Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 18/03/2026, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00208/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00235/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 235 del 2025, proposto da
Banca Sistema Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ezio Pugliese, con domicilio eletto presso il suo studio in Crotone, via Firenze, 52;
contro
Comune di Riace, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del decreto ingiuntivo n. 291/2018 del 10.07.2018 - RG n. 1020/2018 – emesso dal Tribunale di Locri, esecutivo e non opposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. ME OT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che :
-) la ricorrente Banca Sistema S.p.A. agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del titolo di cui in epigrafe relativamente alla condanna al pagamento della somma di € 53.986,40 a titolo di sorte capitale, oltre interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/2002 come da domanda (ossia dalle singole scadenze, tenuto conto della franchigia, sino al soddisfo effettivo) e spese processuali liquidate in € 1.305,00 per onorari, €379,50 per esborsi, IVA, CAP e rimborso forfetario del 15%, chiedendo altresì il rimborso della tassa di registrazione;
-) l’amministrazione intimata, cui il ricorso è stato ritualmente notificato all’indirizzo pec protocollo.riace@asmepec.it estratto dall’elenco IPA, non si è costituita;
Considerato che :
-) il decreto ingiuntivo non opposto ha valore di cosa giudicata (cfr. Cons. Stato, sez. III, 9 giugno 2014 n. 2894; sez. V, 8 settembre 2011 n. 5045 e 19 marzo 2007 n. 1301; sez. IV, 10 dicembre 2007 n. 6318 e 31 maggio 2003 n. 7840; nonché Cass., sez. III, 13 febbraio 2002 n. 2083; sez. I, 13 giugno 2000 n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l’ottemperanza, purché non opposto e dunque dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 marzo 2015 n. 1609 e sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713);
-) nel caso di specie, il titolo sul quale si fonda l’azione è divenuto definitivamente esecutivo giusta decreto di esecutorietà del 19.2.2019, ove si dà conto della mancata proposizione di opposizione nel termine stabilito, e, munito di formula esecutiva apposta il 10.7.2019, è stato quindi notificato al Comune intimato in forma esecutiva il 16.7.2019 (all.001), data dalla quale è, altresì, decorso il termine dilatorio di giorni 120 (centoventi) previsto ex lege per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici;
-) l’amministrazione intimata non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
-) sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a.;
-) vanno altresì riconosciute le spese successive occorrende per quanto necessario ad avviare il giudizio di ottemperanza (nella fattispecie le spese di registrazione) nella misura effettivamente versata;
Ritenuto , pertanto:
-) di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione intimata di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo in favore di parte ricorrente, nel termine di giorni 60 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;
-) di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno affinché – previa formale richiesta della parte ricorrente con dichiarazione attestante la scadenza del termine sopra concesso e la perdurante inottemperanza, direttamente indirizzata al nominato Commissario e comunicata per conoscenza a questo Tribunale mediante deposito di copia in atti di causa – si insedi e provveda, entro l’ulteriore termine di giorni sessanta, decorrente dalla ricezione della predetta richiesta, a dare completa ed esatta esecuzione al provvedimento in epigrafe, con spese a carico del Comune intimato;
Ritenuto altresì di precisare che:
-) il Commissario ad acta dovrà procedere sia all’allocazione della somma in bilancio (ove mancasse un apposito stanziamento), che all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché al reperimento materiale delle somme dovute, con la precisazione che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento;
-) il Commissario ad acta dovrà provvedere anche al rimborso delle spese del presente giudizio, come liquidate in dispositivo, nonché del contributo unificato laddove versato e degli interessi successivi maturandi sino al soddisfo effettivo e, una volta espletate le indicate operazioni, sarà cura dell’organismo commissariale far pervenire a questo Tribunale una dettagliata relazione sugli adempimenti realizzati e sull’assolvimento del mandato ricevuto;
-) il compenso per il Commissario ad acta verrà determinato e liquidato successivamente ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
-) l’eventuale richiesta di proroga dello stabilito termine di giorni 60 (sessanta) per l’adempimento delle funzioni commissariali – al ricorrere di documentate circostanze che precludano il compimento delle relative operazioni in tale arco temporale – verrà esaminata e decisa dal magistrato relatore, al quale il Collegio fin da ora delega l’adozione delle consequenziali statuizioni.
Ritenuto , infine, che le spese del presente giudizio seguano la soccombenza per essere liquidate come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così dispone:
-) ordina al Comune di Riace, in persona del legale rappresentante pro tempore , ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione al titolo di cui in epigrafe, all’uopo assegnando a detto Ente il termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;
-) per il caso di ulteriore inadempienza, nomina Commissario ad acta il Segretario Comunale del Comune di Siderno, affinché provveda, entro il termine indicato in motivazione, a dare esecuzione ai titoli azionati, con spese a carico dell’amministrazione stessa;
-) condanna il Comune di Riace in persona del Sindaco p.t. al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre spese generali ed accessori come per legge e refusione del contributo unificato, ove versato;
-) manda alla Segreteria per la comunicazione del presente provvedimento alla parte ricorrente, al Comune di Riace ancorché non costituito, e per conoscenza al Segretario Comunale del Comune di Siderno, quale designato Commissario ad acta ;
- delega il magistrato relatore a provvedere su eventuali richieste di proroga dei termini come in motivazione concessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NA NT, Presidente
ME OT, Primo Referendario, Estensore
Giuseppe Nicastro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ME OT | NA NT |
IL SEGRETARIO