Art. 2.
Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e' valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.
Ai fini dell'attribuzione, al personale di cui al precedente articolo, dei parametri corrispondenti agli ex coefficienti di stipendio 402, 325, 229 e 173 previsti rispettivamente dalle tabelle A, B, C e D, di cui all' articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1961, n. 1224 , e' valutato per non oltre un terzo il servizio comunque prestato anteriormente alla data di inquadramento nelle tabelle A, B, C e D, di cui all'articolo 48 del suddetto decreto presidenziale.