Articolo 22 della Legge 10 febbraio 1989, n. 48
Articolo 21
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14 febbraio 1989
Art. 22. 1. Le disposizioni della presente legge hanno effetto a decorrere dal 1› gennaio 1989.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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