Ordinanza cautelare 18 luglio 2024
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 12/05/2026, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08731/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02805/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2805 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
3Heads S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Caso, Riccardo Graziano e Manuela Milani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Riccardo Graziano in Roma, via di Villa Emiliano, n. 48;
contro
Città di ET, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Di Rienzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 11;
per l’annullamento,
previa concessione di misure cautelari:
1) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della nota Città di ET, Area Urbanistica ed Edilizia Privata, 16 gennaio 2024, prot. n. 0003887 e, ove e per quanto occorrer possa, della nota Città di ET, Area Urbanistica ed Edilizia Privata, 26 gennaio 2024, prot. n. 0006804, nonché per la condanna del Comune di ET a rilasciare l''attestazione ex art. 20, comma 8, ult. cpv., d.P.R. n. 380/2001, di avvenuto decorso dei termini procedimentali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, in merito all''istanza di permesso di costruire presentata il 30.11.2021, al prot. comunale n. 74335;
2) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3Heads S.r.l. il 26 giugno 2024:
- della Determina Dirigenziale Comune di ET, Area Governo del Territorio – Ufficio Urbanistica – Ispettivo, 12 aprile 2024, n. 313, notificata il 15 aprile 2024, recante “ Diniego al permesso di costruire prot. n. 74335 del 30 novembre 2021 ivi compreso la mancata formalizzazione del silenzio assenso ”, e di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o conseguente alla detta determina, con particolare – ma non esclusivo – riferimento alle note già gravate col ricorso introduttivo;
3) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da 3Heads S.r.l. l’11 agosto 2025:
- della Determina Dirigenziale Comune di ET, Area IV Governo del Territorio – Servizio Urbanistica – SUE 30 giugno 2025, n. 43536, recante “ Diniego al riesame della Pratica Edilizia pos. n. 12420 – relativa alla Istanza per il rilascio di un Permesso di Costruire per la realizzazione di un edificio commerciale in Via Zaccaria Negroni su un lotto distinto al catasto al Foglio 27 particelle 1905, 2407, 2410 – Richiedente Soc. «3HEADS» s.r.l. – legale rappresentante David D’Ercole, pervenuto con nota a mezzo PEC prot. n. 12760 del 24.02.2025, nonché alla successiva nota avente come oggetto «Istanza di significazione Diffida e messa in mora prot.n.42219 del 24.06.2025» ”, nonché – se e per quanto occorra e sia d’interesse e ragione della Ricorrente – di tutti gli atti e provvedimenti già gravati col ricorso principale e suoi pedissequi primi motivi aggiunti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di ET;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2026 il dott. UI Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
1. Con ricorso notificato e depositato il 15 marzo 2024, 3Heads s.r.l. ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendo altresì la condanna dell’amministrazione resistente al rilascio dell’attestazione ex art. 20, comma 8, ultimo capoverso, del D.P.R. n. 380/2001, riguardo all’avvenuto decorso dei termini procedimentali, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego, in merito all’istanza di permesso di costruire presentata il 30 novembre 2021.
2. Il ricorso è affidato a sei motivi.
2.1. Con il primo (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 20, comma 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380/2001, con conseguente violazione degli artt. 10-bis, 3, 6 e 7, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., ed all’art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e s.m.i., nonché eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti in diritto, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), in relazione al contenuto dell’atto di significazione e diffida del 3 gennaio 2024 (sub doc. 8 di parte ricorrente, nel quale si legge: “[…] invita, pertanto, L’Ente e gli Uffici in indirizzo, entro 15 giorni dal ricevimento della presente, a rilasciare […] in forma documentale cartacea, il richiesto permesso di costruire od altro atto ad effetti autorizzatori equipollenti; in subordine, a rendere nello stesso termine suindicato, espressa attestazione ai sensi dell’art. 20, comma 8, ult. cpv., ricognitiva e confermativa del silenzio-assenso già formatosi in data 20 dicembre 2023 su detta domanda di permesso di costruire, formalizzando l’accertata insussistenza di richieste istruttorie inevase e/o atti di rigetto di detta istanza ”), si lamenta che la nota della Città di ET, Area Urbanistica ed Edilizia Privata del 16 gennaio 2024, prot. n. 3887, avente ad oggetto “ Mancato perfezionamento del silenzio – assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. n. 380/2001, in ordine alla domanda di permesso di costruire prot. n. 74355 del 30.11.2021 e rigetto della richiesta di attestazione ex art. 20-bis, comma 2 bis, della legge n. 241/1990 ” non è stata fatta precedere da alcun preavviso di rigetto ex art. 10- bis , L. n. 241/1990 e non recherebbe, pur solo mediatamente, alcun richiamo a nessuna delle condizioni per cui la legge consente di denegare quell’attestazione, “ così rendendosi la motivazione a tal fine spesa dalla P.A. intimata, finanche sviata ed illogicamente travisata ” (cfr. p. 8 del ricorso principale).
2.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., nonché all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, con conseguente eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si deduce l’illegittimità della richiamata nota del 16 gennaio 2024, prot. n. 3887, nella parte in cui « richiamato il P.d.C. n. 94/2021, volturato a LI Italia S.r.l. e che ha assentito un edificio commerciale di mq. 2.000, nonché premesso che l’odierna richiesta di permesso riguarda la realizzazione su diversa limitrofa area di altra struttura commerciale di 1.810 mq – da ciò solo deduce che, “Le due strutture avrebbero la superficie complessiva di mq. 3.810. Si tratterebbe di due medie strutture di vendita confinanti, che, nella sostanza, darebbero vita ad una grande struttura di vendita, avente sul territorio un impatto corrispondente, per l’appunto, a quello di una grande struttura di vendita (la somma delle due superfici supera abbondantemente 2.500 mq ovvero la massima superficie ammissibile per la media struttura, come stabilito dalla legge regionale n. 22 del 6 novembre 2019 art. 15) », sul rilievo che « la configurazione architettonico-distributiva di quelle due strutture ne declina con chiarezza la totale distinzione nonché l’estraneità – rispetto ai requisiti attuali e potenziali, prescritti dall’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii. – affinché esse possano accedere all’unitario concetto di grande struttura di vendita (ex art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22) », trattandosi « di due strutture del tutto distinte e separate tra loro, prive di porzioni edilizie o parti comuni, di varchi o passaggi che le mettano in comunicazione, nonché sprovviste di aree e/o servizi comuni, spazi di sosta e/o aree verdi condivise; inoltre – ed in generale – quelle due strutture neanche in parte condividono alcuna delle prescritte dotazioni di standard; da ultimo, sotto un profilo strettamente commerciale, la struttura di cui è causa sarà utilizzata da un gruppo imprenditoriale diverso da LI e suo concorrente commerciale, restando perciò esclusa, finanche in via di mera ipotesi, qualsiasi connessione – strutturale commerciale o funzionale – tra quei due esercizi di vendita » (così il ricorso principale a p. 10).
2.3. Con il terzo (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, dell’art. 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e dell’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., nonché dell’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, anche in relazione agli artt. 5, 6 e 12, d.lgs. n. 152/2006, nonché all’all. 4 del medesimo decreto, con eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si allega l’erroneità della gravata nota, nella parte in cui, partendo dal presupposto contestato con il secondo mezzo, ha ritenuto che il complessivo intervento volto alla realizzazione di una potenziale grande struttura di vendita deve essere assoggettato a V.A.S. o a verifica di assoggettabilità a V.A.S.
2.4. Con il quarto (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., ed all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, agli artt. 3, 5 e 22, n.t.a. P.R.G. comunale, in relazione agli artt. 13 e ss. l. n. 1150/1942, con connessa violazione del decr. pref. 17.06.2022, prot. n. 230614/2022, rispetto agli artt. 227, comma 2-bis, 141, commi 2 e 7, 143 e 151, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogica, irragionevole e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”) si sostiene che il Comune avrebbe erroneamente ritenuto necessaria, ai fini dell’assentibilità del progetto, la previa approvazione, riservata all’organo politico del Comune di ET, di un piano planivolumetrico, osservandosi che: 1) detto piano non potrebbe considerarsi, alla stregua del disposto dell’art. 3 delle N.T.A. del P.R.G., come uno strumento urbanistico attuativo; 2) il progetto per cui è causa potrebbe giovarsi, in ogni caso, del regime di edificabilità diretta previsto dall’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G.; 3) non vi sarebbe alcuna incompatibilità tra il commissariamento dell’amministrazione resistente e l’approvazione del piano, ove inteso come strumento urbanistico attuativo; 4) non sarebbe risolutivo il richiamo al progetto planivolumetrico relativo alla zona di cui trattasi, avente ad oggetto “ un comprensorio scolastico dotato di ampi spazi verdi e campo da calcio (1962) ”, con “ previsione risulta integralmente riportata nel Piano Regolatore Generale e nella successiva variante del 1985 ”, dal momento che “ quel planovolumetrico non ha introdotto alcuna variante al P.R.G. comunale, ma ha solo declinato un’ipotesi progettuale, tra le molteplici ammissibili sull’area a mente dell’art. 22, N.T.A. PRG, al pari di quanto oggi accade col progetto proposto dalla società ricorrente, fermo peraltro che quella prima iniziativa, dopo oltre sessant’anni, è ancora inattuata, così facendo constare per facta concludentia la sua irrealizzabilità o, quanto meno, il consolidato disinteresse della P.A. alla sua realizzazione ” (cfr. p. 15 del gravame).
2.5. Con il quinto (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., ed all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, all’art. 134, D.Lgs. n. 42/2004, per connessa, falsa od omessa, applicazione degli artt. 3, 5 e 6, N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio, approvato con Del. Cons. Reg. 21.04.2021, n. 5 (in B.U.R. Lazio 10.6.2021, n. 56 – suppl. n. 2). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si contesta la nota de qua nella parte in cui ha ritenuto il progetto per cui è causa contrario al P.T.P.R., atteso che le norme di tale strumento non sarebbero vincolanti per l’area interessata dall’istanza di permesso di costruire, poiché, in ragione di quanto emerge dal certificato di destinazione urbanistica sub doc. 4, non soggetta a vincoli.
2.6. Con il sesto (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., ed all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, agli artt. 2 e 3, Reg. Reg. Lazio n. 10/2022. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogicità, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si denuncia lo sviamento ed il travisamento su cui si fonderebbe l’ultimo argomento opposto dal Comune resistente a sostegno del rigetto della domanda di rilascio dell’attestazione ex art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001, tenuto conto che, da un lato, risulterebbe omessa ogni considerazione del “ valido ed efficace ” (in quanto non oggetto di autotutela), parere positivo di cui alla Det. 01.08.2023, prot. n. 49737 e che, dall’altro lato, il documento che si assume mancante, ossia lo studio trasportistico di cui all’art. 3, Reg. Reg. 11.08.2022, n. 10, costituisce uno “ studio viario che – a tutto concedere – è onere degli enti pianificatori porre a corredo dei loro strumenti urbanistici, e non già incombente gravante sul privato in sede di presentazione dell’istanza edilizia di autorizzazione dell’intervento ” (così il ricorso a p. 19).
3. Il Comune di ET si è costituito in resistenza il 25 marzo 2024.
4. Disposto un primo rinvio all’esito della camera di consiglio del 26 marzo 2024, al fine di consentire il rispetto dei termini di cui all’art. 55 c.p.a., la camera di consiglio del 16 aprile 2024 è stata rinviata al 15 luglio 2024, onde consentire alla parte ricorrente la proposizione di motivi aggiunti.
5. Con ricorso notificato il 13 giugno 2024 e depositato il 26 giugno 2024, 3Heads S.r.l. ha impugnato la Determinazione Dirigenziale del Comune di ET, Area Governo del Territorio – Ufficio Urbanistica – Ispettivo, 12 aprile 2024, n. 313, recante “ Diniego al permesso di costruire prot. n. 74335 del 30/11/2021 ivi compreso la mancata formalizzazione del silenzio assenso ”, affidando il gravame a cinque motivi.
5.1. Con il primo (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 20, comma 8, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380/2001, in relazione alla conseguente violazione degli artt. 3, 6, 7, 10-bis, 19,20 e 21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e dell’art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e s.m.i., con conseguente eccesso di potere per difetto d’istruttoria, carenza, illogicità ed irragionevolezza della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si lamenta l’illegittimità del diniego gravato, in quanto, al momento della sua emissione, si era già formato, sulla domanda di permesso di costruire, il silenzio assenso per il decorso del termine di 90 giorni di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001.
5.2. Con il secondo e il terzo (rubricati, rispettivamente, “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione agli artt. 4 e 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed agli artt. 24, 28 e 29, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., con violazione dell’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, eccesso di potere per travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto d’istruttoria, manifesta illogicità irragionevolezza ed apoditticità della motivazione, violazione del giusto procedimento. Sviamento ” e “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, agli artt. 4 e 9, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed agli artt. 24, 28 e 29, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., con violazione dell’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, pure in relazione agli artt. 5, 6 e 12, d.lgs. n. 152/2006, ed all’all. 4 dello stesso decreto, nonché in eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza, illogicità, apoditticità della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si contesta il provvedimento impugnato nella parte in cui, da un lato, ha ritenuto di considerare l’opera oggetto del permesso richiesto come componente di una più ampia “ grande struttura di vendita ”, in uno con quella già assentita con il permesso di costruire n. 91/2021 e, dall’altro lato, ha ritenuto, in difetto dei presupposti di cui agli artt. 5, 6 e 12 del D.Lgs. 152/2006, necessaria la V.A.S. o il parere di assoggettabilità a V.A.S.
5.3. Con il quarto (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione degli artt. 9 e 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, dell’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., ed agli artt. 3, 5 e 22, N.T.A. P.R.G. comunale, in relazione agli artt. 13 e ss. l. n. 1150/1942, nonché in connessa violazione del decr. pref. 17.06.2022, prot. n. 230614/2022, rispetto agli artt. 227, comma 2-bis, 141, commi 2 e 7, 143 e 151, d.lgs. 18.08.2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, illogica, irragionevole e contraddittoria motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si ribadisce che il progetto planivolumetrico previsto dall’art. 3, comma 1, lett. b), N.T.A. del P.R.G. non rientra tra i piani urbanistici attuativi del Piano Regolatore Generale, osservandosi – al netto degli elementi già rappresentati con il ricorso principale, con particolare riguardo al regime di edificabilità diretta previsto dall’art. 5 delle N.T.A. del P.R.G. – che “ a fronte di una previsione di P.R.G. implicante un asserito vincolo di destinazione scolastica […] non può sottacersi che il Comune avrebbe invece ivi assentito, a normativa invariata, un cambio d’uso dell’unico edificio in zona riferibile al progetto del 1962, da plesso scolastico (destinazione asseritamente imposta dalla “variante” del 1962/1985) a Residenza Sanitaria Assistenziale (tale essendo la destinazione di quell’edificio), non essendovi quindi alcun vincolo a tener ferma quella destinazione scolastica ” (così il primo ricorso per motivi aggiunti a p. 15) e che, essendovi discrasia tra parte normativa (art. 22 delle N.T.A. del P.R.G., che fa riferimento a una serie di attività, fra cui anche quelle commerciali) e parte grafica dell’atto pianificatorio (che destina l’area de qua all’insediamento di una scuola superiore esistente o in corso di realizzazione) dovrebbe in ogni caso prevalere la prima come stabilito da consolidata giurisprudenza.
5.4. Con il quinto (rubricato “ Violazione per falsa od omessa applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione all’art. 9, d.lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., ed all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, agli artt. 2 e 3, Reg. Reg. Lazio n. 10/2022, ed all’art. 134, D.Lgs. n. 42/2004, per connessa, falsa od omessa, applicazione degli artt. 3, 5 e 6, N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio, approvato con Del. Cons. Reg. 21.04.2021, n. 5 (in B.U.R. Lazio 10.6.2021, n. 56 – suppl. n. 2). Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà della motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”) sono riproposte “ le residue censure, articolate nel ricorso introduttivo e relative a profili non espressamente riproposti dall’Amministrazione comunale nel diniego qui gravato ” (cfr. il primo ricorso per motivi aggiunti a p. 22).
6. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 18 luglio 2024.
7. Le udienze pubbliche del 15 aprile 2025 e dell’8 luglio 2025 sono state rinviate, tenuto conto della pendenza di interlocuzioni tra le parti a seguito della proposizione di un’istanza di autotutela, nonché per la necessità di consentire alla ricorrente la proposizione di un secondo ricorso per motivi aggiunti.
8. Con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato l’11 agosto 2025, 3Heads S.r.l. ha impugnato la Determinazione Dirigenziale del Comune di ET, Area IV Governo del Territorio – Servizio Urbanistica – Sportello Unico dell’Edilizia, 30 giugno 2025, n. 43536, affidando il gravame a cinque motivi.
8.1. Con il primo (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 3, 10-bis, 21-octies e 21-novies, legge 7 agosto 1990, n. 241, in relazione agli artt. 3, 20 e 22, d.p.r. n. 380/2001, con connesso eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, illogicità ed irragionevolezza manifeste, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), si deduce l’illegittimità dell’atto impugnato, in quanto non preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza in autotutela, ex art. 10- bis , l. n. 241/1990.
8.2. Con il secondo (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, del combinato disposto degli artt. 3, 10-bis, 21-octies e 21-novies, l. 7 agosto 1990, n. 241, in relazione all’art. 24, L.R. Lazio n. 33/1999, e ss.mm.ii., ed all’art. 15, L.R. Lazio 6 novembre 2019, n. 22, nonché agli artt. 4, 8 e 9, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, ed agli artt. 3, 20 e 22, D.P.R. n. 380/2001, con conseguente eccesso di potere per carenza di motivazione, difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, contraddittorietà, illogicità ed irragionevolezza manifeste, violazione del principio di giusto procedimento. Sviamento ”), si ribadiscono le argomentazioni oggetto del secondo e del terzo motivo del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti e si lamenta la contraddittorietà della determinazione in esame, in quanto nella stessa si afferma che parte ricorrente avrebbe presentato una “ proposta migliorativa [che] attiene al superamento delle problematiche relative al configurarsi di una grande struttura di vendita ” e al contempo si conclude nel senso di non ritenere “ superata, comunque, la competenza regionale in materia commerciale relativamente alla configurazione di una grande struttura di vendita ”.
8.3. Con il terzo e il quarto (rubricati, in termini identici, come segue: “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 9 e 20, D.P.R. n. 380/2001, in relazione agli artt. 3 e 21-nonies, l. n. 241/1990, ed agli artt. 3, 5 e 22, N.T.A. P.R.G. comunale, per sviata applicazione degli artt. 13 e ss. l. n. 1150/1942, ed in violazione degli artt. 42, 48, 49 e 117, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, irragionevole, contraddittoria ed illogica motivazione, travisamento dei fatti e dei presupposti, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), sono riproposte le doglianze già oggetto del quarto motivo del ricorso principale e del ricorso per motivi aggiunti, osservandosi, in ogni caso, che l’edificazione per cui è causa insisterebbe su un lotto residuo ed intercluso, che renderebbe superflua, in ragione della completa e razionale edificazione e urbanizzazione del comprensorio interessato, la pianificazione di dettaglio.
8.4. Con il quinto (rubricato “ Violazione, per falsa od omessa applicazione, sotto vari profili, dell’art. 20, D.P.R. n. 380/2001, con violazione degli artt. 3, 6, 7, 10-bis, 19,20 e 21-nonies, legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., e dell’art. 7, D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, e s.m.i., anche in relazione all’art. 9, D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, all’art. 24, L.R. Lazio 18.11.1999, n. 33, e ss.mm.ii., all’art. 15, L.R. Lazio 06.11.2019, n. 22, agli artt. 2 e 3, Reg. Reg. Lazio n. 10/2022, ed all’art. 134, D.Lgs. n. 42/2004, per connessa, falsa od omessa, applicazione degli artt. 3, 5 e 6, N.T.A. del P.T.P.R. del Lazio (approvato con Del. Cons. Reg. 21.04.2021, n. 5, in B.U.R. Lazio 10.6.2021, n. 56 – S.O. n. 2), ed in violazione degli artt. 3, 5 e 22, N.T.A. P.R.G. comunale, in connessione con gli artt. 13 e ss. l. n. 1150/1942, ed in violazione del decr. pref. 17.06.2022, prot. n. 230614/2022, con sviata applicazione degli artt. 227, comma 2-bis, 141, commi 2 e 7, 143 e 151, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. Inoltre, violazione, per falsa od omessa applicazione, degli artt. 5, 6 e 12, D.Lgs. n. 152/2006, e dell’all. 4 del medesimo decreto. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria, travisamento dei fatti e dei presupposti, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, violazione del giusto procedimento. Sviamento ”), sono richiamate, in relazione al passaggio della Determinazione dirigenziale n. 43536/2025 in cui si dichiarano “ non superate tutte le altre ragioni di diniego di cui ai provvedimenti adottati e nello specifico il diniego alla formazione del silenzio assenso e il diniego al Permesso di Costruire ”, “ tutte le censure […] già espresse nel ricorso introduttivo R.g. n. 2805/2024 […] e nei primi motivi aggiunti al ricorso […]” (cfr. p. 19 del secondo ricorso per motivi aggiunti).
9. All’udienza pubblica del 10 febbraio 2026, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
10. Preliminarmente, va condivisa l’eccezione di improcedibilità del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti, sollevata dalla difesa dell’amministrazione resistente, subordinatamente a quella di inammissibilità del secondo ricorso per motivi aggiunti – in quanto avente ad oggetto, ad avviso del Comune di ET, un atto meramente confermativo – a p. 31 della memoria ex art. 73 c.p.a. dell’8 gennaio 2026, sulla scorta di tre distinte ragioni.
10.1. Ritiene a questo proposito il Collegio che l’atto impugnato con il secondo ricorso per motivi aggiunti non possa definirsi meramente confermativo, in quanto, a fronte della presentazione di “ un assetto progettuale, nella sostanza ed in misura non marginale, diverso da quello su cui fu reso l’originario diniego di P.d.C., essendo stata profondamente modificata l’intera viabilità interna all’area di progetto ed assunti formali impegni legali, al fine di scongiurare a priori ogni possibilità, materiale e giuridica, di dar corso ad una fusione, pur solo funzionale, delle due medie strutture di vendita per cui è causa ” (così la memoria di replica di parte ricorrente del 17 gennaio 2026), il Comune di ET non si è limitato a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, ma ha svolto una nuova istruttoria che lo ha condotto, per un verso, a riconoscere la natura “migliorativa” del nuovo progetto presentato con la richiesta di autotutela del 21 febbraio 2025 e, per l’altro verso, a ritenere comunque non superati gli ulteriori motivi ostativi descritti nella determina di diniego n. 313/2024.
10.2. Ciò posto, la prima ragione a sostegno della declaratoria di sopravenuta carenza di interesse si fonda sul fatto che nella richiamata istanza ex art. 21 nonies prodotta da parte ricorrente in data 10 marzo 2025, è richiesto il rilascio del permesso di costruire in forma documentale (leggendosi in tale atto, tra l’altro, quanto segue: « invita e sollecita l’amministrazione comunale in indirizzo in ogni sua competente articolazione, a riesaminare - ex art. 21-novies, legge 7 agosto 1990, n. 241, alla luce di tutto quanto su espresso e delle argomentazioni contenute negli scritti di causa qui allegati - la Determinazione Dirigenziale del Comune di ET, Area Governo del Territorio - Ufficio Urbanistica - Ispettivo, 12 aprile 2024, n. 313 (recante “Diniego al permesso di costruire prot. n. 74335 del 30/11/2021 ivi compreso la mancata formalizzazione del silenzio assenso”), nonché, se ed in quanto occorra, le note della Città di ET, Area Urbanistica ed Edilizia Privata, 16 gennaio 2024, prot. n. 0003887 (“Mancato perfezionamento del silenzio–assenso, ai sensi dell’art. 20, comma 8, del d.P.R. n. 380/2001, in ordine alla domanda di permesso di costruire prot. n. 74335 del 30.11.2021 e rigetto della richiesta di attestazione ex art. 20 bis, comma 2 bis, della legge 241/1990”) e, 26 gennaio 2024, prot. n. 0006804 (“Preavviso di Diniego al Permesso di Costruire, avente ad oggetto la realizzazione di un edificio a destinazione commerciale in un’area di mq 6.115 distinta in catasto al Foglio 27, particelle definitive 2.111 e 2.373 - (Pratica Edilizia posizione n. 12420)”, volendo - per l’effetto - annullare in autotutela decisoria il suddetto diniego di P.d.C., rilasciando in sua vece, ed in accoglimento dell’istanza prot. n. 74335 del 30.11.2021, il richiesto permesso di costruire »).
10.2.1. Orbene, per quanto già opinato dalla Sezione (cfr. T.A.R. Lazio, Sez. II quater, 29 luglio 2022, n. 10792), la richiesta del rilascio del titolo “in forma documentale ed espressa” comporta implicita rinuncia al modulo di semplificazione procedimentale del silenzio, conseguendo da ciò la sopravvenuta carenza, in parte qua – e, nello specifico, nella parte in cui è stata invocata l’applicazione dell’art. 20, comma 8, del D.P.R. 380/2001, pur senza richiamarsi, almeno espressamente, l’istituto dell’inefficacia ex art. 2, comma 8-bis, della L. 241/1990, in relazione al successivo diniego formalizzato con la determina n. 313/2024, oggetto del primo ricorso per motivi aggiunti – del ricorso principale e del primo ricorso per motivi aggiunti.
10.3. Per altro verso, e sempre in relazione al problema dell’eventuale formazione del silenzio sulla prima istanza di permesso di costruire, va rammentato che la presentazione di nuovi elaborati progettuali e la modifica dell’oggetto dell’intervento che ne consegue, comportando una nuova ed ulteriore modifica dell’oggetto dell’intervento, fanno sì che ci si trovi di fronte ad una nuova istanza, trattandosi di modifica di un requisito essenziale, con la conseguenza che il termine inizia a decorrere nuovamente […] da quella data (in questi termini, Cons. Stato, Sez. IV, 25 settembre 2024, n. 7768).
10.3.1. Sebbene resa in riferimento alla diversa ipotesi della presentazione di una nuova domanda nella pendenza del termine ex art. 20 del D.P.R. 380/2001, la sentenza appena richiamata induce in ogni caso a ritenere che la formalizzazione, all’esito della prosecuzione di interlocuzioni procedimentali nella pendenza del presente giudizio (cfr. p. 4 dell’istanza di autotutela del 21 febbraio 2025), di una istanza avente contenuto differente rispetto ad una precedente, abbia comportato, anche alla luce di quanto osservato nei precedenti paragrafi 10.2 e 10.2.1, rinuncia implicita a quest’ultima e in ogni caso nuova decorrenza dei termini di cui all’art. 20 del D.P.R. 380/2001.
10.4. Da ultimo, va rammentato che l’adozione di un nuovo atto, purché non meramente confermativo di un provvedimento precedente, che rappresenti una rinnovata espressione della funzione amministrativa, comporta la pronuncia di improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l’interesse del ricorrente dall’annullamento dell’atto originariamente impugnato a quello dell’atto che lo sostituisce (Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2025, n. 1995 e Id., Sez. VI, 31 marzo 2023, n. 3352).
10.4.1. Tenuto conto della natura non meramente confermativa del provvedimento del 30 giugno 2025, ritiene il Collegio che l’interesse di parte ricorrente si sia trasferito verso l’annullamento dell’atto sopraggiunto, oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti.
10.5. Alla stregua delle considerazioni che precedono, va dunque dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso principale (in ogni caso parzialmente inammissibile, come condivisibilmente eccepito dall’amministrazione resistente, nella parte in cui ha ad oggetto il preavviso di diniego di cui al doc. 2 allegato al ricorso introduttivo) e del primo ricorso per motivi aggiunti.
11. Il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti non è meritevole di accoglimento.
11.1. Per consolidata giurisprudenza, « ai fini della configurabilità della violazione dell’art. 10-bis, l. n. 241/90, le garanzie procedimentali non possono ridursi a mero rituale formalistico, con la conseguenza che, nella prospettiva del buon andamento dell’azione amministrativa, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie pretese partecipative, ma è anche tenuto ad indicare o allegare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento » (tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 27 ottobre 2022, n. 9183). Tale orientamento, sebbene formatosi prima della modifica apportata all’art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990 dal d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 120/2020, deve ritenersi tuttora valido, dato che l’onere per la parte ricorrente di specificare gli elementi che avrebbe portato all’attenzione dell’amministrazione, ove ne avesse avuto la possibilità (e che, nell’ipotesi di un annullamento, dovrebbero essere valutati in sede di riesercizio del potere discrezionale della stessa), si collega al requisito di specificità dei motivi di ricorso, di cui all’art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a. e, più in generale, alla condizione dell’azione dell’interesse ad agire, in forza della quale occorre che la parte tragga un’utilità giuridicamente apprezzabile dalla riscontrata fondatezza della censura (Cons. Stato, Sez. II, 9 luglio 2025, n. 6001).
11.2. Occorre a ciò aggiungere – in considerazione del fatto che l’istituto del c.d. preavviso di rigetto, per unanime giurisprudenza, ha lo scopo di consentire all’interessato, in contraddittorio rispetto alle motivazioni assunte in base agli esiti dell’istruttoria espletata, di far conoscere ovvero di precisare alle amministrazioni le ragioni fattuali e giuridiche che potrebbero contribuire a far assumere agli organi competenti una diversa determinazione finale – che l’onere della parte di specificare gli elementi che, ove ne avesse avuto la possibilità, avrebbe portato all’attenzione del Comune di ET a suffragio di una diversa decisione sull’istanza di autotutela non può ritenersi assolto ove si tratti, come nel caso di specie, della riproposizione di elementi o considerazioni già noti, perché rappresentati già nel corso del procedimento che ha preceduto il provvedimento originario ovvero esposti nella stessa istanza di autotutela.
12. Il secondo motivo di ricorso non è fondato.
12.1. Nella relazione sub doc. 24 di parte resistente, versata in atti il 3 luglio 2024, il Comune ha esplicitato le ragioni, già addotte a partire dalla nota n. 3887 del 16 gennaio 2024, a sostegno della ritenuta riconducibilità dell’opera oggetto del permesso di costruire per cui è causa, nonché di quella già assentita con il permesso di costruire n. 94/2021, a un’unica grande struttura di vendita.
12.1.1. Le grandi strutture di vendita sono definite dall’art. 15, comma 1, lett. l) della L.R. Lazio n. 22/2019, come “ gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita superiore ai limiti massimi previsti per le medie strutture di vendita, di cui alla lettera i) ”; la richiamata lettera i) individua, a sua volta, nelle medie strutture di vendita, “ gli esercizi e i centri commerciali aventi superficie di vendita compresa tra 150 e 1.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione residente inferiore ai 10.000 abitanti e tra 250 e 2.500 metri quadrati, nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti ”.
12.1.2. Ai sensi dell’art. 26 della richiamata L.R. 22/2019, l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita è soggetto al rilascio di un’autorizzazione, a sua volta subordinata allo svolgimento di una conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia, indetta dal responsabile del SUAP competente per territorio, alla quale partecipano, in ogni caso, il Comune o il rappresentante delle forme associative tra Comuni, la Provincia o la Città metropolitana e la Regione nella persona di un rappresentante della struttura regionale competente in materia di commercio, la cui determinazione conclusiva è adottata, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti e, in ogni caso, previo assenso della Regione, entro centoventi giorni dall’indizione della conferenza. In base al comma 4 dell’art. 26 in esame “ Il provvedimento conclusivo del procedimento sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati e costituisce titolo unico per la realizzazione dell’intervento e per lo svolgimento delle attività richieste, incluso il relativo titolo abilitativo edilizio, qualora necessario ”.
12.1.3. Si ricava, a contrario , dalla giurisprudenza che si è occupata della questione, che è configurabile una grande struttura di vendita, pur in presenza di due distinte medie strutture di vendita, tutte le volte in cui le strutture commerciali si presentino come comunicabili, usufruiscano di infrastrutture comuni e di spazi di servizio gestiti unitariamente (Cons. Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2014, n. 451. Cfr., altresì, Cons. Stato, Sez. IV, 6 maggio 2013, n. 2446).
12.2. Nello specifico, il Comune di ET (prescindendo dagli aspetti soggettivi, alla stregua dei quali risulta che l’odierna ricorrente ha a suo tempo richiesto e ottenuto, congiuntamente alla società Co.In.Ar. S.r.l., il permesso di costruire n. 94/2021, che ha provveduto in seguito a volturare in favore di altra società, mentre nel caso in esame è subentrata nella posizione dell’originaria richiedente del titolo edilizio), nella relazione richiamata supra al paragrafo 12.1, ha ritenuto che gli elementi atti a dimostrare l’esistenza di una struttura comune sarebbero la “ fruizione di un sistema di accessibilità comune ”, “[l’] assenza di chiusura del varco di collegamento in corrispondenza del confine ” e la mancanza, nel fabbricato B (ossia, quello oggetto dell’istanza della quale si discute nella presente sede) di “ un’area dedicata al carico e scarico dei mezzi dotata di adeguata viabilità e spazi di manovra ”, dalla quale si è inferito che “ per il fabbricato B verranno utilizzate le aree di manovra e carico/scarico del fabbricato A ”.
12.3. Parte ricorrente ha richiamato, in ordine agli aspetti in esame, le osservazioni critiche a firma di un tecnico di fiducia (da ultimo depositate, nella versione emendata, in data 9 luglio 2024), ove si afferma, da un lato, che vi sarebbe una “ stridente contraddittorietà tra quanto rappresentato alla pagina 9 della relazione depositata dal Comune il 3 luglio 2024 ” (ove si legge “ si palesa l’intento di realizzare un parco commerciale costituito da n. 2 edifici separati in aree contigue che seppur presentando autonomia nelle aree di carico/scarico, nei parcheggi e negli ingressi, risultano avere in comune la viabilità di collegamento (viabilità privata ad uso pubblico) ” e quanto rappresentato, subito dopo, alla pagina 12 della medesima relazione (ove si legge “ per il fabbricato B non risulta prevista un’area dedicata al carico e scarico dei mezzi dotata di adeguata viabilità e spazi di manovra ”) e, dall’altro lato, che “ le aree per il carico e lo scarico merci della media struttura di vendita oggetto della richiesta prot. 74335 di rilascio di permesso di costruire inoltrata a partire dal 30 novembre 2021 dalla 3HEADS s.r.l., sono esattamente quantificate - negli elaborati progettuali trasmessi al comune - in termini di superficie [osservando le disposizioni impartite dall’articolo 19, co 1, lett. g), punto 1) della l.r. n. 33/1999] e nei medesimi elaborati altrettanto esattamente individuate (cfr. Figura 2, ALL. 2 alla presente relazione), al pari delle aree di parcheggio ”.
12.3.1. Si rileva a questo riguardo che il Comune non ha posto in discussione la dotazione di un’area per il carico e lo scarico di merci, ma l’adeguatezza della sua viabilità e dei suoi spazi di manovra, sicché non è dato ravvisare la stridente contraddittorietà viceversa lamentata dalla parte ricorrente.
12.3.2. Parte ricorrente si è peraltro limitata a far presente che gli elaborati di progetto recherebbero un’area di carico e scarico merci in linea con il dimensionamento previsto dall’art. 19 della L.R. 33/1999 (disposizione abrogata per effetto dell’art. 107 della L.R. 22/2019, risultando il dimensionamento delle aree in questione oggi disciplinato dall’art. 5, comma 3, del Reg. Reg. Lazio n. 10/2022), ma non ha svolto contestazioni sia sull’adeguatezza della viabilità di tale area, sia sul possibile uso, a tale fine, degli spazi afferenti all’edificio già assentito.
12.3.3. La via privata che interessa il confine nord di entrambe le costruzioni contigue costituisce un’infrastruttura comune, ossia un punto di acceso ad entrambe le attività commerciali, sicché il rilievo secondo cui la stessa sarebbe stata autorizzata con il precedente permesso di costruire del 2021, al fine di “ canalizzare in sicurezza il traffico dei veicoli (e dei mezzi che effettuano il carico e lo scarico delle merci) da e per le due strutture commerciali al fine di evitarne lo sbocco diretto (mediante pericolosi passi carrabili) sulle due viabilità pubbliche ” (così le osservazioni critiche di parte ricorrente a p. 25) non vale a escludere la rilevanza di tale circostanza a sostegno della configurazione unitaria di una grande struttura di vendita, tanto più ove si consideri che nessuna valida contestazione è stata mossa sul dato della mancanza della chiusura del varco di collegamento in corrispondenza del confine tra la media struttura di cui al permesso di costruire del 2021 e quella di cui all’istanza per cui è causa.
12.3.4. Nello schema d’atto d’obbligo prodotto il 30 maggio 2025, parte ricorrente si è limitata ad assumere l’obbligo (presidiato dall’assunzione di ulteriori impegni, quali: 1) il rifacimento, a proprie cura e spese, di una porzione di marciapiede, per complessivi metri lineari 87,00 circa, posta lungo la Via Santa Barbara nel tratto frontistante il complesso scolastico I.T.I.S. “UI Trafelli”; 2) la cessione al Comune di ET, “ previa sua semplice richiesta scritta, di un preesistente tratto di viabilità privata gravata da servitù d’uso e transito pubblico, insistente sulle p.lle catastali allibrate al Foglio n. 27, n. 2399 (di mq. 744), n. 2401 (di mq. 235) e n. 2397/parte (per mq. 360) ”; 3) la costituzione di servitù privata di uso e transito pubblico, pedonale e carrabile, diurno e notturno, sulle corsie di manovra e sulla viabilità interna al lotto, “ ivi permettendo il libero transito, dagli accessi al lotto, in direzione da, e verso, la via S. Barbara e la via Zaccaria Negroni ”), di “ porre in essere qualsiasi operazione, urbanistico-edilizia e/o commerciale, che comporti l’accorpamento della media struttura di vendita autorizzata, ove tramite tale accorpamento si pervenga a costituire una struttura che, in base alla vigente legislazione commerciale, sia da definirsi come grande struttura di vendita ”, ma non già a rimuovere gli elementi, sopra riportati al paragrafo 12.2, che hanno indotto il Comune resistente a ravvisare l’esistenza di una grande struttura di vendita.
12.4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il diniego del Comune, basato sul fatto che l’istanza per cui è causa non attiene esclusivamente ad aspetti edilizi, ma chiama in causa la “ competenza regionale (nel senso sopra chiarito al paragrafo 12.1.2) in materia commerciale relativamente alla configurazione di una grande struttura di vendita ”, risulta immune da censure, non avendo la parte ricorrente offerto adeguati elementi che inducano a concludere del senso della non correttezza delle conclusioni a cui è pervenuta l’amministrazione in ordine a tale specifico aspetto.
12.5. Ne consegue l’infondatezza del motivo in esame.
13. Del pari infondato è il terzo motivo, con cui si lamenta l’erroneità del gravato provvedimento nella parte in cui ha ritenuto non superato il motivo ostativo basato sulla destinazione, risultante dal P.R.G., dell’area per cui è causa ad un comprensorio scolastico dotato di ampi spazi verdi e campo da calcio.
13.1. Da un primo punto di vista, non sussiste il lamentato contrasto tra normativa di piano (ossia l’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G., rubricato “ Zona I: zona per servizi privati ” ai sensi del quale “ appartengono a queste zone le attrezzature corrispondenti alle esigenze fondamentali della popolazione, non necessariamente pubbliche, quali: culturali, turistiche, di Istituti e di convivenza, scolastiche, religiose, sanitarie, assistenziali, commerciali, per trasporti, per collegi e convitti etc. […]” e la tavola planimetrica, posto che, come riconosciuto dalla stessa parte ricorrente, la detta tavola, nel recepire, per quanto affermato dal Comune, un progetto planivolumetrico risalente al 1962, non ha introdotto alcuna variante al P.R.G. comunale, ma ha solo declinato un’ipotesi progettuale, tra le molteplici ammissibili sull’area a mente dell’art. 22, N.T.A. P.R.G. (cfr., in questo senso, p. 15 del ricorso principale).
13.1.1. In sostanza, l’indicazione grafica di una delle possibili destinazioni stabilite dall’art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. non sovverte o nega il disposto di tale ultima norma, ma lo chiarisce e completa, non rendendo dunque configurabile la prevalenza di quest’ultima disposizione, nei noti termini posti dalla consolidata giurisprudenza (cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. IV, 18 marzo 2021, n. 2329), su un’indicazione cartografica con la stessa, in ipotesi, contrastante.
13.2. Da un secondo punto di vista, non coglie nel segno il rilievo secondo cui la mancata realizzazione, a far data dal 1962, dell’opera indicata nella planimetria ne farebbe “ constare per facta concludentia l’irrealizzabilità o, almeno, il consolidato disinteresse della P.A. alla sua realizzazione ”, posto che, in assenza di specifici elementi che consentano di qualificare come espropriativo lo specifico vincolo di destinazione per attrezzature e servizi di cui si discute, lo stesso deve ritenersi di tipo conformativo, come tale non soggetto a scadenze temporali (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 17 maggio 2019, n. 3190).
13.3. Il fatto che il Comune abbia assentito, a normativa invariata, un cambio d’uso dell’unico edificio in zona riferibile al progetto del 1962, da plesso scolastico a residenza sanitaria assistenziale, non prova di per sé il venir meno della destinazione imposta dal P.R.G., né comporta disparità di trattamento nei confronti del ricorrente, atteso che, in presenza di una violazione del P.R.G. non tempestivamente gravata, tale disparità non costituirebbe in ogni caso sintomo di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2548, ai sensi della quale “ un’eventuale disparità non può essere risolta estendendo il trattamento illegittimamente più favorevole ad altri riservato a chi, pur versando in situazione analoga, sia stato legittimamente destinatario di un trattamento meno favorevole ”).
14. In considerazione di quanto già osservato supra ai paragrafi da 10 a 10.4.1, non mette conto delibare l’ultimo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti, anche tenuto conto del fatto che dal rigetto del secondo e del terzo mezzo del medesimo gravame deriva la conferma di due distinte autonome rationes decidendi del provvedimento, come tale idonea ex se a destituire di fondamento l’impugnazione in esame ( ex plurimis , Cons. Stato, Sez. IV, 31 luglio 2023, n. 7405).
15. In conclusione, il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti sono improcedibili, mentre il secondo ricorso per motivi aggiunti va respinto nel merito.
16. Sussistono giustificati motivi, in ragione della complessità e della novità delle questioni oggetto di causa, per disporre l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater), definitivamente pronunciando:
- dichiara improcedibili il ricorso principale e il primo ricorso per motivi aggiunti;
- respinge il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LL IA, Presidente
Francesca Santoro Cayro, Primo Referendario
UI Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| UI Edoardo Fiorani | LL IA |
IL SEGRETARIO