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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/11/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 531/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. ARRIGONI SIMONA con l'avv. Piazzalunga Federica
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Scolari Ester
RESISTENTE
Avv. FADDA MARIA GIOVANNA in qualità di Curatore Speciale della minore
[...]
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente
In via principale nel merito
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri
4) confermare la responsabilità genitoriale paterna in capo al signor nei confronti Parte_1 della minore Persona_1
5) dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della signora nei confronti Controparte_1 della minore Persona_1
6) confermare il collocamento/affidamento eterofamiliare di con il coinvolgimento ed il Persona_1 supporto degli zii paterni, sino a quando il Servizio Sociale e tutti gli operanti coinvolti non riterranno il padre adeguato al ricongiungimento con la minore.
7) Disporre che gli incontri padre – figlia avvengano in luogo neutro alla presenza del personale educativo. In seguito a valutazioni e monitoraggio positivo da parte del Servizio Sociale e di tutta
l'equipe operante sul nucleo, procedere con una graduale liberalizzazione degli incontri.
8) Previa ripresa da parte della signora degli screening tossicologici presso il Ser.d Controparte_1 competente e pervia ripresa di un progetto con il servizio sociale, disporre che la madre possa continuare gli incontri con la figlia secondo un calendario predisposto dal Servizio Sociale
9) Disporre che i genitori versino un contributo al mantenimento ordinario pari ad € 100,00 mensili alla famiglia che ha in collocamento la minore nonché disporre che alla medesima venga versato l'AUU.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno in carico al e alla Parte_1 CP_1 ciascuno al 50% come da Protocollo del Tribunale vercellese.
In ogni caso
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signor e signora Parte_1 CP_1
senza addebito ad alcuna delle parti;
[...]
2) Dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non sussistendo
i presupposti per la corresponsione di alcun assegno;
3) Disporre che la casa coniugale, sita in Borgosesia, Via P.C. Gilardi n. 23, rimanga nella disponibilità della signora quale legittima assegnataria;
Controparte_1
4) Rimettere ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alle modalità di visita e al contributo al mantenimento della figlia minore alla competenza del Persona_1
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, nell'ambito del procedimento R.G.
1348/2024 Sicid.
In ogni caso:
Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la natura della causa e le condizioni economiche dei coniugi.
Curatore speciale
All'udienza del 12.11.2025 ha domandato la conferma del provvedimento del TM.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso ritualmente depositato , assistito dal proprio Amministratore di Sostegno Parte_1 avv. Simona Arrigoni, domandava la separazione personale dalla propria moglie Controparte_1
Il ricorrente esponeva di essere seguito da anni dal SERD per problematiche di tossicodipendenza;
di avere sposato la signora il 26 maggio 2023, con rito civile in Borgosesia (VC), trascritto nel CP_1
pagina 3 di 6 Registro di Stato Civile di detto Comune all'atto n. 9, Parte I - anno 2023; che in precedenza, il 20 settembre 2020, era nata da detta relazione la figlia minore che a causa della propria delicata Per_1 situazione personale e sanitaria gli era stato nominato l'indicato Amministratore di Sostegno;
che l'unione coniugale era da tempo in crisi;
che presso il Tribunale per i Minorenni pendeva procedimento relativo alla minore, nel quale erano già stati adottati provvedimenti.
Domandava quindi la pronuncia di separazione personale, dandosi atto che i coniugi erano indipendenti economicamente, richiedendo che “ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alle modalità di visita ed al contributo al mantenimento” venisse rimessa al Tribunale per i minorenni. si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di separazione e formulando Controparte_1 identiche conclusioni in riferimento alla minore. Domandava altresì la assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva altresì il Curatore speciale della minore -la cui nomina del TM veniva confermata in questa sede- che chiedeva, in riferimento alla minore, la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni.
Nella prima memoria ex art. 473bis. 17 cpc, parte attrice integrava le conclusioni domandando la decadenza della dalla responsabilità genitoriale: domanda cui la convenuta si opponeva. CP_1
Veniva trasmesso il fascicolo del TM, in ottemperanza al disposto ex art. 38 disp. att. cpc, e veniva richiesta dal Giudice relazione aggiornata dei SS.
Udite le parti all'udienza del 12.11.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed il Giudice relatore invitava le parti alla discussione orale, assegnando la causa a decisione.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile a causa del venir meno della affectio coniugalis.
SULLA ASSENZA DI DOMANDE A CONTRIBUTO ECONOMICO TRA LE PARTI
Alcuna delle parti ha avanzato domande di contributo economico per il proprio mantenimento, ed il
Tribunale prende atto dell'accordo in tal senso.
pagina 4 di 6
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E REGIME DI INCONTRI CON LA MINORE
Presa visione del procedimento avanti al TM, nonché della relazione aggiornata dei competenti SS, ritiene il Collegio che alla luce delle problematiche condizioni di entrambi i genitori -con patologie da abuso di alcol e/o sostanze- debba essere disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi Per_1
Sociali della Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con conferma della collocazione eterofamiliare della minore, giacché detta scelta risulta quella più adeguata e tutelante per la minore stessa.
In riferimento al regime di incontri con i genitori, il Tribunale ritiene corretto, alla luce, ancora, delle fragilità emerse in riferimento ad entrambe le parti- che debba essere demandato ai suddetti SS di disporre eventuali incontri con la madre ed il padre in luogo neutro alla presenza di un operatore, secondo le modalità e tempistiche disposte dai SS stessi.
SULLA DOMANDA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI
NG OT
Alla luce delle condizioni critiche di entrambe le parti, e tuttavia del rilievo contenuto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali, che hanno evidenziato come, comunque, “l'attaccamento affettivo di alla figlia è forte e reale”, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda. CP_1
SULLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Osserva il Collegio che alcun provvedimento può essere assunto in riferimento alla assegnazione della casa coniugale, difettando il necessario presupposto della collocazione della prole.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La particolarità delle condizioni delle parti, e l'accoglimento solo parziale delle domande formulate da entrambe, consente una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 531/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 5 di 6 1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto civile in Borgosesia (VC) in data 26.05.2023, trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile di detto Comune all'atto n. 9, Parte I - anno 2023;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Borgosesia (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA figlia minore ai Servizi Sociali della Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Per_1
con conferma della collocazione eterofamiliare della minore;
4) DISPONE che eventuali incontri con la madre ed il padre avvengano in luogo neutro alla presenza di un operatore, secondo le modalità e tempistiche disposte dai SS stessi;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Michela Tamagnone Presidente Relatore dott. Giovanni Campese Giudice dott.ssa Simona Francese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 531/2025 R.G. promossa da:
(c.f. ), nato a [...] in data [...] e Parte_1 C.F._1
ivi residente, in persona dell'amministratore di sostegno Avv. ARRIGONI SIMONA con l'avv. Piazzalunga Federica
RICORRENTE nei confronti di
(c.f. , nata a [...] in data [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...] con l'avv. Scolari Ester
RESISTENTE
Avv. FADDA MARIA GIOVANNA in qualità di Curatore Speciale della minore
[...]
(c.f. ), nata a [...] in data [...] Persona_1 C.F._3
pagina 1 di 6 e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vercelli
INTERVENUTO
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte ricorrente
In via principale nel merito
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
2) Disporre che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto
3) Stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri
4) confermare la responsabilità genitoriale paterna in capo al signor nei confronti Parte_1 della minore Persona_1
5) dichiarare la decadenza della responsabilità genitoriale della signora nei confronti Controparte_1 della minore Persona_1
6) confermare il collocamento/affidamento eterofamiliare di con il coinvolgimento ed il Persona_1 supporto degli zii paterni, sino a quando il Servizio Sociale e tutti gli operanti coinvolti non riterranno il padre adeguato al ricongiungimento con la minore.
7) Disporre che gli incontri padre – figlia avvengano in luogo neutro alla presenza del personale educativo. In seguito a valutazioni e monitoraggio positivo da parte del Servizio Sociale e di tutta
l'equipe operante sul nucleo, procedere con una graduale liberalizzazione degli incontri.
8) Previa ripresa da parte della signora degli screening tossicologici presso il Ser.d Controparte_1 competente e pervia ripresa di un progetto con il servizio sociale, disporre che la madre possa continuare gli incontri con la figlia secondo un calendario predisposto dal Servizio Sociale
9) Disporre che i genitori versino un contributo al mantenimento ordinario pari ad € 100,00 mensili alla famiglia che ha in collocamento la minore nonché disporre che alla medesima venga versato l'AUU.
10) Per quanto riguarda le spese straordinarie, le stesse saranno in carico al e alla Parte_1 CP_1 ciascuno al 50% come da Protocollo del Tribunale vercellese.
In ogni caso
pagina 2 di 6 Con vittoria di spese e compensi professionali di lite.
Parte resistente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
In via principale:
1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, signor e signora Parte_1 CP_1
senza addebito ad alcuna delle parti;
[...]
2) Dare atto che ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento, non sussistendo
i presupposti per la corresponsione di alcun assegno;
3) Disporre che la casa coniugale, sita in Borgosesia, Via P.C. Gilardi n. 23, rimanga nella disponibilità della signora quale legittima assegnataria;
Controparte_1
4) Rimettere ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alle modalità di visita e al contributo al mantenimento della figlia minore alla competenza del Persona_1
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e della Valle D'Aosta, nell'ambito del procedimento R.G.
1348/2024 Sicid.
In ogni caso:
Disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, stante la natura della causa e le condizioni economiche dei coniugi.
Curatore speciale
All'udienza del 12.11.2025 ha domandato la conferma del provvedimento del TM.
Il PM ha concluso come da visto in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto che:
Con ricorso ritualmente depositato , assistito dal proprio Amministratore di Sostegno Parte_1 avv. Simona Arrigoni, domandava la separazione personale dalla propria moglie Controparte_1
Il ricorrente esponeva di essere seguito da anni dal SERD per problematiche di tossicodipendenza;
di avere sposato la signora il 26 maggio 2023, con rito civile in Borgosesia (VC), trascritto nel CP_1
pagina 3 di 6 Registro di Stato Civile di detto Comune all'atto n. 9, Parte I - anno 2023; che in precedenza, il 20 settembre 2020, era nata da detta relazione la figlia minore che a causa della propria delicata Per_1 situazione personale e sanitaria gli era stato nominato l'indicato Amministratore di Sostegno;
che l'unione coniugale era da tempo in crisi;
che presso il Tribunale per i Minorenni pendeva procedimento relativo alla minore, nel quale erano già stati adottati provvedimenti.
Domandava quindi la pronuncia di separazione personale, dandosi atto che i coniugi erano indipendenti economicamente, richiedendo che “ogni decisione relativa alla responsabilità genitoriale, all'affidamento, alle modalità di visita ed al contributo al mantenimento” venisse rimessa al Tribunale per i minorenni. si costituiva in giudizio non opponendosi alla pronuncia di separazione e formulando Controparte_1 identiche conclusioni in riferimento alla minore. Domandava altresì la assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva altresì il Curatore speciale della minore -la cui nomina del TM veniva confermata in questa sede- che chiedeva, in riferimento alla minore, la conferma dei provvedimenti del Tribunale per i
Minorenni.
Nella prima memoria ex art. 473bis. 17 cpc, parte attrice integrava le conclusioni domandando la decadenza della dalla responsabilità genitoriale: domanda cui la convenuta si opponeva. CP_1
Veniva trasmesso il fascicolo del TM, in ottemperanza al disposto ex art. 38 disp. att. cpc, e veniva richiesta dal Giudice relazione aggiornata dei SS.
Udite le parti all'udienza del 12.11.2025 venivano adottati i provvedimenti provvisori ed il Giudice relatore invitava le parti alla discussione orale, assegnando la causa a decisione.
SULLA PRONUNCIA DI SEPARAZIONE
Sussistono le condizioni per la pronunzia di separazione ex art. 151 co. 1 c.c. dovendosi ritenere provato, sulla base della stessa prospettazione delle parti oltre che delle emergenze processuali, che la vita matrimoniale sia divenuta intollerabile e improseguibile a causa del venir meno della affectio coniugalis.
SULLA ASSENZA DI DOMANDE A CONTRIBUTO ECONOMICO TRA LE PARTI
Alcuna delle parti ha avanzato domande di contributo economico per il proprio mantenimento, ed il
Tribunale prende atto dell'accordo in tal senso.
pagina 4 di 6
SULL'AFFIDAMENTO, COLLOCAZIONE E REGIME DI INCONTRI CON LA MINORE
Presa visione del procedimento avanti al TM, nonché della relazione aggiornata dei competenti SS, ritiene il Collegio che alla luce delle problematiche condizioni di entrambi i genitori -con patologie da abuso di alcol e/o sostanze- debba essere disposto l'affidamento della figlia minore ai Servizi Per_1
Sociali della Unione Montana dei Comuni della Valsesia, con conferma della collocazione eterofamiliare della minore, giacché detta scelta risulta quella più adeguata e tutelante per la minore stessa.
In riferimento al regime di incontri con i genitori, il Tribunale ritiene corretto, alla luce, ancora, delle fragilità emerse in riferimento ad entrambe le parti- che debba essere demandato ai suddetti SS di disporre eventuali incontri con la madre ed il padre in luogo neutro alla presenza di un operatore, secondo le modalità e tempistiche disposte dai SS stessi.
SULLA DOMANDA DI DECADENZA DALLA RESPONSABILITÀ GENITORIALE DI
NG OT
Alla luce delle condizioni critiche di entrambe le parti, e tuttavia del rilievo contenuto nell'ultima relazione dei Servizi Sociali, che hanno evidenziato come, comunque, “l'attaccamento affettivo di alla figlia è forte e reale”, non si ravvisano i presupposti per l'accoglimento della domanda. CP_1
SULLA ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Osserva il Collegio che alcun provvedimento può essere assunto in riferimento alla assegnazione della casa coniugale, difettando il necessario presupposto della collocazione della prole.
SULLE SPESE PROCESSUALI
La particolarità delle condizioni delle parti, e l'accoglimento solo parziale delle domande formulate da entrambe, consente una pronuncia di integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti nella controversia civile n. 531/2025, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
pagina 5 di 6 1) PRONUNCIA la separazione personale ex art. ex art. 151 co. 1 c.c. dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto civile in Borgosesia (VC) in data 26.05.2023, trascritto nel Controparte_1
Registro di Stato Civile di detto Comune all'atto n. 9, Parte I - anno 2023;
2) MANDA il Cancelliere a trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Borgosesia (VC) affinché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge;
3) AFFIDA figlia minore ai Servizi Sociali della Unione Montana dei Comuni della Valsesia, Per_1
con conferma della collocazione eterofamiliare della minore;
4) DISPONE che eventuali incontri con la madre ed il padre avvengano in luogo neutro alla presenza di un operatore, secondo le modalità e tempistiche disposte dai SS stessi;
5) COMPENSA integralmente le spese di lite.
Così deciso in Vercelli, nella Camera di Consiglio del 24/11/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE dott.ssa Michela Tamagnone
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