Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 13/06/2025, n. 1196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1196 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di TA, Prima Sezione Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Francesca Garofalo Presidente dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est dott.ssa Olimpia Abet Giudice. riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 5139 del R.G.A.C. dell'anno 2025 avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e vertente
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
TA, al Viale Dei Normanni, n. 20, presso lo studio dell'Avv. Andrea Gareri, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso,
RICORRENTE
E
(c.f. ), elettivamente domiciliato in TA, Controparte_1 C.F._2 alla Via Genova, n. 5, presso lo studio dell'Avv. Danila Gullì che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
NONCHÈ
Pubblico Ministero – in sede-
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 giugno 2025 i procuratori di entrambe le parti precisavano le proprie conclusioni unicamente sullo status, chiedendo che venisse pronunciata sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024, - premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in TA in data 9 dicembre 2018 con , in Controparte_1 regime di separazione dei beni ed in costanza del quale era nata il 22 aprile 2 020 la loro unica figlia, - esponeva che a causa del deterioramento del rapporto matrimoniale i Per_1
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Esponeva, altresì, che dalla separazione i coniugi non si erano riconciliati, né avevano ripreso la coabitazione, di talché ricorrevano tutte le condizioni di legge per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Rappresentava, ancora, che entrambi i coniugi svolgevano attività lavorativa con orari di lavoro variabili e soggetti a turnazione, essendo la ricorrente dipendente della Mc Donald's ed il resistente guardia giurata presso la società “La Torpedine”.
Tanto premesso, rassegnava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito
1. pronunciare con sentenza definitiva, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b), della L. n. 898 del
1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i sig.ri Parte_2
, lo stesso celebrato in TA in data 09/ 12/2018, e successivamente
[...] trascritto nel Registro dello Stato civile del Comune di TA (anno 2018, atto n. 33, parte II, Serie A, Uff. 4) scegliendo il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, ordinando all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere alla annotazione della sentenza;
2) in caso di opposizione del resistente convenuto, emettere sentenza parziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in TA in data 09/12/2018 virgola e successivamente trascritto nel registro dello Stato civile de l Comune di
TA (anno 2018, atto n. 33, parte II, serie A, Uff. 4);
3) statuire che i coniugi proseguiranno a vivere separati portandosi il reciproco rispetto nella più ampia facoltà di vivere ove meglio decidano;
4) la figlia rimarrà in affidamento congiunto ad entrambi i coniugi, con obbligo Per_1 reciproco di questi ultimi di perseguire nel loro precipuo obbligo formativo educativo, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspira zioni della figlia stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla bambina. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le quest ioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza, con obbligo imposto ad entrambi i genitori di consentire che la bambina possa sentirli su espressa richiesta, ogni qualvolta lo vorrà, nei rispettivi giorni in cui la stessa sia con la madre o con il padre;
5) la figlia continuerà ad avere la sua dimora abituale presso l'abitazione della Per_1 madre;
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 2 di 10 6) quanto al mantenimento della figlia, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della minore versando entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra (Iban [...] 00000009347), l'importo mensile di € 300,00 Pt_1 che sarà rivalutato annualmente ex lege;
inoltre, l'assegno unico per la figlia sarà integralmente percepito dalla sig.ra Pt_1
7) tutte le spese straordinarie, di qualsivoglia natura, e senza limitazioni, saranno divise tra i coniugi nella seguente misura: il 70% a carico del sig. ed il 30% a carico CP_1 della sig.ra Sul punto sarà, peraltro, pienamente operante tra le parti il protocollo Pt_1
d'intesa in essere presso il Tribunale di TA per la Regolamentazione delle Modalità di Mantenimento dei Figli, prot. N. 1766 del 16.05.2019, a cui espressamente si rimanda.
8) vengono contestualmente stabilite le regole organizzative sui tempi che la figlia trascorrerà con i rispettivi genitori:
a) benché la figlia continui a rimanere allocata presso la madre, il padre avrà Per_1 comunque la possibilità di vederla e tenerla con sé, prelevandola personalmente presso l'abitazione materna, a fine settimana alterni dal sabato alle 10:00 sino alla dom enica alle
21:00 (in inverno) ed alle 22:00 (in estate), per quando, dopo aver cenato insieme, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna. Il padre avrà l'obbligo di telefonare preventivamente, con congruo anticipo, laddove dovesse ritardare nell'essere presente all'orario prestabilito al prelievo della figlia, o alla riconsegna;
b) al fine di incentivare i rapporti tra la minore del padre, quest'ultimo avrà con sé Per_2 tutte le settimane virgola nei seguenti giorni: il lunedì ed il mercoledì, allorquando il padre preleverà la minore presso l'abitazione materna alle 08:00 per accompagnarla a scuola, per poi riprenderla alla fine dell'orario scolastico e trattenerla con sé fino alle
21:00 (in inverno) ed alle 22:00 (in estate) e successivamente , dopo aver cenato insieme, riaccompagnarla presso l'abitazione materna. Anche in tal caso il padre avrà l'obbligo di telefonare preventivamente, con congruo anticipo, laddove dovesse ritardare nell'essere presente all'orario prestabilito al prelievo della figlia, o alla riconsegna. Il venerdì, viceversa, il padre preleverà la minore presso l'abitazione materna alle 08:00, per accompagnarla a scuola, per poi riprenderla alla fine dell'orario scolastico, trattenendola con sé fino alle 08:00 del giorno successivo, con obbligo di accompagnarla a s cuola.
Anche in tal caso il padre avrà l'obbligo di telefonare preventivamente, con congruo anticipo, laddove dovesse ritardare nell'essere presente all'orario prestabilito al prelievo della figlia. Ove, per come già ripetutamente e/o sistematicamente acca duto, il padre ometta di tenere con sé la bambina nei giorni prestabiliti lo stesso avrà l'onere di
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 3 di 10 incaricare una baby-sitter che la accudisca in sua vece, facendosi carico esclusivo dei costi;
c) per il periodo estivo, e più compiutamente per i mesi di luglio ed agosto, la minore trascorrerà 15 giorni con il padre e 15 giorni con la madre;
in detti periodi tanto per il padre quanto per la madre, resterà sospeso il diritto di visita previsto per il periodo ordinario ed i genitori, rispettivamente, potranno sentire la figlia telefonicamente due volte al giorno, tra le ore 10:00 e le ore 10:30 e tra le ore 21:00 e le ore 21:30. Tuttavia, in detto periodo, se espressamente richiesto dalla minore, la stessa potrà sentire il padre o la madre ogni qualvolta ne farà richiesta o ne sentirà la necessità;
I genitori concorderanno i periodi in cui la minore sarà con ciascuno di loro nel periodo estivo, per complessivi giorni 30, entro il 30 maggio di ogni anno.
In caso di disaccordo fin d'ora le parti concordano che la bambina ad anni alterni sarà in via esclusiva con un genitore dal 1 al 15 luglio e dal 1 al 15 in agosto o dal 16 al 30 luglio e con l'altro dal 16 al 31 agosto. E per l'appunto, per il primo anno la minore trascorrerà dall' 1 al 15 luglio con la madre dal 16 al 31 luglio con il padre, dall'1 al 15 agosto con la madre e dal 16 al 31 agosto con il padre.
Dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente.
d) relativamente alle festività (Natale, Capodanno, Epifania) la minore, ad anni alterni, trascorrerà il Natale dalle 11:30 del 24 dicembre alle 21:00 del 30 dicembre con un genitore, ed il Capodanno, ivi compresa l'Epifania, dalle 11:30 del 31 dicembre al le 15:00 del 16 gennaio con l'altro; In caso di disaccordo, per il primo anno la minore trascorrerà il Natale con la madre ed il Capodanno, Epifania compresa, con il padre.
Dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente.
e) relativamente alle festività pasquali (Pasqua e Pasquetta), ed a tutte le altre festività annuali (25 Aprile, 1 maggio, 2 giugno, 16 luglio, 1 novembre e 8 dicembre) la figlia le trascorrerà alternativamente con i genitori, con facoltà di dormire con l'uno con l'altro genitore (un anno per ognuno e per festività alternate) a prescindere dal regime di visita ordinario.
In caso di disaccordi, per il primo anno, la minore trascorrerà la Pasqua con la madre la
Pasquetta con il padre, il 25 Aprile con la madre del 1 maggio con il padre, il 2 giugno con la madre del 16 luglio con il padre, il 1 novembre con la madre l'otto di cembre con il padre. Dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente.
f) la figlia trascorrerà ogni anno la Festa della Mamma con la mamma e la Festa del Papà con il papà; ugualmente trascorrerà ogni anno con la mamma il giorno del compleanno
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 4 di 10 della medesima e trascorrerà ogni anno con il papa il giorno del compleanno di quest'ultimo; identica situazione varrà per il compleanno dei nonni, cosicché la minore trascorrerà, ogni anno, il compleanno dei nonni materni o paterni in compagnia di queste ultime e del loro ramo genitoriale;
g) i genitori organizzeranno insieme, con l' apporto economico di entrambi (nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie), le feste (compleanno, onomastico, comunione, cresime, ecc.) della figlia;
in caso di disaccordo, il padre trascorre rà il giorno del compleanno ed onomastico della figlia dalle 9 della mattina alle 15:00 del pomeriggio, per poi riaccompagnarla dalla madre entro detto orario;
h) entrambi i genitori avranno l'obbligo di accompagnare la figlia minore ai compleanni dei compagni di scuola, o eventi ludici, nei giorni in cui la minore si trova, rispettivamente, presso l'uno o l'altro genitore, ed il costo del regalo sarà affrontato dal genitore presso quella minore si trova al momento dell'evento piccola senza nulla poter pretendere il rimborso e/o compensazione dall'altro;
9) entrambi i genitori potranno portare la figlia (anche all'estero) per viaggi di piacere, previa comunicazione ed accordi circa il periodo con l'altra parte, cosicché in caso di disaccordo avversario sul punto, si chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito vogl ia disporre autorizzazione in tal senso finalizzata alla richiesta di rilascio del passaporto. Unica limitazione validamente opponibile potrà essere solo quella afferente agli impegni scolastici o di salute della minore;
10) la figlia potrà e dovrà conservare significativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti tutti di ciascun ramo genitoriale;
11) le decisioni di maggiore interesse per la figlia verranno adottate in concordia tra entrambi i genitori. Quando l'età della figlia lo consentirà, la stessa dovrà e potrà partecipare alle decisioni che la riguardano;
12) disporre che i coniugi possano, reciprocamente, recarsi all'estero per motivi ludici e di svago, estendendo a detta a disposizione anche in favore della figlia Persona_3
13) la casa coniugale, sita in TA, alla Via Montebello n.6/A di proprietà del sig.
resterà nella sua disponibilità; Controparte_1
14) nessuna prestazione economica sarà dovuta dall'uno all'altro coniuge avendo gli stessi espressamente e reciprocamente rinunciato al mantenimento ed all'assegno divorzile;
15) ordinare ai coniugi reciproco rispetto dei ruoli e, soprattutto, a non screditare la persona dell'altro genitore allorquando la minore sarà presso ciascuno di loro;
16) emettere ogni altro provvedimento ritenuto utile necessario, connesso e preordinato alla richiamata pronunzia”.
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 5 di 10 1.1. Costituitosi in giudizio con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9 febbraio 2025 – pur aderendo alla domanda di divorzio avanzata da Controparte_1 controparte – si opponeva alle modalità di regolamentazione dei tempi di visita indic ate in ricorso, incompatibili con le esigenze lavorative del resistente.
Rappresentava, in particolare, che la ostacolava il sereno rapporto padre/figlia, non Pt_1 consentendo di modulare l'esercizio del diritto/dovere di visita in base ai turni lavorativi del genitore, offendendo la figura paterna anche alla presenza della m inore ed ingerendosi durante le videochiamate.
Esponeva, inoltre, che la minore aveva riferito di essere stata percossa dalla madre e dalla nonna materna;
sicché avanzava richiesta di intervento dei Servizi Sociali.
Quanto al mantenimento, affermava di non essere più in grado di corrispondere l'importo stabilito in sede di separazione avendo subito una contrazione della retribuzione, che da €
1.900,00 era diminuita ad € 1.400,00. Differentemente, esponeva che la - oltre allo Pt_1 stipendio percepito quale dipendente della McDonald's – incassava ulteriori compensi da un'azienda di vigilanza privata.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “ Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:
1) di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai sig.ri celebrato in data 09.12.2018, trascritto nel registro dello Stato civile di Parte_3 quel Comune (anno 2018, atto n 33, parte II, Serie A, Uff.4) scegliendo il regime patrimoniale della separazione legale dei beni, ordinando all'ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
2) stabilire che coniugi sono entrambi economicamente autosufficienti, escludendo pertanto ogni e qualsiasi forma di mantenimento;
3) prendere atto che la casa familiare, sita in TA, Via Montebello n. 6/A di proprietà esclusiva del sig. resterà nella sua disponibilità dello stesso. Controparte_1
a) stabilire che la figlia resta affidata congiuntamente ad entrambi i genitori e Per_2 collocata presso la madre, con la conseguenza che le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e della salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della figlia stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le q uestioni relative alla bambina;
entrambi i genitori avranno diritto di esercitare la responsabilità genitoriale separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 6 di 10 Quanto alla relazione padre figlia, statuire che: al fine di garantire di incentivare i rapporti tra la minore e il padre quest'ultimo avrà con sé , tutte le settimane, nei seguenti giorni: il martedì ed il mercoledì, allorquando il Per_1 padre preleverà la minore presso l'abitazione materna alle 08:00 per accompagnarla a scuola, per poi riprenderla alla fine dell'orario scolastico e trattenerla con sé fino alle
21:00 (in inverno) e alle 22:00 (in estate) e successivamente d opo aver cenato insieme riaccompagnarla presso l'abitazione materna;
a fine settimana alterni la bambina sarà con il padre dal sabato alle 10:00 sino alla domenica alle 21:00 (in inverno) e alle 22:00 (in estate) allorquando, dopo aver cenato insieme, la riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
In estate il padre avrà con sé la figlia in via esclusiva ad anni alterni per consecutivi giorni 15 in luglio e 15 in agosto e la madre avrà la figlia in via esclusiva per consecutivi giorni 15 luglio e 15 in agosto;
In detti periodi tanto il per il padre quanto per la madre resterà sospeso il diritto di visita nel periodo ordinario;
i genitori concorderanno i periodi in cui la minore sarà con ciascuno di loro per complessivi giorni 30 entro il 30 maggio di ogni anno
In caso di disaccordo, statuire che la bambina ad anni alterni sarà in via esclusiva con un genitore dall'1 al 15 luglio e dal 1 al 15 agosto o dal 16 al 31 luglio e con l'altro dal 16 al 31 agosto.
Durante le festività natalizie ad anni alterni, trascorrerà dalle ore 11:30 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 30 dicembre con un genitore e dalle 11:30 del 31 dicembre alle ore
15:00 del 6 gennaio con l'altro, per le festività natalizie anno 2024, la minore – giusta la precedente alternanza – sarà dal 24 al 30 dicembre 2024 con la mamma e dal 31 dicembre
2024 al 6 gennaio 2025 con il papà.
Durante le festività pasquali la minore sarà ad anni alterni con ciascun genitore dalle ore
10:30 del Sabato Santo alle ore 20:00 del Lunedì dell'Angelo; in ogni caso la figlia trascorrerà ogni anno la Festa della Mamma con la mamma e la
Festa del Papà con il papà; ugualmente trascorrerà ogni anno con la mamma il giorno del compleanno e trascorrerà ogni anno con il papà il giorno del compleanno di quest'ultimo; la figlia trascorrerà le altre festività (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 16 luglio, 1 novembre e 8 dicembre) alternativamente con l'uno e con l'altro genitore a prescindere dal regime di visita ordinario;
i genitori organizzeranno insieme, con l'apporto economico di entrambi (nella misura percentuale concordata per le spese straordinarie), le feste (compleanno, onomastico,
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 7 di 10 comunione, cresime, ecc.) della figlia;
in caso di disaccordo, ciascun genitore festeggerà ad anni alterni il compleanno e l'onomastico della figlia;
per non interferire con l'organizzazione della vita della bambina che ciascun genitore appresterà nei periodi di sua esclusiva competenza, sarà consentito all'altro genitore di sentire la figlia, sulle utenze telefoniche fisse o mobili del genitore che in quel momento assume la funzione di collocatario in una fascia oraria compresa tra le 17:00 e le 18:00;
i genitori si impegnano a favorire ed a non ostacolare il rapporto con la bambina ed i nonni, sia materni che paterni, consentendo la reciproca frequenta zione;
Qualora ciascuno dei genitori decidesse di trascorrere dei periodi di vacanza con la figlia fuori città, dovrà darne notizie all'altro genitore, indicando la località di destinazione, nonché le date di partenza e ritorno;
I genitori, consapevole dei diritti della minore, si impegnano a reciproco rispetto dei ruoli e, allorquando sarà presso ciascuno di loro, si impegnano a non screditare la persona dell'altro genitore;
Quanto al mantenimento della figlia, il padre contribuirà al mantenimento ordinario della minore versando entro il giorno 20 di ogni mese mediante bonifico sul c/c intestato alla sig.ra (Iban [...]), l'importo mensile di € 200,00 Pt_1 che sarà rivalutato annualmente ex legge;
inoltre, l'assegno unico per il figlio sarà integralmente percepito dalla sig.ra quanto alle spese straordinarie, entrambi i Pt_1 genitori vi concorreranno nella misura del 50% fermo restando che per quanto concerne la distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e - tra queste ultime - tra spese da concordarsi e spese da non concordarsi, oltre che per quanto concerne le modalità di rimborso, le parti richiamano espressamente il protocollo adottato da codesto Ecc.mo
Tribunale in data 16.5.2019 che entrambe hanno sottoscritto in sede di separazione;
I genitori prestano sin d'ora il consenso libro al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
1.2. All'esito dell'udienza del 12 marzo 2025, fallito il tentativo di conciliazione, il
Giudice delegato riserva sull'adozione dei provvedimenti provvisori ed urgenti.
Le parti, tuttavia, rientravano successivamente in aula, “chiedendo la riapertura del verbale al fine di rappresentare che il resistente aderisce al percorso di mediazione.
Entrambi i procuratori riservano di depositare prova dell'avvio della mediazione.
Insistono, in ogni caso, sull'adozione dei provvedimenti pr ovvisori ed urgenti”.
1.3. Con ordinanza del 21 marzo 2025 – previa conferma allo stato delle vigenti condizioni della separazione – i Servizi Sociali territorialmente competenti venivano delegati a
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 8 di 10 svolgere una serie di attività volte ad accertare il contesto abitativo e familiare della minore.
Alla successiva udienza del 3 giugno 2025, i procuratori di entrambe le parti evidenziavano che i Servizi Sociali, nonostante avessero svolto le attività delegate mediante accesso alle abitazioni dei genitori, non avevano trasmesso alcuna relazione nei termini assegnati.
Chiedevano, inoltre, di precisare le conclusioni ai fini della emissione della sentenza sullo status.
Udite le conclusioni delle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Ritiene il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi e in TA il 9 dicembre 2018 Parte_1 Controparte_1 sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, riscontrandosi nella specie tutte le condizioni richieste dalla legge.
Ai sensi dell'art. 3, n. 2, della legge n. 898/1970, così come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, “per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale”.
Ebbene dalla documentazione prodotta si evince che i coniugi sono comparsi all'udienza presidenziale del 20 aprile 2023 e che la separazione è stata omologata dall'intestato
Tribunale, giusto decreto n. 3660/2023 dell'11 maggio 2023, pubblicato il 31 maggi o dello stesso anno.
Da allora, i coniugi hanno vissuto separatamente, senza riconciliarsi o riprendere la coabitazione;
in siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal m omento che la durata della separazione e il fallimento del tentativo di riconciliazione rendono palese che l'affectio coniugalis sia irrimediabilmente venuto meno.
Dunque, ricorrendo senza dubbio le condizioni di legge, deve essere pronunziata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai coniugi in epigrafe indicati con pronuncia parziale, atteso che per tale declaratoria non appare necessaria alcuna ulteriore istruzione e che la sua sollecita definizione è senz'altro di interesse apprezzabile per le parti.
RGAC n. 5139/2024 - Pagina 9 di 10 3. Dovendo il giudizio proseguire in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti, va disposta la rimessione della causa sul ruolo dinanzi al Giudice Delegato alla trattazione del procedimento.
4. Poiché la presente sentenza non chiude il processo, la statuizione relativa alla liquidazione delle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale pronunciando in via non definitiva nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
TA il 9 dicembre 2018 da , nata a [...] il [...] Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto nei registri de llo Controparte_1
Stato Civile del Comune di TA, Anno 2018, Atto n. 33, Parte II, Serie A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TA, cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 let t.
g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3) dispone con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo innanzi al Giudice
Delegato per la prosecuzione del giudizio in ordine alle ulteriori domande formulate dalle parti;
4) rinvia la statuizione in ordine alle spese e competenze del giudizio alla decisione definitiva.
Così deciso in TA, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile dell' 11 giugno2025.
Il Giudice rel./est.
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
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