Articolo 3 della Legge 3 febbraio 1976, n. 11
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27 febbraio 1976
Art. 3.
Ai fini della esecuzione degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente legge, e' autorizzata la spesa valutata nel complessivo importo di L. 310.000.000.000.
Al relativo onere di pertinenza per l'anno finanziario 1976, valutato in L. 10.000.000.000, si provvede con corrispondente riduzione del fondo inscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
In relazione all'evoluzione degli interventi, a partire dall'anno finanziario 1977, con apposita disposizione da inserire nella legge annuale di approvazione del bilancio dello Stato, sara' determinata la somma occorrente per dare esecuzione alla presente legge a valere sull'autorizzazione prevista al primo comma.
Entrata in vigore il 27 febbraio 1976