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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 28/04/2025, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21377/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21377/2024
Oggi 27 Marzo 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DAL CERO SONIA Parte_1 per il 'avv. TIRRI LEONARDO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. tramite deposito telematico nel termine x art. 127 ter cpc, in sostituzione della lettura alla conclusione dell'udienza.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 437 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21377/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CERO SONIA
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TIRRI LEONARDO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, la IG.ra appellava la sentenza Parte_1
n.122/2024, depositata il 26.9.2024, del Giudice di Pace di San Donà di Piave, non notificata, pronunziata nel giudizio r.g. n. 1265/2024, promosso dalla stessa contro il . Controparte_1
La sentenza in questione rigettava l'opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. , elevatole dalla Polizia locale del Comune di nel quale si NumeroDiCa_1 CP_1
pagina 2 di 8 accertava che, in data 23.3.2024, il conducente dell'Audi targata GM413LB procedesse lungo la S.R.
89 Treviso MARE alla velocità di 114,57 km/h, superando di 44,57 la velocità massima consentita nel tratto di strada oggetto di rilevazione e, quindi, in violazione dell'art. 142 c. 9 del Codice della Strada.
La IG.ra fondava l'appello su due motivi: Pt_1
1) Violazione di legge – inosservanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato;
2) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 112 e 161 c.p.c..
In sintesi, con il primo motivo di appello, contestava l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe considerato giuridicamente equivalenti la procedura di approvazione e quella di omologazione dell'apparecchiatura fissa “Autosc@n Speed” - matricola 2022.0045, con la quale sarebbe stata rilevata l'infrazione stessa. Tale strumentazione, nel caso di specie, sarebbe stata munita dell'approvazione, ma non sarebbe stata debitamente omologata. Le due procedure, invece, si sarebbero dovute ritenere distinte, in quanto la prima sarebbe propedeutica alla seconda. Mancando, nel caso di specie,
l'omologazione, quale requisito di legittimità della misurazione, l'accertamento avrebbe dovuto ritenersi senz'altro inficiato.
Con il secondo motivo di appello, si doleva del fatto che il Giudice di Pace di San Donà di Piave avesse omesso di pronunziarsi sugli ulteriori motivi del ricorso, con i quali l'appellante avrebbe dedotto l'assenza di idonea banchina nel tratto stradale ove sarebbe stata accertata la violazione, in quanto quella esistente non avrebbe risposto ai requisiti previsti dall'art. 2 C.D.S. nonché della non idonea visibilità della postazione di controllo, in violazione dell'art. 142 c. 6 bis C.d.s.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo, in via principale, di “dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza, ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c.,per omessa - parziale pronuncia da parte del Giudice di primo grado sulle domande proposte nel ricorso e conseguentemente accogliersi il ricorso promosso dalla IG.ra , per le ragioni di cui in narrativa, con annullamento del verbale Pt_1
di contestazione n. . NumeroDiCa_1
- In via gradata: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 122/2024 emessa dal Giudice di Pace di
San Donà di Piave nel procedimento R.G. n. 1265/2024, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliersi l'opposizione proposta dalla IG.ra avverso il verbale di contestazione n. Pt_1
V/28709X/2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune di in data 23/03/2024 e per l'effetto CP_1 annullare il suddetto verbale.”
Con memoria difensiva, si costituiva il ,. contestando i motivi di appello della Controparte_1
IG.ra e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'”appello proposto in quanto inammissibile, Pt_1 pagina 3 di 8 improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa in primo grado;
in subordine, dichiarare comunque legittimo il verbale di contestazione n.
V/28709X/2024 del 23.03.2024, contestato dalla Polizia Locale del ”. Controparte_1
Con decreto del 21.1.2025, il giudice fissava in data 27.3.2025 l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c. da svolgersi mediante deposito di note cartolari, ex art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano ritualmente le note di udienza, formulando le rispettive conclusioni;
la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
***
L'appello promosso dalla IG.ra contro il avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Giudice di Pace di San Donà di Piave, n.122/2024, depositata il 26.9.2024, non è fondato.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado per non avere questa aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale riguardo alla eccepita mancanza di omologazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione di eccesso di velocità contestatole.
In punto di diritto, va premesso che la materia trova una disciplina di poco agevole interpretazione. Ai sensi dell'art. 142 c. 6, “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
La procedura di approvazione e di omologazione delle apparecchiature in questione va fondamentalmente ricondotta alla norma programmatica di cui all'art. 45 c. 6 D.lgs. n. 285/1992 ed a quella esplicativa, contenuta dell'art. 192 Reg. esecuzione del codice della strada, DPR n. 495/1992.
Ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice della Strada, “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del , previo accertamento delle caratteristiche Controparte_2
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione e fermo restando
l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura pe rii dispositivi con funzione metrologica”.
La normativa complementare di cui all'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada pagina 4 di 8 (D.P.R. n. 495/1992) contiene una distinzione tra il procedimento di approvazione quello di omologazione dei prototipi.
Al secondo comma, stabilisce che “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del ConIGlio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso
l' ” Controparte_3
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per
i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura CP_2 prevista dal comma 2”.
L'equivoco nasce dal fatto che né il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada né altra normativa secondaria successiva hanno mai chiarito quali siano le caratteristiche fondamentali e le prescrizioni necessarie perché si ponga in essere il procedimento di omologazione degli autovelox, tanto che, nella prassi, tale procedura è stata considerata equivalente a quella di approvazione.
In sostanza, non essendo mai state positivizzate tali specifiche tecniche, si è sempre fatto ricorso al procedimento di approvazione che, come si evince dal comma 3 del citato articolo, ha caratteristiche similari a quello di omologazione.
Al di là delle innumerevoli interpretazioni che sono state date alle congiunzioni “e/o” utilizzate per accompagnare i due termini approvazione ed omologazione, va osservato che nella sostanza si tratta di procedure differenti sul piano amministrativo, ma che la normativa equipara sotto il profilo tecnico, tanto è vero che ai sensi dell'art. 1 del Decreto ministeriale n. 282 del 13.6.2017, “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”.
Tale norma secondaria conferma la presenza di un vuoto normativo e che le due citate procedure abbiano carattere sostanzialmente sovrapponibile, pur essendo l'una propedeutica alla seconda.
pagina 5 di 8 Come correttamente osserva il Comune appellato, il carattere fungibile dei menzionati procedimenti viene, poi, evidenziato dal D.L. 121/2002 il cui art. 4 c. 3, specifica, in merito ai dispositivi di rilevazione a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 c.d.s., che “…se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Il citato decreto ministeriale del 2017, inoltre, contiene la previsione secondo la quale i dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità devono essere sottoposti a verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale (art. 1 e allegato
1 del D.M. n. 282/2017).
Nel caso di specie, dai documenti prodotti dal sia in primo grado che nel presente grado di CP_1
giudizio (docc. 8 e 9 della comparsa costituzione in appello), risulta provato che il dispositivo
Autosc@n Speed n. matricola 2022.0045 sia stato regolarmente approvato con Decreto del
[...]
n. 356 del 18.8.2021 e sottoposto, in data 9.5.2023, a distanza di meno Controparte_2
un anno dalla rilevazione della infrazione per cui è causa, a verifica iniziale di funzionalità e taratura.
Pertanto, l'apparecchiatura in questione risulta essere stata sottoposta a tutte le verifiche che per legge sono previste, allo scopo di accertare la rispondenza dello strumento alle prescrizioni legali, onde garantire l'attendibilità delle rilevazioni.
Quanto alle ulteriori doglianze, per cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al secondo motivo di impugnazione del verbale in oggetto, che sarebbe stato viziato, in quanto “la rilevazione dell'infrazione era avvenuta con apparecchiatura elettronica che non soddisfa i requisiti di visibilità (ex art. 142 co. 6 bis C.d.S.) e su strada che non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 2 C.d.S.”, si osserva che la presunta violazione dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S, circa la presegnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo, il motivo d'appello è rimasto generico e, in ogni caso, inammissibile, in quanto formulato, per la prima volta, nel presente grado di impugnazione.
Esaminando il ricorso innanzi al Giudice di Pace si legge nella parte finale, quale enunciazione di presumibile ulteriore motivo d'opposizione, la seguente frase “per di più il dispositivo è stato installato
a ridosso della segnaletica orizzontale dello stop di Via Pavanello ( cfr. Cassazione, sentenza n. 1805 del 21/01/2023). Ebbene, tale formulazione è generica e da considerarsi tamquam non esset. Il motivo
è stato formulato in maniera non intellegibile in primo grado e, pertanto, la sua riproposizione in appello va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.
1. C.p.c.
Riguardo all'ulteriore motivo, per cui, non essendo munita di banchina per la sosta dei veicoli, la strada pagina 6 di 8 in cui l'infrazione è stata rilevata non potrebbe considerarsi una strada idonea al posizionamento del dispositivo autovelox., la difesa di parte appellata ha correttamente rilevato che l'idoneità del tratto di strada sul quale è stato installato l'autovelox è stata dichiarata con provvedimento del Prefetto di
Venezia n. 10997 del 5.8.2022, in seguito all'istanza documentata, del , di inserire la Controparte_1
S.R. 89 TREVISO – MARE nel novero delle strade in cui possono essere utilizzati gli strumenti di rilevamento e controllo a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 C.D.S. Tale provvedimento prefettizio è stato reso previo parere favorevole dei diversi enti coinvolti nell'istruttoria (doc. n. 6 e 7 di parte appellata) e l'appellante non ha dedotto suoi elementi di illegittimità, che ne giustifichino la disapplicazione in questa sede.
La sentenza appellata, di conseguenza, deve essere confermata, come anche il verbale n.
V/28709X/2024 elevato alla IGnora dalla Polizia Locale del Comune di Parte_1 CP_1
in data 23.3.2024.
In considerazione della presenza di questioni opinabili che hanno generato, sulle questioni di diritto affrontate, numerose oscillazioni giurisprudenziali evidenziate dalle stesse parti, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite, sussistendo nel caso in oggetto quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. che giustificano tale decisione (si veda, sul punto, C.C. sez. lav. n.
16450; C.C. sez. VI n. 7992/2022).
La questione è stata, invero, dichiarata “obiettivamente controvertibile” dalla stessa sentenza della
Corte di Cassazione n. 10505/2024 che ha recentemente affrontato l'argomento con indirizzo interpretativo, non a caso superato dalla successiva pronunzia n. 2857/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata, del Giudice di Pace di San
Donà di Piave, n. 122/2024, depositata il 26.9.2024 e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione n. V/28709X/2024 elevato dalla Polizia Locale del Comune di in data CP_1
23.3.2024;
2) compensa le spese del giudizio di appello tra le parti e dà atto, ai sensi dell'art. 13 c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, di cui al comma 1 – bis del medesimo articolo 13.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico nel termine ex art 127 ter cpc, in sostituzione della lettura alla conclusione dell'udienza, ed allegazione al verbale..
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 21377/2024
Oggi 27 Marzo 2025, tramite note scritte ex art. 127 ter cpc, innanzi al dott. Maria Carla Quota, sono comparsi:
per l'avv. DAL CERO SONIA Parte_1 per il 'avv. TIRRI LEONARDO. Controparte_1
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da rispettive note depositate.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 437 c.p.c. tramite deposito telematico nel termine x art. 127 ter cpc, in sostituzione della lettura alla conclusione dell'udienza.
Il Giudice
dott. Maria Carla Quota
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Carla Quota ha pronunciato ex artt. 437 e 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 21377/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DAL CERO SONIA
APPELLANTE contro
C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. TIRRI LEONARDO
APPELLATO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note sostitutive d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 25.10.2024, la IG.ra appellava la sentenza Parte_1
n.122/2024, depositata il 26.9.2024, del Giudice di Pace di San Donà di Piave, non notificata, pronunziata nel giudizio r.g. n. 1265/2024, promosso dalla stessa contro il . Controparte_1
La sentenza in questione rigettava l'opposizione avverso il verbale di contestazione di violazione del codice della strada n. , elevatole dalla Polizia locale del Comune di nel quale si NumeroDiCa_1 CP_1
pagina 2 di 8 accertava che, in data 23.3.2024, il conducente dell'Audi targata GM413LB procedesse lungo la S.R.
89 Treviso MARE alla velocità di 114,57 km/h, superando di 44,57 la velocità massima consentita nel tratto di strada oggetto di rilevazione e, quindi, in violazione dell'art. 142 c. 9 del Codice della Strada.
La IG.ra fondava l'appello su due motivi: Pt_1
1) Violazione di legge – inosservanza di un orientamento giurisprudenziale consolidato;
2) Violazione di legge, con riferimento agli artt. 112 e 161 c.p.c..
In sintesi, con il primo motivo di appello, contestava l'impugnata sentenza nella parte in cui avrebbe considerato giuridicamente equivalenti la procedura di approvazione e quella di omologazione dell'apparecchiatura fissa “Autosc@n Speed” - matricola 2022.0045, con la quale sarebbe stata rilevata l'infrazione stessa. Tale strumentazione, nel caso di specie, sarebbe stata munita dell'approvazione, ma non sarebbe stata debitamente omologata. Le due procedure, invece, si sarebbero dovute ritenere distinte, in quanto la prima sarebbe propedeutica alla seconda. Mancando, nel caso di specie,
l'omologazione, quale requisito di legittimità della misurazione, l'accertamento avrebbe dovuto ritenersi senz'altro inficiato.
Con il secondo motivo di appello, si doleva del fatto che il Giudice di Pace di San Donà di Piave avesse omesso di pronunziarsi sugli ulteriori motivi del ricorso, con i quali l'appellante avrebbe dedotto l'assenza di idonea banchina nel tratto stradale ove sarebbe stata accertata la violazione, in quanto quella esistente non avrebbe risposto ai requisiti previsti dall'art. 2 C.D.S. nonché della non idonea visibilità della postazione di controllo, in violazione dell'art. 142 c. 6 bis C.d.s.
L'appellante, pertanto, concludeva chiedendo, in via principale, di “dichiararsi la nullità dell'impugnata sentenza, ai sensi degli artt. 112 e 161 c.p.c.,per omessa - parziale pronuncia da parte del Giudice di primo grado sulle domande proposte nel ricorso e conseguentemente accogliersi il ricorso promosso dalla IG.ra , per le ragioni di cui in narrativa, con annullamento del verbale Pt_1
di contestazione n. . NumeroDiCa_1
- In via gradata: in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 122/2024 emessa dal Giudice di Pace di
San Donà di Piave nel procedimento R.G. n. 1265/2024, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, accogliersi l'opposizione proposta dalla IG.ra avverso il verbale di contestazione n. Pt_1
V/28709X/2024, elevato dalla Polizia Locale del Comune di in data 23/03/2024 e per l'effetto CP_1 annullare il suddetto verbale.”
Con memoria difensiva, si costituiva il ,. contestando i motivi di appello della Controparte_1
IG.ra e chiedendo, in via principale, il rigetto dell'”appello proposto in quanto inammissibile, Pt_1 pagina 3 di 8 improcedibile e comunque infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa in primo grado;
in subordine, dichiarare comunque legittimo il verbale di contestazione n.
V/28709X/2024 del 23.03.2024, contestato dalla Polizia Locale del ”. Controparte_1
Con decreto del 21.1.2025, il giudice fissava in data 27.3.2025 l'udienza di discussione ai sensi dell'art. 437 c.p.c. da svolgersi mediante deposito di note cartolari, ex art. 127 ter c.p.c. Le parti depositavano ritualmente le note di udienza, formulando le rispettive conclusioni;
la causa veniva, quindi, assunta in decisione.
***
L'appello promosso dalla IG.ra contro il avverso la sentenza Parte_1 Controparte_1
del Giudice di Pace di San Donà di Piave, n.122/2024, depositata il 26.9.2024, non è fondato.
Con il primo motivo, l'appellante contesta la decisione di primo grado per non avere questa aderito al consolidato orientamento giurisprudenziale riguardo alla eccepita mancanza di omologazione dell'apparecchio rilevatore dell'infrazione di eccesso di velocità contestatole.
In punto di diritto, va premesso che la materia trova una disciplina di poco agevole interpretazione. Ai sensi dell'art. 142 c. 6, “per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento”.
La procedura di approvazione e di omologazione delle apparecchiature in questione va fondamentalmente ricondotta alla norma programmatica di cui all'art. 45 c. 6 D.lgs. n. 285/1992 ed a quella esplicativa, contenuta dell'art. 192 Reg. esecuzione del codice della strada, DPR n. 495/1992.
Ai sensi dell'art. 45 c. 6 del Codice della Strada, “Nel regolamento sono precisati i segnali, i dispositivi, le apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e regolazione del traffico, nonché quelli atti all'accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni alle norme di circolazione, ed i materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono soggetti all'approvazione od omologazione da parte del , previo accertamento delle caratteristiche Controparte_2
geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneità e di quanto altro necessario. Nello stesso regolamento sono precisate altresì le modalità di omologazione e di approvazione e fermo restando
l'obbligo delle verifiche periodiche di funzionalità e di taratura pe rii dispositivi con funzione metrologica”.
La normativa complementare di cui all'art. 192 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada pagina 4 di 8 (D.P.R. n. 495/1992) contiene una distinzione tra il procedimento di approvazione quello di omologazione dei prototipi.
Al secondo comma, stabilisce che “L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del ConIGlio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell'oggetto di cui si richiede l'omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole. L'interessato è tenuto a fornire le ulteriori notizie e certificazioni che possono essere richieste nel corso dell'istruttoria amministrativa di omologazione e acconsente a che uno dei prototipi resti depositato presso
l' ” Controparte_3
Il terzo comma del medesimo articolo stabilisce: “Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per
i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura CP_2 prevista dal comma 2”.
L'equivoco nasce dal fatto che né il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada né altra normativa secondaria successiva hanno mai chiarito quali siano le caratteristiche fondamentali e le prescrizioni necessarie perché si ponga in essere il procedimento di omologazione degli autovelox, tanto che, nella prassi, tale procedura è stata considerata equivalente a quella di approvazione.
In sostanza, non essendo mai state positivizzate tali specifiche tecniche, si è sempre fatto ricorso al procedimento di approvazione che, come si evince dal comma 3 del citato articolo, ha caratteristiche similari a quello di omologazione.
Al di là delle innumerevoli interpretazioni che sono state date alle congiunzioni “e/o” utilizzate per accompagnare i due termini approvazione ed omologazione, va osservato che nella sostanza si tratta di procedure differenti sul piano amministrativo, ma che la normativa equipara sotto il profilo tecnico, tanto è vero che ai sensi dell'art. 1 del Decreto ministeriale n. 282 del 13.6.2017, “nelle more della emanazione di specifiche norme per la omologazione, ai sensi dell'art. 192, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992, dei dispositivi, delle apparecchiature e dei mezzi tecnici per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocita', si procede alla approvazione del prototipo ai sensi dell'art. 192, comma 3, del decreto sopra richiamato”.
Tale norma secondaria conferma la presenza di un vuoto normativo e che le due citate procedure abbiano carattere sostanzialmente sovrapponibile, pur essendo l'una propedeutica alla seconda.
pagina 5 di 8 Come correttamente osserva il Comune appellato, il carattere fungibile dei menzionati procedimenti viene, poi, evidenziato dal D.L. 121/2002 il cui art. 4 c. 3, specifica, in merito ai dispositivi di rilevazione a distanza delle violazioni di cui all'art. 142 c.d.s., che “…se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere approvati od omologati ai sensi dell'art. 45, comma 6 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285”.
Il citato decreto ministeriale del 2017, inoltre, contiene la previsione secondo la quale i dispositivi impiegati per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità devono essere sottoposti a verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura con cadenza almeno annuale (art. 1 e allegato
1 del D.M. n. 282/2017).
Nel caso di specie, dai documenti prodotti dal sia in primo grado che nel presente grado di CP_1
giudizio (docc. 8 e 9 della comparsa costituzione in appello), risulta provato che il dispositivo
Autosc@n Speed n. matricola 2022.0045 sia stato regolarmente approvato con Decreto del
[...]
n. 356 del 18.8.2021 e sottoposto, in data 9.5.2023, a distanza di meno Controparte_2
un anno dalla rilevazione della infrazione per cui è causa, a verifica iniziale di funzionalità e taratura.
Pertanto, l'apparecchiatura in questione risulta essere stata sottoposta a tutte le verifiche che per legge sono previste, allo scopo di accertare la rispondenza dello strumento alle prescrizioni legali, onde garantire l'attendibilità delle rilevazioni.
Quanto alle ulteriori doglianze, per cui il Giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi in merito al secondo motivo di impugnazione del verbale in oggetto, che sarebbe stato viziato, in quanto “la rilevazione dell'infrazione era avvenuta con apparecchiatura elettronica che non soddisfa i requisiti di visibilità (ex art. 142 co. 6 bis C.d.S.) e su strada che non soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 2 C.d.S.”, si osserva che la presunta violazione dell'art. 142 c. 6 bis C.d.S, circa la presegnalazione e la visibilità delle postazioni di controllo, il motivo d'appello è rimasto generico e, in ogni caso, inammissibile, in quanto formulato, per la prima volta, nel presente grado di impugnazione.
Esaminando il ricorso innanzi al Giudice di Pace si legge nella parte finale, quale enunciazione di presumibile ulteriore motivo d'opposizione, la seguente frase “per di più il dispositivo è stato installato
a ridosso della segnaletica orizzontale dello stop di Via Pavanello ( cfr. Cassazione, sentenza n. 1805 del 21/01/2023). Ebbene, tale formulazione è generica e da considerarsi tamquam non esset. Il motivo
è stato formulato in maniera non intellegibile in primo grado e, pertanto, la sua riproposizione in appello va dichiarata inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.
1. C.p.c.
Riguardo all'ulteriore motivo, per cui, non essendo munita di banchina per la sosta dei veicoli, la strada pagina 6 di 8 in cui l'infrazione è stata rilevata non potrebbe considerarsi una strada idonea al posizionamento del dispositivo autovelox., la difesa di parte appellata ha correttamente rilevato che l'idoneità del tratto di strada sul quale è stato installato l'autovelox è stata dichiarata con provvedimento del Prefetto di
Venezia n. 10997 del 5.8.2022, in seguito all'istanza documentata, del , di inserire la Controparte_1
S.R. 89 TREVISO – MARE nel novero delle strade in cui possono essere utilizzati gli strumenti di rilevamento e controllo a distanza delle violazioni degli artt. 142 e 148 C.D.S. Tale provvedimento prefettizio è stato reso previo parere favorevole dei diversi enti coinvolti nell'istruttoria (doc. n. 6 e 7 di parte appellata) e l'appellante non ha dedotto suoi elementi di illegittimità, che ne giustifichino la disapplicazione in questa sede.
La sentenza appellata, di conseguenza, deve essere confermata, come anche il verbale n.
V/28709X/2024 elevato alla IGnora dalla Polizia Locale del Comune di Parte_1 CP_1
in data 23.3.2024.
In considerazione della presenza di questioni opinabili che hanno generato, sulle questioni di diritto affrontate, numerose oscillazioni giurisprudenziali evidenziate dalle stesse parti, si ritiene equo compensare integralmente le spese di lite, sussistendo nel caso in oggetto quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. che giustificano tale decisione (si veda, sul punto, C.C. sez. lav. n.
16450; C.C. sez. VI n. 7992/2022).
La questione è stata, invero, dichiarata “obiettivamente controvertibile” dalla stessa sentenza della
Corte di Cassazione n. 10505/2024 che ha recentemente affrontato l'argomento con indirizzo interpretativo, non a caso superato dalla successiva pronunzia n. 2857/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'appello, confermando integralmente la sentenza appellata, del Giudice di Pace di San
Donà di Piave, n. 122/2024, depositata il 26.9.2024 e, per l'effetto, conferma il verbale di contestazione n. V/28709X/2024 elevato dalla Polizia Locale del Comune di in data CP_1
23.3.2024;
2) compensa le spese del giudizio di appello tra le parti e dà atto, ai sensi dell'art. 13 c.
1 - quater del D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'appello, di cui al comma 1 – bis del medesimo articolo 13.
pagina 7 di 8 Sentenza resa ex articoli 127 ter e 429 c.p.c., redatta con l'ausilio dell'AUPP dott.ssa Rosa Arena e pubblicata mediante deposito telematico nel termine ex art 127 ter cpc, in sostituzione della lettura alla conclusione dell'udienza, ed allegazione al verbale..
Il Giudice dott. Maria Carla Quota
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