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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 14/05/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 10206/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. RE LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 10206/2022 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefania Ostan) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Mara Romele) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti contrassero matrimonio concordatario in Artogne in data
25 agosto 1973 (atto n. 12 parte II serie A), sono genitori di , nata il 6 Per_1 ottobre 1975, nato il [...], e RE, nato l'[...] e Per_2
1 sono separate in forza di accordo del 3 giugno 2019, raggiunto a seguito di negoziazione assistita. I figli sono tutti economicamente indipendenti. L'ultimo a rendersi autonomo è stato RE, sicché, con ordinanza presidenziale, è stata revocata l'obbligazione di mantenimento gravante sul padre (che ammontava, quanto all'assegno periodico, ad euro 500,00 mensili).
All'inizio della causa, restava altresì in vigore l'assegno di mantenimento a favore della moglie, che i coniugi avevano concordemente fissato in euro
300,00 mensili (con abbattimento automatico ad euro 150,00 mensili una volta che il marito avesse cessato di lavorare). Tale assegno è stato incrementato ad euro 500,00 mensili in sede presidenziale.
Non è stata svolta attività istruttoria.
La causa è entrata in decisione con un'unica questione controversa: la ricorrente vorrebbe percepire un «contributo al mantenimento» (rectius: assegno divorzile) di euro 1.000,00 mensili, mentre il resistente ritiene che nulla le sia dovuto. Solo in via meramente subordinata, quest'ultimo ha offerto l'importo di euro 150,00 mensili.
§ 2. – Il divorzio è stato pronunziato con sentenza non definitiva n.
879/2023, alla quale si rinvia.
§ 3. – Il riconoscimento dell'assegno divorzile si basa su due condizioni:
(i) l'esistenza di una sperequazione reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi;
(ii) la riconducibilità di tale disparità ad un accordo di indirizzo familiare.
La comparazione delle condizioni reddituali delle parti mette in evidenza una sperequazione a vantaggio del marito. La ricorrente percepisce un reddito da pensione di euro 600,00 mensili, mentre il resistente, oltre ad una pensione di circa euro 1.500,00/1.600,00 mensili (già dedotto il quinto), ricava un reddito aggiuntivo (pari ad euro 2.335,35 per l'anno 2021) dalle prestazioni che svolge a favore della società Vexa s.r.l. Gli introiti del marito non sono gravati da costi abitativi (locazione o mutuo), perché è ospite presso un immobile di proprietà dei fratelli. Di contro, la ricorrente ha subito l'espropriazione1 della sua quota della casa coniugale in comproprietà col marito, che ha dovuto lasciare per trasferirsi altrove. Ad oggi, ella vive col figlio e non documenta costi locativi, ma
è ragionevole ritenere che la convivenza con RE sia destinata a cessare, con la conseguenza che la sig.ra dovrà sostenere gli esborsi necessari a Pt_1 procurarsi una nuova abitazione. 1 L'espropriazione è stata avviata per debiti del marito e il creditore procedente ha ottenuto che si procedesse a divisione endoesecutiva, sicché l'immobile è stato alienato a terzi, con l'inevitabile deprezzamento connesso alla vendita all'asta. 2 È difficile sostenere che l'attuale sperequazione reddituale prescinda del tutto dalle vicende matrimoniali. È ben vero che la ricorrente ha gestito un negozio di abbigliamento, ma è altrettanto vero che l'impresa è cessata alla fine degli anni Novanta e, da allora, la moglie ha «aiutato il marito» nella sua attività
(la circostanza, allegata dalla ricorrente a più riprese, è stata ammessa anche dal resistente, a pag. 4 della memoria integrativa). Vi è stato, quindi, un investimento di tempo, risorse ed energie professionali che la ricorrente ha speso a beneficio del marito e che, ora, deve trovare compensazione nel riconoscimento di un assegno divorzile.
Tale assegno, peraltro, risulta dovuto non sono sulla base della componente perequativo-compensativa, ma anche in forza di quella assistenziale, poiché la ricorrente versa in una condizione che, se si prescindesse dall'aiuto che le sta dando il figlio RE, sarebbe certamente qualificabile nei termini dello stato di bisogno. È innegabile che l'importo ridotto della pensione che le spetta, l'età avanzata che impedisce qualsiasi forma di reinserimento nel mondo del lavoro e l'assenza di un immobile in cui vivere siano scarsamente compatibili con l'esercizio di quei diritti fondamentali (vitto, alloggio) per la conduzione di un'esistenza dignitosa.
Tenuto conto degli elementi esposti e della significativa durata del matrimonio, appare equo quantificare l'assegno divorzile nella somma di euro
300,00 mensili, pari a quella dell'assegno che le parti ebbero a concordare in sede separativa;
osta, alla previsione di un importo superiore, l'orientamento della Cassazione che esclude, salvo casi eccezionali, l'attribuzione di un assegno divorzile di entità maggiore rispetto a quello di mantenimento (Cass. Civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Alcune precisazioni si rendono necessarie rispetto alla decorrenza.
Fino alla pronunzia della sentenza non definitiva di divorzio, i provvedimenti provvisori conservano natura separativa. Pertanto, fino alla mensilità di aprile 2023 resterà dovuto l'assegno quantificato con l'ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2023. A partire dal mese di maggio 2023, l'assegno assume portata divorzile e sarà dovuto nell'importo più ridotto di euro 300,00 mensili.
Da ultimo, va respinta l'istanza di ordine di pagamento diretto da parte dell' , avanzata dall'attrice, perché l'assegno divorzile, anche prima CP_2 dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, era assistito da un meccanismo di distrazione stragiudiziale, operante senza mediazione del giudice (cfr. art. 8 commi 3 e 4 l. div., ora abrogato).
3 § 4. – Si registra una soccombenza reciproca. La ricorrente consegue un assegno di importo molto più ridotto rispetto alle sue aspirazioni, ma, al contempo, il resistente, in via principale, aveva chiesto che i coniugi fossero dichiarati «economicamente autosufficienti», offrendo, in via subordinata, la somma di euro 150,00 mensili, comunque più bassa di quella effettivamente quantificata dal Collegio. La compensazione delle spese appare, dunque, la regolamentazione più aderente all'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 879/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023 e fermi, quanto alle mensilità precedenti, i provvedimenti provvisori, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
2. rigetta l'istanza di ordine di pagamento diretto proposta dalla ricorrente;
3. compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio
2025.
Il Presidente estensore
RE LL
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Famiglia -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori dott. RE LL Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Costanza Teti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. 10206/2022 R.G. promossa da c.f. (avv. Stefania Ostan) Parte_1 C.F._1
PARTE ATTRICE contro c.f. (avv. Mara Romele) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «divorzio»
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono da intendersi qui richiamate, a far parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
§ 1. – Le parti contrassero matrimonio concordatario in Artogne in data
25 agosto 1973 (atto n. 12 parte II serie A), sono genitori di , nata il 6 Per_1 ottobre 1975, nato il [...], e RE, nato l'[...] e Per_2
1 sono separate in forza di accordo del 3 giugno 2019, raggiunto a seguito di negoziazione assistita. I figli sono tutti economicamente indipendenti. L'ultimo a rendersi autonomo è stato RE, sicché, con ordinanza presidenziale, è stata revocata l'obbligazione di mantenimento gravante sul padre (che ammontava, quanto all'assegno periodico, ad euro 500,00 mensili).
All'inizio della causa, restava altresì in vigore l'assegno di mantenimento a favore della moglie, che i coniugi avevano concordemente fissato in euro
300,00 mensili (con abbattimento automatico ad euro 150,00 mensili una volta che il marito avesse cessato di lavorare). Tale assegno è stato incrementato ad euro 500,00 mensili in sede presidenziale.
Non è stata svolta attività istruttoria.
La causa è entrata in decisione con un'unica questione controversa: la ricorrente vorrebbe percepire un «contributo al mantenimento» (rectius: assegno divorzile) di euro 1.000,00 mensili, mentre il resistente ritiene che nulla le sia dovuto. Solo in via meramente subordinata, quest'ultimo ha offerto l'importo di euro 150,00 mensili.
§ 2. – Il divorzio è stato pronunziato con sentenza non definitiva n.
879/2023, alla quale si rinvia.
§ 3. – Il riconoscimento dell'assegno divorzile si basa su due condizioni:
(i) l'esistenza di una sperequazione reddituale e/o patrimoniale fra i coniugi;
(ii) la riconducibilità di tale disparità ad un accordo di indirizzo familiare.
La comparazione delle condizioni reddituali delle parti mette in evidenza una sperequazione a vantaggio del marito. La ricorrente percepisce un reddito da pensione di euro 600,00 mensili, mentre il resistente, oltre ad una pensione di circa euro 1.500,00/1.600,00 mensili (già dedotto il quinto), ricava un reddito aggiuntivo (pari ad euro 2.335,35 per l'anno 2021) dalle prestazioni che svolge a favore della società Vexa s.r.l. Gli introiti del marito non sono gravati da costi abitativi (locazione o mutuo), perché è ospite presso un immobile di proprietà dei fratelli. Di contro, la ricorrente ha subito l'espropriazione1 della sua quota della casa coniugale in comproprietà col marito, che ha dovuto lasciare per trasferirsi altrove. Ad oggi, ella vive col figlio e non documenta costi locativi, ma
è ragionevole ritenere che la convivenza con RE sia destinata a cessare, con la conseguenza che la sig.ra dovrà sostenere gli esborsi necessari a Pt_1 procurarsi una nuova abitazione. 1 L'espropriazione è stata avviata per debiti del marito e il creditore procedente ha ottenuto che si procedesse a divisione endoesecutiva, sicché l'immobile è stato alienato a terzi, con l'inevitabile deprezzamento connesso alla vendita all'asta. 2 È difficile sostenere che l'attuale sperequazione reddituale prescinda del tutto dalle vicende matrimoniali. È ben vero che la ricorrente ha gestito un negozio di abbigliamento, ma è altrettanto vero che l'impresa è cessata alla fine degli anni Novanta e, da allora, la moglie ha «aiutato il marito» nella sua attività
(la circostanza, allegata dalla ricorrente a più riprese, è stata ammessa anche dal resistente, a pag. 4 della memoria integrativa). Vi è stato, quindi, un investimento di tempo, risorse ed energie professionali che la ricorrente ha speso a beneficio del marito e che, ora, deve trovare compensazione nel riconoscimento di un assegno divorzile.
Tale assegno, peraltro, risulta dovuto non sono sulla base della componente perequativo-compensativa, ma anche in forza di quella assistenziale, poiché la ricorrente versa in una condizione che, se si prescindesse dall'aiuto che le sta dando il figlio RE, sarebbe certamente qualificabile nei termini dello stato di bisogno. È innegabile che l'importo ridotto della pensione che le spetta, l'età avanzata che impedisce qualsiasi forma di reinserimento nel mondo del lavoro e l'assenza di un immobile in cui vivere siano scarsamente compatibili con l'esercizio di quei diritti fondamentali (vitto, alloggio) per la conduzione di un'esistenza dignitosa.
Tenuto conto degli elementi esposti e della significativa durata del matrimonio, appare equo quantificare l'assegno divorzile nella somma di euro
300,00 mensili, pari a quella dell'assegno che le parti ebbero a concordare in sede separativa;
osta, alla previsione di un importo superiore, l'orientamento della Cassazione che esclude, salvo casi eccezionali, l'attribuzione di un assegno divorzile di entità maggiore rispetto a quello di mantenimento (Cass. Civ., Sez.
1 - , Ordinanza n. 5605 del 28/02/2020).
Alcune precisazioni si rendono necessarie rispetto alla decorrenza.
Fino alla pronunzia della sentenza non definitiva di divorzio, i provvedimenti provvisori conservano natura separativa. Pertanto, fino alla mensilità di aprile 2023 resterà dovuto l'assegno quantificato con l'ordinanza presidenziale del 25 gennaio 2023. A partire dal mese di maggio 2023, l'assegno assume portata divorzile e sarà dovuto nell'importo più ridotto di euro 300,00 mensili.
Da ultimo, va respinta l'istanza di ordine di pagamento diretto da parte dell' , avanzata dall'attrice, perché l'assegno divorzile, anche prima CP_2 dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, era assistito da un meccanismo di distrazione stragiudiziale, operante senza mediazione del giudice (cfr. art. 8 commi 3 e 4 l. div., ora abrogato).
3 § 4. – Si registra una soccombenza reciproca. La ricorrente consegue un assegno di importo molto più ridotto rispetto alle sue aspirazioni, ma, al contempo, il resistente, in via principale, aveva chiesto che i coniugi fossero dichiarati «economicamente autosufficienti», offrendo, in via subordinata, la somma di euro 150,00 mensili, comunque più bassa di quella effettivamente quantificata dal Collegio. La compensazione delle spese appare, dunque, la regolamentazione più aderente all'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Pubblico
Ministero, richiamata la sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 879/2023, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. dispone che, con decorrenza dalla mensilità di maggio 2023 e fermi, quanto alle mensilità precedenti, i provvedimenti provvisori, il marito versi alla moglie, entro il giorno 10 di ogni mese, un assegno divorzile di euro 300,00, rivalutabile annualmente secondo indici ISTAT;
2. rigetta l'istanza di ordine di pagamento diretto proposta dalla ricorrente;
3. compensa interamente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 14 maggio
2025.
Il Presidente estensore
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