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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 27/12/2025, n. 2386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2386 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3480/2020 R.G. promossa da
nato a [...] il 20/10/1962 (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. C.F._1
NO De FR, presso il cui studio in Messina, Corso Cavour n. 48 ha eletto domicilio attore contro
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa per procura in atti dall'Avv. Giorgio Trimarchi, presso il cui studio in Messina, Via Ghibellina n. 48 ha eletto domicilio convenuta
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. le parti concludevano come in atti, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio per ottenere il risarcimento del danno patito per aver Controparte_1 subito una denuncia calunniosa, riferendo quanto di seguito richiamato.
Nell'anno 2018 la sporgeva formale denuncia esponendo che il , CP_1 Pt_1 comodatario dell'immobile di sua proprietà sito in Nizza di Sicilia, via Lungomare dell'Unità d'Italia n. 12, aveva usato artifici e raggiri per conseguire, da parte della compagnia assicurativa presso cui era stata stipulata la polizza, un risarcimento dei danni derivanti da fenomeni infiltrativi, cui seguiva l'avvio del procedimento n.
5946/2018 R.G.N.R..
In esito al procedimento, il P.M. emetteva richiesta di archiviazione, opposta dalla persona offesa, e il G.I.P. riteneva di archiviare il procedimento penale in quanto il materiale probatorio in atti non consentiva di sostenere l'accusa in giudizio.
Il lamentava che la denuncia presentata dalla fosse del tutto Pt_1 CP_1 strumentale e finalizzata a danneggiarlo, in quanto la stessa, pur consapevole della circostanza che la somma veniva erogata in favore di parte attrice soltanto per mero errore della compagnia assicuratrice, decideva comunque di adire l'Autorità
Giudiziaria penale, accusando il di essersi arbitrariamente qualificato quale Pt_1 proprietario dell'immobile.
Il riferiva che a seguito e a causa della denuncia calunniosa aveva maturato Pt_1 uno stato ansioso-depressivo, e che il pregiudizio subito era ancora più rilevante se si considera che il comportamento della lo aveva indotto a rilasciare CP_1
l'immobile, all'interno del quale lo stesso – circostanza nota alla controparte – si trovava in stato di libertà vigilata.
Per tali ragioni parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare la responsabilità extracontrattuale della per averlo illegittimamente denunciato e, per l'effetto, CP_1 di condannare la convenuta al risarcimento del danno subito da quantificarsi nella misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese e compensi.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando Controparte_1 quanto dedotto da controparte ed eccependo preliminarmente la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e 125 c.p.c. in quanto l'attore ometteva di ricostruire in maniera compiuta i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
La riferiva di aver deciso di sporgere querela nei confronti del per il CP_1 Pt_1 reato di tentata truffa dopo aver appreso che lo stesso aveva dichiarato a terzi di essere proprietario dell'immobile, in realtà da lui solo condotto in comodato, al fine di ottenere il risarcimento per i danni causati all'appartamento da un fenomeno infiltrativo derivante dall'immobile del vicino, . Persona_1 Chiedeva, quindi, di dichiarare la nullità dell'atto introduttivo del giudizio, di rigettare le domande attoree e di condannare parte attrice al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; con vittoria di spese e compensi.
Ammessa la prova per testi articolata da parte attrice, all'udienza del 23.06.2023 il rinunziava all'escussione del teste e la causa, ritenuta matura per la decisione Pt_1 veniva rinviata all'udienza del 26.11.2025 – in cui subentrava la scrivente a seguito di mutamento della titolarità del ruolo – per la precisazione delle conclusioni e, poi, decisa all'udienza del 17 dicembre 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RITENUTO IN DIRITTO
L'odierno giudizio ha ad oggetto le doglianze risarcitorie avanzate da
[...]
nei confronti di per il ristoro del danno dallo Parte_1 Controparte_1 stesso patito a causa della condotta dolosa della convenuta. In particolare, il Pt_1 allegava di aver subito un ingiusto danno a seguito della presentazione, ad opera della di una denuncia-querela calunniosa, in cui veniva inteso che il CP_1 Pt_1 aveva usato artifici e raggiri per ottenere il risarcimento dei danni da infiltrazione verificatisi nell'immobile dallo stesso condotto in comodato, integrando il suo comportamento gli estremi del reato di tentata truffa.
In prima battuta, va disattesa l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta circa la nullità dell'atto di citazione ai sensi degli artt. 163 e 125 c.p.c. per mancata compiuta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti alla base delle domande attoree.
Ed infatti, l'art. 163, co. 3 n. 4 menziona tra i requisiti minimi dell'atto di citazione l'esposizione “dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda”, elemento comunemente definito causa petendi. ossia, in altri termini, il diritto sostanziale che parte attrice intende far valere in giudizio.
Nel caso di specie, non si ritiene che l'atto di citazione del sia carente Pt_1 dell'indicazione della causa petendi, avendo parte attrice esplicitato di stare agendo in via risarcitoria in quanto la aveva presentato denuncia-querela nei suoi CP_1 confronti “nonostante fosse ben consapevole che il risarcimento era stato erogato in favore del sig. per mero errore commesso dalla compagnia assicuratrice” (cfr. pag. 2 atto di citazione). Pt_1
Si tratta di un diritto che, come si vedrà meglio infra, viene astrattamente garantito dall'ordinamento – laddove ne sussistano i presupposti di fatto – a coloro che, essendo stati destinatari di denunce rivelatesi infondate, hanno interesse ad ottenere un ristoro economico per la condotta dolosa del denunciante che, consapevole dell'innocenza del denunciato, abbia comunque adito l'autorità penale.
Ciò premesso, nel merito la domanda attorea va ritenuta infondata, non avendo il dato prova dei fatti costitutivi la domanda risarcitoria. Pt_1
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che la denuncia di un reato perseguibile d'ufficio o la proposizione di una querela per un reato così perseguibile possono fondare la responsabilità civile del denunciante/querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato/querelato, soltanto laddove sussistano tutti gli elementi costitutivi – sia oggettivi che soggettivi – del reato di calunnia, in quanto, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante/querelante, interrompendo ogni nesso di causalità tra la denuncia ritenuta calunniosa e il danno eventualmente subito dal denunciato/querelato (Cass. civ. n. 22311/2023).
D'altra parte, per costante e uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno causato dall'aver subito una denuncia calunniosa ha l'onere di provare la sussistenza sia dell'elemento oggettivo che dell'elemento soggettivo costituenti il reato di calunnia
(ex pluribus Cass. civ. n. 11271/2020).
Ancora, la denuncia, in assenza di prova del dolo del denunciante, va considerata un atto legittimo e non una fonte di responsabilità (Cass. civ. ord. n. 13093/2024).
Ed infatti, nonostante di regola la responsabilità civile possa conseguire anche ad un comportamento meramente colposo del danneggiante, la denuncia di un reato non è fonte di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., se non quando la stessa si riveli calunniosa.
Il danneggiato ha, quindi, l'onere di dimostrare tutti gli elementi oggettivi e soggettivi del reato di calunnia che si configura ai sensi dell'art. 368 c.p. allorquando un soggetto “con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato”. In altri termini, l'attore è tenuto a provare il comportamento doloso del convenuto, dimostrando che lo stesso, pur se consapevole dell'innocenza del denunciato, si determinava a incolparlo di un reato che egli sapeva non essere stato da lui commesso.
E ciò anche al fine di evitare che alla disponibilità dei cittadini a collaborare con l'autorità giudiziaria, tramite la denuncia dei comportamenti criminosi, siano poste remore derivanti dal timore di incorrere in conseguenze di carattere risarcitorio nel caso di errore (in tal senso Cass. civ. n. 27756/2013, e in senso conforme Cass. civ.
n. 9350/2019, secondo la quale “la minaccia di una responsabilità fondata sulla colpa scoraggerebbe le denunce, privando l'istituto stesso di significato sul piano pratico, essendo normalmente prevedibile una disparità di valutazioni giuridiche tra il denunciante, anche il più esperto, e gli organi istituzionalmente deputati al vaglio della fondatezza o meno della notitia criminis”).
Nel caso di specie, l'attore non forniva alcuna prova in merito alla consapevolezza da parte della della sua innocenza e, quindi, non risulta provato il dolo della CP_1 convenuta nella presentazione della denuncia-querela, cui conseguiva il procedimento penale conclusosi con l'archiviazione.
Al contrario, dalla documentazione prodotta in difesa dalla convenuta, appare verosimile che la lungi dal tenere un comportamento doloso, abbia sporto CP_1 denuncia in quanto, spinta dalla condotta ambigua del – che si presentava Pt_1 come proprietario dell'immobile condotto in comodato nell'atto inoltrato alla compagnia assicurativa (cfr. all. 2) e indicava al vicino , dal cui immobile Per_1 proveniva il fenomeno infiltrativo, il proprio conto corrente per il pagamento delle somme pattuite a titolo di risarcimento (all. 3) – aveva ritenuto integrati gli estremi del reato di truffa, quantomeno nella forma del tentativo di reato.
In assenza di qualsiasi prova del dolo della la denuncia dalla stessa CP_1 presentata va considerata un atto legittimo, non certamente una fonte di responsabilità e la domanda attorea di risarcimento va rigettata in quanto infondata.
Deve, infine, ritenersi infondata la domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. proposte dalla convenuta, in quanto carente dei presupposti di legge. Sul punto si ricorda che, come chiarito dalla Suprema Corte, la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Cass. civ. n.
21798/2015), elementi che, nel presente giudizio, non sono stati allegati, se non genericamente, dalla CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico di Parte_1
e in favore di
[...] Controparte_1
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia (indeterminabile), della modesta complessità del procedimento e dell'assenza di particolari questioni di diritto, gli onorari devono essere parametrati ai valori minimi per i giudizi di complessità bassa.
P.Q.M.
il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
Viviana Scaramuzza, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 3480/2020 R.G. così provvede:
1) Rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1
delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.809,00, oltre
[...] spese generali, IVA e CPA.
Così deciso in Messina il 27 dicembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina