrente, rimanda per le modalita' dell'esercizio del diritto di visita padre figlio quanto disposto nella parte motiva;
5) CONFERMA a carico del sig. l'obbligo di corrispondere in favore CP_2 della signora a titolo di mantenimento la somma mensile di euro Parte_1
300,00, come precedentemente disposto con ordinanza presidenziale del 13.09.2022;
6) PONE A CARICO del sig. l'obbligo di corrispondere alla signora CP_2 la somma mensile di euro 900,00 a titolo di mantenimento del Parte_1 figlio oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, entro il 10 di Per_1 ogni mese, nonché di contribuire nella misura del 100% per le spese straordinarie per il minore , con decorrenza dal 10 09 2024;
7) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Taranto, il 03.12.2024.
Il giudice relatore Il Presidente Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Giulia Rondinelli, tirocinante ex art. 73 del d.l. 69/2013 e succ. mod..