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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 24/09/2025, n. 769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 769 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 624/2021 R.G.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 624/2021 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Di Giorgio ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina, via U. La Malfa n. 20;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal dott. Costa Nicolò ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Corso Umberto n. 231 CP_1
resistente
Avente ad oggetto: risarcimento dei danni da abusivo ricorso a contratti a termine.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trascritte nei rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.04.2021 il ricorrente premessa la sussistenza di un asserito rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso ed il Comune di , odierno resistente, giusta appartenenza CP_1
alla categoria dei cc.dd. “lavoratori” ex reddito minimo di inserimento, lamentava che, il proprio utilizzo da parte dell'ente resistente fosse avvenuto in maniera abusiva e sosteneva che il ricorso continuativo per anni a tali forme di assunzione ed in assenza di programmi specifici fosse in realtà
diretto a sopperire a croniche carenze di organico dell'ente.
Lamentava dunque, la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti a termine e chiedevano l'accertamento dell'abuso perpetrato e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione, ed risarcimento del danno in forma specifica e monetaria ed in subordine ai sensi dell'art 36 comma 5 del d. lgs n.163 del 2001.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per udire pronunciare declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente riconoscimento di tutte le differenze retributive, con rivalutazione ed interessi, e, per l'effetto, ottenere anche la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni in forma specifica, con stabilizzazione della relativa posizione attraverso assunzione a tempo indeterminato. In subordine, chiedeva il risarcimento forfettario del danno attraverso la monetarizzazione della costituzione del rapporto, oltre al danno asseritamente subito “…per la
perdita delle retribuzioni e dei benefici pensionistici dalla data della perdita del posto di lavoro ad
opera dell'ente convenuto sino al raggiungimento dell'età pensionabile…” e, in ulteriore subordine,
chiedeva, comunque, il risarcimento del danno di una non meglio precisata indennità forfettaria “…di
cui all'art. 32, in applicazione della clausola 4 della Direttiva…”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' amministrazione convenuta, contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, sulle conclusioni delle parti, trascritte nelle note depositate telematicamente, la causa è stata decisa come da sentenza all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc. **********
Il ricorso è infondato.
Al fine di dirimere la questione sub iudice, giova accennare alla normativa disciplinante l' istituto in oggetto (il ricorrente proviene dal bacino dei soggetti ammessi al c.d.reddito minimo di inserimento).
La fase sperimentale del RMI fu istituita con il Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998.
Il decreto definisce appunto il RMI " una misura di contrasto della povertà e dell´esclusione sociale
attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della
marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento prossimo e dei figli" (art. 1, comma 1).
I soggetti destinatari dovevano essere privi di reddito ovvero titolari di un reddito, fatta eccezione per la proprietà dell´abitazione principale, che non fosse superiore alla soglia di povertà stabilita in €
258,23 (all'epoca lire 500.000) mensili per una persona che vive sola;
era prevista una scala di equivalenza per i nuclei familiari.
La sperimentazione fu affidata interamente all´ente locale compresi gli aspetti di verifica e CP_1
controllo.
Conclusasi la sperimentazione, nell' anno 2003, il legislatore regionale interviene dapprima con la
L.R. n.9/2004, prevedendo il finanziamento dei c.d. cantieri regionali di lavoro destinati ai fruitori del RMI e successivamente con la L.R. n. 5/2005 che istituisce i c.d. cantieri di servizio, finalizzati a consentire l' impiego dei fruitori del R.M.I. in programmi di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in casi di situazioni straordinarie non previste.
Recita, infatti, l' art. 1 della citata legge regionale : L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005,
l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari
della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge
ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
I soggetti destinatari vengono avviati allo svolgimento di attività lavorative definite dagli stessi
Comuni.
Inoltre, con apposito allegato al D.A. N. 49 del 27 giugno 2005, sono state individuate le disposizioni attuative dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5
Segnatamente si è statuito: L'art. 1 della legge regionale n. 5/2005 stabilisce che l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizi in
favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data
di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. Per tale
finalità viene stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione si rende necessario fissare i criteri per accedere
al finanziamento i cui termini e condizioni vengono stabiliti nel presente regolamento.
Oggetto
I comuni destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, della sperimentazione del reddito
minimo di inserimento, possono ottenere finanziamenti per la istituzione e gestione diretta di cantieri
di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento.
Ciò premesso, e dunque, individuato per sommi capi il quadro normativo di riferimento, si tratta ora di porre al vaglio la posizione del ricorrente rispetto agli istituti menzionati.
Il ricorrente proviene come detto dal bacino dei soggetti ammessi al R.M.I. Nel corso degli anni lo stesso è stato ammesso ai vari cantieri di servizio, avviati sulla base dei finanziamenti regionali all'uopo concessi.
Il dato risulta in modo inequivoco dal tenore delle note protocollate ad oggetto “assegnazione di personale ex RMI” in atti. In esse è dato leggere, in modo sistematico che “l'ente ha avviato i programmi di lavoro” che “la Giunta con propria delibera ha provveduto a dare continuità alle attività
progettuali dei Cantieri di Lavoro”, che si è provveduto “ad approvare gli elenchi dei soggetti ammessi nei progetti/programmi di lavoro” che “i suddetti progetti/programmi di lavoro prevedono l'utilizzo dei lavoratori in riferimento alle necessità di dover ottimizzare tutti i servizi della P.A…”.
Risulta pertanto documentalmente, che tali attività, alle quali nel corso degli anni il ricorrente è stato ammesso, si inscrivono in precisi progetti programmi di lavoro di volta in volta, appositamente autorizzati e finanziati a livello regionale.
Ciò posto si osserva come sia pacificamente consolidata l'impostazione che nega, nel caso di prestazioni rese nell'ambito dei cantieri di servizio, e di lavoratori provenienti dal bacino degli ammessi al RMI l'instaurazione di un rapporto di lavoro strico sensu inteso, stante la funzione assistenziale da cui sono connotati i cantieri stessi, e costituendo le indennità percepite,
elargizioni che, lungi dal contribuire ad affrontare gli oneri familiari nell'andamento dell'economia familiare, scongiurando o attutendo la situazione di povertà sono funzionalizzate a colmare lo svantaggio sociale determinato dallo stato di minorazione. E' pertanto evidente l'assenza in linea di massima di un rapporto di sinallagmaticità tra le due prestazioni.
Essendo dunque dato pacifico quello per cui, nel caso di soggetti impiegati in cantieri di servizio, non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, stante che l'attività prestata non si qualifica quale lavoro subordinato, in linea di principio non è consentito estendere a coloro che vi vengono impiegati, gli istituti previsti per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quali ad esempio la retribuzione che deve essere proporzionata alle ore di lavoro prestato.
D'altra parte, il ricorrente invoca a supporto delle proprie ragioni l'ordinanza Cass., n.17101 del
2017, con cui si è chiarito che: «In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione», rileva che “il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
Ora, tale argomentare sarebbe astrattamente adattabile mutatis mutandis agli istituti in oggetto (
utilizzazioni di lavoratori ex fruitori del R.MI. ) attesa l'evidente analogia circa la loro natura assistenziale, che rende sovrapponibili le due fattispecie.
Non di meno, da un'attenta lettura del pronunciamento della Supreme Corte è dato trarre come la qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili, come quindi eventualmente anche degli ex RMI, non sia affatto automatica, bensì il frutto di una valutazione delle circostanze e peculiarità del caso concreto, ovvero dell'effettivo atteggiarsi delle modalità esecutive del rapporto instaurato inter partes.
Così, fine di verificare se “il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione” occorre accertare che ricorrano gli indici sintomatici tipici della subordinazione quali la onerosità,
l'osservanza di un dato orario lavorativo fisso, la sottoposizione al potere di controllo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Ciò posto è a dirsi come parte ricorrente onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Innanzitutto dagli ordini di servizio (note protocollate) di assegnazione in atti, non emerge lo svolgimento di compiti fissi, quanto piuttosto l'adibizione a svariate mansioni e soprattutto a settori diversi di volta in volta individuati dall'ente resistente (il che risulta confermato dalla stessa parte ricorrente che : “dal 1999 al 2001 ha svolto le mansioni operaio specializzato quale elettricista presso l'Ente pubblico;
dal 2002 al 2005 veniva impiegato quale operaio negli interventi ordinari di veniva impiegato nella manutenzione ordinaria degli edifici pubblici;
dal 2012 al 2015 veniva impiegato nel verde pubblico nella potatura di piante ed alberi nel territorio comunale;
2016 al 2021 veniva nuovamente impegnato quale elettricista presso l'Ente; ” cfr pag 2 del ricorso).
Da tale descrizione emerge dunque che il ricorrente sia stato impiegato negli anni in compiti assai diversificati tra loro, verosimilmente rispondenti alle esigenze contingenti dell'ente, e non certo che sia stato stabilmente inquadrato nell'organizzazione amministrativa per ricoprire continuativamente vuoti di organico.
Non è poi comprovata la onerosità-sinallagmaticità del rapporto. Non risulta infatti che la ricorrente abbia mai percepito una retribuzione strico sensu intesa, ovvero una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità dell'opera prestata, quanto piuttosto una indennità forfettaria, conformemente alle previsioni della normativa sopra calendata e non commisurata alla misura della prestazione resa.
E' la stessa parte ricorrente a riferire di percepire € 437,86 circa mensili.
Non risulta dimostrata l'osservanza, con riferimento ai vari i periodi di assegnazione, di orari di lavoro predefiniti.
Sul punto, la prova orale, sì come articolata in ricorso, risulta inconducente, ove si consideri che i capitolati all'uopo indicati, non fanno alcun cenno ai periodi oggetto di causa (anni dal 1999 al 2021)
ma risultano formulati in via esclusiva, con riferimento al momento presente (3. vero o no che il
signor è obbligato sia quando entra che quando esce a firmare un foglio che certifichi la Pt_1
sua presenza o assenza rilasciato dal Comune di 4. vero o no che il signor CP_1 Pt_1
lavora dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).
Non essendo essi atti a dimostrare alcunchè, al di là delle modalità di svolgimento delle attività al tempo presente, la suddetta prova orale non veniva ammessa poiché appunto ritenuta generica, e per tale via, irrilevante ed inconferente ai fini del decidere.
In nessun modo poi il ricorrente prova o chiede di provare la sottoposizione al potere gerarchico disciplinare, direttivo o di controllo dell'ente preteso datore di lavoro. Sul punto, a fronte della recisa contestazione dell'ente resistente, nessuna prova è stata articolata al di là dei capitoli 5 e 6 (vero o no che qualora lo stesso debba assentarsi deve preventivamente farsi autorizzare dal dirigente;
6. vero o no che il deve preventivamente programmare le ferie, informando il dirigente) rispetto ai Pt_1
quali valgono le medesime considerazioni fatte in relazione ai capitoli 3 e 4 in ordine alla estrema genericità degli stessi ed al riferimento limitato allo stato ed al momento attuale.
Pertanto, per quel che concerne l'argomento afferente alla ritenuta fittizietà dei programmi di lavoro,
si osserva come anche laddove non sia individuabile e riscontrabile un programma di lavoro specifico in assenza della prova degli elementi che lo caratterizzano, nessun rapporto di lavoro subordinato può
dirsi mai venuto in essere.
Immediato corollario della mancata dimostrazione della natura di rapporto di lavoro subordinato delle fattispecie in esame (e dunque accertata la natura squisitamente assistenziale del rapporti instaurati inter partes nel caso concreto) è che, al di là delle tassative previsioni legislative, non è in alcun modo consentito estendere a tali tipologie di "attività" discipline ed istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato: quali la conversione, o la disciplina interna e comunitaria in materia di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Ne consegue che del tutto impropriamente nel ricorso si invoca la spettanza di specifiche differenze retributive (rivendicazioni che tipicamente afferiscono appunto al rapporti di lavoro subordinato) o tutele risarcitorie ( siano esse in forma specifica o monetaria) che presuppongono tutte l'esistenza di fattispecie concrete esulanti da quelle sub iudice
Esclusa l'esistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla nozione di rapporti di lavoro subordinato,
vanno rigettate tanto la domanda risarcitoria per abusivo impiego di assunzioni a termine quanto quella di conversione giacchè entrambe presuppongono la applicazione di normative afferenti a istituti affatto distinti da quella in esame.
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto
La particolarità della questione induce a compensare le spese di lite
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 23 settembre 2025.
IL TRIBUNALE DI ENNA
Il giudice,
Viste le note-preverbale depositate telematicamente dalle parti;
decide la causa come da sentenza contestuale.
Enna, 23 settembre 2025.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Enna, dott.ssa Daniela Francesca Balsamo, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro iscritta al n. 624/2021 R.G.
tra rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Di Giorgio ed elettivamente Parte_1
domiciliato presso il suo studio in Piazza Armerina, via U. La Malfa n. 20;
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dal dott. Costa Nicolò ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Corso Umberto n. 231 CP_1
resistente
Avente ad oggetto: risarcimento dei danni da abusivo ricorso a contratti a termine.
All'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come trascritte nei rispettivi atti difensivi, la causa è stata decisa come da sentenza.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO Con ricorso depositato in data 27.04.2021 il ricorrente premessa la sussistenza di un asserito rapporto di lavoro intercorrente tra lo stesso ed il Comune di , odierno resistente, giusta appartenenza CP_1
alla categoria dei cc.dd. “lavoratori” ex reddito minimo di inserimento, lamentava che, il proprio utilizzo da parte dell'ente resistente fosse avvenuto in maniera abusiva e sosteneva che il ricorso continuativo per anni a tali forme di assunzione ed in assenza di programmi specifici fosse in realtà
diretto a sopperire a croniche carenze di organico dell'ente.
Lamentava dunque, la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di contratti a termine e chiedevano l'accertamento dell'abuso perpetrato e la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle differenze di retribuzione, ed risarcimento del danno in forma specifica e monetaria ed in subordine ai sensi dell'art 36 comma 5 del d. lgs n.163 del 2001.
Adiva pertanto l'intestato Tribunale per udire pronunciare declaratoria di sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con conseguente riconoscimento di tutte le differenze retributive, con rivalutazione ed interessi, e, per l'effetto, ottenere anche la condanna dell'Ente al risarcimento dei danni in forma specifica, con stabilizzazione della relativa posizione attraverso assunzione a tempo indeterminato. In subordine, chiedeva il risarcimento forfettario del danno attraverso la monetarizzazione della costituzione del rapporto, oltre al danno asseritamente subito “…per la
perdita delle retribuzioni e dei benefici pensionistici dalla data della perdita del posto di lavoro ad
opera dell'ente convenuto sino al raggiungimento dell'età pensionabile…” e, in ulteriore subordine,
chiedeva, comunque, il risarcimento del danno di una non meglio precisata indennità forfettaria “…di
cui all'art. 32, in applicazione della clausola 4 della Direttiva…”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' amministrazione convenuta, contestando in fatto ed in diritto il contenuto del ricorso e chiedendone il rigetto.
Indi, sulle conclusioni delle parti, trascritte nelle note depositate telematicamente, la causa è stata decisa come da sentenza all'udienza odierna trattata ex art 127 ter cpc. **********
Il ricorso è infondato.
Al fine di dirimere la questione sub iudice, giova accennare alla normativa disciplinante l' istituto in oggetto (il ricorrente proviene dal bacino dei soggetti ammessi al c.d.reddito minimo di inserimento).
La fase sperimentale del RMI fu istituita con il Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998.
Il decreto definisce appunto il RMI " una misura di contrasto della povertà e dell´esclusione sociale
attraverso il sostegno delle condizioni economiche e sociali delle persone esposte al rischio della
marginalità sociale ed impossibilitate a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al
mantenimento prossimo e dei figli" (art. 1, comma 1).
I soggetti destinatari dovevano essere privi di reddito ovvero titolari di un reddito, fatta eccezione per la proprietà dell´abitazione principale, che non fosse superiore alla soglia di povertà stabilita in €
258,23 (all'epoca lire 500.000) mensili per una persona che vive sola;
era prevista una scala di equivalenza per i nuclei familiari.
La sperimentazione fu affidata interamente all´ente locale compresi gli aspetti di verifica e CP_1
controllo.
Conclusasi la sperimentazione, nell' anno 2003, il legislatore regionale interviene dapprima con la
L.R. n.9/2004, prevedendo il finanziamento dei c.d. cantieri regionali di lavoro destinati ai fruitori del RMI e successivamente con la L.R. n. 5/2005 che istituisce i c.d. cantieri di servizio, finalizzati a consentire l' impiego dei fruitori del R.M.I. in programmi di lavoro temporalmente definito utile ad integrare e supportare la normale attività dei servizi comunali in casi di situazioni straordinarie non previste.
Recita, infatti, l' art. 1 della citata legge regionale : L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza
sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato a finanziare, nell'anno 2005,
l'istituzione e la gestione diretta di cantieri di servizi in favore di comuni della Sicilia destinatari
della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento, ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data di approvazione della presente legge
ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso.
I soggetti destinatari vengono avviati allo svolgimento di attività lavorative definite dagli stessi
Comuni.
Inoltre, con apposito allegato al D.A. N. 49 del 27 giugno 2005, sono state individuate le disposizioni attuative dell'art. 1 della legge regionale 19 maggio 2005, n. 5
Segnatamente si è statuito: L'art. 1 della legge regionale n. 5/2005 stabilisce che l'Assessore
regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è
autorizzato a finanziare, nell'anno 2005, l'istituzione e la gestione diretta dei cantieri di servizi in
favore di comuni della Sicilia destinatari della sperimentazione del reddito minimo di inserimento,
ai sensi del decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237, per i quali il finanziamento è cessato alla data
di approvazione della legge stessa, ovvero viene a cessare nell'esercizio finanziario in corso. Per tale
finalità viene stanziata la somma di 10.000 migliaia di euro.
Al fine di dare attuazione alla suddetta disposizione si rende necessario fissare i criteri per accedere
al finanziamento i cui termini e condizioni vengono stabiliti nel presente regolamento.
Oggetto
I comuni destinatari, ai sensi del decreto legislativo n. 237/98, della sperimentazione del reddito
minimo di inserimento, possono ottenere finanziamenti per la istituzione e gestione diretta di cantieri
di servizi a favore dei soggetti disoccupati o inoccupati già fruitori del reddito minimo di inserimento.
Ciò premesso, e dunque, individuato per sommi capi il quadro normativo di riferimento, si tratta ora di porre al vaglio la posizione del ricorrente rispetto agli istituti menzionati.
Il ricorrente proviene come detto dal bacino dei soggetti ammessi al R.M.I. Nel corso degli anni lo stesso è stato ammesso ai vari cantieri di servizio, avviati sulla base dei finanziamenti regionali all'uopo concessi.
Il dato risulta in modo inequivoco dal tenore delle note protocollate ad oggetto “assegnazione di personale ex RMI” in atti. In esse è dato leggere, in modo sistematico che “l'ente ha avviato i programmi di lavoro” che “la Giunta con propria delibera ha provveduto a dare continuità alle attività
progettuali dei Cantieri di Lavoro”, che si è provveduto “ad approvare gli elenchi dei soggetti ammessi nei progetti/programmi di lavoro” che “i suddetti progetti/programmi di lavoro prevedono l'utilizzo dei lavoratori in riferimento alle necessità di dover ottimizzare tutti i servizi della P.A…”.
Risulta pertanto documentalmente, che tali attività, alle quali nel corso degli anni il ricorrente è stato ammesso, si inscrivono in precisi progetti programmi di lavoro di volta in volta, appositamente autorizzati e finanziati a livello regionale.
Ciò posto si osserva come sia pacificamente consolidata l'impostazione che nega, nel caso di prestazioni rese nell'ambito dei cantieri di servizio, e di lavoratori provenienti dal bacino degli ammessi al RMI l'instaurazione di un rapporto di lavoro strico sensu inteso, stante la funzione assistenziale da cui sono connotati i cantieri stessi, e costituendo le indennità percepite,
elargizioni che, lungi dal contribuire ad affrontare gli oneri familiari nell'andamento dell'economia familiare, scongiurando o attutendo la situazione di povertà sono funzionalizzate a colmare lo svantaggio sociale determinato dallo stato di minorazione. E' pertanto evidente l'assenza in linea di massima di un rapporto di sinallagmaticità tra le due prestazioni.
Essendo dunque dato pacifico quello per cui, nel caso di soggetti impiegati in cantieri di servizio, non si instaura un rapporto di lavoro subordinato, stante che l'attività prestata non si qualifica quale lavoro subordinato, in linea di principio non è consentito estendere a coloro che vi vengono impiegati, gli istituti previsti per la disciplina del rapporto di lavoro subordinato quali ad esempio la retribuzione che deve essere proporzionata alle ore di lavoro prestato.
D'altra parte, il ricorrente invoca a supporto delle proprie ragioni l'ordinanza Cass., n.17101 del
2017, con cui si è chiarito che: «In tema di occupazione di lavori socialmente utili o per pubblica utilità, la qualificazione normativa di tale rapporto speciale, avente matrice assistenziale e componente formativa, non esclude che in concreto il rapporto possa avere le caratteristiche di un ordinario rapporto di lavoro subordinato con conseguente applicazione dell'art. 2126 cod. civ. e, ai fini della qualificazione come rapporto di lavoro prestato di fatto alle dipendenze di una pubblica Amministrazione», rileva che “il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni”.
Ora, tale argomentare sarebbe astrattamente adattabile mutatis mutandis agli istituti in oggetto (
utilizzazioni di lavoratori ex fruitori del R.MI. ) attesa l'evidente analogia circa la loro natura assistenziale, che rende sovrapponibili le due fattispecie.
Non di meno, da un'attenta lettura del pronunciamento della Supreme Corte è dato trarre come la qualificazione in termini di rapporto di lavoro subordinato delle assunzioni dei lavoratori socialmente utili, come quindi eventualmente anche degli ex RMI, non sia affatto automatica, bensì il frutto di una valutazione delle circostanze e peculiarità del caso concreto, ovvero dell'effettivo atteggiarsi delle modalità esecutive del rapporto instaurato inter partes.
Così, fine di verificare se “il lavoratore risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica e adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell'Amministrazione” occorre accertare che ricorrano gli indici sintomatici tipici della subordinazione quali la onerosità,
l'osservanza di un dato orario lavorativo fisso, la sottoposizione al potere di controllo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Ciò posto è a dirsi come parte ricorrente onerata della prova dei fatti costitutivi del diritto rivendicato non ha adeguatamente assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Innanzitutto dagli ordini di servizio (note protocollate) di assegnazione in atti, non emerge lo svolgimento di compiti fissi, quanto piuttosto l'adibizione a svariate mansioni e soprattutto a settori diversi di volta in volta individuati dall'ente resistente (il che risulta confermato dalla stessa parte ricorrente che : “dal 1999 al 2001 ha svolto le mansioni operaio specializzato quale elettricista presso l'Ente pubblico;
dal 2002 al 2005 veniva impiegato quale operaio negli interventi ordinari di veniva impiegato nella manutenzione ordinaria degli edifici pubblici;
dal 2012 al 2015 veniva impiegato nel verde pubblico nella potatura di piante ed alberi nel territorio comunale;
2016 al 2021 veniva nuovamente impegnato quale elettricista presso l'Ente; ” cfr pag 2 del ricorso).
Da tale descrizione emerge dunque che il ricorrente sia stato impiegato negli anni in compiti assai diversificati tra loro, verosimilmente rispondenti alle esigenze contingenti dell'ente, e non certo che sia stato stabilmente inquadrato nell'organizzazione amministrativa per ricoprire continuativamente vuoti di organico.
Non è poi comprovata la onerosità-sinallagmaticità del rapporto. Non risulta infatti che la ricorrente abbia mai percepito una retribuzione strico sensu intesa, ovvero una remunerazione proporzionata alla quantità e qualità dell'opera prestata, quanto piuttosto una indennità forfettaria, conformemente alle previsioni della normativa sopra calendata e non commisurata alla misura della prestazione resa.
E' la stessa parte ricorrente a riferire di percepire € 437,86 circa mensili.
Non risulta dimostrata l'osservanza, con riferimento ai vari i periodi di assegnazione, di orari di lavoro predefiniti.
Sul punto, la prova orale, sì come articolata in ricorso, risulta inconducente, ove si consideri che i capitolati all'uopo indicati, non fanno alcun cenno ai periodi oggetto di causa (anni dal 1999 al 2021)
ma risultano formulati in via esclusiva, con riferimento al momento presente (3. vero o no che il
signor è obbligato sia quando entra che quando esce a firmare un foglio che certifichi la Pt_1
sua presenza o assenza rilasciato dal Comune di 4. vero o no che il signor CP_1 Pt_1
lavora dalle 9 alle 13 dal lunedì al venerdì).
Non essendo essi atti a dimostrare alcunchè, al di là delle modalità di svolgimento delle attività al tempo presente, la suddetta prova orale non veniva ammessa poiché appunto ritenuta generica, e per tale via, irrilevante ed inconferente ai fini del decidere.
In nessun modo poi il ricorrente prova o chiede di provare la sottoposizione al potere gerarchico disciplinare, direttivo o di controllo dell'ente preteso datore di lavoro. Sul punto, a fronte della recisa contestazione dell'ente resistente, nessuna prova è stata articolata al di là dei capitoli 5 e 6 (vero o no che qualora lo stesso debba assentarsi deve preventivamente farsi autorizzare dal dirigente;
6. vero o no che il deve preventivamente programmare le ferie, informando il dirigente) rispetto ai Pt_1
quali valgono le medesime considerazioni fatte in relazione ai capitoli 3 e 4 in ordine alla estrema genericità degli stessi ed al riferimento limitato allo stato ed al momento attuale.
Pertanto, per quel che concerne l'argomento afferente alla ritenuta fittizietà dei programmi di lavoro,
si osserva come anche laddove non sia individuabile e riscontrabile un programma di lavoro specifico in assenza della prova degli elementi che lo caratterizzano, nessun rapporto di lavoro subordinato può
dirsi mai venuto in essere.
Immediato corollario della mancata dimostrazione della natura di rapporto di lavoro subordinato delle fattispecie in esame (e dunque accertata la natura squisitamente assistenziale del rapporti instaurati inter partes nel caso concreto) è che, al di là delle tassative previsioni legislative, non è in alcun modo consentito estendere a tali tipologie di "attività" discipline ed istituti tipici del rapporto di lavoro subordinato: quali la conversione, o la disciplina interna e comunitaria in materia di abusiva reiterazione di contratti di lavoro a termine.
Ne consegue che del tutto impropriamente nel ricorso si invoca la spettanza di specifiche differenze retributive (rivendicazioni che tipicamente afferiscono appunto al rapporti di lavoro subordinato) o tutele risarcitorie ( siano esse in forma specifica o monetaria) che presuppongono tutte l'esistenza di fattispecie concrete esulanti da quelle sub iudice
Esclusa l'esistenza di rapporti di lavoro riconducibili alla nozione di rapporti di lavoro subordinato,
vanno rigettate tanto la domanda risarcitoria per abusivo impiego di assunzioni a termine quanto quella di conversione giacchè entrambe presuppongono la applicazione di normative afferenti a istituti affatto distinti da quella in esame.
Il ricorso merita pertanto integrale rigetto
La particolarità della questione induce a compensare le spese di lite
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando;
rigetta il ricorso e compensa le spese.
Enna, 23 settembre 2025.