Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00030/2026REG.PROV.COLL.
N. 09021/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9021 del 2023, proposto da RC CU, rappresentato e difeso dagli Avvocati Maria Grazia Ingrosso, Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Enrico Soprano in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Comune di Napoli in persona del legale rappresentante pro tempore, in persona del legale, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Andreottola e Annalisa CU, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 03037/2023;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. SC RD;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. RC e AR CU, comproprietari di due appartamenti siti in Napoli, al C.so Chiaiano n. 43/b, già Viale Privato Marotta 42/B, hanno presentato la D.i.a. n. 1662, del 03/07/09, in variante alla precedente D.i.a n. 53, del 14/01/2009, per la realizzazione di un sottotetto termico in c.a. con tetto a tegole di circa mc. 200.
2.Il Comune di Napoli, con disposizione dirigenziale n. 8, del 30/01/2012, notificata al solo RC CU, ha ordinato la demolizione del sottotetto, avendo accertato l’intervenuta realizzazione di un “piano mansarda strutturato in muratura di circa mq.100,00 e copertura costituita da tetto in legno con altezza al colmo m.3,50 e alle gronde m.2,50, completo e rifinito in due vani e con soletta aggettante balcone e terrazzo a livello”. Con successiva disposizione dirigenziale ne ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale.
Con disposizione dirigenziale n. 51/A, del 15/04/2020, il Comune ha annullato d’ufficio il provvedimento di acquisizione n.149/A/2014 ed ha emesso un nuovo ordine di demolizione nei confronti di AR CU.
3.Nelle more RC CU ha presentato istanza ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 relativamente al sottotetto, invocando la legge regionale n. 15 del 2000 in materia di recupero abitativo dei sottotetti.
Il Comune, con disposizione n. 938 del 2020, ha dichiarato l’istanza improcedibile, stante 1) l’inapplicabilità della legge della Regione Campania n. 15 del 2000, non esistendo il sottotetto alla data del 28 novembre 2000; 2) la non conformità dell’opera, collocata in zona A-centro storico, dove non sono consentiti aumenti di superficie e volumetria, alla disciplina urbanistica vigente al momento della realizzazione o al momento della domanda; 3) l’inapplicabilità della legge regionale n. 19 del 2009, che esclude interventi su edifici abusivi privi di sanatoria e situati in zona A.
RC CU ha impugnato la determina n. 938 del 2020 deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione della legge regionale n. 15 del 2000, dell’art 36 del d.P.R. 380 del 2001, del giusto procedimento.
Con la sentenza n. 3037/2023, il TAR ha rigettato il ricorso, in quanto la legge regionale n. 15 del 2000 consente il recupero abitativo dei sottotetti solo se già esistenti e legittimi alla data della sua entrata in vigore, con precisi requisiti di altezza e conformità ai titoli edilizi, mentre, nel caso in esame, il sottotetto è stato realizzato successivamente, in virtù della d.i.a. presentata nel 2009, sebbene in difformità della stessa. Nella sentenza si è precisato, da un lato, che la realizzazione di abbaini non previsti nella d.i.a. ha comportato un incremento dell’altezza interna e della volumetria, con modifiche ai prospetti esterni, in violazione dell’art. 4 della legge regionale n. 15 del 2000 (che vieta alterazioni di colmo, gronda e falde) e della variante al PRG vigente per la zona A – centro storico e, dall’altro, che l’omessa richiesta di integrazione documentale, da parte del Comune, non si traduce in un vizio di legittimità del provvedimento adottato, non essendovi un obbligo in tal senso.
4. Avverso tale sentenza l’originario ricorrente ha proposto appello, deducendo: 1) e 4) la non consentita integrazione motivazionale del provvedimento impugnato, in virtù del riferimento ad elementi estranei al procedimento amministrativo – in particolare del riferimento all’ordinanza di demolizione n. 51/A del 2020 ed alla sentenza n. 5208/2020 (il cui giudizio di appello è, peraltro, ancora pendente), la cui ritenuta pregiudizialità avrebbe imposto la sospensione del presente processo, e del riferimento ai due abbaini ed all’incremento dell’altezza interna e della volumetria, che, peraltro, non sono vietati dalla normativa regionale e, nel caso di specie, non incidono affatto sull’altezza di colmo o sui prospetti; 2) l’omessa pronuncia sul primo motivo del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’estensione della disciplina della legge regionale n. 15 del 2000 in virtù delle leggi successive; 3) l’omessa pronuncia sul secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la fondatezza della domanda di sanatoria, proposta ai sensi della legge regionale n. 15 del 2000 (che non esclude i sottotetti situati in zona A del D.M. 1444/1968) e non di quella n. 19 del 2009, di cui si è richiamato solo l’articolo 8, che ha esteso temporalmente il regime della legge regionale n. 15 del 2000 sino al 1° gennaio, ferma la legittimità dell’intervento, riconducibile a quelli di ristrutturazione edilizia, anche ai sensi della legge regionale n. 19 del 2009; 5) la violazione degli artt. 36 e 20 del d.P.R. n. 380 del 2001, potendo la carenza documentale dare luogo ad una dichiarazione di improcedibilità solo all’esito di una specifica richiesta di integrazione, nell’ottica di una leale e reciproca cooperazione procedimentale.
Il Comune costituitosi ha riproposto l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, non esaminata dal giudice di primo grado (inammissibilità del ricorso, in quanto privo di censura relativamente ad alcune delle motivazioni del provvedimento impugnato), oltre a concludere per l’infondatezza dell’appello.
DIRITTO
5. In via pregiudiziale occorre rilevare che qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso per il giudicato interno formatosi, né sufficiente la mera riproposizione, utilizzabile, invece, e da effettuarsi in modo espresso, ove quella eccezione non sia stata oggetto di alcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di prime cure (Cass., Sez. U, 12 maggio 2017, n. 11799). Da tale premessa deriva che l’eccezione di inammissibilità del ricorso introduttivo, che non può ritenersi assorbita, essendo stata implicitamente rigettata, stante la pronuncia nel merito del giudice di primo grado, non può essere oggetto di mera riproposizione. Il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la statuizione implicita di rigetto, in assenza del quale si è formato il giudicato sul punto.
6.L’appello è infondato.
6.1. Il primo ed il quarto motivo, con cui si è lamentata la integrazione, da parte della sentenza, della motivazione del provvedimento impugnato, sono infondati.
Contrariamente a quanto asserito, nel provvedimento impugnato si legge testualmente che le modifiche, apportate per trasformare il sottotetto in abitazione, consistono nella realizzazione di due abbaini, oltre che di opere interne, compresi i nuovi impianti, che hanno determinato un incremento di superficie utile e di volumetria (circostanza fattuale che costituisce una delle argomentazioni dell’atto impugnato), per cui la sentenza, nel fare riferimento a tali elementi, non ha operato alcuna integrazione della motivazione del provvedimento, attenendosi piuttosto all’esito dell’istruttoria procedimentale. Parimenti, la menzione della precedente ordinanza di demolizione e della sentenza del T.a.r. di rigetto del ricorso avverso tale ordinanza di demolizione non si traducono in una integrazione della motivazione del provvedimento, trattandosi piuttosto di elementi istruttori, acquisiti in sede processuale, che confermano gli elementi di fatto indicati nel provvedimento impugnato. Dall’ordinanza n. 51/A, del 15/4/2020 e dalla sentenza del T.a.r. Campania n. 5208/2020 emerge, difatti, che non è stato realizzato, in base alla originaria d.i.a. del 2009, un sottotetto, ma piuttosto, in difformità di tale d.i.a., un piano mansarda di 119 metri quadri, con abbaini e muri divisori destinato ad uso abitativo, con altezza al colmo m 1,50 e colle gronde m 2,50, completo e rifinito in due vani e accessori con soletta aggettante balcone e terrazzo a livello. Per mera completezza deve rilevarsi che l’appello avverso la sentenza n. 5208/2020 è stato rigettato con sentenza di questo Consiglio, Sez. VI, n. 10999/2023, ma che, comunque, la pendenza del giudizio non ha posto alcun problema di pregiudizialità e di sospensione, in quanto, come già evidenziato, la precedente ordinanza di demolizione e la relativa sentenza di primo grado sono stati menzionati nella sentenza impugnata in questa sede solo ai fini probatori.
Per quanto concerne le contestazioni sul contenuto della decisione si rinvia al punto 6.2.
6.2. Sono infondati il secondo ed il terzo motivo dell’appello, con cui si è lamentata l’omessa pronuncia sul primo motivo del ricorso introduttivo, avente ad oggetto l’estensione della disciplina della legge regionale n. 15 del 2000 in virtù delle leggi successive, e sul secondo motivo di ricorso, avente ad oggetto la fondatezza della domanda di sanatoria, proposta ai sensi della legge regionale n. 15 del 2000 (che non esclude i sottotetti situati in zona A del D.M. 1444/1968) e non di quella n. 19 del 2009, di cui si è richiamato solo l’articolo 8, che ha esteso temporalmente il regime della legge regionale n. 15 del 2000 sino al 1° gennaio, ferma la legittimità dell’intervento, riconducibile a quelli di ristrutturazione edilizia, anche ai sensi della legge regionale n. 19 del 2009.
Difatti, il T.a.r. ha rigettato tali motivi in considerazione della realizzazione di un intervenuto non riconducibile a quelli previsti dalla disciplina regionale invocata (non di un sottotetto legittimo e conforme alla d.i.a. presentata, ma di una mansarda abitabile, difforme dalla d.i.a. presentata e con requisiti formali e strutturali diversi da quelli prescritti dalla normativa regionale, più precisamente in contrasto con gli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 15 del 2000). Più precisamente la sentenza impugnata ha ritenuto inapplicabili tutte le discipline sul recupero dei sottotetti richiamate dal ricorrente/appellante non in considerazione del vigore temporale delle stesse, ma perché, nel caso di specie, ci si trova in presenza di un bene diverso (così in sentenza: “non può giovare, quindi, al ricorrente il richiamo alla disciplina di favore dettata dal legislatore regionale per il recupero abitativo dei sottotetti atteso che tale disciplina, a prescindere dalla sua applicazione temporale o dalla estensione della sua portata applicativa, presuppone necessariamente la sussistenza di volumi legittimi già esistenti e non può, quindi, essere invocata per la sanatoria di sottotetti abusivi. Nel caso in esame, appunto, il ricorrente non ha dimostrato la preesistente legittimità del sottotetto”). L’appellante non è confrontato con tale motivazione (peraltro, ineccepibile), erroneamente interpretando la sentenza impugnata, di cui non ha colto le argomentazioni.
A ciò si aggiunga che in modo improprio e contraddittorio si sono invocati gli artt. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 e della legge regionale n. 19 del 2009, assumendo che l’immobile su cui l’intervento è stato realizzato conforme a quanto prescritto dall’art. 3, comma 1, lett b della legge regionale n. 19 del 2009 “al netto degli interventi da sanare che costituiscono l’oggetto della richiesta”. Tuttavia, l’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 esige la doppia conformità, esclusa, nel caso di specie, dall’accertata violazione degli artt. 4 e 5 della legge regionale n. 15 del 2000, mentre gli interventi riconducibili agli artt. 4, 5, 6bis e 7 della legge regionale n. 19 del 2019, ai sensi del precedente art. 3, comma1, lett. a, non possono essere realizzati su immobili realizzati in assenza o in difformità al titolo abilitativo per i quali non sia stata rilasciata concessione in sanatoria.
6.3.Infine, per quanto concerne l’ultimo motivo, deve rilevarsi che l’integrazione documentale è un atto dovuto se risponde ad esigenze istruttorie del procedimento in corso, ma, nel caso di specie, nessuna integrazione documentale avrebbe consentito di superare i rilievi formulati. L’appellante non ha, difatti, indicato la documentazione idonea mutare l’esito del procedimento.
7.In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese del presente giudizio devono essere integralmente compensate, stante la peculiarità della vicenda e la proposizione, da parte del Comune vittorioso, di un’eccezione rigettata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RC IP, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
SC RD, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC RD | RC IP |
IL SEGRETARIO