Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/03/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere rel. dr. Virginia Marletta Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1029 dell'anno 2019 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), con il patro- Parte_1 C.F._1
cinio dell'Avv. PAGANO GIUSEPPE e dell'Avv. RAPPA FRANCE-
SCO parte appellante
E
P. IVA ) con il patroci- Controparte_1 P.IVA_1
nio dell'Avv. CONIGLIARO SERGIO parte appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19/12/2024 le parti concludevano ribadendo le conclu- sioni precisate nei rispettivi atti introduttivi.
Corte di Appello di Palermo
Con sentenza del 4 febbraio 2019 il Tribunale di Palermo, definitiva- mente pronunciando: rigettava l'opposizione proposta da Parte_2
e confermava il decreto ingiuntivo n. 951/17 del Tribunale di Pa-
[...]
lermo; confermava l'esecutività del medesimo decreto ingiuntivo;
con- dannava al pagamento delle spese di lite di parte op- Parte_1
posta relative al giudizio di opposizione, che liquidava in € 3.445,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese forfettarie in misura pari al 15% del compenso, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta;
lasciava a carico dell'opponente le spese del procedimento monitorio.
Avverso detta sentenza proponeva appello . Parte_1
resisteva al gravame. Controparte_1
Fissato il termine per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e precisate le conclusioni con note telematiche, in data 20 dicembre 2024 la causa veniva posta in de- cisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo grado, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 951/2017 emesso dal Tribunale di Palermo con il quale gli veniva ingiunto il pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 50.688,91 oltre interessi di mora pari allo
[...]
0,040% giornaliero, ossia al 14,60% annuo, quale esposizione debitoria maturata sul contratto finanziamento stipulato il 2.9.2011.
In particolare, l'opponente chiedeva la revoca del predetto decreto rile- vando: l'insussistenza dei presupposti richiesti per la sua emissione dagli
- 2 - Corte di Appello di Palermo artt. 633 e ss. c.p.c. stante la mancata sottoscrizione del contratto da parte della e la mancanza di prova della notifica della lette- CP_1
ra di decadenza del beneficio del termine;
l'usurarietà degli interessi ap- plicati al rapporto da accertarsi tenendo conto degli interessi corrispetti- vi, di quelli moratori e delle penali convenute in contratto in caso di ri- tardato pagamento della singola rata e di decadenza del beneficio del termine.
Eccepiva infine la vessatorietà, e dunque la nullità, delle clausole di cui agli artt. 18 e 19 delle condizioni generali di contratto disciplinanti, ri- spettivamente, gli interessi moratori e le suddette penali.
Costituitasi in giudizio, contestava le avverse allegazioni CP_1
chiedendone l'integrale rigetto.
Il Tribunale, istruita la causa a mezzo di produzione documentale, in primo luogo disattendeva l'eccezione di difetto prova del credito ingiun- to, dal momento che aveva depositato il contratto recante CP_1
le sottoscrizione dello l'estratto conto certificato e la missiva Pt_1
di decadenza di beneficio del termine datata 5 gennaio 2016; riteneva altresì infondata la doglianza volta a contestare la regolarità formale del contratto per mancata sottoscrizione del funzionario della CP_1
Escludeva la sussistenza del carattere usurario dei tassi di interesse, pat- tuiti in conformità al tasso soglia usura vigente al III trim. 2011 per le operazioni di credito personale (18,00%).
Disattendeva altresì l'ultimo motivo di opposizione relativo all'asserita vessatorietà ex art. 33 Cod. Cons. della clausola di determinazione degli interessi moratori, fissati in misura nettamente inferiore rispetto al tasso
- 3 - Corte di Appello di Palermo soglia, e comunque specificatamente approvati per iscritto ad opera del cliente.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale è incorso in errore nella parte in cui omesso di rilevare l'usurarietà del tasso di inte- resse convenuto in contratto.
In particolare, nel richiamare gli esiti della consulenza di parte, evidenzia che il tasso applicato al finanziamento risulta pari al 37,53% e, dunque, superiore al tasso soglia del periodo pari al 18,00%; che a tale percen- tuale il c.t.p. è pervenuto rapportando la somma finanziata, pari ad €
52.840,79, ai costi applicati al rapporto pari ad € 19.831,03 (di cui €
16.046,52 per interessi corrisposti fino alla rata n. 47, € 910,51 per in- dennità del 8,5% - contrattualmente previsto del 10%- per ritardato pa- gamento sulle mensilità scadute;
€ 2.874,00 per penalità applicata del
8,00% -contrattualmente previsto del 10%- per decadenza del beneficio del termine); che da tanto consegue la gratuità ex art. 1815 c.c. del con- tratto oggetto di causa.
Il motivo è infondato.
Preliminarmente occorre rilevare la conformità alle soglie di legge vi- genti nel periodo (18,00%) degli interessi corrispettivi e moratori con- venuti nel contratto nella misura pari rispettivamente al 9,32% ed al
14,60%.
Ora, la ricostruzione prospettata dall'appellante secondo cui il TAEG, considerando tutti gli altri costi connessi al contratto (interessi, penali e indennità) sarebbe pari al 37,53% non è condivisibile in ragione dell'erroneità del metodo di calcolo utilizzato dal c.t.p. per pervenire a
- 4 - Corte di Appello di Palermo tale risultato.
Invero, il 37,53 %, lungi dall'esprimere la misura del costo complessivo del credito su base annua, dà conto piuttosto del rapporto percentuale, espresso in termini assoluti (ossia senza tenere conto della durata del fi- nanziamento e della ripartizione annuale dei costi), intercorrente tra gli interessi, le indennità e le penali applicati in concreto al rapporto (€
19.831,03) ed il capitale finanziato (€ 52.840,79).
Orbene, il risultato della proporzione (52.840,79: 19.831,03 = 100: X) svolta dal c.t.u. non esprime la misura del TAEG il quale, essendo il co- sto complessivo del credito su base annua, si ottiene solo rapportando le spese iniziali e periodiche all'arco temporale dell'anno civile.
Inoltre, che il TAEG contrattuale non sia pari alla percentuale indicata dall'appellante si deduce dalla medesima relazione di c.t.p. la quale ha evidenziato che la misura del TAEG, rapportato su base annua, tanto nella fase fisiologica del rapporto (inclusi dunque interessi corrispettivi e spese di assicurazione connesse alla polizza assicurativa facoltativa sot- toscritta con pari al 6,50% di ogni rata) quanto in quella pa- CP_2
tologica (tenendo conto degli interessi moratori, indennità di ritardato pagamento e penale per la decadenza del beneficio del termine) è pari al
10,951% nella prima ipotesi, ed al 10,167%, nella seconda (cfr. pag. 6 e ss. relazione di c.t.p. allegata alle memorie ex art. 183 n. 2 depositate il 7 marzo 2018).
Pertanto, in alcun caso, sia considerando i costi connessi all'andamento fisiologico del rapporto sia valutando quelli legati all'inadempimento, il tasso applicato al rapporto risulta superiore a quello soglia del periodo.
- 5 - Corte di Appello di Palermo Con il secondo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe dovuto espungere dal debito ingiunto le indennità e le penali applicate dall'istituto di credito, sostenendo che non aveva fornito la CP_1
prova dell'avvenuta notifica allo della lettera con la quale veni- Pt_1
va dichiarato decaduto dal beneficio del termine.
La censura non merita accoglimento.
È sufficiente sul punto rilevare che “la possibilità per il creditore di esi- gere immediatamente la prestazione, quantunque sia stabilito un termi- ne a favore del debitore, non postula il conseguimento di una preventi- va pronuncia giudiziale, nè la formulazione di un'espressa domanda, po- tendo essere il diritto al pagamento immediato virtualmente dedotto con la domanda giudiziale” (cfr. Cass. n. 24330 del 2011; Cass. n. 6984 del 2003; Cass. n. 5371 del 1989).
Pertanto, tenuto conto che in data 8 marzo 2017 veniva notificato allo il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, alcuna rilevanza Pt_1
può avere l'assenza di prova della notifica della lettera di decadenza del beneficio del termine del 5.1.2017, pur versata in atti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in di- spositivo (scaglione da € 52.001 ad € 260.000, valori minimi).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Palermo del 4 febbraio 2019.
[...]
Condanna la predetta appellante al pagamento delle spese del presente grado del giudizio liquidate in complessivi € 4.997,00 oltre spese genera-
- 6 - Corte di Appello di Palermo li, CPA e IVA come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio della III sezione civile della Corte di Appello di Palermo il 13.3.2025
La consigliere est. Il Presidente
Cristina Midulla Antonino Liberto Porracciolo
- 7 - Corte di Appello di Palermo