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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIV, sentenza 16/02/2026, n. 2647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2647 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2647/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6177/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071880010501 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071880010501 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17828/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “annullare l'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite”.
Per la resistente: “rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale già amministratore della cessata società Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n. 07120240071880010501, relativa al periodo d'imposta 2003, concernente imposte dirette e IVA, per un importo complessivo di euro 58.024,51.
La cartella traeva origine dall'iscrizione a ruolo straordinario disposta ai sensi dell'art. 15-bis del D.P.R. n.
602/1973, a seguito della mancata riassunzione del giudizio dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
11741/2022, che aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Campania n. 164/08/13. L'Ufficio assumeva che la mancata riassunzione avesse determinato l'estinzione del giudizio “ab origine” e il conseguente consolidamento dell'avviso di accertamento n. AA05 REA02C101222-2008.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, sostenendo che la controversia dovesse ritenersi estinta anche con riferimento agli avvisi concernenti la società e il socio, nonché per mancata notifica dell'ordinanza della Corte di Cassazione e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che l'atto introduttivo sarebbe stato notificato in formato
PDF privo di firma digitale. Nel merito, contestava integralmente le censure del contribuente, sostenendo che la definizione della lite avesse riguardato esclusivamente l'avviso emesso nei confronti di RM EL
Giudice e che la materia del contendere fosse rimasta viva con riferimento agli avvisi relativi alla società Società_1 S.a.s. e al socio Ricorrente_1 . Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale decorrente dal consolidamento dell'atto impositivo a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente depositava poi memorie difensive, contestando l'eccezione di inammissibilità e deducendo di aver notificato il ricorso e gli atti allegati in formato “.p7m” con firma digitale, producendo le relative ricevute
PEC. Ribadiva, inoltre, l'avvenuta definizione della lite anche con riferimento alla società, allegando documentazione estratta dal cassetto fiscale attestante la presentazione della comunicazione di adesione e i versamenti effettuati, nonché l'assenza di provvedimenti di diniego. Si riportava, per il resto, alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che l'atto sarebbe stato notificato in formato
PDF privo di firma digitale, in luogo del formato “.p7m” richiesto dalla normativa sul processo tributario telematico.
L'eccezione non può essere accolta.
Secondo il principio affermato da Cassazione civile, sez. trib., 3 dicembre 2024, n. 30950, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e successivamente trasformato in copia-immagine per la notifica a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, non Banca_1 un'ipotesi di inesistenza dell'atto, bensì una nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della controparte.
La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione telematica non conforme alle prescrizioni tecniche non determina un vizio radicale tale da impedire il perfezionamento del rapporto processuale, ove l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi si sia ritualmente costituito in giudizio, così dimostrando il pieno conseguimento dello scopo dell'atto.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita, articolando compiutamente le proprie difese nel merito, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione. Anche a voler ritenere sussistente un vizio formale nella modalità di trasmissione dell'atto, esso deve ritenersi sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 546/1992.
L'eccezione preliminare va, pertanto, respinta.
Nel merito, il ricorso è infondato.
È pacifico tra le parti che la cartella impugnata trae origine dalla mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11741/2022, che aveva cassato con rinvio la sentenza della
Commissione tributaria regionale.
In punto di diritto, occorre richiamare il principio recentemente ribadito da Cassazione civile, sez. trib., 22 febbraio 2025, n. 4706, secondo cui la mancata riassunzione del giudizio tributario a seguito di sentenza di cassazione con rinvio comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del
D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento.
L'effetto estintivo si estende all'intero giudizio e determina il consolidamento dell'atto impositivo originariamente impugnato. Ne deriva che: l'avviso di accertamento diviene definitivo;
il termine per la notifica della cartella decorre dal momento in cui si verifica l'estinzione; si azzera l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla pendenza del processo;
il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.
Nel caso in esame, la mancata riassunzione del giudizio successivamente all'ordinanza di cassazione del
2022 ha determinato l'estinzione del processo e il consolidamento dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'accertamento è divenuto definitivo nel 2022 e che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da tale momento.
La cartella di pagamento è stata emessa nel 2024, dunque ampiamente entro il termine prescrizionale decennale applicabile alla pretesa tributaria fondata su atto definitivo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è pertanto infondata.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla pretesa insussistenza del titolo, atteso che l'effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione ha determinato il consolidamento dell'avviso di accertamento, che costituisce valido presupposto dell'iscrizione a ruolo.
Le particolari vicende che hanno dato luogo al presente contenzioso giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 14, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
GARZO ELISABETTA, Presidente
SURIANO MARIO, Relatore
POLLIO GIULIANA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6177/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071880010501 IVA-ALTRO 2003
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240071880010501 IRAP 2003
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 17828/2025 depositato il
20/10/2025
Richieste delle parti:
Per il ricorrente: “annullare l'atto impugnato, con condanna dell'Amministrazione alla refusione delle spese e dei compensi professionali di lite”.
Per la resistente: “rigettare il ricorso, con la condanna del ricorrente alle spese di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il sig. Ricorrente_1, in proprio e quale già amministratore della cessata società Società_1 di Ricorrente_1 & C. S.a.s., impugnava la cartella di pagamento n. 07120240071880010501, relativa al periodo d'imposta 2003, concernente imposte dirette e IVA, per un importo complessivo di euro 58.024,51.
La cartella traeva origine dall'iscrizione a ruolo straordinario disposta ai sensi dell'art. 15-bis del D.P.R. n.
602/1973, a seguito della mancata riassunzione del giudizio dopo l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
11741/2022, che aveva cassato con rinvio la sentenza della CTR Campania n. 164/08/13. L'Ufficio assumeva che la mancata riassunzione avesse determinato l'estinzione del giudizio “ab origine” e il conseguente consolidamento dell'avviso di accertamento n. AA05 REA02C101222-2008.
Il ricorrente deduceva l'illegittimità della cartella per intervenuta definizione della lite ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011, convertito nella L. n. 111/2011, sostenendo che la controversia dovesse ritenersi estinta anche con riferimento agli avvisi concernenti la società e il socio, nonché per mancata notifica dell'ordinanza della Corte di Cassazione e per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Napoli, depositando controdeduzioni con le quali eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per asserita violazione dell'art. 16-bis del D.Lgs. n. 546/1992, deducendo che l'atto introduttivo sarebbe stato notificato in formato
PDF privo di firma digitale. Nel merito, contestava integralmente le censure del contribuente, sostenendo che la definizione della lite avesse riguardato esclusivamente l'avviso emesso nei confronti di RM EL
Giudice e che la materia del contendere fosse rimasta viva con riferimento agli avvisi relativi alla società Società_1 S.a.s. e al socio Ricorrente_1 . Eccepiva, altresì, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, ritenendo applicabile il termine ordinario decennale decorrente dal consolidamento dell'atto impositivo a seguito dell'estinzione del giudizio per mancata riassunzione. Concludeva per il rigetto del ricorso, con condanna alle spese.
Il ricorrente depositava poi memorie difensive, contestando l'eccezione di inammissibilità e deducendo di aver notificato il ricorso e gli atti allegati in formato “.p7m” con firma digitale, producendo le relative ricevute
PEC. Ribadiva, inoltre, l'avvenuta definizione della lite anche con riferimento alla società, allegando documentazione estratta dal cassetto fiscale attestante la presentazione della comunicazione di adesione e i versamenti effettuati, nonché l'assenza di provvedimenti di diniego. Si riportava, per il resto, alle argomentazioni svolte nel ricorso introduttivo.
La causa veniva quindi trattenuta in decisione all'esito della trattazione in pubblica udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito l'inammissibilità del ricorso introduttivo per violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, assumendo che l'atto sarebbe stato notificato in formato
PDF privo di firma digitale, in luogo del formato “.p7m” richiesto dalla normativa sul processo tributario telematico.
L'eccezione non può essere accolta.
Secondo il principio affermato da Cassazione civile, sez. trib., 3 dicembre 2024, n. 30950, il ricorso introduttivo redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo e successivamente trasformato in copia-immagine per la notifica a mezzo PEC, in violazione dell'art. 16-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, non Banca_1 un'ipotesi di inesistenza dell'atto, bensì una nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo mediante la costituzione della controparte.
La Suprema Corte ha chiarito che la notificazione telematica non conforme alle prescrizioni tecniche non determina un vizio radicale tale da impedire il perfezionamento del rapporto processuale, ove l'atto sia comunque pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario e questi si sia ritualmente costituito in giudizio, così dimostrando il pieno conseguimento dello scopo dell'atto.
Nel caso di specie, l'Agenzia delle Entrate si è regolarmente costituita, articolando compiutamente le proprie difese nel merito, con conseguente raggiungimento dello scopo della notificazione. Anche a voler ritenere sussistente un vizio formale nella modalità di trasmissione dell'atto, esso deve ritenersi sanato ai sensi dell'art. 156 c.p.c., applicabile al processo tributario in virtù del rinvio di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs.
n. 546/1992.
L'eccezione preliminare va, pertanto, respinta.
Nel merito, il ricorso è infondato.
È pacifico tra le parti che la cartella impugnata trae origine dalla mancata riassunzione del giudizio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 11741/2022, che aveva cassato con rinvio la sentenza della
Commissione tributaria regionale.
In punto di diritto, occorre richiamare il principio recentemente ribadito da Cassazione civile, sez. trib., 22 febbraio 2025, n. 4706, secondo cui la mancata riassunzione del giudizio tributario a seguito di sentenza di cassazione con rinvio comporta l'estinzione del processo ai sensi degli artt. 393 c.p.c. e 63, comma 2, del
D.Lgs. n. 546/1992, con conseguente definitività dell'avviso di accertamento.
L'effetto estintivo si estende all'intero giudizio e determina il consolidamento dell'atto impositivo originariamente impugnato. Ne deriva che: l'avviso di accertamento diviene definitivo;
il termine per la notifica della cartella decorre dal momento in cui si verifica l'estinzione; si azzera l'effetto interruttivo della prescrizione determinato dalla pendenza del processo;
il termine di prescrizione ricomincia a decorrere dal momento in cui l'atto impositivo è divenuto definitivo.
Nel caso in esame, la mancata riassunzione del giudizio successivamente all'ordinanza di cassazione del
2022 ha determinato l'estinzione del processo e il consolidamento dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'accertamento è divenuto definitivo nel 2022 e che il termine di prescrizione ha iniziato a decorrere da tale momento.
La cartella di pagamento è stata emessa nel 2024, dunque ampiamente entro il termine prescrizionale decennale applicabile alla pretesa tributaria fondata su atto definitivo.
L'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente è pertanto infondata.
Parimenti infondata risulta la censura relativa alla pretesa insussistenza del titolo, atteso che l'effetto estintivo conseguente alla mancata riassunzione ha determinato il consolidamento dell'avviso di accertamento, che costituisce valido presupposto dell'iscrizione a ruolo.
Le particolari vicende che hanno dato luogo al presente contenzioso giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese.
Napoli, 20/10/2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Mario Suriano dott.ssa Elisabetta Garzo