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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/11/2025, n. 3196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3196 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8496/2024 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe A. Marasco e Marco Longo, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Adriana De Rosa, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Umberto Garrisi, procuratore domiciliatario;
Parte_5 Parte_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Piera Palumbo, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (proc. n. 3290/2019 R.G.) Parte_2
, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_4 e nonché e al fine di CP_1 Controparte_2 Parte_5 CP_3
conseguire lo scioglimento della comunione sui seguenti cespiti:
1) immobile sito in Castri (LE), alla via Piave nn. 26 e 30, identificato in N.C.E.U. fgl. 5,
p.lla 280 sub 1;
2) immobile ad uso abitativo sito in Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia – San
Foca, identificato in N.C.E.U. fgl. 3, p.lla 1106 sub. 1, graffato con i subb 2 e 3;
3) immobile sito in Castrì (LE), alla via Adige nn.17 e 19, identificato in gl. 10, CP_4
p.lla 640, con annesso terreno identificato al fgl. 10, p.lla 695.
Con comparsa depositata in data 14.6.2019 si costituiva in giudizio non CP_1
opponendosi alla divisione ma rappresentando di non essere interessata all'assegnazione in natura di alcuni dei cespiti di cui innanzi.
Il 20.6.2019 si costituivano altresì e i quali spiegavano Parte_5 CP_3 domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare l'intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile sito nel comune di Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia –
San Foca, identificato in N.C.E.U. al fgl. 3, p.lla 1106 sub 4.
Il 25.6.2019 si costituiva non opponendosi alla divisione ma Controparte_2 insistendo in via riconvenzionale per il riconoscimento da parte dei coeredi dell'indennità maturata per le migliorie da ella apportate al cespite suindicato sub 3 dalla data del decesso del comune genitore Persona_1
Dopo un preliminare rinvio concesso al fine di sondare ipotesi conciliative ed all'esito della concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 30.3.2021 il
Tribunale respingeva le richieste istruttorie avanzate ed assegnava alle parti temine per la formulazione di istanze di assegnazione.
In seguito, dichiarato estinto parzialmente il giudizio in relazione alla pretesa di divisione del cespite suindicato sub 2, stante la rinuncia ad essa da parte degli attori, debitamente accettata dai costituiti, in seguito il giudizio subiva diversi rinvii al fine di consentire alle parti di raggiungere accordi per la divisione dei residui immobili ma soprattutto per la liquidazione delle quote agli altri comunisti.
Notificati gli atti introduttivi ex art. 1113 c.c. ai creditori risultati iscritti, all'udienza del
17.12.2024 il Tribunale ha separato la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da e dando origine al presente Parte_5 CP_3
procedimento, che ha trattenuto per la decisione, senza assegnare alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., cui le medesime hanno rinunciato.
2 Ritiene il decidente che la domanda di usucapione sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo i presupposti della pretesa non sono stati contestati dai coeredi
, tutti costituiti. CP_1
S' impone pertanto l'accoglimento della stessa, con compensazione tra le parti delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_5 CP_3
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Parte_5 CP_3 hanno acquistato per usucapione in eguale misura la proprietà dell'immobile
[...] sito nel comune di Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia – San Foca, identificato in N.C.E.U. al fgl. 3, p.lla 1106 sub 4;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 09/9/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del giudice dott.ssa Katia Pinto, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in prima istanza, iscritta al n. 8496/2024 R.G.,
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, Parte_4
Rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe A. Marasco e Marco Longo, procuratori domiciliatari;
- attori -
CONTRO
, CP_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Adriana De Rosa, procuratore domiciliatario;
, Controparte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Umberto Garrisi, procuratore domiciliatario;
Parte_5 Parte_6
Rappresentati e difesi dall'avv. Piera Palumbo, procuratore domiciliatario;
- convenuti -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato (proc. n. 3290/2019 R.G.) Parte_2
, e evocavano in giudizio Parte_1 Parte_3 Parte_4 e nonché e al fine di CP_1 Controparte_2 Parte_5 CP_3
conseguire lo scioglimento della comunione sui seguenti cespiti:
1) immobile sito in Castri (LE), alla via Piave nn. 26 e 30, identificato in N.C.E.U. fgl. 5,
p.lla 280 sub 1;
2) immobile ad uso abitativo sito in Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia – San
Foca, identificato in N.C.E.U. fgl. 3, p.lla 1106 sub. 1, graffato con i subb 2 e 3;
3) immobile sito in Castrì (LE), alla via Adige nn.17 e 19, identificato in gl. 10, CP_4
p.lla 640, con annesso terreno identificato al fgl. 10, p.lla 695.
Con comparsa depositata in data 14.6.2019 si costituiva in giudizio non CP_1
opponendosi alla divisione ma rappresentando di non essere interessata all'assegnazione in natura di alcuni dei cespiti di cui innanzi.
Il 20.6.2019 si costituivano altresì e i quali spiegavano Parte_5 CP_3 domanda riconvenzionale al fine di sentir accertare l'intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile sito nel comune di Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia –
San Foca, identificato in N.C.E.U. al fgl. 3, p.lla 1106 sub 4.
Il 25.6.2019 si costituiva non opponendosi alla divisione ma Controparte_2 insistendo in via riconvenzionale per il riconoscimento da parte dei coeredi dell'indennità maturata per le migliorie da ella apportate al cespite suindicato sub 3 dalla data del decesso del comune genitore Persona_1
Dopo un preliminare rinvio concesso al fine di sondare ipotesi conciliative ed all'esito della concessione dei termini ex art. 183 co. VI c.p.c., con ordinanza del 30.3.2021 il
Tribunale respingeva le richieste istruttorie avanzate ed assegnava alle parti temine per la formulazione di istanze di assegnazione.
In seguito, dichiarato estinto parzialmente il giudizio in relazione alla pretesa di divisione del cespite suindicato sub 2, stante la rinuncia ad essa da parte degli attori, debitamente accettata dai costituiti, in seguito il giudizio subiva diversi rinvii al fine di consentire alle parti di raggiungere accordi per la divisione dei residui immobili ma soprattutto per la liquidazione delle quote agli altri comunisti.
Notificati gli atti introduttivi ex art. 1113 c.c. ai creditori risultati iscritti, all'udienza del
17.12.2024 il Tribunale ha separato la domanda di usucapione formulata in via riconvenzionale da e dando origine al presente Parte_5 CP_3
procedimento, che ha trattenuto per la decisione, senza assegnare alle parti i termini di cui all'articolo 190 c.p.c., cui le medesime hanno rinunciato.
2 Ritiene il decidente che la domanda di usucapione sia fondata.
E' noto che ai fini dell'usucapione ordinaria di beni immobili è richiesto un possesso continuo, pacifico, pubblico, non interrotto, non equivoco, accompagnato dall'animo di tenere la cosa come propria, che si protragga per oltre venti anni, cui corrisponda per la stessa durata la completa inerzia del proprietario, il quale si astenga dall'esercitare le sue potestà e non reagisca al potere di fatto esercitato dal possessore (leggi per tutte Cass. civ., sez. II, 30 settembre 2005, n. 19186).
Nel corso del processo i presupposti della pretesa non sono stati contestati dai coeredi
, tutti costituiti. CP_1
S' impone pertanto l'accoglimento della stessa, con compensazione tra le parti delle spese di lite, come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_5 CP_3
1) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che e Parte_5 CP_3 hanno acquistato per usucapione in eguale misura la proprietà dell'immobile
[...] sito nel comune di Melendugno (LE), litoranea Torre Specchia – San Foca, identificato in N.C.E.U. al fgl. 3, p.lla 1106 sub 4;
2) Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite;
3) Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità.
Lecce, 09/9/2025
IL GIUDICE Dott.ssa Katia Pinto
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