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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/12/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.g. 3715/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3715/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Carlo Simoni;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Carla Leonardi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 21/05/2000 e che dalla loro unione sono nate due figlie, nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
19.09.2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 25/11/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 21/05/2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 12 parte II serie A anno 2000.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa già adibita a residenza familiare e posta in Portoferraio Via Ignazio Fazzi n.21, di proprietà del Sig. rimane assegnata al medesimo avendo la Parte_1
Sig.ra trasferito la propria residenza in altra abitazione e rinunciando la CP_1 medesima ad ogni relativa pretesa;
3) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividere ogni bene mobile o bene mobile registrato acquistato in costanza di matrimonio ed il tutto è già stato definitivamente e rispettivamente attribuito secondo pregressi accordi, e dichiarano di nulla aver da pretendere l'uno dall'altra;
4) La Sig.ra dichiara inoltre di nulla aver a pretendere quale moglie CP_1 relativamente al rapporto lavorativo o di impresa esistito durante il matrimonio presso l'attività commerciale di titolarità del marito, dando atto che ogni rapporto di carattere economico maturato durante il matrimonio è stato già definito in precedenza.
5) Le spese di mantenimento delle figlie e , Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, faranno carico nella misura del 20% alla moglie e nella misura del 80% al marito, percentuale rapportata alle attuali e rispettive possibilità economiche dei genitori. Si specifica che tale percentuale è estesa alle spese anche di carattere straordinario, ivi comprese spese scolastiche ed universitarie, acquisti di beni mobili registrati o immobili, le spese mediche, di studio e ludico /sportive che tuttavia, qualora richieste dalle figlie all'uno o all'altro dei genitori o manifestatasi la eventuale necessità, prima di essere affrontate dovranno essere previamente prospettate e concordate tra i genitori stessi.
6) Le figlie saranno libere di abitare presso le rispettive abitazioni dei genitori, così come saranno libere di frequentare i genitori e trattenersi presso ciascuno di loro senza limitazioni di sorta.
7) Nessuna disposizione di tipo economico dovrà essere adottata nei confronti dei coniugi disponendo entrambi di reddito proprio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Azzurra Fodra Presidente Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice dott. Giulio Scaramuzzino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 3715/2025 promossa da:
, C.F. , con l'Avv. Carlo Simoni;
Parte_1 C.F._1
e
, C.F. con l'Avv. Carla Leonardi;
Controparte_1 C.F._2
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO
Con ricorso depositato in data 12.11.2025, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in Portoferraio (LI) il 21/05/2000 e che dalla loro unione sono nate due figlie, nata il [...] e nata il Persona_1 Persona_2
19.09.2007, entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Con provvedimento in data 25/11/2025 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 18.12.2025, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Presidente Relatore, in data 18.12.2025, rimetteva la causa al Collegio per la decisione. DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra e Parte_1
, ordinando all'Ufficiale di Stato civile di Portoferraio (LI) di Controparte_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in Portoferraio (LI) il 21/05/2000 trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune Atto n. 12 parte II serie A anno 2000.
DISPONE CHE:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto;
2) La casa già adibita a residenza familiare e posta in Portoferraio Via Ignazio Fazzi n.21, di proprietà del Sig. rimane assegnata al medesimo avendo la Parte_1
Sig.ra trasferito la propria residenza in altra abitazione e rinunciando la CP_1 medesima ad ogni relativa pretesa;
3) I coniugi dichiarano di aver provveduto a dividere ogni bene mobile o bene mobile registrato acquistato in costanza di matrimonio ed il tutto è già stato definitivamente e rispettivamente attribuito secondo pregressi accordi, e dichiarano di nulla aver da pretendere l'uno dall'altra;
4) La Sig.ra dichiara inoltre di nulla aver a pretendere quale moglie CP_1 relativamente al rapporto lavorativo o di impresa esistito durante il matrimonio presso l'attività commerciale di titolarità del marito, dando atto che ogni rapporto di carattere economico maturato durante il matrimonio è stato già definito in precedenza.
5) Le spese di mantenimento delle figlie e , Persona_1 Persona_2 entrambe maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, faranno carico nella misura del 20% alla moglie e nella misura del 80% al marito, percentuale rapportata alle attuali e rispettive possibilità economiche dei genitori. Si specifica che tale percentuale è estesa alle spese anche di carattere straordinario, ivi comprese spese scolastiche ed universitarie, acquisti di beni mobili registrati o immobili, le spese mediche, di studio e ludico /sportive che tuttavia, qualora richieste dalle figlie all'uno o all'altro dei genitori o manifestatasi la eventuale necessità, prima di essere affrontate dovranno essere previamente prospettate e concordate tra i genitori stessi.
6) Le figlie saranno libere di abitare presso le rispettive abitazioni dei genitori, così come saranno libere di frequentare i genitori e trattenersi presso ciascuno di loro senza limitazioni di sorta.
7) Nessuna disposizione di tipo economico dovrà essere adottata nei confronti dei coniugi disponendo entrambi di reddito proprio.
Dichiara interamente compensate le spese di lite.
Livorno, 18.12.2025
Il Presidente Estensore dott. Azzurra Fodra